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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3960 /2019
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria
Ferraro, all'udienza del 12.12.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 3960/ 2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall' Avv. ANNUNZIATA GAETANO, elett.te dom.ta in Parte_1
VIA DEI GRACCHI 32 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall' dall'Avv. SALVATORE GITTO e Controparte_1 dall'Avv. AMIRANTE BRUNO, elett.te dom.to in VIA MAZZOCCHI, 45 81055 SANTA MARIA
CA VETERE appellato
Nonchè nei confronti di
domiciliato ex lege presso l' Controparte_2 Controparte_1
E
/O UCI CP_3
Appellati contumaci avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate -============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
L'odierna appellante ha censurato la gravata sentenza in ordine al rigetto della domanda, dolendosi, in buona sostanza, del malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza appellata con condanna della compagnia assicurativa convenuta al risarcimento del danno in solido con il responsabile civile.
Instauratosi il contraddittorio, non si sono costituiti neppure in grado di appello il responsabile civile,
e la ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2 CP_3
L'appellata compagnia assicurativa, invece, eccepita la sommarietà dei motivi dello spiegato gravame, ha reiterato in sede di costituzione le difese già svolte in primo grado ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c, sollevata dalla compagnia convenuta, giacchè la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie.
Nel merito, l'appello è fondato e la domanda proposta in primo grado dall'appellante merita parziale accoglimento. Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Ebbene, nella vicenda odierna, può dirsi raggiunta con tranquillizzante certezza la prova della verificazione del fatto storico, secondo le modalità narrate dalla e confermate dalla teste Parte_1 escussa, in ragione della particolare credibilità delle deposizioni Testimone_1 testimoniali rese nel corso del primo grado, nell'ambito di un quadro probatorio per vero coerente.
Erroneamente, infatti, il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico e del nesso causale, sulla base della valorizzazione ingiustificata del rapporto di parentela tra l'attrice e la testimone, nonché dell'omessa indicazione in citazione del fatto che fosse stata proprio la Tes_1
a prestare soccorso all'investita trasportandola in ospedale. Parimenti non condivisibile appare l'osservazione del giudice di prime cure circa l' ultroneità delle dichiarazioni della testimone, per aver “narrato di fatti e modalità assolutamente non dedotti in citazione”, assumendo invece rilievo l'avvenuta conferma dei capi su cui è vertita la prova, sia pur corredata da dettagli particolareggiati che depongono a favore della veridicità delle relative deposizioni.
Ed infatti, quanto al fatto che la teste e la danneggiata siano cognate, deve ribadirsi che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che "l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità" (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015). Ebbene, la valutazione sull'attendibilità del teste attiene alla veridicità della deposizione, che il giudice deve pur sempre valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); la giurisprudenza ha anche chiarito che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Alla luce delle predette coordinate interpretative, la deposizione del teste deve essere giudicata attendibile, non essendo ravvisabile alcun interesse di parte né contraddizioni, in ogni caso neppure rilevate dal giudice di prime cure. Ed, invero, non possono condividersi le osservazioni del giudice di pace, secondo cui il teste non avrebbe specificato la propria collocazione sui luoghi di causa o la provenienza dell'autovettura rispetto al suo attraversamento, dal momento che la teste testualmente riferisce: “... ho visto Tes_1 che mentre aveva quasi del tutto attraversato la strada sulle strisce pedonali veniva investita da una auto di colore scuro condotta da uno straniero”; …”stavamo nei pressi del giudice di Pace quando mia cognata attraversava la strada diretta verso di me partendo dal bar e l'auto scendeva da
Ottaviano centro”; … “'auto colpiva con il lato anteriore sinistro il lato sinistro del corpo di mia cognata provocandone la caduta al suolo con il lato destro”.
In realtà, la teste descrive adeguatamente la dinamica del sinistro, contestualizzandola in uno spazio temporale corretto, riportando il grafico dello stato dei luoghi corredato dall'indicazione delle posizioni della danneggiata, dell'auto investitrice e della spettatrice stessa, nonché le conseguenze dello stesso, ricordando esattamente i danni riportati dal pedone investito.
