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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 344/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. AN Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. TELESI ALESSIA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentato e difeso dall'Avv. PETRIN DEBORA, presso la Parte_2 stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“I procuratori delle parti chiedono che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 23.10.1993 alle condizioni già indicate nel ricorso del 10.01.2025 e omologate con la sentenza di separazione n. 598/2025, che qui si debbono intendere come integralmente trascritte.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 23.10.1993 a Eraclea, atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 1993; che gli stessi avevano fissato la residenza familiare presso l'immobile sito via Rossini n. 17 ad Eraclea;
che dalla loro unione erano nati i figli AN in data 02.07.2000 e in data Per_1
26.02.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Celebrata in data 27.05.2025 l'udienza in comparizione in modalità cartolare, il Tribunale di Venezia con sentenza n. 598/2025, pubblicata il 27.06.2025, omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza del 18.12.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità previste dall'art 127 ter
c.p.c. Le parti depositavano le note in sostituzione dell'udienza rispettivamente in data 27.11
e 10.12.2025, chiedendo in esse l'accoglimento delle condizioni esposte nell'atto introduttivo. Lette le note, con decreto del 18.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione tramite sentenza n. 598/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 23.10.1993 con rito concordatario da e trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 41, dell'anno 1993) del Comune di Eraclea.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda. - Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. AN Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. TELESI ALESSIA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentato e difeso dall'Avv. PETRIN DEBORA, presso la Parte_2 stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“I procuratori delle parti chiedono che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 23.10.1993 alle condizioni già indicate nel ricorso del 10.01.2025 e omologate con la sentenza di separazione n. 598/2025, che qui si debbono intendere come integralmente trascritte.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 23.10.1993 a Eraclea, atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 1993; che gli stessi avevano fissato la residenza familiare presso l'immobile sito via Rossini n. 17 ad Eraclea;
che dalla loro unione erano nati i figli AN in data 02.07.2000 e in data Per_1
26.02.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Celebrata in data 27.05.2025 l'udienza in comparizione in modalità cartolare, il Tribunale di Venezia con sentenza n. 598/2025, pubblicata il 27.06.2025, omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza del 18.12.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità previste dall'art 127 ter
c.p.c. Le parti depositavano le note in sostituzione dell'udienza rispettivamente in data 27.11
e 10.12.2025, chiedendo in esse l'accoglimento delle condizioni esposte nell'atto introduttivo. Lette le note, con decreto del 18.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione tramite sentenza n. 598/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 23.10.1993 con rito concordatario da e trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 41, dell'anno 1993) del Comune di Eraclea.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda. - Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero