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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1733/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito dell'udienza di discussione cartolare del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f. e P.Iva: , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (c.f.: ), C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio professionale dell'avv. Mariantonietta Montemurro in Matera, via D'Addozio n. 68; attrice nei confronti di
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 C.F._2
Comuniello (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in C.F._3
Villa D'Agri di Marsicovetere (PZ), piazza T. Morlino n. 13; convenuto
e di
(P.Iva: ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boninfante (c.f.: ), con domicilio C.F._4 eletto presso lo studio professionale dell'avv. Antonio Palazzo in Policoro (MT), via Monginevro
n. 1; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 13/11/2020, adiva il Tribunale di Matera per la condanna di e della , compagnia che assicurava per la r.c.a. CP_1 Controparte_2
l'autovettura Peugeot 207 targata EB819BX di sua proprietà, per i danni patrimoniali subiti a causa 1 R.G. n. 1733/2020
del sinistro verificatosi il 06/05/2016 al km 108+500 della SS 598 Fondovalle dell'Agri, da addebitare in via esclusiva alla condotta gravemente colpevole della convenuta principale.
Nello specifico, riferiva che: il giorno suddetto, stava percorrendo a bordo della sua CP_1 autovettura la SS. 598, quando, in prossimità del confine territoriale tra i Comuni di Parte_1
e travolgeva una AT DA, una vettura dei Vigili Urbani del di
[...] CP_3 Pt_1 Parte_1
, il AD AP e un pullman su cui viaggiava una scolaresca in
[...] Persona_1 gita;
a causa dell'investimento, il AD AP veniva sbalzato sul lato del bus, decedendo poco dopo, e l'autovettura di servizio rimaneva pesantemente danneggiata, tanto da essere in seguito rottamato perché non più riparabile;
l'incidente era addebitabile alla condotta imprudente della
, che, superando i limiti di velocità imposti su quel tratto di strada, non si avvedeva del CP_1 blocco del transito, segnalato dalla vettura della polizia municipale con i lampeggianti accesi e dal
AD AP Ancora con la paletta d'ordinanza, nonché della DA targata FB811NT che si trovava ferma immediatamente prima dell'auto di servizio e del bus targato CD840HN, che, provenendo dal senso di marcia opposto, stava effettuando la manovra di svolta a sinistra in un tratturo. Ciò, nonostante le condizioni di tempo e di luogo fossero assolutamente idonee ad assicurarle una buona visuale, tanto da poter arrestare la sua autovettura in sicurezza;
la responsabilità della donna era stata accertata con sentenza di patteggiamento n. 158/2017 del GIP presso il Tribunale di Matera, depositata il 30/11/2017 e divenuta irrevocabile il successivo
20/01/2018 – n. 1129/2016 RGNR e n. 471/2017 RG GIP;
le richieste di risarcimento non avevano sortito alcun effetto e l'invito alla negoziazione assistita era rimasta priva di riscontro;
i danni patrimoniali subiti ammontavano complessivamente ad euro 43.002,35, pari alla sommatoria: delle indennità sostitutiva di preavviso e di ferie non godute per gli anni fino al 2016, corrisposto agli eredi dell'Ancora; dell'esborso sostenuto per l'assunzione nel periodo luglio-settembre 2017 di n. 2 unità di personale cat. C profilo Agente di polizia Locale per sopperire alla mancanza dell'Ancora; del costo per la demolizione dell'auto della Polizia Municipale targata CD882BPP e per l'acquisto di un'auto di servizio sostitutiva.
II.1. Il 02/03/2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'avversa CP_1
domanda, sostenendo che: a) nessuna efficacia giuridica poteva attribuirsi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, così come espressamente sancito dall'art. 445 c.p.c.;
b) pur viaggiando a velocità superiore agli stringenti limiti esistenti su quel tratto di strada, il modesto superamento dello stesso, “peraltro pur possibilmente non noto alla stessa, atteso che
[rimaneva] nel margine di errore del tachimetro”, non aveva modificato minimamente la dinamica 2 R.G. n. 1733/2020
dell'accaduto che si sarebbe certamente verificato con gli stessi esiti e modalità; c) la responsabilità nella causazione del sinistro andava, piuttosto, riconosciuta in capo a terzi e specificatamente: * al che aveva ordinato al AD di andare sul posto per agevolare Parte_1 il pullman nel compimento di una manovra vietata in quel tratto, stante la striscia continua, e altamente pericolosa, poiché la strada era a scorrimento veloce;
* al AD AP Ancora che aveva dato corso all'ordine ricevuto, contribuendo a creare il pericolo per la circolazione, non aveva segnalato debitamente il blocco stradale e si era posizionato sulla corsia di marcia delle auto;
* il conducente del pullman che aveva eseguito la manovra di svolta, in un tratto in cui la stessa era vietata;
d) il risarcimento richiesto, poi, non poteva essere in alcun modo riconosciuto, atteso che:
* il pagamento delle indennità per il mancato godimento delle ferie e per il mancato preavviso di interruzione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto ugualmente corrisponderle al AD AP
Ancora se fosse stato in vita, così come, deceduto il titolare, il datore di lavoro era tenuto a versarle ai suoi eredi. Non costituivano, dunque, voci di danno in senso stretto;
* la retribuzione versata ai due agenti di polizia non era correlata alla morte dell'Ancora, dato il lasso di tempo significativo intercorso tra l'assunzione dei primi e la morte del secondo. In ogni caso, il decesso dell'Ancora, aveva fatto risparmiare al i costi connessi al pagamento della retribuzione dovuta a Pt_1 quest'ultimo, superiore a quella dei due agenti semplici;
* non erano stati provati i danni connessi al danneggiamento dell'autovettura di servizio.
II.2. La si costituiva il successivo 10/03/2021, chiedendo il rigetto della domanda CP_2 attore o in subordine il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dello stesso Sottufficiale della Polizia Municipale e del conducente del pullman, con conseguente riduzione dell'eventuale risarcimento. In ogni caso contestava in radice la fondatezza della pretesa creditoria del Pt_1 per le stesse ragioni addotte dalla difesa della . CP_1
III. Autorizzato il deposito delle memorie di appendice scritta, il 30/04/2021 la causa veniva riassegnata alla scrivente che, con ordinanza del 09/02/2022, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, con ordinanza del 20/09/2025 le parti venivano autorizzate al deposito di memorie conclusionali - da tutte depositate nei termini assegnati con richiesta di accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi - e all'udienza del 23/10/2025, tenutasi a trattazione scritta, all'esito della discussione cartolare, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande di parte attrice devono trovare accoglimento per quanto di ragione. 3 R.G. n. 1733/2020
IV.1. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010). Più in generale - come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale - il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis,Cass.
20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067)» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del
31/01/2024 n.2897).
Ebbene, il sinistro si è verificato in un giorno di maggio alle ore 12:30, in agro di Parte_1
, su una strada che presentava normali condizioni di traffico, buone condizioni di visibilità e
[...] di manutenzione;
si trattava, infatti, un rettilineo di 2,90 km con visuale libera di 0,90 km in direzione incrocio Craco-Pisticci e di 1,70km in direzione Jonica, con larghezza delle due corsie di marcia di 3,8m ciascuna. In prossimità del luogo di impatto c'erano una serie di accessi poderali privati su entrambi i lati, debitamente segnalati.
La Peugeot condotta dalla : • provenendo dalla SS Jonica, si era immessa sulla SS 598 CP_1 denominata “Val d'Agri” e la stava percorrendo con senso di marcia opposto a quello del pullman e della AT UN in uso al AD capo Ancora;
• aveva una prescrizione di velocità massima di 70km/h, il cui cartello era apposto a 170 m dal sinistro. Sulla base di quanto riportato nel tachimetro dell'autovettura al momento dell'impatto la velocità del veicolo era di 105 km/h, ma, sulla base delle chiare precisazioni rese dall'ing. (v. relazione peritale all. 15 fascicolo attore), Tes_1
è stata stimata una velocità effettiva di circa 90km/h. Ciò ha trovato conforto nella circostanza, riscontrata nel corso dell'ispezione in sede di sequestro, dell'inserimento della quinta marcia;
• non avrebbe potuto effettuare alcun sorpasso, sussistendo sul tratto in questione il divieto di sorpasso, ma aveva diritto di precedenza rispetto alle strade secondarie, la cui intersezione era segnalata da apposito cartello a 100 m dal sinistro, nonché un segnale di pericolo generico per accessi poderali posto a 50 m dal punto di impatto;
• era in buone condizioni di manutenzione, oltre che correttamente revisionata. 4 R.G. n. 1733/2020
Nel punto in cui si è verificato l'impatto, erano ferme:
- sulla stessa corsia di marcia della Peugeot, la AT DA targata FB811NT di proprietà della società e condotta nell'occasione da il quale aveva ottemperato CP_4 Persona_2 all'ordine del AD AP Ancora di arrestare la corsa del veicolo per consentire la manovra di svolta a sinistra di un pullman turistico. Ordine che era stato dato con l'impiego della paletta d'ordinanza;
- sulla corsia opposta al senso di marcia della Peugeot, la AT UN targata CD882BP di proprietà del , in dotazione al Corpo dei Vigili Urbani del Parte_1 medesimo e in uso al momento al AD AP Ancora. Il veicolo si era fermato nella corsia di competenza e a ridosso della linea di mezzeria con i lampeggianti accesi.
L'autobus Setra modello Evobus targato CD840HN di proprietà dell'impresa Controparte_5
e condotto da si trovava immediatamente dietro la AT UN dei Vigili Urbani
[...] Persona_3 in fase di manovra di svolta a sinistra con l'ausilio del AD AP Ancora.
Quest'ultimo si trovava fermo sulla corsia di pertinenza del suo mezzo di servizio in prossimità della mezzeria con la paletta di ordinanza in mano, intento a dirigere la manovra del suddetto pullman.
Considerate le ottime condizioni di visibilità della strada per oltre un chilometro, appare davvero incredibile che la Peugeot non si sia avveduta per tempo della AT DA che la precedeva ferma sulla corsia di marcia, della AT UN del AD AP Ancora ferma con i lampeggianti accesi sull'opposta corsia di marcia, del Vigile che con la paletta rossa di ordinanza segnalava il blocco e soprattutto il pullman in manovra con una sagoma importante di 10m di lunghezza e di 3m di altezza. Volendo escludere la volontà di collisione, deve assumersi che lo schianto sia attribuibile certamente alla velocità sostenuta della , non solo in ragione del limite di velocità prescritto CP_1 ma anche della presenza di accessi poderali, che avrebbero dovuto indurla ad una guida ancora più prudente, soprattutto se non si è in grado di affrontare gli imprevisti in maniera pronta e in sicurezza;
non emergendo, poi, elementi che consentano di poter sostenere che la donna avesse avuto un malore alla guida o un colpo di sonno, rimane da considerare la grave distrazione alla guida, nonostante ci fossero tutte le condizioni perché l'homo eiusidem condicionis ac professionis potesse avvedersi per tempo del blocco e arrestare il mezzo in sicurezza. È significativo a proposito che: ove la avesse avuto una guida vigile e attenta, anche alla velocità di 90 km/h avrebbe potuto CP_1
arrestare il mezzo in sicurezza, dato lo spazio di frenata stimato dall'ing. di circa 72,5m. Tes_1
Invece, è giunta sul punto d'urto senza aver frenato, prima urtando la AT DA sul suo lato 5 R.G. n. 1733/2020
sinistro, come se avesse tentato di sorpassarla, poi investendo in pieno il AD AP Ancora, quindi centrando in pieno l'auto di servizio e arrestando infine la sua corsa contro il bus. Si evidenzia che, essendo la AT DA e la AT UN ferme, tutta l'energia necessaria per spostare questi due veicoli e farli giungere nelle posizioni di quiete in cui sono stati rinvenuti era solo ed esclusivamente data dalla massa e dalla velocità al quadrato della Peugeot.
Non è possibile, invece, configurare una corresponsabilità dei conducenti degli altri veicoli coinvolti e del AD AP Ancora, considerato che il rilievo causale va verificato in concreto e non in astratto. È chiaro che ogni blocco insistente su una strada costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione, ma va verificato se, date le condizioni in cui quello specifico incidente si è verificato, una data situazione determinata da un certo comportamento umano possa aver avuto un rilievo oppure no. Nel caso di specie senz'altro vanno escluse le responsabilità dei conducenti:
- della AT DA perché aveva ottemperato ad un ordine di fermata di un preposto al controllo e alla regolamentazione del flusso stradale previsto dall'art. 192 comma 1 d.lgs. n.
285/1992, secondo cui “Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo”. L'art. 12 comma 1 lett. e) prevede che l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada spettino, tra gli altri, anche ai Corpi
e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza. La violazione della segnaletica stradale è punita ai sensi dell'art. 146;
- della AT UN, perché il compimento della manovra di svolta a sinistra, pure in generale vietata in quel tratto per la presenza della striscia continua di delimitazione delle due corsie di marcia (v. art. 40 C.d.S.), era consentita con l'intervento di uno dei soggetti di cui all'art. 12 d.lgs. n. 285/1992 nell'ambito dell'espletamento del servizio di controllo e regolamentazione della circolazione stradale. L'art. 38 del codice della strada, infatti, ripartisce la segnaletica stradale in quattro gruppi: a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari. Stabilisce, inoltre, un ordine di graduazione della loro cogenza, disponendo, al comma 2, che “Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43”. La norma ultima citata, nella versione vigente alla data 6 R.G. n. 1733/2020
del 06/05/2016, con riferimento alle segnalazioni degli agenti del traffico, sanciva che “1.
Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. 2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione. (…) 5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare
o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione”. Il rilievo apicale degli ordini impartiti dagli agenti del traffico è comprovata dalla previsione dell'art. 177 sulla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, che, al comma 2, stabilisce che “I conducenti dei veicoli di cui al comma
1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”.
Deve escludersi, altresì, un qualche rilievo efficiente del comportamento tenuto dal AD AP
Ancora. In primis, il sottufficiale si trovava sul posto in ottemperanza ad un precipuo ordine di servizio ricevuto dal suo Comandante, come da documentazione in atti, per espletare un compito rientrante nei poteri del Corpo della Polizia Municipale in un territorio rientrante pacificamente nell'agro del Comune di . Si trattava, quindi, di un ordine legalmente dato, la cui Parte_1 ottemperanza non poteva essere rifiutata;
nell'occasione del servizio, poi, l era in divisa e Per_1 disponeva di un'autovettura in uso al suo Comando, che, in conformità alle prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento, aveva in funzione le luci lampeggianti blu;
aveva in dotazione e stava utilizzando la paletta d'ordinanza per ordinare l'arresto della corsa dei veicoli e regolare il traffico. In ultimo, non risulta che all'epoca dei fatti ci fosse l'obbligo normativo di effettuare i servizi stradali in coppia, ma anche nell'eventualità in cui il AD AP Ancora fosse stato supportato nel servizio da altro collega non si comprende come ed in quale misura l'incidente avrebbe potuto essere evitato. La difesa della , su cui gravava l'onere della prova, si è limitata CP_1
a contestare la violazione di una presunta prassi che avrebbe imposto normalmente un servizio
7 R.G. n. 1733/2020
stradale in coppia, ma non ha allegato alcun elemento che ci consenta di stabilire come la presenza del secondo agente avrebbe potuto impedire l'evento o attenuarne gli effetti.
Alla luce di quanto innanzi, pertanto, deve riconoscersi in capo alla la responsabilità CP_1 esclusiva nella causazione del sinistro e nella morte del AD AP Ancora.
IV.2. In ordine, però, alla richiesta risarcitoria avanzata dal , si Parte_1 osserva che certamente va risarcito il danno patrimoniale connesso alla perdita del veicolo di servizio e all'acquisto di uno sostitutivo per complessivi euro 2.060,00 (euro 60,00 per la demolizione dell'auto distrutta ed euro 2.000,00 per l'acquisto di un'altra auto usata, di cui euro
950,00 per il passaggio di proprietà), oltre interessi dalla data di sopportazione dei costi fino al soddisfo: l'autovettura è risultata completamente distrutta dopo l'incidente e v'è prova della sua rottamazione, nonché dell'acquisto di un nuovo mezzo di valore sostanzialmente equivalente.
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie non godute negli anni precedenti al 2015. Per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la più recente giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione ha riconosciuto all'indennità sostitutiva di ferie non godute natura mista, sia risarcitoria che retributiva, con la precisazione che è prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione, con l'assoggettamento peculiare alla prescrizione decennale (v. ex plurimis Cassazione sez. I sentenza del 10/02/2020 n.3021). In quanto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, al fine di garantire il recupero delle energie fisiche e psichiche del lavoratore, è stato affermato il diritto dello stesso di godere delle ferie annuali entro l'anno di lavoro e non successivamente, una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie, né può stabilire il periodo nel quale lo stesso deve goderle, ma è tenuto a risarcire il danno, poiché il diritto alle ferie è irrinunciabile, ai sensi dell'art. 36 cost. e, nel caso in cui non siano in concreto godute, anche senza responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva (v. Cassazione civile sez. lav. sentenza del 29/01/2016 n.1756). Pertanto, alla data del decesso l'Ancora aveva maturato ex se il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento delle ferie per gli anni dal 2015 a ritroso;
la prematura morte, dunque, non ha inciso sul suo diritto di credito, se non limitatamente all'individuazione del soggetto fruitore, che non è più il lavoratore ma i suoi eredi. Diverso discorso 8 R.G. n. 1733/2020
deve, invece, essere condotto per le ferie di cui il lavoratore avrebbe potuto godere nell'anno 2016, pari a n. 12 giorni alla data del suo decesso, così come riportato nella Determinazione di
Liquidazione n. 491/2016 del Responsabile Area Entrate- Personale – Attività Produttive dott.
(v. all. 8 fascicolo attore); in questo caso, la morte prematura ha impedito Persona_4 all' di godere delle ferie in forma specifica e l'obbligo del Comune di di Per_1 Parte_1 corrispondere ai soggetti di cui all'art. 2122 c.c. l'indennità sostitutiva relativa costituisce una posta di danno senz'altro riconducibile alla condotta della e come tale va risarcita all'ente locale CP_1 attore in misura proporzionale di euro 863,16. Costituisce, poi, danno patrimoniale riconducibile alla condotta della l'indennità di preavviso pari a n. 4 mesi, in ragione dell'anzianità di CP_1 servizio di oltre 10 anni, pari ad euro 10.597,28.
In ultimo, va rigettata la richiesta di pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni corrisposte a due agenti di polizia municipale assunti nel periodo luglio-settembre 2017, difettando il nesso di causalità con un vuoto di organico determinatosi dalla morte del AD AP Ancora. Dalla determina dirigenziale n.598/2017 (v. all. 11 fascicolo attore), infatti, si evince che l'assunzione di queste due unità si è inserita nell'ambito della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017/2019” decisa dalla Giunta Comunale con delibera n. 41 del 15/03/2017
“per consentire il corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo del territorio nell'imminenza della stagione estiva, caratterizzata da un notevole afflusso di turisti, con relativo incremento della popolazione, anche per iniziative di tipo culturale, musicale e artistico che rendono indispensabile intensificare i controlli sul territorio sotto ogni profilo, con turni in fascia anche tardo-serale”; inoltre, l'amministrazione non ha tenuto conto che, ove fosse stato sussistente detto nesso e non v'è, a fronte della maggior spesa per i due nuovi assunti, aveva avuto un risparmio di costi, non dovendo più corrispondere la retribuzione all'agente deceduto.
Quindi, al più avrebbe avuto diritto ad un danno patrimoniale differenziale, né allegato né provato in difetto della prova dell'entità della retribuzione corrisposta all'Ancora.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – in base all'entità del diritto di credito riconosciuto (euro 5.200,01-euro 26.000,00) e sulla base dei parametri forensi di cui al DM n. 147/2022, secondo valori prossimi ai minimi data la semplicità delle questioni controverse e delle difese delle parti, nonché della ricostruzione giuridica della vicenda fatta autonomamente in sentenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
9 R.G. n. 1733/2020
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro CP_1 stradale verificatosi il 06/05/2016 alle ore 12:30 circa al chilometro 108+500 sulla SS 598, in cui ha perso la vita il AD AP della Polizia Municipale del Comune di Montalbano Jonico Luigi
Antonio Ancora;
per l'effetto, CO i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 13.520,44, come in motivazione, maggiorata degli interessi Parte_1 dalla data di maturazione di ciascuna posta di credito fino all'effettivo pagamento;
RIGETTA le ulteriori domande risarcitorie avanzate da parte attrice;
CO i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dal
, che si liquidano in complessivi 3.491,17 (di cui euro 2.921,00 per Parte_1 compensi, euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro
25,17 per spese di notificazione), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
10 R.G. n. 1733/2020
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito dell'udienza di discussione cartolare del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f. e P.Iva: , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (c.f.: ), C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio professionale dell'avv. Mariantonietta Montemurro in Matera, via D'Addozio n. 68; attrice nei confronti di
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 C.F._2
Comuniello (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in C.F._3
Villa D'Agri di Marsicovetere (PZ), piazza T. Morlino n. 13; convenuto
e di
(P.Iva: ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boninfante (c.f.: ), con domicilio C.F._4 eletto presso lo studio professionale dell'avv. Antonio Palazzo in Policoro (MT), via Monginevro
n. 1; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 13/11/2020, adiva il Tribunale di Matera per la condanna di e della , compagnia che assicurava per la r.c.a. CP_1 Controparte_2
l'autovettura Peugeot 207 targata EB819BX di sua proprietà, per i danni patrimoniali subiti a causa 1 R.G. n. 1733/2020
del sinistro verificatosi il 06/05/2016 al km 108+500 della SS 598 Fondovalle dell'Agri, da addebitare in via esclusiva alla condotta gravemente colpevole della convenuta principale.
Nello specifico, riferiva che: il giorno suddetto, stava percorrendo a bordo della sua CP_1 autovettura la SS. 598, quando, in prossimità del confine territoriale tra i Comuni di Parte_1
e travolgeva una AT DA, una vettura dei Vigili Urbani del di
[...] CP_3 Pt_1 Parte_1
, il AD AP e un pullman su cui viaggiava una scolaresca in
[...] Persona_1 gita;
a causa dell'investimento, il AD AP veniva sbalzato sul lato del bus, decedendo poco dopo, e l'autovettura di servizio rimaneva pesantemente danneggiata, tanto da essere in seguito rottamato perché non più riparabile;
l'incidente era addebitabile alla condotta imprudente della
, che, superando i limiti di velocità imposti su quel tratto di strada, non si avvedeva del CP_1 blocco del transito, segnalato dalla vettura della polizia municipale con i lampeggianti accesi e dal
AD AP Ancora con la paletta d'ordinanza, nonché della DA targata FB811NT che si trovava ferma immediatamente prima dell'auto di servizio e del bus targato CD840HN, che, provenendo dal senso di marcia opposto, stava effettuando la manovra di svolta a sinistra in un tratturo. Ciò, nonostante le condizioni di tempo e di luogo fossero assolutamente idonee ad assicurarle una buona visuale, tanto da poter arrestare la sua autovettura in sicurezza;
la responsabilità della donna era stata accertata con sentenza di patteggiamento n. 158/2017 del GIP presso il Tribunale di Matera, depositata il 30/11/2017 e divenuta irrevocabile il successivo
20/01/2018 – n. 1129/2016 RGNR e n. 471/2017 RG GIP;
le richieste di risarcimento non avevano sortito alcun effetto e l'invito alla negoziazione assistita era rimasta priva di riscontro;
i danni patrimoniali subiti ammontavano complessivamente ad euro 43.002,35, pari alla sommatoria: delle indennità sostitutiva di preavviso e di ferie non godute per gli anni fino al 2016, corrisposto agli eredi dell'Ancora; dell'esborso sostenuto per l'assunzione nel periodo luglio-settembre 2017 di n. 2 unità di personale cat. C profilo Agente di polizia Locale per sopperire alla mancanza dell'Ancora; del costo per la demolizione dell'auto della Polizia Municipale targata CD882BPP e per l'acquisto di un'auto di servizio sostitutiva.
II.1. Il 02/03/2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'avversa CP_1
domanda, sostenendo che: a) nessuna efficacia giuridica poteva attribuirsi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, così come espressamente sancito dall'art. 445 c.p.c.;
b) pur viaggiando a velocità superiore agli stringenti limiti esistenti su quel tratto di strada, il modesto superamento dello stesso, “peraltro pur possibilmente non noto alla stessa, atteso che
[rimaneva] nel margine di errore del tachimetro”, non aveva modificato minimamente la dinamica 2 R.G. n. 1733/2020
dell'accaduto che si sarebbe certamente verificato con gli stessi esiti e modalità; c) la responsabilità nella causazione del sinistro andava, piuttosto, riconosciuta in capo a terzi e specificatamente: * al che aveva ordinato al AD di andare sul posto per agevolare Parte_1 il pullman nel compimento di una manovra vietata in quel tratto, stante la striscia continua, e altamente pericolosa, poiché la strada era a scorrimento veloce;
* al AD AP Ancora che aveva dato corso all'ordine ricevuto, contribuendo a creare il pericolo per la circolazione, non aveva segnalato debitamente il blocco stradale e si era posizionato sulla corsia di marcia delle auto;
* il conducente del pullman che aveva eseguito la manovra di svolta, in un tratto in cui la stessa era vietata;
d) il risarcimento richiesto, poi, non poteva essere in alcun modo riconosciuto, atteso che:
* il pagamento delle indennità per il mancato godimento delle ferie e per il mancato preavviso di interruzione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto ugualmente corrisponderle al AD AP
Ancora se fosse stato in vita, così come, deceduto il titolare, il datore di lavoro era tenuto a versarle ai suoi eredi. Non costituivano, dunque, voci di danno in senso stretto;
* la retribuzione versata ai due agenti di polizia non era correlata alla morte dell'Ancora, dato il lasso di tempo significativo intercorso tra l'assunzione dei primi e la morte del secondo. In ogni caso, il decesso dell'Ancora, aveva fatto risparmiare al i costi connessi al pagamento della retribuzione dovuta a Pt_1 quest'ultimo, superiore a quella dei due agenti semplici;
* non erano stati provati i danni connessi al danneggiamento dell'autovettura di servizio.
II.2. La si costituiva il successivo 10/03/2021, chiedendo il rigetto della domanda CP_2 attore o in subordine il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dello stesso Sottufficiale della Polizia Municipale e del conducente del pullman, con conseguente riduzione dell'eventuale risarcimento. In ogni caso contestava in radice la fondatezza della pretesa creditoria del Pt_1 per le stesse ragioni addotte dalla difesa della . CP_1
III. Autorizzato il deposito delle memorie di appendice scritta, il 30/04/2021 la causa veniva riassegnata alla scrivente che, con ordinanza del 09/02/2022, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, con ordinanza del 20/09/2025 le parti venivano autorizzate al deposito di memorie conclusionali - da tutte depositate nei termini assegnati con richiesta di accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi - e all'udienza del 23/10/2025, tenutasi a trattazione scritta, all'esito della discussione cartolare, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande di parte attrice devono trovare accoglimento per quanto di ragione. 3 R.G. n. 1733/2020
IV.1. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010). Più in generale - come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale - il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis,Cass.
20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067)» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del
31/01/2024 n.2897).
Ebbene, il sinistro si è verificato in un giorno di maggio alle ore 12:30, in agro di Parte_1
, su una strada che presentava normali condizioni di traffico, buone condizioni di visibilità e
[...] di manutenzione;
si trattava, infatti, un rettilineo di 2,90 km con visuale libera di 0,90 km in direzione incrocio Craco-Pisticci e di 1,70km in direzione Jonica, con larghezza delle due corsie di marcia di 3,8m ciascuna. In prossimità del luogo di impatto c'erano una serie di accessi poderali privati su entrambi i lati, debitamente segnalati.
La Peugeot condotta dalla : • provenendo dalla SS Jonica, si era immessa sulla SS 598 CP_1 denominata “Val d'Agri” e la stava percorrendo con senso di marcia opposto a quello del pullman e della AT UN in uso al AD capo Ancora;
• aveva una prescrizione di velocità massima di 70km/h, il cui cartello era apposto a 170 m dal sinistro. Sulla base di quanto riportato nel tachimetro dell'autovettura al momento dell'impatto la velocità del veicolo era di 105 km/h, ma, sulla base delle chiare precisazioni rese dall'ing. (v. relazione peritale all. 15 fascicolo attore), Tes_1
è stata stimata una velocità effettiva di circa 90km/h. Ciò ha trovato conforto nella circostanza, riscontrata nel corso dell'ispezione in sede di sequestro, dell'inserimento della quinta marcia;
• non avrebbe potuto effettuare alcun sorpasso, sussistendo sul tratto in questione il divieto di sorpasso, ma aveva diritto di precedenza rispetto alle strade secondarie, la cui intersezione era segnalata da apposito cartello a 100 m dal sinistro, nonché un segnale di pericolo generico per accessi poderali posto a 50 m dal punto di impatto;
• era in buone condizioni di manutenzione, oltre che correttamente revisionata. 4 R.G. n. 1733/2020
Nel punto in cui si è verificato l'impatto, erano ferme:
- sulla stessa corsia di marcia della Peugeot, la AT DA targata FB811NT di proprietà della società e condotta nell'occasione da il quale aveva ottemperato CP_4 Persona_2 all'ordine del AD AP Ancora di arrestare la corsa del veicolo per consentire la manovra di svolta a sinistra di un pullman turistico. Ordine che era stato dato con l'impiego della paletta d'ordinanza;
- sulla corsia opposta al senso di marcia della Peugeot, la AT UN targata CD882BP di proprietà del , in dotazione al Corpo dei Vigili Urbani del Parte_1 medesimo e in uso al momento al AD AP Ancora. Il veicolo si era fermato nella corsia di competenza e a ridosso della linea di mezzeria con i lampeggianti accesi.
L'autobus Setra modello Evobus targato CD840HN di proprietà dell'impresa Controparte_5
e condotto da si trovava immediatamente dietro la AT UN dei Vigili Urbani
[...] Persona_3 in fase di manovra di svolta a sinistra con l'ausilio del AD AP Ancora.
Quest'ultimo si trovava fermo sulla corsia di pertinenza del suo mezzo di servizio in prossimità della mezzeria con la paletta di ordinanza in mano, intento a dirigere la manovra del suddetto pullman.
Considerate le ottime condizioni di visibilità della strada per oltre un chilometro, appare davvero incredibile che la Peugeot non si sia avveduta per tempo della AT DA che la precedeva ferma sulla corsia di marcia, della AT UN del AD AP Ancora ferma con i lampeggianti accesi sull'opposta corsia di marcia, del Vigile che con la paletta rossa di ordinanza segnalava il blocco e soprattutto il pullman in manovra con una sagoma importante di 10m di lunghezza e di 3m di altezza. Volendo escludere la volontà di collisione, deve assumersi che lo schianto sia attribuibile certamente alla velocità sostenuta della , non solo in ragione del limite di velocità prescritto CP_1 ma anche della presenza di accessi poderali, che avrebbero dovuto indurla ad una guida ancora più prudente, soprattutto se non si è in grado di affrontare gli imprevisti in maniera pronta e in sicurezza;
non emergendo, poi, elementi che consentano di poter sostenere che la donna avesse avuto un malore alla guida o un colpo di sonno, rimane da considerare la grave distrazione alla guida, nonostante ci fossero tutte le condizioni perché l'homo eiusidem condicionis ac professionis potesse avvedersi per tempo del blocco e arrestare il mezzo in sicurezza. È significativo a proposito che: ove la avesse avuto una guida vigile e attenta, anche alla velocità di 90 km/h avrebbe potuto CP_1
arrestare il mezzo in sicurezza, dato lo spazio di frenata stimato dall'ing. di circa 72,5m. Tes_1
Invece, è giunta sul punto d'urto senza aver frenato, prima urtando la AT DA sul suo lato 5 R.G. n. 1733/2020
sinistro, come se avesse tentato di sorpassarla, poi investendo in pieno il AD AP Ancora, quindi centrando in pieno l'auto di servizio e arrestando infine la sua corsa contro il bus. Si evidenzia che, essendo la AT DA e la AT UN ferme, tutta l'energia necessaria per spostare questi due veicoli e farli giungere nelle posizioni di quiete in cui sono stati rinvenuti era solo ed esclusivamente data dalla massa e dalla velocità al quadrato della Peugeot.
Non è possibile, invece, configurare una corresponsabilità dei conducenti degli altri veicoli coinvolti e del AD AP Ancora, considerato che il rilievo causale va verificato in concreto e non in astratto. È chiaro che ogni blocco insistente su una strada costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione, ma va verificato se, date le condizioni in cui quello specifico incidente si è verificato, una data situazione determinata da un certo comportamento umano possa aver avuto un rilievo oppure no. Nel caso di specie senz'altro vanno escluse le responsabilità dei conducenti:
- della AT DA perché aveva ottemperato ad un ordine di fermata di un preposto al controllo e alla regolamentazione del flusso stradale previsto dall'art. 192 comma 1 d.lgs. n.
285/1992, secondo cui “Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo”. L'art. 12 comma 1 lett. e) prevede che l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada spettino, tra gli altri, anche ai Corpi
e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza. La violazione della segnaletica stradale è punita ai sensi dell'art. 146;
- della AT UN, perché il compimento della manovra di svolta a sinistra, pure in generale vietata in quel tratto per la presenza della striscia continua di delimitazione delle due corsie di marcia (v. art. 40 C.d.S.), era consentita con l'intervento di uno dei soggetti di cui all'art. 12 d.lgs. n. 285/1992 nell'ambito dell'espletamento del servizio di controllo e regolamentazione della circolazione stradale. L'art. 38 del codice della strada, infatti, ripartisce la segnaletica stradale in quattro gruppi: a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari. Stabilisce, inoltre, un ordine di graduazione della loro cogenza, disponendo, al comma 2, che “Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43”. La norma ultima citata, nella versione vigente alla data 6 R.G. n. 1733/2020
del 06/05/2016, con riferimento alle segnalazioni degli agenti del traffico, sanciva che “1.
Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. 2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione. (…) 5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare
o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione”. Il rilievo apicale degli ordini impartiti dagli agenti del traffico è comprovata dalla previsione dell'art. 177 sulla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, che, al comma 2, stabilisce che “I conducenti dei veicoli di cui al comma
1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”.
Deve escludersi, altresì, un qualche rilievo efficiente del comportamento tenuto dal AD AP
Ancora. In primis, il sottufficiale si trovava sul posto in ottemperanza ad un precipuo ordine di servizio ricevuto dal suo Comandante, come da documentazione in atti, per espletare un compito rientrante nei poteri del Corpo della Polizia Municipale in un territorio rientrante pacificamente nell'agro del Comune di . Si trattava, quindi, di un ordine legalmente dato, la cui Parte_1 ottemperanza non poteva essere rifiutata;
nell'occasione del servizio, poi, l era in divisa e Per_1 disponeva di un'autovettura in uso al suo Comando, che, in conformità alle prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento, aveva in funzione le luci lampeggianti blu;
aveva in dotazione e stava utilizzando la paletta d'ordinanza per ordinare l'arresto della corsa dei veicoli e regolare il traffico. In ultimo, non risulta che all'epoca dei fatti ci fosse l'obbligo normativo di effettuare i servizi stradali in coppia, ma anche nell'eventualità in cui il AD AP Ancora fosse stato supportato nel servizio da altro collega non si comprende come ed in quale misura l'incidente avrebbe potuto essere evitato. La difesa della , su cui gravava l'onere della prova, si è limitata CP_1
a contestare la violazione di una presunta prassi che avrebbe imposto normalmente un servizio
7 R.G. n. 1733/2020
stradale in coppia, ma non ha allegato alcun elemento che ci consenta di stabilire come la presenza del secondo agente avrebbe potuto impedire l'evento o attenuarne gli effetti.
Alla luce di quanto innanzi, pertanto, deve riconoscersi in capo alla la responsabilità CP_1 esclusiva nella causazione del sinistro e nella morte del AD AP Ancora.
IV.2. In ordine, però, alla richiesta risarcitoria avanzata dal , si Parte_1 osserva che certamente va risarcito il danno patrimoniale connesso alla perdita del veicolo di servizio e all'acquisto di uno sostitutivo per complessivi euro 2.060,00 (euro 60,00 per la demolizione dell'auto distrutta ed euro 2.000,00 per l'acquisto di un'altra auto usata, di cui euro
950,00 per il passaggio di proprietà), oltre interessi dalla data di sopportazione dei costi fino al soddisfo: l'autovettura è risultata completamente distrutta dopo l'incidente e v'è prova della sua rottamazione, nonché dell'acquisto di un nuovo mezzo di valore sostanzialmente equivalente.
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie non godute negli anni precedenti al 2015. Per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la più recente giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione ha riconosciuto all'indennità sostitutiva di ferie non godute natura mista, sia risarcitoria che retributiva, con la precisazione che è prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione, con l'assoggettamento peculiare alla prescrizione decennale (v. ex plurimis Cassazione sez. I sentenza del 10/02/2020 n.3021). In quanto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, al fine di garantire il recupero delle energie fisiche e psichiche del lavoratore, è stato affermato il diritto dello stesso di godere delle ferie annuali entro l'anno di lavoro e non successivamente, una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie, né può stabilire il periodo nel quale lo stesso deve goderle, ma è tenuto a risarcire il danno, poiché il diritto alle ferie è irrinunciabile, ai sensi dell'art. 36 cost. e, nel caso in cui non siano in concreto godute, anche senza responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva (v. Cassazione civile sez. lav. sentenza del 29/01/2016 n.1756). Pertanto, alla data del decesso l'Ancora aveva maturato ex se il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento delle ferie per gli anni dal 2015 a ritroso;
la prematura morte, dunque, non ha inciso sul suo diritto di credito, se non limitatamente all'individuazione del soggetto fruitore, che non è più il lavoratore ma i suoi eredi. Diverso discorso 8 R.G. n. 1733/2020
deve, invece, essere condotto per le ferie di cui il lavoratore avrebbe potuto godere nell'anno 2016, pari a n. 12 giorni alla data del suo decesso, così come riportato nella Determinazione di
Liquidazione n. 491/2016 del Responsabile Area Entrate- Personale – Attività Produttive dott.
(v. all. 8 fascicolo attore); in questo caso, la morte prematura ha impedito Persona_4 all' di godere delle ferie in forma specifica e l'obbligo del Comune di di Per_1 Parte_1 corrispondere ai soggetti di cui all'art. 2122 c.c. l'indennità sostitutiva relativa costituisce una posta di danno senz'altro riconducibile alla condotta della e come tale va risarcita all'ente locale CP_1 attore in misura proporzionale di euro 863,16. Costituisce, poi, danno patrimoniale riconducibile alla condotta della l'indennità di preavviso pari a n. 4 mesi, in ragione dell'anzianità di CP_1 servizio di oltre 10 anni, pari ad euro 10.597,28.
In ultimo, va rigettata la richiesta di pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni corrisposte a due agenti di polizia municipale assunti nel periodo luglio-settembre 2017, difettando il nesso di causalità con un vuoto di organico determinatosi dalla morte del AD AP Ancora. Dalla determina dirigenziale n.598/2017 (v. all. 11 fascicolo attore), infatti, si evince che l'assunzione di queste due unità si è inserita nell'ambito della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017/2019” decisa dalla Giunta Comunale con delibera n. 41 del 15/03/2017
“per consentire il corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo del territorio nell'imminenza della stagione estiva, caratterizzata da un notevole afflusso di turisti, con relativo incremento della popolazione, anche per iniziative di tipo culturale, musicale e artistico che rendono indispensabile intensificare i controlli sul territorio sotto ogni profilo, con turni in fascia anche tardo-serale”; inoltre, l'amministrazione non ha tenuto conto che, ove fosse stato sussistente detto nesso e non v'è, a fronte della maggior spesa per i due nuovi assunti, aveva avuto un risparmio di costi, non dovendo più corrispondere la retribuzione all'agente deceduto.
Quindi, al più avrebbe avuto diritto ad un danno patrimoniale differenziale, né allegato né provato in difetto della prova dell'entità della retribuzione corrisposta all'Ancora.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – in base all'entità del diritto di credito riconosciuto (euro 5.200,01-euro 26.000,00) e sulla base dei parametri forensi di cui al DM n. 147/2022, secondo valori prossimi ai minimi data la semplicità delle questioni controverse e delle difese delle parti, nonché della ricostruzione giuridica della vicenda fatta autonomamente in sentenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
9 R.G. n. 1733/2020
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro CP_1 stradale verificatosi il 06/05/2016 alle ore 12:30 circa al chilometro 108+500 sulla SS 598, in cui ha perso la vita il AD AP della Polizia Municipale del Comune di Montalbano Jonico Luigi
Antonio Ancora;
per l'effetto, CO i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 13.520,44, come in motivazione, maggiorata degli interessi Parte_1 dalla data di maturazione di ciascuna posta di credito fino all'effettivo pagamento;
RIGETTA le ulteriori domande risarcitorie avanzate da parte attrice;
CO i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dal
, che si liquidano in complessivi 3.491,17 (di cui euro 2.921,00 per Parte_1 compensi, euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro
25,17 per spese di notificazione), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
10 R.G. n. 1733/2020
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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