Ne consegue che la prova testimoniale agli atti appare genuina, esauriente e convincente, oltre che coerente con le risultanze della certificazione medica e della CTU medico-legale espletata in primo grado dal Dott. che ha concluso affermando... “tali lesioni sono compatibili con la Persona_1 dinamica infortunistica riferita;
pienamente soddisfatti risultano, pertanto, i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità materiale”.
Non risultano neppure condivisibili le motivazioni addotte dal giudice di prime cure nella parte in cui ritiene inverosimile che l'investimento riferito abbia causato danni al ginocchio ed alla caviglia della danneggiata, senza coinvolgere l'intera gamba;
ed infatti la teste ha chiarito che l'auto del danneggiato ebbe ad impattare l'attrice al lato sinistro (ed è certificata la contusione al ginocchio sx) provocandone la caduta sul lato destro (le lesioni interessano, oltre che il labbro e la protesi dentaria, la spalla e la caviglia dx della danneggiata). A tanto si aggiunga che la relazione del CTU ha inoltre dato atto dell'esistenza di menomazioni, verificate clinicamente con esami strumentali, regolarmente versati in atti.
Dunque, l'elaborato peritale in esame, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha quantificato i danni fisici riportati dall'appellante nella misura del 4% (54 anni), con danno biologico da I.T.T. al 100% per giorni 6 e danno biologico da I.T.T. al 50% per giorni 15, danno biologico da I.T.T. al 25% per giorni 20, per un totale complessivo di € 4.181,25, di cui €
3.302,68 a titolo i danno biologico permanente e €878,57 a titolo di danno biologico temporaneo.
Il CTU ha adeguatamente vagliato la riconducibilità causale al sinistro per cui è causa del danno alla protesi dentaria, (dall'accadimento è infatti derivata la lesione ai denti e l'intervento mirato alla predisposizione ed alla impiantazione della protesi dentaria), evidenziato la sussistenza di un danno emergente per le cure odontoiatriche, quantificato in € 1500,00.
Ebbene, quanto al “danno emergente per spese odontoiatriche, anche future, va rilevato che, in linea di principio, la giurisprudenza maggioritaria (ex pluribus Cass. 26 giugno 2012, n. 10616; Cass. 23 gennaio 2002, n. 752, e più a ritroso Cass. nn. 10072/2010, 1637/2000,1336/1999, 495/1987,
2302/1965) riconosce la risarcibilità delle spese che, secondo il normale decorso causale, è possibile presumere con relativa certezza in virtù dello stato della scienza medica e della comune conoscenza.
Ed infatti, tenendo conto della "natura del danno" e della "condizione della parte danneggiata", il danno patrimoniale futuro è ritenuto riconoscibile "sia in termini di danno emergente che di lucro cessante" (Cass. 27 aprile 2010, n. 10072). In particolare, il danno emergente non consiste solo “negli esborsi monetari o nelle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti" (Cass. 10 novembre 2010, n. 22826), essendo stato osservato (Cassazione civile, sez. III, sentenza 09/06/2011
n° 12690, Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215), che, in ipotesi di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che il sinistrato dovrà sostenere per le cure mediche “esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”.
Pertanto, nel caso di specie il danno risarcibile (danno biologico + temporanea+ spese+ danno emergente) deve essere quantificato in complessivi € 5.681,25.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002,
10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn.
20742/2004, 3871/2004).
Non può essere invece riconosciuta la richiesta personalizzazione del danno.
Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la domanda risulta del tutto sfornita della predetta necessaria attività di allegazione specifica.
