TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1977/2022 R.G. Div. promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
GI ZA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Comiso, nella via Angelo Brofferio n. 67, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
IO RE, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
All'udienza sostituita da note scritte del 26.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio celebrato in Comiso, in data 26.07.1996, con , trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 86 Parte II serie A dell'anno 1996, dal quale sono nati i figli (Comiso, 22.04.1999) e (Comiso, 3.08.2002); Per_1 Per_2 che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusto decreto di omologazione della separazione n.
15085/2021 dell'8.09.2021, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento, previsto in suo carico per euro 150,00 mensili ciascuno, per i figli ed , entrambi maggiorenni, oramai economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2 che, costituitasi la resistente, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, ha chiesto il rigetto della domanda attorea di revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli e ha inoltre avanzato, in via riconvenzionale, la richiesta di vedersi riconosciuto un assegno divorzile di euro 200,00. che, rimasto senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del
10.11.2022, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, ma rigettate le istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione e, indi, con ordinanza del 26.03.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall'udienza presidenziale, infatti risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione n. 15085/2021 dell'8.09.2021, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, relativamente alla domanda avanzata dal ricorrente di revoca del mantenimento posto a suo carico in via esclusiva in favore dei figli e maggiorenni, oggi rispettivamente di Per_2 Per_1 ventisei e ventitré anni, stante l'eccepita autosufficienza economica, lavorando il primo, dal 2021 con contrato di apprendistato, presso la soc. Frantoi Cultrera s.r.l.ed il secondo come cameriere, in disparte ogni questione circa la fondatezza o meno, nel merito, della predetta domanda di revoca avanzata dal padre, va rilevato, siccome sottoposto al contraddittorio delle parti, che nel caso di condizioni di separazione che prevedono “ab origine” il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente, la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto contro il figlio maggiorenne medesimo, il solo, in tale ipotesi, legittimato in via esclusiva;
che ciò premesso, non può che osservarsi come, nel caso di specie, il decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi, che ha recepito l'accordo delle parti, ha previsto il mantenimento, in via esclusiva, da parte del padre ai figli già allora maggiorenni, individuando già all'epoca gli stessi come destinatari diretti ed esclusivi dell'obbligo di pagamento a carico del padre;
ne consegue, pertanto, la inammissibilità della domanda di revoca avanzata in questa sede nei confronti della madre , in quanto priva di legittimazione a resistere a detta Controparte_1 domanda, venendo in rilievo un autonomo diritto dei beneficiari dell'assegno di mantenimento che trova fondamento nella propria titolarità del diritto al mantenimento (cfr. C. 18869/2014; C.
34100/2021); che, venendo pertanto all'unica questione su cui il Tribunale può pronunciarsi, vertente sulla domanda avanzata dalla resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile, va rilevato, in proposito, che la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18287 dell'11/07.2018) ha espressamente affermato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; che, il primo presupposto che il giudice deve verificare è se, a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi, come dicono le Sezioni Unite, una "rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale", sicché, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
che mentre per tutto il corso del giudizio la ha affermato di svolgere attività lavorativa a CP_1 chiamata saltuaria e ha dichiarato all'udienza di comparizione coniugi del 10.11.2022: “lavoro in nero come posso, faccio la promoter nei supermercati o in qualche esercizio commerciale ma è molto saltuario (…) io percepisco 300 euro al mese circa”, di contro dalle buste paga prodotte e relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile 2022, risulta una retribuzione netta mensile di superiore ai 1.000,00 euro, del tutto equivalente a quella goduta dall'ex coniuge, il quale a sua volta, sebbene abbia dichiarato di lavorare part-time come dipendente comunale, percependo uno stipendio mensile di circa 800,00 euro, dalle buste paga versate in atti, emerge uno stipendio che al pari di quello del coniuge, supera di poco i 1.000,00 euro, sebbene trattasi di impiego a tempo indeterminato, a differenza della moglie, che lavora saltuariamente a chiamata.
L'onere di dare prova del ricorrere di tutti i presupposti ai fini dell'accoglimento di vedersi riconosciuto un assegno divorzile è a carico del richiedente l'assegno, laddove in atti emerge che la ha la capacità di procurarsi mezzi adeguati e non vi è prova di uno squilibrio rilevante CP_1 rispetto al tanto più considerato che entrambi hanno la disponibilità dell'abitazione in cui Pt_1 vivono, essendo la rimasta nella casa familiare, godendo del diritto vitalizio di abitazione e CP_1 di uso ed il in una casa ereditata dalla sorella. Pt_1 che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Comiso, in data 26.07.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Comiso al n. 86 Parte II serie A dell'anno 1996;
Dichiara inammissibile la domanda proposta da di revoca degli assegni di Parte_1 mantenimento previsti in favore dei figli avanzata nei riguardi della resistente;
Controparte_1
Rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _6.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1977/2022 R.G. Div. promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
GI ZA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Comiso, nella via Angelo Brofferio n. 67, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
IO RE, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
All'udienza sostituita da note scritte del 26.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio celebrato in Comiso, in data 26.07.1996, con , trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 86 Parte II serie A dell'anno 1996, dal quale sono nati i figli (Comiso, 22.04.1999) e (Comiso, 3.08.2002); Per_1 Per_2 che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusto decreto di omologazione della separazione n.
15085/2021 dell'8.09.2021, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento, previsto in suo carico per euro 150,00 mensili ciascuno, per i figli ed , entrambi maggiorenni, oramai economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2 che, costituitasi la resistente, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, ha chiesto il rigetto della domanda attorea di revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli e ha inoltre avanzato, in via riconvenzionale, la richiesta di vedersi riconosciuto un assegno divorzile di euro 200,00. che, rimasto senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del
10.11.2022, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, ma rigettate le istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione e, indi, con ordinanza del 26.03.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall'udienza presidenziale, infatti risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione n. 15085/2021 dell'8.09.2021, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, relativamente alla domanda avanzata dal ricorrente di revoca del mantenimento posto a suo carico in via esclusiva in favore dei figli e maggiorenni, oggi rispettivamente di Per_2 Per_1 ventisei e ventitré anni, stante l'eccepita autosufficienza economica, lavorando il primo, dal 2021 con contrato di apprendistato, presso la soc. Frantoi Cultrera s.r.l.ed il secondo come cameriere, in disparte ogni questione circa la fondatezza o meno, nel merito, della predetta domanda di revoca avanzata dal padre, va rilevato, siccome sottoposto al contraddittorio delle parti, che nel caso di condizioni di separazione che prevedono “ab origine” il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente, la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto contro il figlio maggiorenne medesimo, il solo, in tale ipotesi, legittimato in via esclusiva;
che ciò premesso, non può che osservarsi come, nel caso di specie, il decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi, che ha recepito l'accordo delle parti, ha previsto il mantenimento, in via esclusiva, da parte del padre ai figli già allora maggiorenni, individuando già all'epoca gli stessi come destinatari diretti ed esclusivi dell'obbligo di pagamento a carico del padre;
ne consegue, pertanto, la inammissibilità della domanda di revoca avanzata in questa sede nei confronti della madre , in quanto priva di legittimazione a resistere a detta Controparte_1 domanda, venendo in rilievo un autonomo diritto dei beneficiari dell'assegno di mantenimento che trova fondamento nella propria titolarità del diritto al mantenimento (cfr. C. 18869/2014; C.
34100/2021); che, venendo pertanto all'unica questione su cui il Tribunale può pronunciarsi, vertente sulla domanda avanzata dalla resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile, va rilevato, in proposito, che la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18287 dell'11/07.2018) ha espressamente affermato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; che, il primo presupposto che il giudice deve verificare è se, a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi, come dicono le Sezioni Unite, una "rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale", sicché, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
che mentre per tutto il corso del giudizio la ha affermato di svolgere attività lavorativa a CP_1 chiamata saltuaria e ha dichiarato all'udienza di comparizione coniugi del 10.11.2022: “lavoro in nero come posso, faccio la promoter nei supermercati o in qualche esercizio commerciale ma è molto saltuario (…) io percepisco 300 euro al mese circa”, di contro dalle buste paga prodotte e relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile 2022, risulta una retribuzione netta mensile di superiore ai 1.000,00 euro, del tutto equivalente a quella goduta dall'ex coniuge, il quale a sua volta, sebbene abbia dichiarato di lavorare part-time come dipendente comunale, percependo uno stipendio mensile di circa 800,00 euro, dalle buste paga versate in atti, emerge uno stipendio che al pari di quello del coniuge, supera di poco i 1.000,00 euro, sebbene trattasi di impiego a tempo indeterminato, a differenza della moglie, che lavora saltuariamente a chiamata.
L'onere di dare prova del ricorrere di tutti i presupposti ai fini dell'accoglimento di vedersi riconosciuto un assegno divorzile è a carico del richiedente l'assegno, laddove in atti emerge che la ha la capacità di procurarsi mezzi adeguati e non vi è prova di uno squilibrio rilevante CP_1 rispetto al tanto più considerato che entrambi hanno la disponibilità dell'abitazione in cui Pt_1 vivono, essendo la rimasta nella casa familiare, godendo del diritto vitalizio di abitazione e CP_1 di uso ed il in una casa ereditata dalla sorella. Pt_1 che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Comiso, in data 26.07.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Comiso al n. 86 Parte II serie A dell'anno 1996;
Dichiara inammissibile la domanda proposta da di revoca degli assegni di Parte_1 mantenimento previsti in favore dei figli avanzata nei riguardi della resistente;
Controparte_1
Rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _6.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti