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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 7/8/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. MASINI FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. OSTAN MASSIMO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito in via principale:
- per tutte le causali in premessa, accertato e dichiarato l'importo effettivo del capitale maturato dal ricorrente Sig. titolo di TFR dal 15.06.2009 alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Parte_1
ditta resistente – che si quantifica sin d'ora nella somma di complessivi € 41.972,24 o nella CP_1
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia – nonché l'indebita trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota capitale del TFR stesso liquidata al dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 12.898,99, quale quota parte dell'importo capitale del TFR spettante al lavoratore;
- accertato e dichiarato l'inadempimento da parte del datore di lavoro per gli omessi versamenti previdenziali del ricorrente al
[...]
, per le causali di cui alle premesse, e il conseguente danno derivato al Controparte_2
ricorrente in ragione della perdita di redditività del Fondo Pensionistico , Controparte_2
condannare la resistente risarcire il relativo danno che ne è derivato e che si quantifica sin CP_1
d'ora in € 20.075,35, o nella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre che del danno diverso aggravio fiscale applicato all'importo capitale del TFR;
- accertato e dichiarato il credito maturato dal Sig. in ragione delle trasferte lavorative da Parte_1
questi effettuate nel periodo luglio 2019-dicembre 2020 e l'inadempimento da parte del datore di lavoro all'obbligazione di rimborsare detto credito al ricorrente, condannare la resistente alla CP_1
refusione in favore del Sig. della somma di complessivi € 30.333,57, o della diversa somma Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito della espletanda istruttoria.
Per tutti i crediti azionati si richiedono rivalutazione ed interessi come per legge;
Nel merito in via subordinata: accertata e dichiarata l'indebita trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota capitale del TFR liquidata al dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché l'inadempimento del datore di lavoro per gli omessi versamenti previdenziali del ricorrente al
Fondo Pensionistico Complementare TaxBenefit New e, altresì, l'inadempimento della resistente all'obbligazione di rimborsare le somme dovute al ricorrente per le spese sostenute in occasione delle trasferte effettuate da luglio 2019 a dicembre 2020, per tutte le causali in premessa, condannare CP_1 [...]
[...]
[...]
a risarcire al Sig. tutti i danni patrimoniali da questi patiti, da liquidarsi nella somma che
[...] Parte_1
sarà ritenuta di giustizia e dovuta secondo criterio di equità ex art. 1226 c.c., anche disponendo apposita
CTU contabile.
Per tutti i crediti azionati si richiedono rivalutazione ed interessi come per legge;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA RESISTENTE
1. Nel merito: per le ragioni di cui in premessa rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e respingersi il ricorso avversario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7/8/2023 il signor nel dedurre: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze di , operante nel settore delle “Fondazioni Speciali CP_1 per l'Edilizia” dal 1/8/2001 al 30/1/2021 con la qualifica iniziale di Impiegato tecnico di concerto di 5° livello raggiungendo successivamente il livello 6° del CCNL per i lavori dipendenti da aziende edili industriali;
• di aver aderito al piano industriale pensionistico di in data CP_2 Controparte_3
15/6/2019 e di aver fatto pervenire al datore di lavoro subito dopo l'adesione a detto piano pensionistico la comunicazione relativa alla scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto sostenendo che il fondo di non era stato attivato CP_2 Controparte_3 per il ritardo di nell'accettazione della richiesta di conferimento alla forma CP_1 pensionistica complementare presentata dal il 15/6/2009 Pt_1
ha inteso evocare in giudizio la stessa società datoriale chiedendo la condanna di quest'ultima:
A) al pagamento di € 20.075,35 per i danni derivanti dall'omesso versamento del TFR nel fondo Cont pensionistico complementare IT;
B) al pagamento di € 12.898,99 a titolo di TFR maturato dal lavoratore non corrisposto;
C) al pagamento di € 30.333,37 a titolo di rimborso delle trasferte lavorative effettuate nel periodo luglio 2019 – dicembre 2020 non rimborsate dall'azienda
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale condivisibili le argomentazioni, fondate su documenti e disamina della prova orale, svolte dalla convenuta per contrastare le pretese giudizialmente azionate.
Argomentazioni che in questa sede si riportano testualmente nella quasi integralità per comodità espositiva.
- La società , nel costituirsi in giudizio, ha documentalmente provato che contrariamente a CP_1
quanto affermato dal sig. , il modulo di “scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto” Pt_1
riporta la data del 25.10.2010 a lato della firma del sig. e quindi attesta che il Sig. lo ha Pt_1 Pt_1
compilato e firmato solo in data 25.10.2010, quando lo ha consegnato all'ufficio amministrativo di CP_1
[...
che lo ha sottoscritto per ricevuta (come riconosciuto dallo stesso ricorrente). - Non vi è stato pertanto nessun ritardo da parte di nella restituzione del modulo CP_1 controfirmato al sig. , ma al contrario risulta provato documentalmente che il sig. - dopo aver Pt_1 Pt_1
aderito al Fondo in data 15.06.2009 – ha atteso ben 16 mesi prima di consegnare il relativo modulo alla datrice di lavoro.
- Risulta altresì documentalmente provato che - ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio
- la società convenuta ha tempestivamente contestato ed eccepito al sig. di non aver mai ricevuto le Pt_1
credenziali e le coordinate bancarie, indispensabili per accedere al portale del Fondo ed CP_3 effettuare i conferimenti (v. doc. 14 fascicolo attoreo).
- Il ricorrente, nell'instaurare il presente giudizio, non ha né allegato né offerto la prova di aver fornito ad
, direttamente o indirettamente, tramite il Fondo, le indicazioni necessarie per procedere, in CP_1
termini operativi, ai versamenti mensili sul Fondo.
- dal canto suo il testimone , consulente del lavoro della società convenuta, ha Testimone_1
confermato la circostanza che per poter effettuare il conferimento del TFR al Fondo Pensionistico
di era necessario che fossero fornite alla datrice di lavoro, dal CP_2 Controparte_3 lavoratore o dal , le credenziali e le indicazioni operative necessarie per poter materialmente CP_2
effettuare i versamenti mensili.
- Il testimone ha ulteriormente precisato – con ciò confermando le allegazioni della società convenuta
- di non aver mai avuto modo di prendere visione di un documento proveniente da un fondo di previdenza complementare con le indicazioni delle credenziali necessarie all'esecuzione dei versamenti.
- Parte ricorrente – su cui incombevano i relativi oneri - non ha formulato alcun capitolo di prova testimoniale sul punto.
Quanto alla domanda sub B)
- La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha documentalmente provato che in corso di rapporto il sig. ha percepito da con bonifico il pagamento della somma di €.12.898,99 a titolo di Pt_1 CP_1
saldo TFR maturato da ottobre 2010 a settembre 2014 come risulta dalla relativa causale di pagamento (v. doc. 9).
- L'infondatezza della domanda avversaria risulta quindi provata documentalmente. - ha parimenti dimostrata l'infondatezza dell'affermazione di parte ricorrente secondo cui la CP_1 causale di tale bonifico “saldo TFR da ottobre 2000 a settembre 2014” sarebbe errata in quanto l'importo di
€.12.898,99 bonificato andava diversamente imputato al pagamento di una tranche del rimborso spese per la trasferta del sig. presso il cantiere di AS in Iraq nel periodo 2014/2015. Pt_1
- ha infatti fornito prova documentale di aver versato in corso di rapporto al sig. non solo CP_1 Pt_1
il pagamento della somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR maturato da ottobre 2010 a settembre 2014, ma anche il pagamento di €.31.398,99 della nota spese di competenza marzo - maggio 2015 relativa al cantiere di AS (Iraq) e ciò per il tramite di n. 7 bonifici bancari che riportano nella causale di pagamento l'esplicita e chiara indicazione di rimborso della nota spese periodo marzo - maggio 2015 in Iraq
(v. doc. 3-4).
- D'altro canto - per rendere palese l'infondatezza delle pretesa avversaria - è sufficiente confrontare la data dell'effettuazione del bonifico per l'anticipo del TFR e la data della presentazione da parte del sig.
ad , della nota spese relativa al cantiere di AS in Iraq per verificare che il bonifico Pt_1 CP_1
dell'anticipo del TFR è stato effettuato in data 20.11.2014, mentre la nota spese relativa al cantiere di
AS è stata consegnata in azienda solo il 23.11.2015 ovvero un anno dopo. non può aver CP_1 pagato un acconto (di €.12.898,99) su una nota spese neppure presentata in azienda (addirittura presentata un anno dopo) per lavori neppure eseguiti alla data del pagamento.
- La prova documentale dell'avvenuto pagamento dell'importo preteso a credito dal sig. determina Pt_1
l'infondatezza della domanda.
Peraltro:
- Il testimone ha confermato, per riscontro diretto, la circostanza che la società Testimone_1 CP_1
[... ha provveduto al versamento in favore del sig. della somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR da Pt_1 ottobre 2010 a settembre 2014 come riportato in causale del relativo bonifico e che tale importo è stato contabilizzato alla fine del rapporto.
- Il signor ha anch'egli confermato, per averlo riscontrato, che la società Testimone_2 CP_1
ha provveduto al versamento in favore del sig. della somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR da Pt_1
ottobre 2010 a settembre 2014, precisando ulteriormente di aver appreso dal vecchio responsabile amministrativo di sig. che vi era stata una richiesta ad opera del ricorrente di CP_1 Parte_2 liquidazione del TFR. - Conclusivamente, risulta provato che il sig. ha ricevuto dalla società convenuta il versamento della Pt_1
somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR da ottobre 2010 a settembre 2014. La richiesta di parte ricorrente del pagamento di somme a titolo di TFR è infondata ed andrà pertanto respinta. Quanto all'invocato mancato rimborso delle spese di trasferta riferite al periodo luglio 2019-dicembre 2020.
- La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha documentalmente provato l'inesistenza dell'affermato credito in quanto il sig. , durante il periodo oggetto delle asserite note spese (Luglio 2019- dicembre Pt_1
2020) disponeva, in esclusiva e in via continuativa, di un veicolo aziendale assegnatogli per i propri spostamenti e tale veicolo il ricorrente ha ininterrottamente utilizzato in tutti i suoi spostamenti da prima del mese di luglio 2019, (come risulta documentalmente da atto di denuncia di sinistro 27.06.2019) e sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro quando lo ha restituito ad , (come risulta CP_1
documentalmente della “lettera di restituzione autoveicolo aziendale, datata 29.01.2021) (v. doc. 5 e 5 bis).
- Risulta ancora documentalmente provato che a tale autoveicolo, sin dal 12/04/2019, era stato associato il dispositivo telepass n. 00808959878 per il pagamento automatico delle tariffe autostradali (v. doc. 6) e che nel periodo dal luglio 2019 al dicembre 2020 tutti i percorsi stradali a tariffa sono state pagati da in CP_1 automatico mediante Telepass, come si evince dalla fatture fiscali allegate sub doc. 7.
- Fermo ciò, si evidenzia che , nel costituirsi in giudizio ha negato e contestato di aver mai CP_1
neppure ricevuto le note spese richiamate e ulteriormente ha negato e contestato che il signor abbia Pt_1
materialmente effettuato i “percorsi” indicati nel doc. 8 fascicolo attoreo.
- Parte ricorrente, da parte sua, non ha provato, né ha chiesto di provare, di aver effettivamente compiuto tali percorsi.
- Fermo ciò di carattere preclusivo e dirimente, in via subordinata la società ha rilevato ed CP_1 eccepito che il “documento” attoreo si sostanza in semplici fogli unilateralmente costituiti dal ricorrente,
- ha contestato il contenuto di tali fogli e le relative note spese, le date, le indicazioni geografiche, i nomi, i numeri, i dati kilometrici, gli importi economici e quant'altro riportato nei fogli e note spese prodotti sub doc. 8 avversario e che gli stessi rappresentino fatti e dati reali;
ha contestato l'esistenza di un accordo, neppure allegato o provato, con ogni conseguente decadenza, di liquidazione di somme in favore del ricorrente in base a Tariffe Aci;
ha eccepito che tali tariffe Aci non sono state neppure prodotte in giudizio, con ogni conseguente decadenza e preclusione;
ha contestato gli importi indicati nei fogli allegato sub doc.8; ha rilevato ed eccepito che non risulta neppure indicato il modello di veicolo asseritamente utilizzato dal;
ha contestato che gli importi indicati siano in ogni caso rispondenti a pretese Tariffe ACI. Pt_1
- A tutto ciò consegue che le n. 3 note spese e i fogli ad essa allegati prodotti dall'attore non offrono alcuna prova (né il ricorrente ha chiesto di provare altrimenti) della effettiva e concreta esistenza dei presupposti dell'affermato credito azionato a titolo di rimborso chilometrico da parte del sig. . Pt_1
Sul piano testimoniale
- Il signor ha dichiarato che nel periodo indicato non era più dipendente della società Controparte_4
convenuta.
- Il signor ha confermato che il signor nel periodo tra luglio 2019 e dicembre 2020 è Testimone_3 Pt_1 stato inviato in trasferta in vari cantieri nel Nord Italia, ma di non essere stato presente alla affermata presentazione in azienda delle n.3 note spese, avendo appreso tale circostanza dallo stesso . Pt_1
Parimenti il teste ha riferito di non essere stato presente all'affermato incontro del 20.11.2021 tra il signor e la Direzione Aziendale e di aver saputo dell'esistenza di tale incontro per avergliene riferito il signor Pt_1
. Pt_1
- Il signor ha confermato, per aver redatto personalmente la lettera con cui il mezzo è Testimone_2
stato restituito, che il sig. per gli spostamenti effettuati nel periodo da prima di luglio 2019 e fino a Pt_1 gennaio 2021 – e quindi per tutto il periodo di sua assegnazione ai cantieri siti nel Nord Italia elencati in ricorso - ha utilizzato un veicolo aziendale di proprietà marca Nissan modello X.TRAIL di cui CP_1
aveva la disponibilità in via esclusiva e continuativa.
- Il testimone ha altresì confermato, che a tale veicolo, assegnato al sig. , era stato associato un Pt_1
dispositivo Telepass per il pagamento automatico da parte della società delle tariffe CP_1
autostradali.
- Il testimone ha ulteriormente confermato - in qualità di responsabile amministrativo con il compito di ritirare le note spese relative ai rimborsi chilometrici, acquisto materiale, pasti e pernottamenti etc. e di verificarne la congruità ed approvarle - che le note spese per pretesi rimborsi chilometrici azionate in giudizio dal signor non sono mai state né ricevute da , né autorizzate e/o validate. Pt_1 CP_1
- Il testimone ha ulteriormente confermato che la società convenuta non ne ha mai concordato il pagamento durate una riunione con il sig. . Pt_1 - A richiesta di precisazioni da parte del Giudice, il testimone ha altresì escluso che si sia tenuto l'incontro con la Direzione Aziendale riferito dal signor , in quanto il testimone - nel suo ruolo di responsabile Pt_1
amministrativo - avrebbe dovuto necessariamente partecipare al medesimo. Il testimone ha parimenti escluso nel modo più assoluto di aver ricevuto le note spese relative ai rimborsi chilometrici per le attività di trasferta azionate in giudizio dal signor . Pt_1
- Conclusivamente, risulta documentalmente provato che per tutto il periodo in cui ha chiesto il rimborso di spese chilometri, il signor ha utilizzato per i propri spostamenti, in modo esclusivo e continuativo, un Pt_1 veicolo aziendale dotato di telepass. Non risulta provato ed anzi è stato smentito che il signor abbia Pt_1 consegnato alla società convenuta le note spese per rimborsi chilometrici azionate in giudizio, né vi è prova di una riunione fra il e la Direzione aziendale. Tutto ciò determina l'infondatezza della richiesta di Pt_1
pagamento di somme per note spese e la domanda andrà pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno ricorrente.
2) Condanna altresì quest'ultimo a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in CP_1
complessive € 11.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 7/8/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. MASINI FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. OSTAN MASSIMO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito in via principale:
- per tutte le causali in premessa, accertato e dichiarato l'importo effettivo del capitale maturato dal ricorrente Sig. titolo di TFR dal 15.06.2009 alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Parte_1
ditta resistente – che si quantifica sin d'ora nella somma di complessivi € 41.972,24 o nella CP_1
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia – nonché l'indebita trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota capitale del TFR stesso liquidata al dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 12.898,99, quale quota parte dell'importo capitale del TFR spettante al lavoratore;
- accertato e dichiarato l'inadempimento da parte del datore di lavoro per gli omessi versamenti previdenziali del ricorrente al
[...]
, per le causali di cui alle premesse, e il conseguente danno derivato al Controparte_2
ricorrente in ragione della perdita di redditività del Fondo Pensionistico , Controparte_2
condannare la resistente risarcire il relativo danno che ne è derivato e che si quantifica sin CP_1
d'ora in € 20.075,35, o nella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre che del danno diverso aggravio fiscale applicato all'importo capitale del TFR;
- accertato e dichiarato il credito maturato dal Sig. in ragione delle trasferte lavorative da Parte_1
questi effettuate nel periodo luglio 2019-dicembre 2020 e l'inadempimento da parte del datore di lavoro all'obbligazione di rimborsare detto credito al ricorrente, condannare la resistente alla CP_1
refusione in favore del Sig. della somma di complessivi € 30.333,57, o della diversa somma Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito della espletanda istruttoria.
Per tutti i crediti azionati si richiedono rivalutazione ed interessi come per legge;
Nel merito in via subordinata: accertata e dichiarata l'indebita trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota capitale del TFR liquidata al dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché l'inadempimento del datore di lavoro per gli omessi versamenti previdenziali del ricorrente al
Fondo Pensionistico Complementare TaxBenefit New e, altresì, l'inadempimento della resistente all'obbligazione di rimborsare le somme dovute al ricorrente per le spese sostenute in occasione delle trasferte effettuate da luglio 2019 a dicembre 2020, per tutte le causali in premessa, condannare CP_1 [...]
[...]
[...]
a risarcire al Sig. tutti i danni patrimoniali da questi patiti, da liquidarsi nella somma che
[...] Parte_1
sarà ritenuta di giustizia e dovuta secondo criterio di equità ex art. 1226 c.c., anche disponendo apposita
CTU contabile.
Per tutti i crediti azionati si richiedono rivalutazione ed interessi come per legge;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA RESISTENTE
1. Nel merito: per le ragioni di cui in premessa rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e respingersi il ricorso avversario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7/8/2023 il signor nel dedurre: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze di , operante nel settore delle “Fondazioni Speciali CP_1 per l'Edilizia” dal 1/8/2001 al 30/1/2021 con la qualifica iniziale di Impiegato tecnico di concerto di 5° livello raggiungendo successivamente il livello 6° del CCNL per i lavori dipendenti da aziende edili industriali;
• di aver aderito al piano industriale pensionistico di in data CP_2 Controparte_3
15/6/2019 e di aver fatto pervenire al datore di lavoro subito dopo l'adesione a detto piano pensionistico la comunicazione relativa alla scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto sostenendo che il fondo di non era stato attivato CP_2 Controparte_3 per il ritardo di nell'accettazione della richiesta di conferimento alla forma CP_1 pensionistica complementare presentata dal il 15/6/2009 Pt_1
ha inteso evocare in giudizio la stessa società datoriale chiedendo la condanna di quest'ultima:
A) al pagamento di € 20.075,35 per i danni derivanti dall'omesso versamento del TFR nel fondo Cont pensionistico complementare IT;
B) al pagamento di € 12.898,99 a titolo di TFR maturato dal lavoratore non corrisposto;
C) al pagamento di € 30.333,37 a titolo di rimborso delle trasferte lavorative effettuate nel periodo luglio 2019 – dicembre 2020 non rimborsate dall'azienda
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale condivisibili le argomentazioni, fondate su documenti e disamina della prova orale, svolte dalla convenuta per contrastare le pretese giudizialmente azionate.
Argomentazioni che in questa sede si riportano testualmente nella quasi integralità per comodità espositiva.
- La società , nel costituirsi in giudizio, ha documentalmente provato che contrariamente a CP_1
quanto affermato dal sig. , il modulo di “scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto” Pt_1
riporta la data del 25.10.2010 a lato della firma del sig. e quindi attesta che il Sig. lo ha Pt_1 Pt_1
compilato e firmato solo in data 25.10.2010, quando lo ha consegnato all'ufficio amministrativo di CP_1
[...
che lo ha sottoscritto per ricevuta (come riconosciuto dallo stesso ricorrente). - Non vi è stato pertanto nessun ritardo da parte di nella restituzione del modulo CP_1 controfirmato al sig. , ma al contrario risulta provato documentalmente che il sig. - dopo aver Pt_1 Pt_1
aderito al Fondo in data 15.06.2009 – ha atteso ben 16 mesi prima di consegnare il relativo modulo alla datrice di lavoro.
- Risulta altresì documentalmente provato che - ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio
- la società convenuta ha tempestivamente contestato ed eccepito al sig. di non aver mai ricevuto le Pt_1
credenziali e le coordinate bancarie, indispensabili per accedere al portale del Fondo ed CP_3 effettuare i conferimenti (v. doc. 14 fascicolo attoreo).
- Il ricorrente, nell'instaurare il presente giudizio, non ha né allegato né offerto la prova di aver fornito ad
, direttamente o indirettamente, tramite il Fondo, le indicazioni necessarie per procedere, in CP_1
termini operativi, ai versamenti mensili sul Fondo.
- dal canto suo il testimone , consulente del lavoro della società convenuta, ha Testimone_1
confermato la circostanza che per poter effettuare il conferimento del TFR al Fondo Pensionistico
di era necessario che fossero fornite alla datrice di lavoro, dal CP_2 Controparte_3 lavoratore o dal , le credenziali e le indicazioni operative necessarie per poter materialmente CP_2
effettuare i versamenti mensili.
- Il testimone ha ulteriormente precisato – con ciò confermando le allegazioni della società convenuta
- di non aver mai avuto modo di prendere visione di un documento proveniente da un fondo di previdenza complementare con le indicazioni delle credenziali necessarie all'esecuzione dei versamenti.
- Parte ricorrente – su cui incombevano i relativi oneri - non ha formulato alcun capitolo di prova testimoniale sul punto.
Quanto alla domanda sub B)
- La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha documentalmente provato che in corso di rapporto il sig. ha percepito da con bonifico il pagamento della somma di €.12.898,99 a titolo di Pt_1 CP_1
saldo TFR maturato da ottobre 2010 a settembre 2014 come risulta dalla relativa causale di pagamento (v. doc. 9).
- L'infondatezza della domanda avversaria risulta quindi provata documentalmente. - ha parimenti dimostrata l'infondatezza dell'affermazione di parte ricorrente secondo cui la CP_1 causale di tale bonifico “saldo TFR da ottobre 2000 a settembre 2014” sarebbe errata in quanto l'importo di
€.12.898,99 bonificato andava diversamente imputato al pagamento di una tranche del rimborso spese per la trasferta del sig. presso il cantiere di AS in Iraq nel periodo 2014/2015. Pt_1
- ha infatti fornito prova documentale di aver versato in corso di rapporto al sig. non solo CP_1 Pt_1
il pagamento della somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR maturato da ottobre 2010 a settembre 2014, ma anche il pagamento di €.31.398,99 della nota spese di competenza marzo - maggio 2015 relativa al cantiere di AS (Iraq) e ciò per il tramite di n. 7 bonifici bancari che riportano nella causale di pagamento l'esplicita e chiara indicazione di rimborso della nota spese periodo marzo - maggio 2015 in Iraq
(v. doc. 3-4).
- D'altro canto - per rendere palese l'infondatezza delle pretesa avversaria - è sufficiente confrontare la data dell'effettuazione del bonifico per l'anticipo del TFR e la data della presentazione da parte del sig.
ad , della nota spese relativa al cantiere di AS in Iraq per verificare che il bonifico Pt_1 CP_1
dell'anticipo del TFR è stato effettuato in data 20.11.2014, mentre la nota spese relativa al cantiere di
AS è stata consegnata in azienda solo il 23.11.2015 ovvero un anno dopo. non può aver CP_1 pagato un acconto (di €.12.898,99) su una nota spese neppure presentata in azienda (addirittura presentata un anno dopo) per lavori neppure eseguiti alla data del pagamento.
- La prova documentale dell'avvenuto pagamento dell'importo preteso a credito dal sig. determina Pt_1
l'infondatezza della domanda.
Peraltro:
- Il testimone ha confermato, per riscontro diretto, la circostanza che la società Testimone_1 CP_1
[... ha provveduto al versamento in favore del sig. della somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR da Pt_1 ottobre 2010 a settembre 2014 come riportato in causale del relativo bonifico e che tale importo è stato contabilizzato alla fine del rapporto.
- Il signor ha anch'egli confermato, per averlo riscontrato, che la società Testimone_2 CP_1
ha provveduto al versamento in favore del sig. della somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR da Pt_1
ottobre 2010 a settembre 2014, precisando ulteriormente di aver appreso dal vecchio responsabile amministrativo di sig. che vi era stata una richiesta ad opera del ricorrente di CP_1 Parte_2 liquidazione del TFR. - Conclusivamente, risulta provato che il sig. ha ricevuto dalla società convenuta il versamento della Pt_1
somma di €.12.898,99 a titolo di saldo TFR da ottobre 2010 a settembre 2014. La richiesta di parte ricorrente del pagamento di somme a titolo di TFR è infondata ed andrà pertanto respinta. Quanto all'invocato mancato rimborso delle spese di trasferta riferite al periodo luglio 2019-dicembre 2020.
- La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha documentalmente provato l'inesistenza dell'affermato credito in quanto il sig. , durante il periodo oggetto delle asserite note spese (Luglio 2019- dicembre Pt_1
2020) disponeva, in esclusiva e in via continuativa, di un veicolo aziendale assegnatogli per i propri spostamenti e tale veicolo il ricorrente ha ininterrottamente utilizzato in tutti i suoi spostamenti da prima del mese di luglio 2019, (come risulta documentalmente da atto di denuncia di sinistro 27.06.2019) e sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro quando lo ha restituito ad , (come risulta CP_1
documentalmente della “lettera di restituzione autoveicolo aziendale, datata 29.01.2021) (v. doc. 5 e 5 bis).
- Risulta ancora documentalmente provato che a tale autoveicolo, sin dal 12/04/2019, era stato associato il dispositivo telepass n. 00808959878 per il pagamento automatico delle tariffe autostradali (v. doc. 6) e che nel periodo dal luglio 2019 al dicembre 2020 tutti i percorsi stradali a tariffa sono state pagati da in CP_1 automatico mediante Telepass, come si evince dalla fatture fiscali allegate sub doc. 7.
- Fermo ciò, si evidenzia che , nel costituirsi in giudizio ha negato e contestato di aver mai CP_1
neppure ricevuto le note spese richiamate e ulteriormente ha negato e contestato che il signor abbia Pt_1
materialmente effettuato i “percorsi” indicati nel doc. 8 fascicolo attoreo.
- Parte ricorrente, da parte sua, non ha provato, né ha chiesto di provare, di aver effettivamente compiuto tali percorsi.
