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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11543 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi al giudice RO AG, assistita dall'addetta al processo
VI MA, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CINQUE STEFANO;
per parte convenuta l'avv. Patrizia Intonti per delega dell'avv. ROTOLI GIULIO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO AG
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 343/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in San Giorgio a Parte_1 C.F._1
Cremano (Na) alla Via Pittore n.166, presso lo studio dell'avv. Stefano Cinque, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
appello.
- APPELLANTE
CONTRO
P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Giordano Bruno n. 169 presso l'avv. Giulio Rotoli, c. f. dal quale è CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
E
, c.f. residente in [...] C.F._4
Marittime Stadio Cocozza
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietario del veicolo Volkswagen Parte_1
Scirocco tg. DX927SJ, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, CP_2
, in qualità di proprietario del veicolo Fiat Panda, tg. CR025BR, sprovvisto di copertura
[...]
assicurativa al momento del sinistro, nonché la quale impresa designata Controparte_1 alla liquidazione dei sinistri per la Regione Campania dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna di quest'ultima, previo accertamento della esclusiva responsabilità di , al risarcimento dei danni subiti alla parte posteriore CP_2
(paraurti, rivestimento interno, faro destro) e alla parte anteriore (cofano, griglia, fari, rivestimento interno) della predetta autovettura a causa del sinistro verificatosi in data
22.08.2016, alle ore 08.20 circa, in Ercolano (NA) alla Via Panoramica, allorquando la propria autovettura veniva tamponata da tergo dall'autovettura di proprietà del convenuto e, per effetto dell'urto, sospinta in avanti sul veicolo Fiat Fiorino tg. DN847GB.
Costituitasi, la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
eccepiva, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005, la nullità della domanda ex art. 163 e 164 c.p.c. per la genericità dell'esposizione dei fatti,
l'infondatezza della domanda per la mancata dimostrazione che il veicolo asseritamente danneggiante fosse privo di copertura assicurativa e per il mancato verificarsi del sinistro per cui è causa, disconosciuto dal responsabile civile, per cui, contestata, altresì, la misura del risarcimento preteso, concludeva chiedendo dichiarare improponibile la domanda, in subordine, rigettarla e, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso colposo del danneggiato.
, anche se regolarmente convenuto, restava contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 16648/2021, dichiarava l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda rispettivamente per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e per il mancato rispetto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 10 Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda ritenendo che la richiesta di risarcimento stragiudiziale fosse sprovvista degli oneri di contenuto previsti dall'art. 148 del
D.lg. 209/05 mentre è conforme al contenuto prescritto dalla predetta norma e nella parte in cui l'ha dichiarata improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita là dove tale circostanza non è stata né eccepita dalle né rilevata Controparte_1 dal giudice alla prima udienza, per cui, riformulata la domanda e ribadite le deduzioni svolte in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, è rimasto contumace anche nel presente grado di giudizio. CP_2
Costituitasi la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, ha Controparte_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata e ribadite le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato atteso che l'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento.
La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della pagina 4 di 10 Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni alla propria autovettura in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_3
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
Venendo al merito del primo motivo di impugnazione concernete l'erronea declaratoria di improponibilità della domanda per il mancato rispetto dell'onere contenutistico di cui agli artt.
148 e 149 cod. ass. giova premettere che l'art. 287, comma primo, cod. assicurazioni, subordina la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma primo, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) al decorso del termine di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, ma non richiama le forme ed i contenuti previsti dagli artt. 148 e 149.
Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la vittima di un sinistro stradale, prima di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., o il proprio assicuratore, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., oppure l'impresa designata ai Contr sensi dell'art. 283 cod. ass., od ancora l ai sensi dell'art. 124 cod. ass., ha l'onere, previsto a pena di improponibilità, di richiedergli per iscritto il risarcimento e di attendere un certo tempo ("spatium deliberandi") stabilito dalla legge al fine di propiziare una conciliazione precontenziosa attraverso la formulazione di congrua e motivata offerta per il risarcimento da parte dell'impresa assicuratrice che presuppone che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia conforme all'onere contenutistico di cui agli artt. 148 e 149 cod. assicurazioni, per cui < assicurazioni e l'obbligo di leale collaborazione all'insegna della reciprocità tra danneggiato ed impresa di assicurazioni, ancorché designata per il Fondo di Garanzia…giustificano, quindi,
pagina 5 di 10 l'estensione anche ai sinistri ex art. 283 cod. assicurazioni di quanto previsto dagli artt. 148 e
149 cod. assicurazioni>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/01/2025, n. 1971).
Il comma 5 dell'art. 148 prevede poi che nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, le necessarie integrazioni, per cui, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio.
Dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 145 e 148, estendibile, quindi, anche alle ipotesi previste dall'articolo 283, comma primo, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), si rileva, pertanto, che la fase della proponibilità non è composta solo dalle sottofasi dell'invio della messa in mora (con i contenuti di cui si è detto) e del decorso del termine di 60 giorni per poter agire in giudizio, ma anche della sottofase della richiesta di integrazione che l'assicuratore è obbligato a fare in presenza di una raccomandata incompleta.
Ne consegue che la domanda è proponibile sia nella ipotesi fisiologica in cui il danneggiato abbia inviato una lettera completa ed atteso il decorso del termine di legge, sia nella diversa ipotesi in cui abbia inviato una lettera incompleta, l'assicuratore non abbia chiesto integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione e sia decorso il termine di legge per agire in giudizio (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/01/2025, n. 1971 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 09/11/2022, n.
32919)
Ad ogni modo, in ordine alla portata applicativa degli artt. 148 e 149 cod. assicurazioni la giurisprudenza di legittimità ha privilegiato una interpretazione funzionale e non formalistica precisando che < non determinano per sé l'improponibilità della domanda, quando la compagnia assicuratrice sia posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia>> mediante
<> (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/01/2025, n. 1971).
Ebbene, nella specie, il primo motivo di impugnazione è fondato atteso che la domanda era proponibile perché non è contestato che l'attrice abbia inviato la rischista stragiudiziale di pagina 6 di 10 risarcimento del danno alla che, in assenza della prova della Controparte_5
richiesta di integrazioni da parte di quest'ultima, deve ritenersi completa.
Parimenti fondato è il secondo motivo di censura della sentenza impugnata avente relativo alla declaratoria di improcedibilità per difetto di preventiva negoziazione assistita.
Sul punto giova premettere che l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede che < esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza>>; da tale disposizione se da un lato prescrive l' esperimento della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda in quanto funzionale all'interesse generale alla deflazione del contenzioso, dall'altro < temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza>> la possibilità per la parte convenuta di eccepire e per il giudice di rilevare d'ufficio il mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita e tanto al fine di conciliare la finalità deflattiva << con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/01/2025, n. 186 che cita Cass. civ., Sez. II, Sent., 11/12/2023, n. 34462).
Nella specie il mancato preventivo esperimento della negoziazione non è stato rilevato dal
Giudice di Pace entro la prima udienza e tanto meno è contestato che sia stato eccepito dall'impresa convenuta entro la prima udienza, pertanto, non è conforme a diritto l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto improcedibile la domanda.
pagina 7 di 10 La fondatezza dei motivi di impugnazione non consente, tuttavia, di accogliere l'appello stante l'infondatezza della domanda di parte attrice.
Venendo al merito della domanda giova premettere che l' intervento del Fondo di Garanzia non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Ebbene, l'attore, attuale appellante, ha dedotto che la sua autovettura è stata tamponata da tergo dall'autovettura di proprietà di e, per effetto dell'urto, sospinta contro un'altra CP_2 autovettura che la precedeva, riportando danni alla parte posteriore (a seguito dell'urto diretto)
e alla parte anteriore (a seguito dell'urto indiretto).
pagina 8 di 10 Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la direzione dei veicoli coinvolti, le condizioni di traffico, la velocità di guida tenuta e tanto meno ha rappresentato di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto il sinistro ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Inoltre, non valgono a supplire al richiamato difetto assertivo le dichiarazioni rese dai testi escussi atteso che queste ultime avrebbero dovuto confermare l'impianto allegatorio già compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, circostanza, nella specie, non verificatasi.
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di – FGVS, in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a
5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Nulla sulle spese nei confronti di stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da pagina 9 di 10 parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 16648/2021 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti di nonché di Parte_1 CP_2 Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro tempore, così provvede:
[...]
1.dichiara la contumacia di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna , al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1
in favore di – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, che si Controparte_1 liquidano in 893,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
CP_2
5.dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 09/12/2025
Il giudice
RO AG
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi al giudice RO AG, assistita dall'addetta al processo
VI MA, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CINQUE STEFANO;
per parte convenuta l'avv. Patrizia Intonti per delega dell'avv. ROTOLI GIULIO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO AG
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 343/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in San Giorgio a Parte_1 C.F._1
Cremano (Na) alla Via Pittore n.166, presso lo studio dell'avv. Stefano Cinque, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
appello.
- APPELLANTE
CONTRO
P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Giordano Bruno n. 169 presso l'avv. Giulio Rotoli, c. f. dal quale è CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
E
, c.f. residente in [...] C.F._4
Marittime Stadio Cocozza
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietario del veicolo Volkswagen Parte_1
Scirocco tg. DX927SJ, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, CP_2
, in qualità di proprietario del veicolo Fiat Panda, tg. CR025BR, sprovvisto di copertura
[...]
assicurativa al momento del sinistro, nonché la quale impresa designata Controparte_1 alla liquidazione dei sinistri per la Regione Campania dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna di quest'ultima, previo accertamento della esclusiva responsabilità di , al risarcimento dei danni subiti alla parte posteriore CP_2
(paraurti, rivestimento interno, faro destro) e alla parte anteriore (cofano, griglia, fari, rivestimento interno) della predetta autovettura a causa del sinistro verificatosi in data
22.08.2016, alle ore 08.20 circa, in Ercolano (NA) alla Via Panoramica, allorquando la propria autovettura veniva tamponata da tergo dall'autovettura di proprietà del convenuto e, per effetto dell'urto, sospinta in avanti sul veicolo Fiat Fiorino tg. DN847GB.
Costituitasi, la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
eccepiva, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005, la nullità della domanda ex art. 163 e 164 c.p.c. per la genericità dell'esposizione dei fatti,
l'infondatezza della domanda per la mancata dimostrazione che il veicolo asseritamente danneggiante fosse privo di copertura assicurativa e per il mancato verificarsi del sinistro per cui è causa, disconosciuto dal responsabile civile, per cui, contestata, altresì, la misura del risarcimento preteso, concludeva chiedendo dichiarare improponibile la domanda, in subordine, rigettarla e, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso colposo del danneggiato.
, anche se regolarmente convenuto, restava contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 16648/2021, dichiarava l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda rispettivamente per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e per il mancato rispetto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 10 Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda ritenendo che la richiesta di risarcimento stragiudiziale fosse sprovvista degli oneri di contenuto previsti dall'art. 148 del
D.lg. 209/05 mentre è conforme al contenuto prescritto dalla predetta norma e nella parte in cui l'ha dichiarata improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita là dove tale circostanza non è stata né eccepita dalle né rilevata Controparte_1 dal giudice alla prima udienza, per cui, riformulata la domanda e ribadite le deduzioni svolte in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, è rimasto contumace anche nel presente grado di giudizio. CP_2
Costituitasi la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, ha Controparte_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata e ribadite le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato atteso che l'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento.
La questione deve ritenersi superata, poiché il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della pagina 4 di 10 Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni alla propria autovettura in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_3
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
Venendo al merito del primo motivo di impugnazione concernete l'erronea declaratoria di improponibilità della domanda per il mancato rispetto dell'onere contenutistico di cui agli artt.
148 e 149 cod. ass. giova premettere che l'art. 287, comma primo, cod. assicurazioni, subordina la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma primo, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) al decorso del termine di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, ma non richiama le forme ed i contenuti previsti dagli artt. 148 e 149.
Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la vittima di un sinistro stradale, prima di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., o il proprio assicuratore, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., oppure l'impresa designata ai Contr sensi dell'art. 283 cod. ass., od ancora l ai sensi dell'art. 124 cod. ass., ha l'onere, previsto a pena di improponibilità, di richiedergli per iscritto il risarcimento e di attendere un certo tempo ("spatium deliberandi") stabilito dalla legge al fine di propiziare una conciliazione precontenziosa attraverso la formulazione di congrua e motivata offerta per il risarcimento da parte dell'impresa assicuratrice che presuppone che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia conforme all'onere contenutistico di cui agli artt. 148 e 149 cod. assicurazioni, per cui < assicurazioni e l'obbligo di leale collaborazione all'insegna della reciprocità tra danneggiato ed impresa di assicurazioni, ancorché designata per il Fondo di Garanzia…giustificano, quindi,
pagina 5 di 10 l'estensione anche ai sinistri ex art. 283 cod. assicurazioni di quanto previsto dagli artt. 148 e
149 cod. assicurazioni>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/01/2025, n. 1971).
Il comma 5 dell'art. 148 prevede poi che nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, le necessarie integrazioni, per cui, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio.
Dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 145 e 148, estendibile, quindi, anche alle ipotesi previste dall'articolo 283, comma primo, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), si rileva, pertanto, che la fase della proponibilità non è composta solo dalle sottofasi dell'invio della messa in mora (con i contenuti di cui si è detto) e del decorso del termine di 60 giorni per poter agire in giudizio, ma anche della sottofase della richiesta di integrazione che l'assicuratore è obbligato a fare in presenza di una raccomandata incompleta.
Ne consegue che la domanda è proponibile sia nella ipotesi fisiologica in cui il danneggiato abbia inviato una lettera completa ed atteso il decorso del termine di legge, sia nella diversa ipotesi in cui abbia inviato una lettera incompleta, l'assicuratore non abbia chiesto integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione e sia decorso il termine di legge per agire in giudizio (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/01/2025, n. 1971 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 09/11/2022, n.
32919)
Ad ogni modo, in ordine alla portata applicativa degli artt. 148 e 149 cod. assicurazioni la giurisprudenza di legittimità ha privilegiato una interpretazione funzionale e non formalistica precisando che < non determinano per sé l'improponibilità della domanda, quando la compagnia assicuratrice sia posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia>> mediante
<> (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/01/2025, n. 1971).
Ebbene, nella specie, il primo motivo di impugnazione è fondato atteso che la domanda era proponibile perché non è contestato che l'attrice abbia inviato la rischista stragiudiziale di pagina 6 di 10 risarcimento del danno alla che, in assenza della prova della Controparte_5
richiesta di integrazioni da parte di quest'ultima, deve ritenersi completa.
Parimenti fondato è il secondo motivo di censura della sentenza impugnata avente relativo alla declaratoria di improcedibilità per difetto di preventiva negoziazione assistita.
Sul punto giova premettere che l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede che < esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza>>; da tale disposizione se da un lato prescrive l' esperimento della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda in quanto funzionale all'interesse generale alla deflazione del contenzioso, dall'altro < temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza>> la possibilità per la parte convenuta di eccepire e per il giudice di rilevare d'ufficio il mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita e tanto al fine di conciliare la finalità deflattiva << con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/01/2025, n. 186 che cita Cass. civ., Sez. II, Sent., 11/12/2023, n. 34462).
Nella specie il mancato preventivo esperimento della negoziazione non è stato rilevato dal
Giudice di Pace entro la prima udienza e tanto meno è contestato che sia stato eccepito dall'impresa convenuta entro la prima udienza, pertanto, non è conforme a diritto l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto improcedibile la domanda.
pagina 7 di 10 La fondatezza dei motivi di impugnazione non consente, tuttavia, di accogliere l'appello stante l'infondatezza della domanda di parte attrice.
Venendo al merito della domanda giova premettere che l' intervento del Fondo di Garanzia non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Ebbene, l'attore, attuale appellante, ha dedotto che la sua autovettura è stata tamponata da tergo dall'autovettura di proprietà di e, per effetto dell'urto, sospinta contro un'altra CP_2 autovettura che la precedeva, riportando danni alla parte posteriore (a seguito dell'urto diretto)
e alla parte anteriore (a seguito dell'urto indiretto).
pagina 8 di 10 Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la direzione dei veicoli coinvolti, le condizioni di traffico, la velocità di guida tenuta e tanto meno ha rappresentato di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto il sinistro ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Inoltre, non valgono a supplire al richiamato difetto assertivo le dichiarazioni rese dai testi escussi atteso che queste ultime avrebbero dovuto confermare l'impianto allegatorio già compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, circostanza, nella specie, non verificatasi.
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di – FGVS, in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a
5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Nulla sulle spese nei confronti di stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da pagina 9 di 10 parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 16648/2021 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti di nonché di Parte_1 CP_2 Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro tempore, così provvede:
[...]
1.dichiara la contumacia di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna , al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1
in favore di – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, che si Controparte_1 liquidano in 893,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
CP_2
5.dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 09/12/2025
Il giudice
RO AG
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