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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.2.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter, deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1963 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 24.2.2025;
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
nata in [...] il [...], Parte_2 Parte_3
, nata i n Brasile il 28.06.1972, , nata in [...] il
[...] Parte_4
23.08.1971, nato in Brasile il [...], in [...] e unitamente Parte_5
a , nata in [...] il [...], quale esercente la responsabilità Parte_6
genitoriale sulle figli minori , nata in [...] [...] e Persona_1 [...]
nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
nata in [...], il [...], nato in
[...] Parte_9
Brasile, il 05.11.1991, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore,
nata in [...], il [...], Persona_2 Parte_10
, nato in [...], il [...], nata in [...], il
[...] Parte_11
28.10.1996, nata in [...] il [...], Parte_12 [...]
nato in [...], il [...], quale esercente la Parte_13
1 responsabilità genitoriale sulle minori nata in [...] il Persona_3
03.12.2010 e nata in [...] il [...], Parte_14 [...]
nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati a Palermo, Parte_15
via r.l. 24, n.8 presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
Parte ricorrente
NONCHÉ nato in [...] il [...], Parte_16 Parte_17
, nato in [...] il [...], , nato in [...],
[...] Parte_18
il 13.08.2005, , nato in [...], il [...], Parte_19 [...]
nato in [...] il [...], tutti elettivamente Parte_20
domiciliati a Palermo, via r.l. 24, n.8 presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento volontario
Interveniente volontario
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 12 ottobre 2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Persona_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Persona_2 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Persona_3 Parte_14 Per_1
, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., Parte_21
l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di sentir accertare e dichiarare il Controparte_1
2 diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Con comparsa di intervento volontario del 25.6.2024, Parte_16 Parte_17
, , ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
adivano l'intestato Tribunale nei confronti di , anch'essi al fine di
[...] Controparte_1
sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti e gli intervenuti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal Persona_4
certificato di nascita di cui al doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente) avo cittadino italiano, nato a [...] in data [...], emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque gli stessi hanno diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani e, dunque, a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 13.06.1911, ; Persona_4 Persona_5
▪ da quest'ultimo nascevano, in Brasile: in data 01.07.1936, in data 10.06.1938, Parte_10
in data 11.08.1941, in data 10.03.1947, Persona_6 Persona_7 Persona_8
[...]
▪ da nascevano, in Brasile: in data 01.08.1963, in data Parte_10 Parte_20
07.07.1964, in data 19.03.1969, Parte_10 Parte_13
▪ da nascevano, in Brasile: in data 05.11.1991, Parte_20 [...]
in data 16.02.1994, in data 26.05.1997, Persona_9 Parte_8
Parte_15
▪ da nasceva in Brasile, in data 07.08.2022, Persona_9 Persona_2
▪ da nascevano, in Brasile: in data 29.10.1992, Parte_10 Parte_12
in data 28.10.1996,
[...] Persona_10
▪ da nascevano: in data 30.01.2008, Parte_13 Persona_11
in data 03.12.2010,
[...] Persona_3
▪ da nasceva, in Brasile, in data 21.03.1964, Persona_6 Persona_12
▪ da quest'ultimo nasceva, in Brasile, in data 22.03.1987, Parte_5
▪ da quest'ultimo nascevano, in Brasile: in data 04.02.2013, ed in data Persona_1
04.11.2018, ; Parte_7
3 ▪ da nascevano, in Brasile: in data 31.07.1968, ed in data Persona_7 Parte_1
28.06.1972, ; Parte_3
▪ da , nasceva, in Brasile, in data 23.08.1971, in data Parte_3 Parte_4
13.09.1977;
Ulteriormente, gli intervenuti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 13.06.1911, Persona_4 Persona_5
▪ da quest'ultimo nascevano: in data 01.07.1936, ed in data 11.08.1941, Parte_10 [...]
Per_7
▪ da nasceva, in data 01.08.1963, Parte_10 Parte_20
▪ da nascevano, in Brasile: in data 29.04.1963, ; in data Persona_7 Parte_17
28.06.1972, ; Parte_3
▪ da , nascevano, in Brasile: in data 02.06.1999, ; Parte_17 Persona_13
in data 13.08.2005, ; Parte_18
▪ da nasceva, in data 01.04.1989, Parte_3 Parte_16
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata in questa CP_1
sede la contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle
Autorità amministrative competenti e segnatamente: i) per i residenti all'estero, è necessario il provvedimento dell'autorità consolare del luogo di residenza dell'interessato ex art. 9 D.P.R n.