- Fermo ciò di carattere preclusivo e dirimente, in via subordinata la società ha rilevato ed CP_1 eccepito che il “documento” attoreo si sostanza in semplici fogli unilateralmente costituiti dal ricorrente,
- ha contestato il contenuto di tali fogli e le relative note spese, le date, le indicazioni geografiche, i nomi, i numeri, i dati kilometrici, gli importi economici e quant'altro riportato nei fogli e note spese prodotti sub doc. 8 avversario e che gli stessi rappresentino fatti e dati reali;
ha contestato l'esistenza di un accordo, neppure allegato o provato, con ogni conseguente decadenza, di liquidazione di somme in favore del ricorrente in base a Tariffe Aci;
ha eccepito che tali tariffe Aci non sono state neppure prodotte in giudizio, con ogni conseguente decadenza e preclusione;
ha contestato gli importi indicati nei fogli allegato sub doc.8; ha rilevato ed eccepito che non risulta neppure indicato il modello di veicolo asseritamente utilizzato dal;
ha contestato che gli importi indicati siano in ogni caso rispondenti a pretese Tariffe ACI. Pt_1
- A tutto ciò consegue che le n. 3 note spese e i fogli ad essa allegati prodotti dall'attore non offrono alcuna prova (né il ricorrente ha chiesto di provare altrimenti) della effettiva e concreta esistenza dei presupposti dell'affermato credito azionato a titolo di rimborso chilometrico da parte del sig. . Pt_1
Sul piano testimoniale
- Il signor ha dichiarato che nel periodo indicato non era più dipendente della società Controparte_4
convenuta.
- Il signor ha confermato che il signor nel periodo tra luglio 2019 e dicembre 2020 è Testimone_3 Pt_1 stato inviato in trasferta in vari cantieri nel Nord Italia, ma di non essere stato presente alla affermata presentazione in azienda delle n.3 note spese, avendo appreso tale circostanza dallo stesso . Pt_1
Parimenti il teste ha riferito di non essere stato presente all'affermato incontro del 20.11.2021 tra il signor e la Direzione Aziendale e di aver saputo dell'esistenza di tale incontro per avergliene riferito il signor Pt_1
. Pt_1
- Il signor ha confermato, per aver redatto personalmente la lettera con cui il mezzo è Testimone_2
stato restituito, che il sig. per gli spostamenti effettuati nel periodo da prima di luglio 2019 e fino a Pt_1 gennaio 2021 – e quindi per tutto il periodo di sua assegnazione ai cantieri siti nel Nord Italia elencati in ricorso - ha utilizzato un veicolo aziendale di proprietà marca Nissan modello X.TRAIL di cui CP_1
aveva la disponibilità in via esclusiva e continuativa.
- Il testimone ha altresì confermato, che a tale veicolo, assegnato al sig. , era stato associato un Pt_1
dispositivo Telepass per il pagamento automatico da parte della società delle tariffe CP_1
autostradali.
- Il testimone ha ulteriormente confermato - in qualità di responsabile amministrativo con il compito di ritirare le note spese relative ai rimborsi chilometrici, acquisto materiale, pasti e pernottamenti etc. e di verificarne la congruità ed approvarle - che le note spese per pretesi rimborsi chilometrici azionate in giudizio dal signor non sono mai state né ricevute da , né autorizzate e/o validate. Pt_1 CP_1
- Il testimone ha ulteriormente confermato che la società convenuta non ne ha mai concordato il pagamento durate una riunione con il sig. . Pt_1 - A richiesta di precisazioni da parte del Giudice, il testimone ha altresì escluso che si sia tenuto l'incontro con la Direzione Aziendale riferito dal signor , in quanto il testimone - nel suo ruolo di responsabile Pt_1
amministrativo - avrebbe dovuto necessariamente partecipare al medesimo. Il testimone ha parimenti escluso nel modo più assoluto di aver ricevuto le note spese relative ai rimborsi chilometrici per le attività di trasferta azionate in giudizio dal signor . Pt_1
- Conclusivamente, risulta documentalmente provato che per tutto il periodo in cui ha chiesto il rimborso di spese chilometri, il signor ha utilizzato per i propri spostamenti, in modo esclusivo e continuativo, un Pt_1 veicolo aziendale dotato di telepass. Non risulta provato ed anzi è stato smentito che il signor abbia Pt_1 consegnato alla società convenuta le note spese per rimborsi chilometrici azionate in giudizio, né vi è prova di una riunione fra il e la Direzione aziendale. Tutto ciò determina l'infondatezza della richiesta di Pt_1
pagamento di somme per note spese e la domanda andrà pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno ricorrente.
2) Condanna altresì quest'ultimo a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in CP_1
complessive € 11.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci