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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17100/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0577620220000199200 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13247/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza prot. 2024/76645 del 13/06/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento in autotutela dei carichi portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0577620220000199200090, in virtù delle sentenze n. 1828/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, sez. 16, poi confermata dalla sentenza n. 1189/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado della Lombardia sez. 9°, con cui sono stati annullate le cartelle di pagamento n.
05720070039745426001, asseritamente notificata il 31/01/2008, e n. 05720180011561973000 asseritamente notificata il 31/10/2018.
A seguito del provvedimento di diniego della P.A. alla suddetta istanza, notificato il 17/09/2024, il Sig.
Ricorrente_1 ha promosso il ricorso in oggetto, notificato a mezzo pec in data 16/11/2024.
Il 19/11/2024 la stessa Parte Ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti, rilevando l'erronea iscrizione del presente giudizio presso questa Corte di Giustizia di Roma, in luogo di quella di Latina, presso la quale è stato iscritto successivamente, chiedendo conseguentemente l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della rinuncia agli atti depositata da Parte Ricorrente immediatamente dopo l'iscrizione a ruolo, avvenuta per un mero errore, dichiara estinto il procedimento. In mancanza di costituzione di controparte, nulla liquida come spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
I. IG R. TT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17100/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0577620220000199200 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13247/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza prot. 2024/76645 del 13/06/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento in autotutela dei carichi portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0577620220000199200090, in virtù delle sentenze n. 1828/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, sez. 16, poi confermata dalla sentenza n. 1189/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado della Lombardia sez. 9°, con cui sono stati annullate le cartelle di pagamento n.
05720070039745426001, asseritamente notificata il 31/01/2008, e n. 05720180011561973000 asseritamente notificata il 31/10/2018.
A seguito del provvedimento di diniego della P.A. alla suddetta istanza, notificato il 17/09/2024, il Sig.
Ricorrente_1 ha promosso il ricorso in oggetto, notificato a mezzo pec in data 16/11/2024.
Il 19/11/2024 la stessa Parte Ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti, rilevando l'erronea iscrizione del presente giudizio presso questa Corte di Giustizia di Roma, in luogo di quella di Latina, presso la quale è stato iscritto successivamente, chiedendo conseguentemente l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della rinuncia agli atti depositata da Parte Ricorrente immediatamente dopo l'iscrizione a ruolo, avvenuta per un mero errore, dichiara estinto il procedimento. In mancanza di costituzione di controparte, nulla liquida come spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
I. IG R. TT