TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1985/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. NIERO ANDREA, presso lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre.
- La casa coniugale (comprensiva dei beni mobili e arredi attualmente in essere), in locazione ai coniugi (in parti eguali) è assegnata alla moglie e nella stessa vi abiterà con Parte_2
i figli e . Per_1 Per_2
- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà adottare le iniziative relative all'ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli trascorreranno uguali periodi alternati settimanali con ciascuno dei genitori (come sino ad oggi avvenuto), favorendo il lavoro di ciascun genitore che, a tal fine, si impegnano di indicare con congruo anticipo i rispettivi turni di lavoro;
i fine settimana saranno alternati e nei week-end del padre questi potrà soggiornare e pernottare nella casa coniugale al fine di evitare distacchi dei bambini dall'ambiente familiare;
- le vacanze di Natale - ad anni alterni, vigilia compresa, dal 24 al 30 di-cembre, oppure dal
30 al 6 gennaio - e di Pasqua (sempre ad anni alterni: dall'inizio alla fine delle vacanze scolastiche);
- fino a 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascuno di essi durante le vacanze estive.
- Le parti fin d'ora si impegnano a collaborare al fine di trovare un accordo nel caso di imprevisti che determinino variazioni sulle indicazioni predette. - I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
- Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, Parte_1
entro il giorno 24 di ogni mese, bonifico di € 400,00= (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Venezia;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente auto-sufficienti.
- L'autovettura Hyundai iX35 Tg.EF002LK in proprietà di resterà in Parte_1
uso esclusivo della Sig.ra che entro 60 gg. dall'omologa della separazione Parte_2
provvederà a propria cura e spese all'aggiornamento del libretto di circolazione e alle formalità di trascrizione della decisione del Tribunale al competente PRA, come previsto dal
Co-dice della Strada.”
Per il Pubblico Ministero:
“Chiede l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 09.06.2012 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2012, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori il Persona_3
25.07.2013 e il 07.08.2016. Persona_4
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre. - La casa coniugale (comprensiva dei beni mobili e arredi attualmente in essere), in locazione ai coniugi (in parti eguali) è assegnata alla moglie e nella stessa vi abiterà con Parte_2
i figli e . Per_1 Per_2
- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà adottare le iniziative relative all'ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli trascorreranno uguali periodi alternati settimanali con ciascuno dei genitori (come sino ad oggi avvenuto), favorendo il lavoro di ciascun genitore che, a tal fine, si impegnano di indicare con congruo anticipo i rispettivi turni di lavoro;
i fine settimana saranno alternati e nei week-end del padre questi potrà soggiornare e pernottare nella casa coniugale al fine di evitare distacchi dei bambini dall'ambiente familiare;
- le vacanze di Natale - ad anni alterni, vigilia compresa, dal 24 al 30 di-cembre, oppure dal
30 al 6 gennaio - e di Pasqua (sempre ad anni alterni: dall'inizio alla fine delle vacanze scolastiche);
- fino a 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascuno di essi durante le vacanze estive.
- Le parti fin d'ora si impegnano a collaborare al fine di trovare un accordo nel caso di imprevisti che determinino variazioni sulle indicazioni predette.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
- Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, Parte_1
entro il giorno 24 di ogni mese, bonifico di € 400,00= (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Venezia;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente auto-sufficienti.
- L'autovettura Hyundai iX35 Tg.EF002LK in proprietà di resterà in Parte_1
uso esclusivo della Sig.ra che entro 60 gg. dall'omologa della separazione Parte_2
provvederà a propria cura e spese all'aggiornamento del libretto di circolazione e alle formalità di trascrizione della decisione del Tribunale al competente PRA, come previsto dal
Co-dice della Strada.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1985/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. NIERO ANDREA, presso lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre.
- La casa coniugale (comprensiva dei beni mobili e arredi attualmente in essere), in locazione ai coniugi (in parti eguali) è assegnata alla moglie e nella stessa vi abiterà con Parte_2
i figli e . Per_1 Per_2
- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà adottare le iniziative relative all'ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli trascorreranno uguali periodi alternati settimanali con ciascuno dei genitori (come sino ad oggi avvenuto), favorendo il lavoro di ciascun genitore che, a tal fine, si impegnano di indicare con congruo anticipo i rispettivi turni di lavoro;
i fine settimana saranno alternati e nei week-end del padre questi potrà soggiornare e pernottare nella casa coniugale al fine di evitare distacchi dei bambini dall'ambiente familiare;
- le vacanze di Natale - ad anni alterni, vigilia compresa, dal 24 al 30 di-cembre, oppure dal
30 al 6 gennaio - e di Pasqua (sempre ad anni alterni: dall'inizio alla fine delle vacanze scolastiche);
- fino a 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascuno di essi durante le vacanze estive.
- Le parti fin d'ora si impegnano a collaborare al fine di trovare un accordo nel caso di imprevisti che determinino variazioni sulle indicazioni predette. - I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
- Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, Parte_1
entro il giorno 24 di ogni mese, bonifico di € 400,00= (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Venezia;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente auto-sufficienti.
- L'autovettura Hyundai iX35 Tg.EF002LK in proprietà di resterà in Parte_1
uso esclusivo della Sig.ra che entro 60 gg. dall'omologa della separazione Parte_2
provvederà a propria cura e spese all'aggiornamento del libretto di circolazione e alle formalità di trascrizione della decisione del Tribunale al competente PRA, come previsto dal
Co-dice della Strada.”
Per il Pubblico Ministero:
“Chiede l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 09.06.2012 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2012, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori il Persona_3
25.07.2013 e il 07.08.2016. Persona_4
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre. - La casa coniugale (comprensiva dei beni mobili e arredi attualmente in essere), in locazione ai coniugi (in parti eguali) è assegnata alla moglie e nella stessa vi abiterà con Parte_2
i figli e . Per_1 Per_2
- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà adottare le iniziative relative all'ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli trascorreranno uguali periodi alternati settimanali con ciascuno dei genitori (come sino ad oggi avvenuto), favorendo il lavoro di ciascun genitore che, a tal fine, si impegnano di indicare con congruo anticipo i rispettivi turni di lavoro;
i fine settimana saranno alternati e nei week-end del padre questi potrà soggiornare e pernottare nella casa coniugale al fine di evitare distacchi dei bambini dall'ambiente familiare;
- le vacanze di Natale - ad anni alterni, vigilia compresa, dal 24 al 30 di-cembre, oppure dal
30 al 6 gennaio - e di Pasqua (sempre ad anni alterni: dall'inizio alla fine delle vacanze scolastiche);
- fino a 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascuno di essi durante le vacanze estive.
- Le parti fin d'ora si impegnano a collaborare al fine di trovare un accordo nel caso di imprevisti che determinino variazioni sulle indicazioni predette.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
- Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, Parte_1
entro il giorno 24 di ogni mese, bonifico di € 400,00= (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Venezia;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente auto-sufficienti.
- L'autovettura Hyundai iX35 Tg.EF002LK in proprietà di resterà in Parte_1
uso esclusivo della Sig.ra che entro 60 gg. dall'omologa della separazione Parte_2
provvederà a propria cura e spese all'aggiornamento del libretto di circolazione e alle formalità di trascrizione della decisione del Tribunale al competente PRA, come previsto dal
Co-dice della Strada.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero