Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 14/01/2026, n. 79
CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio rifiuto per violazione dell'art. 8, quarto comma, della Legge n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che l'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4 della Legge n. 212/2000 non si estenda ai casi in cui il contribuente non aveva l'obbligo di richiedere il rimborso accelerato, potendo il credito IVA essere riportato in diminuzione nella dichiarazione successiva senza oneri.

  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio rifiuto per violazione degli artt. 167 e 183 della Direttiva n. 112/2006/CE

    La Corte ha ritenuto che la domanda di rimborso degli oneri di garanzia fosse stata presentata oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla scadenza delle polizze fideiussorie.

  • Accolto
    Inammissibilità della richiesta di rimborso per intervenuta decadenza

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando la piena legittimità del diniego di rimborso degli oneri di garanzia per tardività della domanda.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese in primo grado

    La Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese legali di procedura tra le parti costituite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 14/01/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 79
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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