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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2024, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2164/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
Nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 10 ottobre 2024, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2164/2016 R.Gen.Aff.Cont. vertente;
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Alberto Crisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via del Parco Margherita, n. 93.
-APPELLANTE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura allegata agli atti, dall'avv. PE CI, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Giorgio a Cremano alla Via Bosco, n.79.
-APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 3183/2015.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 10 ottobre 2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la -nuova denominazione della Parte_1
Par (nel prosieguo per brevità ”), in persona del l. r. p. t., ha Controparte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 3183/2015, pubblicata il 30.09.2015, con la
P a g . 1 | 6 quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la odierna appellante al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma equativamente determinata in euro 300,00 a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti da quest'ultimo a seguito dell'interruzione del servizio
Internet dal 13 al 21 febbraio 2013.
A sostegno della domanda proposta in primo grado, il aveva allegato di aver CP_1
stipulato con la società (oggi un contratto Controparte_2 Parte_1 riguardante la propria linea telefonica congiuntamente all'abbonamento del servizio
“Internet senza limiti” per il proprio CAF -sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via
Bosco n.79 e di aver subito l'interruzione del servizio per 9 giorni, interruzione che gli aveva provocato danni notevoli per l'impossibilità di espletare la sua attività lavorativa.
Par L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando l'insufficiente motivazione della stessa, in violazione dell'art 132 co 4, nonché la violazione dell'art
112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure si sarebbe pronunciato ultra ed extra petita.
2. Si è costituito l'appellato , resistendo alla avversa Controparte_1
impugnazione.
3. La causa è stata spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2019, poi più volte vanamente rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo. Indi, autorizzatane la ricostruzione a cura delle parti, è giunta per la prima volta dinnanzi allo scrivente magistrato alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissata con decreto presidenziale dell'8 luglio 2024 e, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113
c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro
1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione P a g . 2 | 6 del contratto di telefonia, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto fornitore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
1.1. L'impugnazione è, poi, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione e alla individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione effettuata dal giudice di pace.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2.1.In applicazione dei principi testé enunciati, si impone l'accoglimento dell'appello e per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado n. 3182/2015 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in quanto il , nel giudizio di primo grado, si è CP_1 limitato ad invocare genericamente l'evento lesivo (id est il fenomeno interruttivo del servizio ADSL), ma non ha fornito la prova dell'esistenza del nesso di causalità giuridica, e cioè la prova della riconducibilità ad esso delle conseguenze pregiudizievoli solo genericamente allegate, in mancanza delle quali non è possibile addivenire alla quantificazione, seppur equitativa, del danno.
Anche la dichiarazione dell'unico teste escusso in primo grado è generica e non idonea a provare i danni asseritamente patiti dal . Ed infatti, PE CI si è CP_1 limitato a riferire “ricordo che durante il periodo di interruzione del servizio ADSL
P a g . 3 | 6 presso la sede del vennero molte persone a richiedere servizi di assistenza CP_3 che non fu possibile fornire per l'assenza della linea ADSL”.
Sul punto merita di essere richiamato il principio generale secondo cui il creditore è tenuto a provare il danno nel suo preciso ammontare, salvo che ciò non sia possibile ovvero risulti eccessivamente difficile (Cass., 27/01/1987, n. 736) atteso che in tal caso, il danno è liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., con valutazione equitativa
(Cass., 31/03/2016, n. 6218).
La giurisprudenza (Cass., 14/05/2018 n. 11698) ha precisato però, che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile,
l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno nonché il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
pertanto, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., secondo un consolidato filone interpretativo anche recentemente ribadito (Cass., 23/02/2022, n. 5956; Trib. Taranto,
23/03/2022, n. 757), consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma giammai potrebbe assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento (Cass., 18/03/2022, n. 8941).
Inoltre, ritiene il Tribunale che i disagi e i fastidi eventualmente riscontrati, ed in particolare il disservizio legato alla mancanza dell'ADSL per 9 giorni, non possano impingere direttamente nella tutela dell'esercizio dell'attività lavorativa e di ogni altra forma di comunicazione. Del resto, lo stesso nel giudizio di primo grado, non CP_1
ha indicato limitazioni che possano essere ritenute di una gravità tale da procurargli una lesione sotto il profilo esistenziale, essendosi lo stesso limitato ad allegare che a seguito dell'interruzione del servizio internet subiva notevoli danni derivanti dall'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, provocandogli un disagio che, nelle conclusioni, si chiedeva di accertare e dichiarare.
Ciò in conformità alla consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass. S.U. n. 26972 del 2008), secondo la quale “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui
P a g . 4 | 6 la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè dì toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente rispettivamente al momento della pronuncia di primo grado e della presente sentenza, per lo scaglione di valore fino a euro 1.100 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria nel procedimento innanzi al Tribunale.
3.1. Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv.to Crisi Alberto, il quale dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2 In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
P a g . 5 | 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da (nuova denominazione della , in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
3183/2015, pubblicata in data 30 settembre 2015, nei confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Controparte_1
- condanna a pagare in favore del procuratore antistatario Controparte_1 dell'appellante, Avv. Crisi Alberto, le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 330,00 (di cui euro 65,00 per la fase di studio, euro 65,00 per la fase introduttiva, 65 per la fase istruttoria ed euro 135,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 100,00 per esborsi ed euro 462,00 (di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Nola, 10 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
Nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 10 ottobre 2024, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2164/2016 R.Gen.Aff.Cont. vertente;
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Alberto Crisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via del Parco Margherita, n. 93.
-APPELLANTE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura allegata agli atti, dall'avv. PE CI, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Giorgio a Cremano alla Via Bosco, n.79.
-APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 3183/2015.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 10 ottobre 2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la -nuova denominazione della Parte_1
Par (nel prosieguo per brevità ”), in persona del l. r. p. t., ha Controparte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 3183/2015, pubblicata il 30.09.2015, con la
P a g . 1 | 6 quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la odierna appellante al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma equativamente determinata in euro 300,00 a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti da quest'ultimo a seguito dell'interruzione del servizio
Internet dal 13 al 21 febbraio 2013.
A sostegno della domanda proposta in primo grado, il aveva allegato di aver CP_1
stipulato con la società (oggi un contratto Controparte_2 Parte_1 riguardante la propria linea telefonica congiuntamente all'abbonamento del servizio
“Internet senza limiti” per il proprio CAF -sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via
Bosco n.79 e di aver subito l'interruzione del servizio per 9 giorni, interruzione che gli aveva provocato danni notevoli per l'impossibilità di espletare la sua attività lavorativa.
Par L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando l'insufficiente motivazione della stessa, in violazione dell'art 132 co 4, nonché la violazione dell'art
112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure si sarebbe pronunciato ultra ed extra petita.
2. Si è costituito l'appellato , resistendo alla avversa Controparte_1
impugnazione.
3. La causa è stata spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2019, poi più volte vanamente rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo. Indi, autorizzatane la ricostruzione a cura delle parti, è giunta per la prima volta dinnanzi allo scrivente magistrato alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissata con decreto presidenziale dell'8 luglio 2024 e, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113
c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro
1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione P a g . 2 | 6 del contratto di telefonia, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto fornitore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
1.1. L'impugnazione è, poi, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione e alla individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione effettuata dal giudice di pace.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2.1.In applicazione dei principi testé enunciati, si impone l'accoglimento dell'appello e per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado n. 3182/2015 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in quanto il , nel giudizio di primo grado, si è CP_1 limitato ad invocare genericamente l'evento lesivo (id est il fenomeno interruttivo del servizio ADSL), ma non ha fornito la prova dell'esistenza del nesso di causalità giuridica, e cioè la prova della riconducibilità ad esso delle conseguenze pregiudizievoli solo genericamente allegate, in mancanza delle quali non è possibile addivenire alla quantificazione, seppur equitativa, del danno.
Anche la dichiarazione dell'unico teste escusso in primo grado è generica e non idonea a provare i danni asseritamente patiti dal . Ed infatti, PE CI si è CP_1 limitato a riferire “ricordo che durante il periodo di interruzione del servizio ADSL
P a g . 3 | 6 presso la sede del vennero molte persone a richiedere servizi di assistenza CP_3 che non fu possibile fornire per l'assenza della linea ADSL”.
Sul punto merita di essere richiamato il principio generale secondo cui il creditore è tenuto a provare il danno nel suo preciso ammontare, salvo che ciò non sia possibile ovvero risulti eccessivamente difficile (Cass., 27/01/1987, n. 736) atteso che in tal caso, il danno è liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., con valutazione equitativa
(Cass., 31/03/2016, n. 6218).
La giurisprudenza (Cass., 14/05/2018 n. 11698) ha precisato però, che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile,
l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno nonché il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
pertanto, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., secondo un consolidato filone interpretativo anche recentemente ribadito (Cass., 23/02/2022, n. 5956; Trib. Taranto,
23/03/2022, n. 757), consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma giammai potrebbe assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento (Cass., 18/03/2022, n. 8941).
Inoltre, ritiene il Tribunale che i disagi e i fastidi eventualmente riscontrati, ed in particolare il disservizio legato alla mancanza dell'ADSL per 9 giorni, non possano impingere direttamente nella tutela dell'esercizio dell'attività lavorativa e di ogni altra forma di comunicazione. Del resto, lo stesso nel giudizio di primo grado, non CP_1
ha indicato limitazioni che possano essere ritenute di una gravità tale da procurargli una lesione sotto il profilo esistenziale, essendosi lo stesso limitato ad allegare che a seguito dell'interruzione del servizio internet subiva notevoli danni derivanti dall'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, provocandogli un disagio che, nelle conclusioni, si chiedeva di accertare e dichiarare.
Ciò in conformità alla consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass. S.U. n. 26972 del 2008), secondo la quale “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui
P a g . 4 | 6 la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè dì toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente rispettivamente al momento della pronuncia di primo grado e della presente sentenza, per lo scaglione di valore fino a euro 1.100 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria nel procedimento innanzi al Tribunale.
3.1. Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv.to Crisi Alberto, il quale dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2 In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
P a g . 5 | 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da (nuova denominazione della , in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
3183/2015, pubblicata in data 30 settembre 2015, nei confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Controparte_1
- condanna a pagare in favore del procuratore antistatario Controparte_1 dell'appellante, Avv. Crisi Alberto, le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 330,00 (di cui euro 65,00 per la fase di studio, euro 65,00 per la fase introduttiva, 65 per la fase istruttoria ed euro 135,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 100,00 per esborsi ed euro 462,00 (di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Nola, 10 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6