Per quanto concerne, infine, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con attribuzione al procuratore per dichiarazione di fattone anticipo. Del pari, le spese di C.T.U., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'appellata compagnia, in solido con il responsabile civile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
, in solido con il responsabile civile e con Controparte_1 Controparte_2 la , al pagamento di € 5.681,25, oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla CP_3 predetta somma dalla data del fatto al soddisfo;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 liquidate, per il primo grado, in € 264,00 per spese ed € 1104,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in € 355,00 per spese ed € 1889,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Gaetano
Annunziata, oltre che al pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Nola, il 12 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria
Ferraro, all'udienza del 12.12.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 3960/ 2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall' Avv. ANNUNZIATA GAETANO, elett.te dom.ta in Parte_1
VIA DEI GRACCHI 32 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall' dall'Avv. SALVATORE GITTO e Controparte_1 dall'Avv. AMIRANTE BRUNO, elett.te dom.to in VIA MAZZOCCHI, 45 81055 SANTA MARIA
CA VETERE appellato
Nonchè nei confronti di
domiciliato ex lege presso l' Controparte_2 Controparte_1
E
/O UCI CP_3
Appellati contumaci avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate -============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
L'odierna appellante ha censurato la gravata sentenza in ordine al rigetto della domanda, dolendosi, in buona sostanza, del malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza appellata con condanna della compagnia assicurativa convenuta al risarcimento del danno in solido con il responsabile civile.
Instauratosi il contraddittorio, non si sono costituiti neppure in grado di appello il responsabile civile,
e la ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2 CP_3
L'appellata compagnia assicurativa, invece, eccepita la sommarietà dei motivi dello spiegato gravame, ha reiterato in sede di costituzione le difese già svolte in primo grado ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c, sollevata dalla compagnia convenuta, giacchè la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie.
Nel merito, l'appello è fondato e la domanda proposta in primo grado dall'appellante merita parziale accoglimento. Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Ebbene, nella vicenda odierna, può dirsi raggiunta con tranquillizzante certezza la prova della verificazione del fatto storico, secondo le modalità narrate dalla e confermate dalla teste Parte_1 escussa, in ragione della particolare credibilità delle deposizioni Testimone_1 testimoniali rese nel corso del primo grado, nell'ambito di un quadro probatorio per vero coerente.
Erroneamente, infatti, il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico e del nesso causale, sulla base della valorizzazione ingiustificata del rapporto di parentela tra l'attrice e la testimone, nonché dell'omessa indicazione in citazione del fatto che fosse stata proprio la Tes_1
a prestare soccorso all'investita trasportandola in ospedale. Parimenti non condivisibile appare l'osservazione del giudice di prime cure circa l' ultroneità delle dichiarazioni della testimone, per aver “narrato di fatti e modalità assolutamente non dedotti in citazione”, assumendo invece rilievo l'avvenuta conferma dei capi su cui è vertita la prova, sia pur corredata da dettagli particolareggiati che depongono a favore della veridicità delle relative deposizioni.
Ed infatti, quanto al fatto che la teste e la danneggiata siano cognate, deve ribadirsi che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che "l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità" (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015). Ebbene, la valutazione sull'attendibilità del teste attiene alla veridicità della deposizione, che il giudice deve pur sempre valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); la giurisprudenza ha anche chiarito che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Alla luce delle predette coordinate interpretative, la deposizione del teste deve essere giudicata attendibile, non essendo ravvisabile alcun interesse di parte né contraddizioni, in ogni caso neppure rilevate dal giudice di prime cure. Ed, invero, non possono condividersi le osservazioni del giudice di pace, secondo cui il teste non avrebbe specificato la propria collocazione sui luoghi di causa o la provenienza dell'autovettura rispetto al suo attraversamento, dal momento che la teste testualmente riferisce: “... ho visto Tes_1 che mentre aveva quasi del tutto attraversato la strada sulle strisce pedonali veniva investita da una auto di colore scuro condotta da uno straniero”; …”stavamo nei pressi del giudice di Pace quando mia cognata attraversava la strada diretta verso di me partendo dal bar e l'auto scendeva da
Ottaviano centro”; … “'auto colpiva con il lato anteriore sinistro il lato sinistro del corpo di mia cognata provocandone la caduta al suolo con il lato destro”.
In realtà, la teste descrive adeguatamente la dinamica del sinistro, contestualizzandola in uno spazio temporale corretto, riportando il grafico dello stato dei luoghi corredato dall'indicazione delle posizioni della danneggiata, dell'auto investitrice e della spettatrice stessa, nonché le conseguenze dello stesso, ricordando esattamente i danni riportati dal pedone investito.
Ne consegue che la prova testimoniale agli atti appare genuina, esauriente e convincente, oltre che coerente con le risultanze della certificazione medica e della CTU medico-legale espletata in primo grado dal Dott. che ha concluso affermando... “tali lesioni sono compatibili con la Persona_1 dinamica infortunistica riferita;
pienamente soddisfatti risultano, pertanto, i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità materiale”.
Non risultano neppure condivisibili le motivazioni addotte dal giudice di prime cure nella parte in cui ritiene inverosimile che l'investimento riferito abbia causato danni al ginocchio ed alla caviglia della danneggiata, senza coinvolgere l'intera gamba;
ed infatti la teste ha chiarito che l'auto del danneggiato ebbe ad impattare l'attrice al lato sinistro (ed è certificata la contusione al ginocchio sx) provocandone la caduta sul lato destro (le lesioni interessano, oltre che il labbro e la protesi dentaria, la spalla e la caviglia dx della danneggiata). A tanto si aggiunga che la relazione del CTU ha inoltre dato atto dell'esistenza di menomazioni, verificate clinicamente con esami strumentali, regolarmente versati in atti.
Dunque, l'elaborato peritale in esame, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha quantificato i danni fisici riportati dall'appellante nella misura del 4% (54 anni), con danno biologico da I.T.T. al 100% per giorni 6 e danno biologico da I.T.T. al 50% per giorni 15, danno biologico da I.T.T. al 25% per giorni 20, per un totale complessivo di € 4.181,25, di cui €
3.302,68 a titolo i danno biologico permanente e €878,57 a titolo di danno biologico temporaneo.
Il CTU ha adeguatamente vagliato la riconducibilità causale al sinistro per cui è causa del danno alla protesi dentaria, (dall'accadimento è infatti derivata la lesione ai denti e l'intervento mirato alla predisposizione ed alla impiantazione della protesi dentaria), evidenziato la sussistenza di un danno emergente per le cure odontoiatriche, quantificato in € 1500,00.
Ebbene, quanto al “danno emergente per spese odontoiatriche, anche future, va rilevato che, in linea di principio, la giurisprudenza maggioritaria (ex pluribus Cass. 26 giugno 2012, n. 10616; Cass. 23 gennaio 2002, n. 752, e più a ritroso Cass. nn. 10072/2010, 1637/2000,1336/1999, 495/1987,
2302/1965) riconosce la risarcibilità delle spese che, secondo il normale decorso causale, è possibile presumere con relativa certezza in virtù dello stato della scienza medica e della comune conoscenza.
Ed infatti, tenendo conto della "natura del danno" e della "condizione della parte danneggiata", il danno patrimoniale futuro è ritenuto riconoscibile "sia in termini di danno emergente che di lucro cessante" (Cass. 27 aprile 2010, n. 10072). In particolare, il danno emergente non consiste solo “negli esborsi monetari o nelle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti" (Cass. 10 novembre 2010, n. 22826), essendo stato osservato (Cassazione civile, sez. III, sentenza 09/06/2011
n° 12690, Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215), che, in ipotesi di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che il sinistrato dovrà sostenere per le cure mediche “esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”.
Pertanto, nel caso di specie il danno risarcibile (danno biologico + temporanea+ spese+ danno emergente) deve essere quantificato in complessivi € 5.681,25.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002,
10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn.
20742/2004, 3871/2004).
Non può essere invece riconosciuta la richiesta personalizzazione del danno.
Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la domanda risulta del tutto sfornita della predetta necessaria attività di allegazione specifica.
Per quanto concerne, infine, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con attribuzione al procuratore per dichiarazione di fattone anticipo. Del pari, le spese di C.T.U., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'appellata compagnia, in solido con il responsabile civile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
, in solido con il responsabile civile e con Controparte_1 Controparte_2 la , al pagamento di € 5.681,25, oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla CP_3 predetta somma dalla data del fatto al soddisfo;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 liquidate, per il primo grado, in € 264,00 per spese ed € 1104,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in € 355,00 per spese ed € 1889,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Gaetano
Annunziata, oltre che al pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Nola, il 12 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro