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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1262/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Donella Bonciani per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Catalioto CP_1
che la rappresenta e difende per procura in atti, Email_1
resistente
e nei confronti
(c.f. ), con sede legale a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti,
chiamato in causa
oggetto: differenze retributive e contributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 marzo 2021 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
deducendo di aver lavorato alle dipendenze dello dal 2 maggio Controparte_1
2010 al 10 luglio 2020, con mansioni di “guardianage” (gestore e sorvegliante portuale), di non essere mai stata regolarizzata, di avere reso la propria prestazione per 40 ore settimanali su 5-6 giorni lavorativi e di aver percepito solo piccoli corrispettivi in contanti non superiori a 400 euro mensili, salvo sporadici accrediti di massimo 500 euro, per un importo complessivo non superiore ad 25.320 euro. Lamentava di non avere mai fruito di giorni di ferie e permessi retribuiti e di non aver ricevuto il tfr alla cessazione del rapporto. Chiedeva, pertanto, di accertarne la sussistenza per il periodo dal maggio 2015 al 10 luglio 2020 e di condannare la società al pagamento delle differenze maturate tra il trattamento percepito per retribuzione, ferie, festività soppresse, permessi, tredicesima e tfr quantificate nei conteggi allegati pari a € 118.468,07 o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e assistenziale.
Nella resistenza del convenuto, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva in giudizio, la causa veniva istruita e, quindi, dopo l'infruttuoso CP_2
esperimento del tentativo di conciliazione, sostituita l'udienza del 10 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto altresì a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v.
Cass. n. 24920/2020, n. 7842/2018, n. 3714/2009). Spetta, invece, al datore di lavoro che contesti – come nel caso di specie – l'onerosità, tipica del rapporto di cui all'art. 2094 c.c., l'onere di dimostrare l'affectionis vel benevolentiae causa, in riferimento a particolari circostanze oggettive e soggettive come le modalità e quantità del lavoro, le condizioni economico-sociali delle parti o le relazioni intercorrenti tra le stesse (v. Cass. n. 1833/2009, n. 3206/2006 e n. 10872/1996).
Nella specie parte resistente ha invero eccepito che tra la e il non vi era un semplice Pt_1 CP_1
rapporto di affetto, avendo essi convissuto ininterrottamente dal 2010 al maggio 2020, formando una coppia di fatto e coabitando stabilmente all'interno della barca a vela (con cabinato) di proprietà del
, denominata GRAND SIECLE, ormeggiata da ottobre a maggio presso il porto di Riposto (negli CP_1
anni 2013 - 2015 anche presso il porto di Marina di Ragusa) e da giugno a settembre presso il campo boe di Capo Taormina. A riprova di ciò ha prodotto copia del testamento biologico della ricorrente del 15 ottobre 2019, dove tra i fiduciari nominati oltre al padre e la sorella vi è proprio , CP_1
e dell'autocertificazione del 16 marzo 2020 sottoscritta dalla nel periodo di lockdown allorchè, Pt_1
fermata dalla Polizia, ha dichiarato di essersi mossa per “ritornare presso il proprio domicilio sito in una barca Grand Siecle presso pontile del porto dell'Etna Riposto”. Ha aggiunto che nel periodo indicato dalla ricorrente la non ha mai avuto un contratto che Controparte_1
la autorizzasse a svolgere servizi a beneficio delle barche ormeggiate in entrambi i porti di Riposto e
Marina di Ragusa;
che probabilmente la stessa, in proprio, si interessava di qualche barca ricevendone direttamente il compenso (ad es. da ) mentre i bonifici personali effettuati dal Persona_1 CP_1
vanno inquadrati nell'ambito del rapporto di convivenza tra i due.
Orbene, dei tre testimoni intimati dalla ricorrente l'amica ha dichiarato di Testimone_1
avere assistito nel periodo dedotto alla consegna nei confronti della ricorrente di somme dai 300 ai
400 euro, di averla vista quasi tutti i giorni svolgere attività lavorative quali controllare i lavori e il varo delle barche, provvedere alla loro manutenzione, effettuare trattamenti delle coperture in teak e pulitura delle medesime per conto della presso il porto di Controparte_1
Marina di Riposto, specificando che ha confermato anche il “per conto” in quanto le era sembrato ovvio, vedendo la ricorrente lavorare sulle barche. L'amico ha dichiarato di averla Tes_2
vista entrare in negozio, insieme a , e comprare accessori, ma di non sapere se ella fosse CP_1
dipendente della società; che i due entravano sempre insieme e avevano una relazione sentimentale.
L'altra amica ha dichiarato che nel giugno 2017 per una decina di giorni si è recata a Testimone_3
Riposto per incontrare la e in quel periodo l'ha vista quasi tutti i giorni svolgere attività Pt_1
lavorative quali controllare il varo delle barche, per conto della Controparte_1
presso il porto di Marina di Riposto;
di averle visto consegnare delle somme, di ammontare
[...]
imprecisato.
Dei testi chiamati dal resistente ormeggiatore presso il porto di Riposto ha Testimone_4
dichiarato che la ricorrente e il titolare della resistente avevano convissuto in modo stabile e continuativo, e che per questa convivenza hanno pernottato costantemente per tutto l'anno dal 2010 al 2020 sulla barca a vela cabinato di proprietà di , denominato Grand Siecle;
di esserne CP_1
a conoscenza diretta in quanto per il suo lavoro li vedeva;
che detta imbarcazione sostava per il periodo ottobre-maggio al porto di Riposto e per il periodo giugno-settembre presso il campo boe di Capo
Taormina; di non sapere se la ricorrente era dipendente ma di non averla mai vista lavorare presso il porto di Riposto. ha dichiarato che la ricorrente e convivevano in barca, Tes_5 CP_1
che costui aveva un contratto di ormeggio stagionale invernale;
in estate la barca la spostava al capo boe di Taormina però c'era stato un periodo in cui si erano trasferiti a Marina di Ragusa con la barca e che la ricorrente non lavorava presso la Marina di Riposto. Infine amico Testimone_6
di , ha dichiarato che questi e la convivevano in modo stabile e continuativo e CP_1 Pt_1
che nel periodo estivo sostavano al campo boe di Taormina.
Orbene, attesa la limitata attendibilità soggettiva dei testi di parte ricorrente - per il rapporto di amicizia che li lega – e l'oggettiva genericità delle dichiarazioni rese - avendo essi riferito dell'attività svolta dalla in maniera approssimativa senza indicare i giorni precisi di lavoro né tanto meno Pt_1
le modalità di pagamento e gli importi ricevuti –, non è possibile ritenere compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice. Invero non risulta assolutamente provata la sottoposizione della stessa a direttive e controlli da parte del resistente. Mentre lo svolgimento dal parte della per un periodo imprecisato, di prestazioni astrattamente riconducibili alle mansioni Pt_1
dedotte (v. sul punto la messagistica, riferita però solo ad alcuni giorni degli anni 2017-2019, e le poche mail allegate) e l'effettuazione in favore della stessa di alcuni versamenti senza titolo da parte del , suo stabile compagno (l'estratto conto della riguarda gli anni 2016-2020 e non CP_1 Pt_2
specifica se non in una occasione che le somme sono state accreditate da lui), non sono da soli sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata tra le parti.
Ciò implica l'immediato rigetto della domanda volta ad ottenere le connesse differenze retributive, i permessi, le ferie, le festività soppresse e il tfr nonché di quella diretta alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
3.- La controvertibilità della questione e il leale contegno della ricorrente giustificano però
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Messina, 11.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro