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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del Tribunale di Lagonegro dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Lagonegro (Pz) alla via delle Orchidee, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Raffaelle Siervo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro (Pz) alla piazza San Pietro n.1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Argentina), residente a [...], rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Attilio Angrisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri (Sa), al corso Italia n. 3,
CONVENUTA
Oggetto: distanze legali tra costruzioni.
Conclusioni: come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione del 4.02.2014, regolarmente notificato, citava Parte_1 innanzi al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 10.06.2014 ed esponeva di CP_1
essere proprietario e possessore di una casetta sita in Vibonati (Sa) Fraz. Villammare con annesso locale deposito e terreno, censito al catasto urbano rispettivamente al foglio 22, particella 771 (casa e locale) e particella 899 (terreno), confinante con la proprietà di CP_1
che la convenuta modificava lo stato di fatto realizzando una struttura a confine con
[...] la proprietà attorea e, precisamente, un solaio in cemento armato praticabile, delimitato lungo il perimetro da una balaustra in mattoni per proteggere l'affaccio anche verso la proprietà dell'attore; che la nuova struttura, avendo sostituito il precedente solaio di copertura (tettoia) modificando pendenza, altezza ed estensione, era stata realizzata senza il rispetto delle distanze tra costruzioni creando una illegittima servitù di veduta in favore della convenuta e limitando la veduta della proprietà attorea nonché il soleggiamento della stessa con evidente pregiudizio.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale far diritto alla domanda come innanzi proposta e per l'effetto condannare a rimuovere le CP_1
opere innanzi descritte ripristinando lo status quo ante, il tutto oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa;
vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.05.2014, si costituiva in giudizio la quale deduceva che i lavori eseguiti erano consistiti nel rifacimento del CP_1
solaio di copertura del parcheggio coperto assentito con domanda in sanatoria ex art. 13 L. n.
47/1985 – decreto n. 97/2003; che detto rifacimento non aveva comportato alcuno nuovo affaccio e/o aggravamento di servitù di veduta già esistente in quanto il solaio ristrutturato aveva un manto di copertura inclinato che lo rendeva non praticabile, ricoperto utilizzando le medesime tegole;
che il parapetto era stato realizzato sia per motivi estetici in quanto i parcheggi delle villette vicine avevano anch'esse un parapetto, sia per rendere più sicuro il solaio all'eventuale accesso di bambini;
che il manufatto ristrutturato era del tutto interrato e non violava alcuna normativa o regolamento edilizio del Comune di Vibonati sulle distanze tra le costruzioni;
che allo stesso modo il parapetto rispettava la distanza prevista dalle N.T.A. del PRG del Comune di Vibonati di cui alle zone omogenee di Tipo “B”; che il fabbricato dell'attore non meritava alcuna tutela in quanto era stato realizzato in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico ai sensi della L. n. 1497/193, privo del nulla osta e che il permesso a costruire, se esisteva, era da considerare tamquam non esset e, pertanto, il fabbricato era totalmente abusivo.
Tanto premesso chiedeva di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 12.06.2014 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa veniva istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento del 14.02.2022 la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 25.05.2022 la causa veniva rimessa in istruttoria per chiarimenti e integrazioni alla c.t.u. già depositata.
Dopo varie richieste di proroghe da parte del c.t.u., all'udienza del 6.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito note finali fino a dieci giorni prima.
2. Passando a esaminare la res controversa, ha adito il Tribunale al fine Parte_1
di accertare che il solaio in cemento armato, calpestabile e delimitato lungo il suo perimetro da una balaustra in mattoni, realizzato da in sostituzione della precedente CP_1
tettoia presente sul locale adibito a parcheggio di sua proprietà, è stato eseguito modificando pendenza, altezza, estensione, senza il rispetto delle distanze tra le costruzioni, creando una servitù di veduta in favore della convenuta e limitando la veduta e il soleggiamento dell'immobile dell'attore.
Parte convenuta non ha contestato di avere realizzato il solaio di copertura in cemento armato specificando tuttavia che il rifacimento non avrebbe comportato alcun nuovo affaccio e aggravamento della servitù di veduta in danno dell'attore e che il solaio ristrutturato è inclinato ed è impraticabile ed è stato ricoperto con le medesime tegole. Inoltre, ha aggiunto che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle distanze tra le costruzioni essendo il manufatto totalmente interrato.
Tanto premesso il Tribunale osserva che risulta provato per tabulas che ha CP_1
realizzato, in sostituzione della tettoia presente a copertura del locale adibito a parcheggio di sua proprietà nell'immobile identificato al foglio 22 part.lla 772 del Comune di Vibonati, confinante con la proprietà di parte attrice, un solaio in cemento armato calpestabile con un parapetto di protezione sovrastante il nuovo solaio. Tanto emerge dall'ordinanza del
26.02.2014 del prot. n. 1570 (all. memoria ex art 183 co VI n. 2 c.p.c. di Controparte_2
parte attrice) con la quale, a seguito dell'esposto presentato proprio dall'odierno attore, l'Ente comunale ha ordinato a di demolire le suddette opere in quanto realizzate in CP_1
area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di titoli abilitativi disponendo il ripristino dello stato dei luoghi. Lo stato dei luoghi prima e dopo i lavori eseguiti dalla emerge, CP_1 inoltre, dalle riproduzioni fotografiche allegate all'atto di citazione.
Orbene, nel corso del presente giudizio, come riconosciuto dallo stesso attore con la comparsa conclusionale depositata l'8.04.2022, la praticabilità del solaio è venuta meno e la balaustra è stata rimossa in ottemperanza all'ordinanza di demolizione del Comune di Vibonati sopra indicata. Ciò nondimeno l'attore ha insistito nelle sue conclusioni. 3. Prima di analizzare la domanda proposta da parte attrice appare opportuno, in via preliminare, evidenziare l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privatistici, delle determinazioni rese dalla Pubblica amministrazione.
Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono
"regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 c.c. Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cassazione civile , sez. II, 14 ottobre 1998, n. 10173).
Ciò premesso il Tribunale osserva che l'attore ha proposto domanda di riduzione in pristino rispetto alle opere meglio descritte in atti realizzate dalla convenuta sull'immobile di sua proprietà a tal fine invocando la violazione delle distanze tra costruzioni e la creazione di un'illegittima servitù di veduta a carico del proprio fondo.
Ebbene il Tribunale osserva che la domanda già per come proposta appare generica non avendo l'attore specificato non solo la normativa, a suo dire, violata ma anche le specifiche misure tra le costruzioni che sarebbero in violazione di tale normativa, omettendo di specificare rispetto a quale costruzione l'opera realizzata dal convenuto sarebbe stata posta ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa.
Ad ogni modo l'insussistenza della contestazione in esame risulta non solo dalle stesse fotografie prodotte con l'atto di citazione ma anche dalla c.t.u. a cura dell'ing. Per_1
disposta in corso di causa le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di indagine, delle argomentazioni ivi svolte e delle repliche fornite alle osservazioni formulate.
L'ausiliario del giudice ha accertato che “i due fabbricati – il garage della convenuta ed il villino dell'attore, sono posti ad una distanza tra di loro pari a circa 13,00 ml. precisando che i fabbricati ricadono in Zona “B” di P.R.G. vigente del Comune di Vibonati, il quale prevede tra gli indici zonali un distacco tra” ..le fronti di edifici” pari a 7 ml.; (cfr N.T.A. CP_2
pubblicate sul sito ufficiale- allegato “B” stralcio)”.
[...]
Inoltre, l'ausiliario del giudice ha aggiunto: “Per quanto concerne il fronteggio tra i due manufatti, la Cassazione ha sottolineato che si ha una situazione di “frontistanza” fra due edifici quando le rispettive facciate si fronteggino almeno per un segmento, cosicché, supponendo di farle avanzare, in modo lineare e precisamente in linea ortogonale tra i diversi fronti, si incontrino almeno in quel segmento. alla luce di quanto detto nel caso di specie il manufatto “garage/deposito” eretto, vedendolo dalla parte del villino richiama i connotati di un muro isolato avendo un'altezza di 80 cm fuori terra e quindi inferiore ai tre metri, secondo quanto sancito dall'art. 878 del codice civile detto manufatto per le caratteristiche dimensionali è da considerarsi non computabile in distanza ai fini di un fronteggio. Inoltre, quando è posto sul confine, lo stesso muretto può essere reso comune anche a scopo di appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore a tre metri” (rel. per. dep. in data 11.03.2025).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto va esclusa la dedotta violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni.
Il Tribunale osserva che non può certamente essere esaminata la diversa contestazione prospettata genericamente dall'attore con la memoria difensiva conclusionale con riferimento alla normativa sulle distanze dal confine trattandosi ovviamente di una modifica inammissibile della domanda. L'attore con il proprio atto introduttivo non ha dedotto la generica violazione delle norme in tema di distanze legali da parte della costruzione realizzata dal convenuto ma ha espressamente invocato la violazione della normativa sulle distanze fra costruzioni, pertanto, pena altrimenti il diritto di difesa di controparte, non è possibile esaminare la domanda di riduzione in pristino con riferimento a diverse situazioni di fatto e di diritto.
Non sussiste, inoltre, alcun nocumento per la vista e il soleggiamento del fondo di proprietà attorea avendo l'ausiliario del giudice accertato che “trattandosi di copertura in tegole, inclinata e non calpestabile in merito al diritto di veduta si ritiene doveroso evidenziare che non sussistono a parere dello scrivente elementi che abbiamo potuto pregiudicare o limitare il diritto di veduta né tanto meno in ambito illuminotecnico” (rel. per. dep. in data 11.03.2025).
Infine, con riferimento alla creazione della servitù di veduta contestata dall'attore nell'atto introduttivo, come già sopra visto, la parte istante ha riconosciuto con la comparsa conclusionale che, nel corso del giudizio, la convenuta ha modificato lo stato dei luoghi non essendo più il solaio praticabile e non essendo più possibile l'affaccio sul fondo attoreo. Ne consegue che è venuta meno l'interesse ad agire con riferimento a tale domanda.
4. La richiesta di risarcimento del danno proposta da parte attrice è generica in quanto non supportata dall'esposizione dei relativi fatti costitutivi. Ad ogni modo, l'attore non ha fornito prova, nemmeno in via presuntiva dei danni patiti (cfr. Cass. n. 17758/2024 che evidenzia come a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 33645/2022 non possa trovare accoglimento nel nostro ordinamento la ricostruzione del danno in questione quale danno in re ipsa). La domanda va quindi rigettata.
5. Per quanto attiene le spese di lite il Tribunale ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per dichiararne la compensazione nella misura del 50% avendo parte convenuta mutato lo stato dei luoghi in corso di causa ed essendo stato provata l'effettiva esecuzione dei lavori da parte della convenuta così come descritti dall'attore nel proprio atto introduttivo e avendo tale circostanza incidenza sulla servitù di veduta contestata inizialmente dall'attore. Il restante 50% segue la soccombenza ed è liquidato in base al DM 55/14, per come modificato, ai valori medi per tutte le fasi tenuto conto del valore indeterminato e la complessità bassa della lite.
Le spese della ctu così come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente al 50%
a carico di ciascuna delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) compensa per il 50% le spese di lite tra le parti;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta del restante 50% delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.296,13 di cui euro 488,13 per esborsi ed euro 3.808,00 per compenso oltre rimborso al 15% iva e cap se dovuti;
4) pone definitivamente le spese della ctu così come liquidate con separato decreto al
50% a carico di ciascuna delle parti.
Così deciso in Lagonegro in data 21.05.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale