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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE ER Presidente
Dott. UC EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1118/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 29.01.2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 lesione personale dell'avv. LAURA SOFIA MORUZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via TENSINI N. 4 CREMA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 (C.F. ) Parte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TERESITA
MANENTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
BROSETA N. 29 BERGAMO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona - prima sezione civile -
pubblicata in data 19.10.2022 con il n. 506/2022
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta, in totale riforma della sentenza n. 506/2022 del Tribunale di
Cremona, Giudice dottor Adriano De Lellis, depositata il 19 ottobre 2022 e
notificata in data 24 ottobre 2022 resa nella causa iscritta al n. R.G. 1336/2019, così
giudicare:
in via pregiudiziale e/o preliminare: respingere la avversaria eccezione di
inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto da , per Parte_1
tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor Parte_2
nella causazione del sinistro avvenuto in data 6 agosto 2017;
[...]
pagina 2 di 19 conseguentemente condannare il signor e Parte_2 Controparte_1
in via tra loro solidale al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non
[...]
patrimoniali – patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro nella misura residua di
euro 86.493,66 (113.393,66 – 26.900,00 già corrisposti) o in quella maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa, ricorrendo se del caso a valutazione
equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a
quella del pagamento.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, del giudizio di primo grado e
della fase di negoziazione assistita.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze
5) Vero che in seguito al verificarsi dell'incidente intervenivano sul posto gli agenti
della Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di NU, ai quali Parte_2
dichiarava che “mentre percorreva la strada in questione a bordo del
[...]
proprio motociclo, a seguito dell'accelerazione la passeggera, ovvero la Parte_1
, perdeva la presa scivolando successivamente sull'asfalto procurandosi
[...]
lesioni” (doc. 002 di parte attrice).
8) Vero che sin da quando era bambina andava abitualmente in Parte_1
motocicletta come trasportata con il padre o con amici. Controparte_2
11) Vero che, quando si è ripresa dall'incidente, ha cercato una Parte_1
attività lavorativa che la impegnasse fino all'inizio del successivo anno scolastico e
che dal 20 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 ha lavorato, tramite la NE
Società Cooperativa, con sede legale a Milano e sede operativa a Chieve, presso la
SK a San Donato Milanese (doc. 011 prodotto da parte attrice). pagina 3 di 19 13) Vero che , per la difficoltà di restare seduta per diverse ore al Parte_1
giorno, ha portato a termine a fatica il periodo di lavoro.
Si indicano a testi:
− – (su tutti i capitoli). Controparte_2 Tes_1
− – NU (su tutti i capitoli). Controparte_3
− Comandante o chi per esso Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di
NU (sul capitolo 5)
− (sui capitoli 8, 11 e 13). Testimone_2
− – AS NO (sul capitolo 8). Testimone_3
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla Controparte_1
in quanto non espressamente articolati, essendosi l'appellata limitata a
[...]
richiamare quelli dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc.
civ. dalla stessa depositata nel giudizio di primo grado.
Con osservanza.
Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento
e/o declaratoria del caso:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: dichiarare inammissibile/improcedibile
l'appello proposto dalla signora ex art. 342 c.p.c., essendo del Parte_1
tutto omesse le modifiche richieste, sia le circostanze che comportano la violazione
di legge, sia, infine, la rilevanza concreta di queste ultime e comunque per tutti i
pagina 4 di 19 motivi di cui agli atti e scritti difensivi di Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello ex adverso proposto in quanto infondato
sia in fatto che in diritto, non dovuto e non provato, oltre che
inammissibile/improcedibile, anche in quanto contenente domande del tutto nuove,
per tutte le ragioni esposte negli atti e scritti difensivi di , Controparte_1
confermando, per l'effetto, la sentenza n. 506/2022 emessa in data 13.10.2022 e
pubblicata in data 19 ottobre 2022 dal Giudice dott. De Lellis del Tribunale
Ordinario di Cremona, Prima Sezione Civile;
Accogliere, in ogni caso, le domande, eccezioni e contestazioni svolte da
[...]
nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono Controparte_1
integralmente:
IN VIA PRINCIPALE: dato atto che ha versato ante Controparte_1
causam in data 7.2.2019 all'attrice la somma di €. 26.900,00, a titolo di risarcimento
dei danni, respingere le domande risarcitorie tutte formulate nei confronti di
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e non Controparte_1
provate, per tutti i motivi meglio esposti negli scritti difensivi di
[...]
assolvendo, per l'effetto, da ogni Controparte_1 Controparte_1
debenza, anche previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva o quantomeno
concorsuale responsabilità della signora nella determinazione Parte_1
della caduta per cui è causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, ove occorra, le istanze istruttorie formulate da
nella propria memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n.2, Controparte_1
opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi di cui pagina 5 di 19 alla memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n.3 di Controparte_1
IN OGNI CASO: spese e compenso legale del giudizio di secondo grado
integralmente rifusi.
Con osservanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 maggio 2019 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona e Parte_2
presso cui il motociclo di quest'ultimo era Controparte_1
assicurato per R.C., al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale occorso sulla S.P. 235 nel
Comune di Corzano (BS).
Esponeva l'attrice che in data 06.08.2017 si trovava, in qualità di trasportata,
sul motociclo Ducati Streetfighter di proprietà e condotto da Parte_2
il quale, per sorpassare la colonna di vetture che lo procedeva,
[...]
effettuava una improvvisa e brusca accelerazione, sbalzandola dalla moto e facendola cadere rovinosamente a terra.
Aggiungeva di essere stata ricoverata presso l'Unità Operativa di Chirurgia
Generale dell'Ospedale di Chiari da cui veniva dimessa in data 16.08.2017
con la diagnosi di “frattura del polso di destra, escoriazioni ed abrasioni
multiple, contusioni multiple, trauma cranico minore” e di essere stata sottoposta, nel periodo successivo, a medicazioni domiciliari, ulteriori visite e pagina 6 di 19 cure.
Lamentava di aver riportato, per effetto della caduta, postumi fisici permanenti e un disturbo psichico post traumatico da stress, che il medico legale da lei incaricato (dott. ), con l'ausilio della psicologa e psicoterapeuta Per_1
dott.ssa aveva quantificato in un danno biologico nella misura Persona_2
del 22% di cui ella chiedeva la massima personalizzazione attese le negative ripercussioni delle lesioni sulla propria capacità lavorativa specifica,
trovandosi nella difficoltà di restare seduta a lungo a causa delle cicatrici nella regione glutea;
denunciava il danneggiamento degli indumenti e degli oggetti che indossava al momento della caduta, oltre alle spese mediche e a quelle legali relative all'assistenza stragiudiziale tramite cui aveva ottenuto da in data 07.02.2019, un risarcimento di € Controparte_1
26.900,00, da imputarsi a titolo di acconto.
Si costituiva che contestava il quantum richiesto e Parte_2
chiedeva di essere manlevato da Controparte_1
nel costituirsi, contestava ogni addebito di Controparte_1
responsabilità a carico del proprio assicurato, eccependo che l'evento dannoso fosse imputabile, in via esclusiva o quantomeno concorsuale, alla condotta colposa della trasportata, e contestava il quantum richiesto.
Istruita la causa mediante prova orale e C.T.U. medico-legale, con sentenza n.
506/2022 il Tribunale di Cremona respingeva le domande attoree e pagina 7 di 19 compensava le spese di lite tra tutte le parti.
Il primo giudice individuava una responsabilità quasi esclusiva (nella misura del 90%) della trasportata nella causazione dell'evento dannoso.
Argomentava che, dalla narrazione in atti e dall'esito della prova testimoniale,
si evinceva che aveva eseguito un sorpasso ordinario e Parte_2
che la trasportata era a lui ancorata con entrambe le braccia, sicché la colpa individuabile nella condotta di guida del convenuto consisteva esclusivamente nel non aver avuto l'accortezza di dosare l'acceleratore con più cautela, pur in assenza di elementi che evidenziassero la concreta necessità di usare quella cautela;
mentre spettava alla trasportata ancorarsi in modo conveniente al motociclo e al conducente e prestare l'attenzione sufficiente per non farsi sorprendere dalle manovre di sorpasso.
La sentenza veniva gravata da . Parte_1
resisteva all'impugnazione. Controparte_1
restava contumace. Parte_2
All'udienza del 29.01.2015 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello lamenta un'errata e Parte_1
pagina 8 di 19 carente valutazione delle prove nella parte in cui il primo giudice aveva ravvisato una colpa di lieve gravità nella condotta di guida di Parte_2
, sul presupposto che egli avesse effettuato un sorpasso ordinario e che
[...]
potesse presumere che la trasportata fosse convenientemente ancorata al proprio posto.
Valorizzando le deposizioni testimoniali assunte e la peculiare conformazione della moto, deduce che il conducente era stato imprudente nell'eseguire la manovra di sorpasso, poiché aveva effettuato un'accelerazione brusca ed improvvisa nonostante la trasportata fosse appoggiata su un minuscolo sellino e a lui ancorata solamente con le braccia, essendo la moto priva di sistemi di ritenzione.
Con il secondo motivo contesta la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione nella parte in cui la responsabilità del sinistro era stata quasi interamente a lei addebitata.
Deduce di non aver posto in essere alcuna condotta imprudente rilevante sul piano causale, dal momento che era opportunatamente ancorata al conducente con entrambe le braccia e nulla avrebbe potuto fare per evitare la caduta determinata dalla brusca e potente accelerazione.
Con il terzo motivo si duole dell'omessa valutazione del comportamento processuale di che, dapprima, nelle dichiarazioni rese ai Parte_2
Carabinieri nell'immediatezza del fatto, aveva riconosciuto che la caduta era pagina 9 di 19 stata determinata dall'accelerazione e, in seguito, una volta citato in giudizio,
si era limitato a chiedere di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione, omettendo di contestare la dinamica del sinistro esposta dell'attrice e di chiedere il rigetto delle domande attoree.
Con il quarto motivo lamenta un'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c.
Assume di aver provato il nesso causale tra il danno e la condotta imprudente tenuta dal conducente, assolvendo l'onere probatorio su di lei gravante, e rileva che, all'opposto, il conducente nulla aveva provato per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico ex art. 2054 comma 1 c.c.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che ella fosse responsabile del sinistro nella misura del 90%,
argomentando la decisione in maniera illogica e basandosi su considerazioni personali e soggettive.
-------------
I motivi di appello sono meritevoli di trattazione unitaria afferendo a questioni connesse.
Giova premettere che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 35318 del 2022, ha sancito il principio secondo cui l'azione diretta in favore del terzo trasportato prevista dall'art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento ed è volta ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, potendo egli agire nei confronti dell'assicuratore del pagina 10 di 19 vettore ed ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva l'ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, con la precisazione che tale tutela rafforzata presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale tra gli stessi, e la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è
esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Da ciò deriva l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. al caso di specie, poiché
difetta il presupposto del coinvolgimento di almeno due veicoli.
Il trasportato, per fare valere la responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava, può dunque invocare l'art. 2054 c.c. esprimendo tale disposizione, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto
(Cass. n. 21115/2005).
Dagli esiti dell'istruttoria orale (dichiarazioni dei testi e Testimone_4
) e dalla documentazione in atti (rapporto di incidente Testimone_5
Carabinieri di NU – doc. 2 fascicolo attrice) è risultato provato che la caduta della trasportata dal motociclo sia stata determinata da pagina 11 di 19 un'accelerazione eseguita dal convenuto al fine di sorpassare la fila di autoveicoli che lo precedevano.
Non risulta che il abbia fatto tutto il possibile per evitare Parte_2
il danno, così da vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall'art. 2054 comma 1 c.c.: la manovra di sorpasso, già per sua natura pericolosa, è stata eseguita in modo imprudente, in quanto il conducente avrebbe dovuto dosare l'acceleratore in modo adeguato ed assicurare ogni cautela al fine di non esporre a rischi la trasportata, tenendo conto della conformazione del motociclo Ducati Streetfighter, munito di un minuscolo sellino sopralzato per il passeggero e privo di sistemi di ritenzione,
come si evince delle fotografie agli atti (doc. 3 fascicolo Controparte_1
.
[...]
Tuttavia, mette conto evidenziare che con la propria Parte_1
condotta, ha concorso alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 comma
1 c.c., in una misura che si ritiene essere del 50%.
I testi e , alla guida di due delle quattro Testimone_4 Testimone_5
automobili sorpassate, hanno uniformemente dichiarato che, quantomeno durante la fase del sorpasso, la trasportata cingeva il conducente con entrambe le braccia;
circostanza da cui si può desumere che la caduta non sia avvenuta in concomitanza con l'inizio della manovra di sorpasso, bensì durante la stessa.
pagina 12 di 19 La trasportata, dunque, preso atto dell'avvio della manovra, avrebbe dovuto ancorarsi più saldamente al conducente così da evitare il rischio della caduta,
attenendosi alle comuni regole di prudenza e diligenza al cui rispetto il trasportato è tenuto e su cui il conducente può fondare un ragionevole affidamento (Cass. n. 25399/2018).
Alla luce di quanto esposto, questo Collegio ritiene che sussista una concorrente responsabilità, nella pari misura del 50%, del conducente e della trasportata nella causazione del sinistro.
In relazione alle voci di danno pretese, si osserva quanto segue.
Il C.T.U. dott.ssa ha stimato il danno biologico nella misura del Persona_3
16,5%.
Il danno non patrimoniale da lesione alla salute, da liquidarsi tramite l'applicazione delle Tabelle di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della voce del danno biologico e dell'incremento tabellarmente previsto per sofferenza soggettiva patita, viene liquidato in complessivi € 66.768,00.
È, invece, da rigettarsi la richiesta di personalizzazione in aumento.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione del risarcimento rispetto alla misura “standard” prevista dalle tabelle milanesi può essere disposta unicamente in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che il danneggiato deve pagina 13 di 19 tempestivamente allegare e provare (Cass. n. 5984/2025).
Sul punto, la deduzione che le lesioni subite, specie le cicatrici sui glutei,
abbiano comportato un mutamento della vita di relazione e sessuale, “nel senso di isolamento e frustrazione e nella perduta possibilità di esprimere la propria personalità attraverso l'abituale vita di relazione” come rilevato dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa non integra alcuna Persona_2
conseguenza eccezionale idonea a giustificare l'aumento del risarcimento,
bensì si risolve nell'aspetto dinamico/relazionale del già liquidato danno alla salute.
Tenendo conto che “il periodo di temporanea inabilità biologica fu di 10 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 45 giorni al 25%” (si veda la relazione peritale), il danno da invalidità temporanea viene liquidato in complessivi € 6.756,25 secondo le tabelle milanesi 2024.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta, quindi, a complessivi €
73.524,25 (€ 66.768,00 + € 6.756,25).
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale da perdita di chance.
Sul punto, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per i danni derivanti dalla perdita di chance, da intendersi quale seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la pagina 14 di 19 realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 6488/2017,
Cass. n. 1752/2005).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto: non ha Parte_1
provato, neppure in via presuntiva, le concrete prospettive di un'effettiva riuscita positiva del percorso di laurea in Economia il quale, se realizzato, le avrebbe consentito un lavoro maggiormente remunerativo, essendosi limitata a dedurre di aver rinunciato alla carriera universitaria a causa della difficoltà,
determinata dalle cicatrici, di stare seduta per lungo tempo.
Non è dovuto il risarcimento del danno materiale per il danneggiamento degli indumenti e dell'anello indossati al momento della caduta, quantificato nella somma forfettaria di € 1.000,00, in quanto non sono stati dedotti elementi da cui desumere il valore dei beni al momento dell'incidente né l'eventuale riparabilità degli stessi.
Parimenti, l'attrice non ha diritto ad alcuna somma in relazione alle spese di assistenza legale stragiudiziale prestata dall'avv. Laura Sofia Moruzzi al fine di ottenere il risarcimento del danno da poiché Controparte_1
non ha provato di aver sostenuto l'esborso lamentato, prova necessitata dalla natura di danno emergente attribuibile alle spese per l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa (Cass. SS.UU. n. 16990/2017).
pagina 15 di 19 È, invece, dovuto il rimborso delle spese mediche di cui C.T.U. ha riconosciuto la pertinenza per un importo di complessivi € 1.928,44 (€
1870,95 + € 57,49 per il trasporto in ambulanza).
, atteso l'accoglimento della domanda risarcitoria, ha diritto Parte_1
ad ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ammontano a complessivi € 927,20 (di cui € 305 quale costo della relazione medico legale redatta dal dott. – doc. 13 fascicolo attrice ed Per_1
€ 622,20 quale costo della relazione redatta dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa e di cui alla fattura prodotta sub. doc.12), non essendo Per_2
ravvisabile l'eccessività o la superfluità delle stesse.
Il danno patrimoniale ammonta, dunque, a complessivi € 2.855,64 (€ 1.928,44
+ € 927,20).
Pertanto, il danno complessivo subito da ammonta a € Parte_1
76.379,89 (€ 73.524,25 + € 2.855,64), importo che va diviso per due, attesa la corresponsabilità paritaria del conducente nella causazione del sinistro, così
che ad ella spettano € 38.189,94.
Da tale importo deve essere detratta la somma dell'acconto di € 26.900,00
versato da in data 07.02.2019. Controparte_1
Il residuo credito in favore dell'appellante va così calcolato: si devono rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito (06.08.2017), detrarre l'acconto dal credito, calcolare e sommare pagina 16 di 19 gli interessi compensativi mediante applicazione di un saggio scelto in via equitativa, sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto.
Si ottiene così la somma di € 9.400,45 (€ 38.189,94 devalutati al 06.08.2017 in
€ 31.798,45, somma dalla quale va detratto l'acconto, devalutato alla medesima data, in € 22.398,00).
Gli interessi maturati sull'intero capitale di € 38.189,94 e previa rivalutazione di esso operata anno per anno, dalla data del 06.08.2017 al 07.02.2019
ammontano ad € 163,71.
Gli interessi, calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, dal pagamento dell'acconto ad oggi ammontano a € 1.183,36.
Alla somma di € 9.400,45, in linea capitale, devono aggiungersi gli interessi,
per complessivi € 10.747,52 che costituisce il credito residuo di Parte_1
.
[...]
A fronte del riscontro di un credito residuale, e Parte_2 [...]
vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 10.747,52 maggiorata degli interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello, grava sulla Corte l'onere di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, secondo l'esito pagina 17 di 19 complessivo del giudizio, che vede gli appellati soccombenti, atteso che l'acconto versato dalla compagnia non era idoneo al soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.
Le spese di entrambi i gradi sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore del decisum, valori tabellari medi).
Le spese sostenute per la C.T.U. sono poste in via definitiva a carico di e in solido nel rapporto Parte_2 Controparte_1
interno.
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la Parte_1
partecipazione del dott. alle operazioni peritali (€ 366,00 – doc. 18 Per_1
attrice).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n. 506/2022 del Tribunale di Cremona, così provvede:
- condanna e in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro:
al pagamento in favore di della somma di € 10.747,52, Parte_1
oltre interessi legali ( art. 1284 comma I c.c.) dalla data della sentenza al saldo effettivo;
pagina 18 di 19 al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, che liquida:
per il primo grado, in € 5.077 ( di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale)
oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
per il presente grado, in € 3.966 ( di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921
per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni,
rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Parte_2
in solido tra loro;
Controparte_1
- condanna e in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro, a rimborsare la somma di € 366,00 a sostenute per il Parte_1
C.T.P.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC EL PE ER
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE ER Presidente
Dott. UC EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1118/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 29.01.2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 lesione personale dell'avv. LAURA SOFIA MORUZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via TENSINI N. 4 CREMA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19 (C.F. ) Parte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TERESITA
MANENTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
BROSETA N. 29 BERGAMO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona - prima sezione civile -
pubblicata in data 19.10.2022 con il n. 506/2022
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta, in totale riforma della sentenza n. 506/2022 del Tribunale di
Cremona, Giudice dottor Adriano De Lellis, depositata il 19 ottobre 2022 e
notificata in data 24 ottobre 2022 resa nella causa iscritta al n. R.G. 1336/2019, così
giudicare:
in via pregiudiziale e/o preliminare: respingere la avversaria eccezione di
inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto da , per Parte_1
tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor Parte_2
nella causazione del sinistro avvenuto in data 6 agosto 2017;
[...]
pagina 2 di 19 conseguentemente condannare il signor e Parte_2 Controparte_1
in via tra loro solidale al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non
[...]
patrimoniali – patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro nella misura residua di
euro 86.493,66 (113.393,66 – 26.900,00 già corrisposti) o in quella maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa, ricorrendo se del caso a valutazione
equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a
quella del pagamento.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, del giudizio di primo grado e
della fase di negoziazione assistita.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze
5) Vero che in seguito al verificarsi dell'incidente intervenivano sul posto gli agenti
della Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di NU, ai quali Parte_2
dichiarava che “mentre percorreva la strada in questione a bordo del
[...]
proprio motociclo, a seguito dell'accelerazione la passeggera, ovvero la Parte_1
, perdeva la presa scivolando successivamente sull'asfalto procurandosi
[...]
lesioni” (doc. 002 di parte attrice).
8) Vero che sin da quando era bambina andava abitualmente in Parte_1
motocicletta come trasportata con il padre o con amici. Controparte_2
11) Vero che, quando si è ripresa dall'incidente, ha cercato una Parte_1
attività lavorativa che la impegnasse fino all'inizio del successivo anno scolastico e
che dal 20 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 ha lavorato, tramite la NE
Società Cooperativa, con sede legale a Milano e sede operativa a Chieve, presso la
SK a San Donato Milanese (doc. 011 prodotto da parte attrice). pagina 3 di 19 13) Vero che , per la difficoltà di restare seduta per diverse ore al Parte_1
giorno, ha portato a termine a fatica il periodo di lavoro.
Si indicano a testi:
− – (su tutti i capitoli). Controparte_2 Tes_1
− – NU (su tutti i capitoli). Controparte_3
− Comandante o chi per esso Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di
NU (sul capitolo 5)
− (sui capitoli 8, 11 e 13). Testimone_2
− – AS NO (sul capitolo 8). Testimone_3
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla Controparte_1
in quanto non espressamente articolati, essendosi l'appellata limitata a
[...]
richiamare quelli dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc.
civ. dalla stessa depositata nel giudizio di primo grado.
Con osservanza.
Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento
e/o declaratoria del caso:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: dichiarare inammissibile/improcedibile
l'appello proposto dalla signora ex art. 342 c.p.c., essendo del Parte_1
tutto omesse le modifiche richieste, sia le circostanze che comportano la violazione
di legge, sia, infine, la rilevanza concreta di queste ultime e comunque per tutti i
pagina 4 di 19 motivi di cui agli atti e scritti difensivi di Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello ex adverso proposto in quanto infondato
sia in fatto che in diritto, non dovuto e non provato, oltre che
inammissibile/improcedibile, anche in quanto contenente domande del tutto nuove,
per tutte le ragioni esposte negli atti e scritti difensivi di , Controparte_1
confermando, per l'effetto, la sentenza n. 506/2022 emessa in data 13.10.2022 e
pubblicata in data 19 ottobre 2022 dal Giudice dott. De Lellis del Tribunale
Ordinario di Cremona, Prima Sezione Civile;
Accogliere, in ogni caso, le domande, eccezioni e contestazioni svolte da
[...]
nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono Controparte_1
integralmente:
IN VIA PRINCIPALE: dato atto che ha versato ante Controparte_1
causam in data 7.2.2019 all'attrice la somma di €. 26.900,00, a titolo di risarcimento
dei danni, respingere le domande risarcitorie tutte formulate nei confronti di
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e non Controparte_1
provate, per tutti i motivi meglio esposti negli scritti difensivi di
[...]
assolvendo, per l'effetto, da ogni Controparte_1 Controparte_1
debenza, anche previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva o quantomeno
concorsuale responsabilità della signora nella determinazione Parte_1
della caduta per cui è causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, ove occorra, le istanze istruttorie formulate da
nella propria memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n.2, Controparte_1
opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi di cui pagina 5 di 19 alla memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n.3 di Controparte_1
IN OGNI CASO: spese e compenso legale del giudizio di secondo grado
integralmente rifusi.
Con osservanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 maggio 2019 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona e Parte_2
presso cui il motociclo di quest'ultimo era Controparte_1
assicurato per R.C., al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale occorso sulla S.P. 235 nel
Comune di Corzano (BS).
Esponeva l'attrice che in data 06.08.2017 si trovava, in qualità di trasportata,
sul motociclo Ducati Streetfighter di proprietà e condotto da Parte_2
il quale, per sorpassare la colonna di vetture che lo procedeva,
[...]
effettuava una improvvisa e brusca accelerazione, sbalzandola dalla moto e facendola cadere rovinosamente a terra.
Aggiungeva di essere stata ricoverata presso l'Unità Operativa di Chirurgia
Generale dell'Ospedale di Chiari da cui veniva dimessa in data 16.08.2017
con la diagnosi di “frattura del polso di destra, escoriazioni ed abrasioni
multiple, contusioni multiple, trauma cranico minore” e di essere stata sottoposta, nel periodo successivo, a medicazioni domiciliari, ulteriori visite e pagina 6 di 19 cure.
Lamentava di aver riportato, per effetto della caduta, postumi fisici permanenti e un disturbo psichico post traumatico da stress, che il medico legale da lei incaricato (dott. ), con l'ausilio della psicologa e psicoterapeuta Per_1
dott.ssa aveva quantificato in un danno biologico nella misura Persona_2
del 22% di cui ella chiedeva la massima personalizzazione attese le negative ripercussioni delle lesioni sulla propria capacità lavorativa specifica,
trovandosi nella difficoltà di restare seduta a lungo a causa delle cicatrici nella regione glutea;
denunciava il danneggiamento degli indumenti e degli oggetti che indossava al momento della caduta, oltre alle spese mediche e a quelle legali relative all'assistenza stragiudiziale tramite cui aveva ottenuto da in data 07.02.2019, un risarcimento di € Controparte_1
26.900,00, da imputarsi a titolo di acconto.
Si costituiva che contestava il quantum richiesto e Parte_2
chiedeva di essere manlevato da Controparte_1
nel costituirsi, contestava ogni addebito di Controparte_1
responsabilità a carico del proprio assicurato, eccependo che l'evento dannoso fosse imputabile, in via esclusiva o quantomeno concorsuale, alla condotta colposa della trasportata, e contestava il quantum richiesto.
Istruita la causa mediante prova orale e C.T.U. medico-legale, con sentenza n.
506/2022 il Tribunale di Cremona respingeva le domande attoree e pagina 7 di 19 compensava le spese di lite tra tutte le parti.
Il primo giudice individuava una responsabilità quasi esclusiva (nella misura del 90%) della trasportata nella causazione dell'evento dannoso.
Argomentava che, dalla narrazione in atti e dall'esito della prova testimoniale,
si evinceva che aveva eseguito un sorpasso ordinario e Parte_2
che la trasportata era a lui ancorata con entrambe le braccia, sicché la colpa individuabile nella condotta di guida del convenuto consisteva esclusivamente nel non aver avuto l'accortezza di dosare l'acceleratore con più cautela, pur in assenza di elementi che evidenziassero la concreta necessità di usare quella cautela;
mentre spettava alla trasportata ancorarsi in modo conveniente al motociclo e al conducente e prestare l'attenzione sufficiente per non farsi sorprendere dalle manovre di sorpasso.
La sentenza veniva gravata da . Parte_1
resisteva all'impugnazione. Controparte_1
restava contumace. Parte_2
All'udienza del 29.01.2015 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello lamenta un'errata e Parte_1
pagina 8 di 19 carente valutazione delle prove nella parte in cui il primo giudice aveva ravvisato una colpa di lieve gravità nella condotta di guida di Parte_2
, sul presupposto che egli avesse effettuato un sorpasso ordinario e che
[...]
potesse presumere che la trasportata fosse convenientemente ancorata al proprio posto.
Valorizzando le deposizioni testimoniali assunte e la peculiare conformazione della moto, deduce che il conducente era stato imprudente nell'eseguire la manovra di sorpasso, poiché aveva effettuato un'accelerazione brusca ed improvvisa nonostante la trasportata fosse appoggiata su un minuscolo sellino e a lui ancorata solamente con le braccia, essendo la moto priva di sistemi di ritenzione.
Con il secondo motivo contesta la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione nella parte in cui la responsabilità del sinistro era stata quasi interamente a lei addebitata.
Deduce di non aver posto in essere alcuna condotta imprudente rilevante sul piano causale, dal momento che era opportunatamente ancorata al conducente con entrambe le braccia e nulla avrebbe potuto fare per evitare la caduta determinata dalla brusca e potente accelerazione.
Con il terzo motivo si duole dell'omessa valutazione del comportamento processuale di che, dapprima, nelle dichiarazioni rese ai Parte_2
Carabinieri nell'immediatezza del fatto, aveva riconosciuto che la caduta era pagina 9 di 19 stata determinata dall'accelerazione e, in seguito, una volta citato in giudizio,
si era limitato a chiedere di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione, omettendo di contestare la dinamica del sinistro esposta dell'attrice e di chiedere il rigetto delle domande attoree.
Con il quarto motivo lamenta un'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c.
Assume di aver provato il nesso causale tra il danno e la condotta imprudente tenuta dal conducente, assolvendo l'onere probatorio su di lei gravante, e rileva che, all'opposto, il conducente nulla aveva provato per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico ex art. 2054 comma 1 c.c.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che ella fosse responsabile del sinistro nella misura del 90%,
argomentando la decisione in maniera illogica e basandosi su considerazioni personali e soggettive.
-------------
I motivi di appello sono meritevoli di trattazione unitaria afferendo a questioni connesse.
Giova premettere che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 35318 del 2022, ha sancito il principio secondo cui l'azione diretta in favore del terzo trasportato prevista dall'art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento ed è volta ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, potendo egli agire nei confronti dell'assicuratore del pagina 10 di 19 vettore ed ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva l'ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, con la precisazione che tale tutela rafforzata presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale tra gli stessi, e la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è
esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Da ciò deriva l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. al caso di specie, poiché
difetta il presupposto del coinvolgimento di almeno due veicoli.
Il trasportato, per fare valere la responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava, può dunque invocare l'art. 2054 c.c. esprimendo tale disposizione, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto
(Cass. n. 21115/2005).
Dagli esiti dell'istruttoria orale (dichiarazioni dei testi e Testimone_4
) e dalla documentazione in atti (rapporto di incidente Testimone_5
Carabinieri di NU – doc. 2 fascicolo attrice) è risultato provato che la caduta della trasportata dal motociclo sia stata determinata da pagina 11 di 19 un'accelerazione eseguita dal convenuto al fine di sorpassare la fila di autoveicoli che lo precedevano.
Non risulta che il abbia fatto tutto il possibile per evitare Parte_2
il danno, così da vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall'art. 2054 comma 1 c.c.: la manovra di sorpasso, già per sua natura pericolosa, è stata eseguita in modo imprudente, in quanto il conducente avrebbe dovuto dosare l'acceleratore in modo adeguato ed assicurare ogni cautela al fine di non esporre a rischi la trasportata, tenendo conto della conformazione del motociclo Ducati Streetfighter, munito di un minuscolo sellino sopralzato per il passeggero e privo di sistemi di ritenzione,
come si evince delle fotografie agli atti (doc. 3 fascicolo Controparte_1
.
[...]
Tuttavia, mette conto evidenziare che con la propria Parte_1
condotta, ha concorso alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 comma
1 c.c., in una misura che si ritiene essere del 50%.
I testi e , alla guida di due delle quattro Testimone_4 Testimone_5
automobili sorpassate, hanno uniformemente dichiarato che, quantomeno durante la fase del sorpasso, la trasportata cingeva il conducente con entrambe le braccia;
circostanza da cui si può desumere che la caduta non sia avvenuta in concomitanza con l'inizio della manovra di sorpasso, bensì durante la stessa.
pagina 12 di 19 La trasportata, dunque, preso atto dell'avvio della manovra, avrebbe dovuto ancorarsi più saldamente al conducente così da evitare il rischio della caduta,
attenendosi alle comuni regole di prudenza e diligenza al cui rispetto il trasportato è tenuto e su cui il conducente può fondare un ragionevole affidamento (Cass. n. 25399/2018).
Alla luce di quanto esposto, questo Collegio ritiene che sussista una concorrente responsabilità, nella pari misura del 50%, del conducente e della trasportata nella causazione del sinistro.
In relazione alle voci di danno pretese, si osserva quanto segue.
Il C.T.U. dott.ssa ha stimato il danno biologico nella misura del Persona_3
16,5%.
Il danno non patrimoniale da lesione alla salute, da liquidarsi tramite l'applicazione delle Tabelle di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della voce del danno biologico e dell'incremento tabellarmente previsto per sofferenza soggettiva patita, viene liquidato in complessivi € 66.768,00.
È, invece, da rigettarsi la richiesta di personalizzazione in aumento.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione del risarcimento rispetto alla misura “standard” prevista dalle tabelle milanesi può essere disposta unicamente in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che il danneggiato deve pagina 13 di 19 tempestivamente allegare e provare (Cass. n. 5984/2025).
Sul punto, la deduzione che le lesioni subite, specie le cicatrici sui glutei,
abbiano comportato un mutamento della vita di relazione e sessuale, “nel senso di isolamento e frustrazione e nella perduta possibilità di esprimere la propria personalità attraverso l'abituale vita di relazione” come rilevato dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa non integra alcuna Persona_2
conseguenza eccezionale idonea a giustificare l'aumento del risarcimento,
bensì si risolve nell'aspetto dinamico/relazionale del già liquidato danno alla salute.
Tenendo conto che “il periodo di temporanea inabilità biologica fu di 10 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 45 giorni al 25%” (si veda la relazione peritale), il danno da invalidità temporanea viene liquidato in complessivi € 6.756,25 secondo le tabelle milanesi 2024.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta, quindi, a complessivi €
73.524,25 (€ 66.768,00 + € 6.756,25).
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale da perdita di chance.
Sul punto, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per i danni derivanti dalla perdita di chance, da intendersi quale seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la pagina 14 di 19 realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 6488/2017,
Cass. n. 1752/2005).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto: non ha Parte_1
provato, neppure in via presuntiva, le concrete prospettive di un'effettiva riuscita positiva del percorso di laurea in Economia il quale, se realizzato, le avrebbe consentito un lavoro maggiormente remunerativo, essendosi limitata a dedurre di aver rinunciato alla carriera universitaria a causa della difficoltà,
determinata dalle cicatrici, di stare seduta per lungo tempo.
Non è dovuto il risarcimento del danno materiale per il danneggiamento degli indumenti e dell'anello indossati al momento della caduta, quantificato nella somma forfettaria di € 1.000,00, in quanto non sono stati dedotti elementi da cui desumere il valore dei beni al momento dell'incidente né l'eventuale riparabilità degli stessi.
Parimenti, l'attrice non ha diritto ad alcuna somma in relazione alle spese di assistenza legale stragiudiziale prestata dall'avv. Laura Sofia Moruzzi al fine di ottenere il risarcimento del danno da poiché Controparte_1
non ha provato di aver sostenuto l'esborso lamentato, prova necessitata dalla natura di danno emergente attribuibile alle spese per l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa (Cass. SS.UU. n. 16990/2017).
pagina 15 di 19 È, invece, dovuto il rimborso delle spese mediche di cui C.T.U. ha riconosciuto la pertinenza per un importo di complessivi € 1.928,44 (€
1870,95 + € 57,49 per il trasporto in ambulanza).
, atteso l'accoglimento della domanda risarcitoria, ha diritto Parte_1
ad ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ammontano a complessivi € 927,20 (di cui € 305 quale costo della relazione medico legale redatta dal dott. – doc. 13 fascicolo attrice ed Per_1
€ 622,20 quale costo della relazione redatta dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa e di cui alla fattura prodotta sub. doc.12), non essendo Per_2
ravvisabile l'eccessività o la superfluità delle stesse.
Il danno patrimoniale ammonta, dunque, a complessivi € 2.855,64 (€ 1.928,44
+ € 927,20).
Pertanto, il danno complessivo subito da ammonta a € Parte_1
76.379,89 (€ 73.524,25 + € 2.855,64), importo che va diviso per due, attesa la corresponsabilità paritaria del conducente nella causazione del sinistro, così
che ad ella spettano € 38.189,94.
Da tale importo deve essere detratta la somma dell'acconto di € 26.900,00
versato da in data 07.02.2019. Controparte_1
Il residuo credito in favore dell'appellante va così calcolato: si devono rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito (06.08.2017), detrarre l'acconto dal credito, calcolare e sommare pagina 16 di 19 gli interessi compensativi mediante applicazione di un saggio scelto in via equitativa, sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto.
Si ottiene così la somma di € 9.400,45 (€ 38.189,94 devalutati al 06.08.2017 in
€ 31.798,45, somma dalla quale va detratto l'acconto, devalutato alla medesima data, in € 22.398,00).
Gli interessi maturati sull'intero capitale di € 38.189,94 e previa rivalutazione di esso operata anno per anno, dalla data del 06.08.2017 al 07.02.2019
ammontano ad € 163,71.
Gli interessi, calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, dal pagamento dell'acconto ad oggi ammontano a € 1.183,36.
Alla somma di € 9.400,45, in linea capitale, devono aggiungersi gli interessi,
per complessivi € 10.747,52 che costituisce il credito residuo di Parte_1
.
[...]
A fronte del riscontro di un credito residuale, e Parte_2 [...]
vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 10.747,52 maggiorata degli interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello, grava sulla Corte l'onere di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, secondo l'esito pagina 17 di 19 complessivo del giudizio, che vede gli appellati soccombenti, atteso che l'acconto versato dalla compagnia non era idoneo al soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.
Le spese di entrambi i gradi sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore del decisum, valori tabellari medi).
Le spese sostenute per la C.T.U. sono poste in via definitiva a carico di e in solido nel rapporto Parte_2 Controparte_1
interno.
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la Parte_1
partecipazione del dott. alle operazioni peritali (€ 366,00 – doc. 18 Per_1
attrice).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n. 506/2022 del Tribunale di Cremona, così provvede:
- condanna e in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro:
al pagamento in favore di della somma di € 10.747,52, Parte_1
oltre interessi legali ( art. 1284 comma I c.c.) dalla data della sentenza al saldo effettivo;
pagina 18 di 19 al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, che liquida:
per il primo grado, in € 5.077 ( di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale)
oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
per il presente grado, in € 3.966 ( di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921
per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni,
rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Parte_2
in solido tra loro;
Controparte_1
- condanna e in solido tra Parte_2 Controparte_1
loro, a rimborsare la somma di € 366,00 a sostenute per il Parte_1
C.T.P.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC EL PE ER
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