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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4995/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250001643906000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7036/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA ENTRATE il 2.7.2025, TRicorrente_2
e Ricorrente_1a, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponevano ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 03420250001643906000/1, notificata in data 8.5.2025 con la quale era ingiunto il pagamento di euro 1.150,13 a titolo di imposta “ IRPEF – omesso o carente versamento” in seguito ad un presunto controllo ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 relativo al modello 730/2020, annualità 2020.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto:
1. per essere stata omessa la notifica della comunicazione preventiva prescritta dall'art. 36 ter DPR 600/73 con conseguente violazione del contraddittorio;
2. per essere carente la motivazione della cartella impugnata;
3. per essere stati applicati interessi anatocistici.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE restava intimata.
AGENZIA ENTRATE si costituiva ed evidenziava, in primo luogo, che il controllo formale aveva riguardato la dichiarazione dei redditi, mod. 730, che il contribuente NRicorrente_1 aveva presentato congiuntamente al coniuge Ricorrente_2 entrambi ricorrenti;
di conseguenza, la cartella di pagamento n. 03420250001643906000/1 era stata notificata anche alla sig.ra Ricorrente_2
, mentre l'avviso bonario era stato correttamente notificato al dichiarante NRicorrente_1, pure ricorrente, per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., come attestato dalla documentazione prodotta. Nel merito, le rettifiche operate in sede di controllo formale erano conseguenti alla Comunicazione Rettificativa presentata dal CAF del 6.12.2023 per l'ANNO d'IMPOSTA 2020, in cui venivano azzerate le spese di ristrutturazione relative all'anno 2015 portate in deduzione;
in sede di controllo formale, ex art. 36-ter erano state richieste al contribuente le maggiori imposte dovute, e relativi interessi, non applicando alcuna sanzione in quanto già versata dal CAF in conseguenza dell'avvenuta presentazione della suddetta Comunicazione Rettificativa. La motivazione dell'atto riportava quindi i contenuti della comunicazione ex art. 36 ter e doveva dirsi assolutamente congrua. Quanto poi agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, si deduceva che gli interessi non erano applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Essi interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella;
peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con successiva memoria parte ricorrente, proponeva motivi aggiunti concernenti il merito della pretesa: in particolare, contestava l'assunto dell'ufficio secondo cui le rettifiche sarebbero state effettuate sulla base di una dichiarazione del CAF di cui non forniva prova;
al contrario, le deduzioni per i lavori condominiali riportate in dichiarazione dai ricorrenti erano esattamente corrispondenti ai versamenti effettuati dagli stessi, siccome attestato dall'Amministratore di Condominio e dimostrato dalle ricevute di pagamento prodotte;
sicché legittimamente i coniugi ricorrenti avevano portato in detrazione la quota annuale dovuta. Tanto peraltro era stato già riconosciuto dalla Corte di Giustizia Tributaria reggina in relazione ad altro condomino con pronuncia di cui poteva legittimamente invocarsi l'efficacia di giudicato esterno. Insisteva pertanto nella richiesta di annullamento della cartella con vittoria di spese e competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Destinati al rigetto tutti i motivi di ricorso originari. Privo di pregio il motivo sub 1, posto che l'ufficio ha dimostrato che il recupero scaturiva dalla comunicazione esiti controllo T2030123284978 - cod.atto 04260622180, notificato al Ricorrente_1, estensore della dichiarazione dei redditi anche per la coniuge Ricorrente_2, nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e dunque con deposito di copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario e comunicazione CAD con raccomandata con avviso di ricevimento che nella specie è tornata indietro per compiuta giacenza, con cui l'Ufficio aveva rettificato le detrazioni per spese di ristrutturazione dichiarate nel mod. 730/2018 anno d'imposta 2017.
Il che molto dice pure della infondatezza dell'assunto difetto di motivazione;
invero, siccome ancora di recente statuito dalla SC, “In tema di avviso di accertamento (ma il principio è evidentemente estensibile anche agli atti della riscossione), l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Sez. 5, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), dal che si desume, a contrario, che nessuna allegazione è dovuta allorquando ci riferisce, per relationem, al contenuto di atti già conosciuti o conoscibili - perché notificati - al contribuente, come appunto nella fattispecie. Rimane da dire del rilievo concernente la motivazione della cartella in punto di calcolo di interessi evidentemente privo di pregio, contenendo la cartella – conforme al modello ministeriale - l'espresso riferimento alle previsioni di cui all'art. 20 DPR 602/1973 e persino al DM 21.5.2009 (fissante al 4 percento la misura degli interessi successivi alla comunicazione).
Fondato è invece il motivo aggiunto volto a contestare il merito della pretesa. La produzione documentale effettuata da parte ricorrente, ovvero la quietanza liberatoria rilasciata dall'Amministratore di Condominio e le ricevute di pagamento attestanti il versamento di quanto dovuto e richiesto dal condominio, smentiscono in punto di fatto la circostanza posta a base degli esiti del controllo formale con cui è stato disconosciuto il diritto della ricorrente alla detrazione annuale di quanto versato, per parte sua, al condominio per i lavori condominiali.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella. Quanto alle spese di lite ricorrono giusti motivi (stante la soccombenza di parte ricorrente su tutti i motivi di ricorso originari e la tardiva produzione della documentazione fondante la legittimità della detrazione recuperata a tassazione con la cartella qui annullata) per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4995/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250001643906000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7036/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA ENTRATE il 2.7.2025, TRicorrente_2
e Ricorrente_1a, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponevano ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 03420250001643906000/1, notificata in data 8.5.2025 con la quale era ingiunto il pagamento di euro 1.150,13 a titolo di imposta “ IRPEF – omesso o carente versamento” in seguito ad un presunto controllo ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 relativo al modello 730/2020, annualità 2020.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto:
1. per essere stata omessa la notifica della comunicazione preventiva prescritta dall'art. 36 ter DPR 600/73 con conseguente violazione del contraddittorio;
2. per essere carente la motivazione della cartella impugnata;
3. per essere stati applicati interessi anatocistici.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE restava intimata.
AGENZIA ENTRATE si costituiva ed evidenziava, in primo luogo, che il controllo formale aveva riguardato la dichiarazione dei redditi, mod. 730, che il contribuente NRicorrente_1 aveva presentato congiuntamente al coniuge Ricorrente_2 entrambi ricorrenti;
di conseguenza, la cartella di pagamento n. 03420250001643906000/1 era stata notificata anche alla sig.ra Ricorrente_2
, mentre l'avviso bonario era stato correttamente notificato al dichiarante NRicorrente_1, pure ricorrente, per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., come attestato dalla documentazione prodotta. Nel merito, le rettifiche operate in sede di controllo formale erano conseguenti alla Comunicazione Rettificativa presentata dal CAF del 6.12.2023 per l'ANNO d'IMPOSTA 2020, in cui venivano azzerate le spese di ristrutturazione relative all'anno 2015 portate in deduzione;
in sede di controllo formale, ex art. 36-ter erano state richieste al contribuente le maggiori imposte dovute, e relativi interessi, non applicando alcuna sanzione in quanto già versata dal CAF in conseguenza dell'avvenuta presentazione della suddetta Comunicazione Rettificativa. La motivazione dell'atto riportava quindi i contenuti della comunicazione ex art. 36 ter e doveva dirsi assolutamente congrua. Quanto poi agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, si deduceva che gli interessi non erano applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Essi interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella;
peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con successiva memoria parte ricorrente, proponeva motivi aggiunti concernenti il merito della pretesa: in particolare, contestava l'assunto dell'ufficio secondo cui le rettifiche sarebbero state effettuate sulla base di una dichiarazione del CAF di cui non forniva prova;
al contrario, le deduzioni per i lavori condominiali riportate in dichiarazione dai ricorrenti erano esattamente corrispondenti ai versamenti effettuati dagli stessi, siccome attestato dall'Amministratore di Condominio e dimostrato dalle ricevute di pagamento prodotte;
sicché legittimamente i coniugi ricorrenti avevano portato in detrazione la quota annuale dovuta. Tanto peraltro era stato già riconosciuto dalla Corte di Giustizia Tributaria reggina in relazione ad altro condomino con pronuncia di cui poteva legittimamente invocarsi l'efficacia di giudicato esterno. Insisteva pertanto nella richiesta di annullamento della cartella con vittoria di spese e competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Destinati al rigetto tutti i motivi di ricorso originari. Privo di pregio il motivo sub 1, posto che l'ufficio ha dimostrato che il recupero scaturiva dalla comunicazione esiti controllo T2030123284978 - cod.atto 04260622180, notificato al Ricorrente_1, estensore della dichiarazione dei redditi anche per la coniuge Ricorrente_2, nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e dunque con deposito di copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario e comunicazione CAD con raccomandata con avviso di ricevimento che nella specie è tornata indietro per compiuta giacenza, con cui l'Ufficio aveva rettificato le detrazioni per spese di ristrutturazione dichiarate nel mod. 730/2018 anno d'imposta 2017.
Il che molto dice pure della infondatezza dell'assunto difetto di motivazione;
invero, siccome ancora di recente statuito dalla SC, “In tema di avviso di accertamento (ma il principio è evidentemente estensibile anche agli atti della riscossione), l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Sez. 5, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), dal che si desume, a contrario, che nessuna allegazione è dovuta allorquando ci riferisce, per relationem, al contenuto di atti già conosciuti o conoscibili - perché notificati - al contribuente, come appunto nella fattispecie. Rimane da dire del rilievo concernente la motivazione della cartella in punto di calcolo di interessi evidentemente privo di pregio, contenendo la cartella – conforme al modello ministeriale - l'espresso riferimento alle previsioni di cui all'art. 20 DPR 602/1973 e persino al DM 21.5.2009 (fissante al 4 percento la misura degli interessi successivi alla comunicazione).
Fondato è invece il motivo aggiunto volto a contestare il merito della pretesa. La produzione documentale effettuata da parte ricorrente, ovvero la quietanza liberatoria rilasciata dall'Amministratore di Condominio e le ricevute di pagamento attestanti il versamento di quanto dovuto e richiesto dal condominio, smentiscono in punto di fatto la circostanza posta a base degli esiti del controllo formale con cui è stato disconosciuto il diritto della ricorrente alla detrazione annuale di quanto versato, per parte sua, al condominio per i lavori condominiali.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella. Quanto alle spese di lite ricorrono giusti motivi (stante la soccombenza di parte ricorrente su tutti i motivi di ricorso originari e la tardiva produzione della documentazione fondante la legittimità della detrazione recuperata a tassazione con la cartella qui annullata) per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)