200/1967; ii) per i residenti in Italia, è necessaria l'attestazione del sindaco del comune italiano di residenza;
iii) per il cittadino straniero che sia divenuto coniuge del cittadino italiano, occorre il decreto del ex art. 7 L. 91/1992. Controparte_1
Consegue che, quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della
P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
4 Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri
(anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 5.12.2014). A tal fine, l'istante è però tenuto a: i) provare di aver già presentato, in una data determinata, ma invano, la domanda al Consolato italiano del luogo di stabile residenza dell'interessato; ii) produrre in giudizio la ricevuta di ritorno o l'e-mail di richiesta di inserimento nella fila di attesa;
iii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , dovrà attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto Pt_22 all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, ove ricorrano le descritte fattispecie, l'interessato ben può adire direttamente il G.O., anche senza previa presentazione della domanda in sede amministrativa.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti e gli intervenuti fornito la prova degli elementi di cui sopra si è detto (doc. da n.
44 a 48 indice del fascicolo di parte ricorrente;
doc n. 8 fascicolo di parte intervenuta).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la
5 linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del ricorrente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendenti, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti e dagli intervenuti (cfr. docc. da n.
2 a n. 43 indice del fascicolo di parte ricorrente e doc da n. 3 a 8 fascicolo di parre intervenuta) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo -in qualità di primo Persona_5 discendente dell'avo italiano - nato in Brasile in [...] in [...] [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865. In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva:
“è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente,
“essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
6 Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti e gli intervenuti hanno, in primo luogo, provato che il comune avo non si è mai naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti.
(cfr. certificato di naturalizzazione, doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato in [...] ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in
Brasile (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
L'istanza del ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
7 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1963/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del;
Controparte_1
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Persona_1 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Persona_2 Parte_10
[...] Pt_11 Parte_11 Parte_12 Persona_3
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
, al riconoscimento in loro favore dello status di
[...] Parte_20
cittadini italiani;
▪ ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
▪ dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
L'Aquila, lì 24.2.2024
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.2.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter, deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1963 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 24.2.2025;
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
nata in [...] il [...], Parte_2 Parte_3
, nata i n Brasile il 28.06.1972, , nata in [...] il
[...] Parte_4
23.08.1971, nato in Brasile il [...], in [...] e unitamente Parte_5
a , nata in [...] il [...], quale esercente la responsabilità Parte_6
genitoriale sulle figli minori , nata in [...] [...] e Persona_1 [...]
nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
nata in [...], il [...], nato in
[...] Parte_9
Brasile, il 05.11.1991, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore,
nata in [...], il [...], Persona_2 Parte_10
, nato in [...], il [...], nata in [...], il
[...] Parte_11
28.10.1996, nata in [...] il [...], Parte_12 [...]
nato in [...], il [...], quale esercente la Parte_13
1 responsabilità genitoriale sulle minori nata in [...] il Persona_3
03.12.2010 e nata in [...] il [...], Parte_14 [...]
nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati a Palermo, Parte_15
via r.l. 24, n.8 presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
Parte ricorrente
NONCHÉ nato in [...] il [...], Parte_16 Parte_17
, nato in [...] il [...], , nato in [...],
[...] Parte_18
il 13.08.2005, , nato in [...], il [...], Parte_19 [...]
nato in [...] il [...], tutti elettivamente Parte_20
domiciliati a Palermo, via r.l. 24, n.8 presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento volontario
Interveniente volontario
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 12 ottobre 2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Persona_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Persona_2 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Persona_3 Parte_14 Per_1
, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., Parte_21
l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di sentir accertare e dichiarare il Controparte_1
2 diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Con comparsa di intervento volontario del 25.6.2024, Parte_16 Parte_17
, , ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
adivano l'intestato Tribunale nei confronti di , anch'essi al fine di
[...] Controparte_1
sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti e gli intervenuti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal Persona_4
certificato di nascita di cui al doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente) avo cittadino italiano, nato a [...] in data [...], emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque gli stessi hanno diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani e, dunque, a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 13.06.1911, ; Persona_4 Persona_5
▪ da quest'ultimo nascevano, in Brasile: in data 01.07.1936, in data 10.06.1938, Parte_10
in data 11.08.1941, in data 10.03.1947, Persona_6 Persona_7 Persona_8
[...]
▪ da nascevano, in Brasile: in data 01.08.1963, in data Parte_10 Parte_20
07.07.1964, in data 19.03.1969, Parte_10 Parte_13
▪ da nascevano, in Brasile: in data 05.11.1991, Parte_20 [...]
in data 16.02.1994, in data 26.05.1997, Persona_9 Parte_8
Parte_15
▪ da nasceva in Brasile, in data 07.08.2022, Persona_9 Persona_2
▪ da nascevano, in Brasile: in data 29.10.1992, Parte_10 Parte_12
in data 28.10.1996,
[...] Persona_10
▪ da nascevano: in data 30.01.2008, Parte_13 Persona_11
in data 03.12.2010,
[...] Persona_3
▪ da nasceva, in Brasile, in data 21.03.1964, Persona_6 Persona_12
▪ da quest'ultimo nasceva, in Brasile, in data 22.03.1987, Parte_5
▪ da quest'ultimo nascevano, in Brasile: in data 04.02.2013, ed in data Persona_1
04.11.2018, ; Parte_7
3 ▪ da nascevano, in Brasile: in data 31.07.1968, ed in data Persona_7 Parte_1
28.06.1972, ; Parte_3
▪ da , nasceva, in Brasile, in data 23.08.1971, in data Parte_3 Parte_4
13.09.1977;
Ulteriormente, gli intervenuti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 13.06.1911, Persona_4 Persona_5
▪ da quest'ultimo nascevano: in data 01.07.1936, ed in data 11.08.1941, Parte_10 [...]
Per_7
▪ da nasceva, in data 01.08.1963, Parte_10 Parte_20
▪ da nascevano, in Brasile: in data 29.04.1963, ; in data Persona_7 Parte_17
28.06.1972, ; Parte_3
▪ da , nascevano, in Brasile: in data 02.06.1999, ; Parte_17 Persona_13
in data 13.08.2005, ; Parte_18
▪ da nasceva, in data 01.04.1989, Parte_3 Parte_16
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata in questa CP_1
sede la contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle
Autorità amministrative competenti e segnatamente: i) per i residenti all'estero, è necessario il provvedimento dell'autorità consolare del luogo di residenza dell'interessato ex art. 9 D.P.R n.
200/1967; ii) per i residenti in Italia, è necessaria l'attestazione del sindaco del comune italiano di residenza;
iii) per il cittadino straniero che sia divenuto coniuge del cittadino italiano, occorre il decreto del ex art. 7 L. 91/1992. Controparte_1
Consegue che, quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della
P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
4 Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri
(anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 5.12.2014). A tal fine, l'istante è però tenuto a: i) provare di aver già presentato, in una data determinata, ma invano, la domanda al Consolato italiano del luogo di stabile residenza dell'interessato; ii) produrre in giudizio la ricevuta di ritorno o l'e-mail di richiesta di inserimento nella fila di attesa;
iii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , dovrà attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto Pt_22 all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, ove ricorrano le descritte fattispecie, l'interessato ben può adire direttamente il G.O., anche senza previa presentazione della domanda in sede amministrativa.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti e gli intervenuti fornito la prova degli elementi di cui sopra si è detto (doc. da n.
44 a 48 indice del fascicolo di parte ricorrente;
doc n. 8 fascicolo di parte intervenuta).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la
5 linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del ricorrente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendenti, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti e dagli intervenuti (cfr. docc. da n.
2 a n. 43 indice del fascicolo di parte ricorrente e doc da n. 3 a 8 fascicolo di parre intervenuta) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo -in qualità di primo Persona_5 discendente dell'avo italiano - nato in Brasile in [...] in [...] [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865. In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva:
“è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente,
“essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
6 Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti e gli intervenuti hanno, in primo luogo, provato che il comune avo non si è mai naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti.
(cfr. certificato di naturalizzazione, doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato in [...] ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in
Brasile (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
L'istanza del ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
7 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1963/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del;
Controparte_1
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Persona_1 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Persona_2 Parte_10
[...] Pt_11 Parte_11 Parte_12 Persona_3
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
, al riconoscimento in loro favore dello status di
[...] Parte_20
cittadini italiani;
▪ ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
▪ dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
L'Aquila, lì 24.2.2024
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
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