TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 745/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 745/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
preso atto che l'udienza del 19 dicembre 2024, destinata alla discussione orale della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che il ricorrente e la resistente hanno tempestivamente Controparte_1 depositato note di trattazione scritta in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L OCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 745/2023 del Registro Generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica, via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele Malavenda, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
1 (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
, Via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2 [...]
, che lo rappresenta e difende ex lege;
CP_2
, (C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pillitu, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento recante n. Parte_1
09420239001619934000, notificatagli da il 27.6.2023, Controparte_1
limitatamente alla cartella di pagamento recante n. 09420140006709734000000, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dall' di Controparte_2 [...]
, per complessive € 40.690,48. A fondamento dell'opposizione deduceva l'omessa notifica CP_2
della cartella di pagamento e, conseguentemente, la prescrizione del credito, da intendersi maturata anche laddove fosse stata data prova in giudizio della regolare notifica dell'atto presupposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'avversa domanda nonché chiedendo il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.12.2023, si Controparte_3
costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse domande, chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Celebrata la prima udienza innanzi al g.o.t. precedentemente titolare del fascicolo, istruito il giudizio mediante produzione documentale, la causa, rinviata per la decisione, era, nelle more, riassegnata alla scrivente giudicante, e, quindi, rinviata d'ufficio, da ultimo, all'udienza del 19 dicembre 2024 per la discussione orale, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'
[...]
. Controparte_2
Sul punto, è sufficiente rilevare che la domanda giudiziale è stata proposta a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 09420239001619934000 nel quale l'incaricato della riscossione invitava l'odierno ricorrente ad eseguire, tra l'altro, il pagamento della pretesa creditoria di cui alla cartella n. 09420140006709734000, pari all'ammontare di € 40.690,48, entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'avviso, trascorso inutilmente il quale avrebbe dato inizio all'esecuzione forzata.
È evidente che la minaccia dell'imminente avvio dell'esecuzione esattoriale è idonea a radicare l'interesse ad agire del contribuente sicché la domanda deve essere considerata sotto tale profilo ammissibile.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente creditore.
Nella specie, il ricorrente ha formulato motivi di opposizione che sono, per un verso, riconducibili ad un'opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui ha fatto valere l'omessa notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico dell'esecuzione forzata, e, per altro verso, ad un'opposizione all'esecuzione, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, così contestando l'an della pretesa.
Pertanto, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento può avere sul procedimento di riscossione (cfr. Cass. n. 7716/2022 che ribadisce la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore, sia dell'ente impositore nei giudizi oppositivi).
Tanto considerato, nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
3 Il motivo con cui è stato fatto valere il vizio di omessa notifica della cartella di pagamento è superato a fronte della produzione documentale dell' , allegata Controparte_3 alla comparsa di costituzione e risposta, da cui risulta che l'atto esattoriale è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
In particolare, l'ente riscossore ha prodotto agli atti del giudizio la relata di notifica, datata
13.05.2014, in cui il messo notificatore dà atto degli accessi infruttuosi all'indirizzo indicato sull'atto da notificare per assenza del destinatario e delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c., del deposito degli atti in e dall'avvenuto invio della raccomandata informativa relativa al Pt_2 deposito dell'atto predetto. Sebbene non sia indicato nella relata il numero della raccomandata informativa, l'Agente della Riscossione ha prodotto il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate, timbrato, da cui si evince, in relazione al nominativo del contribuente, la spedizione della raccomandata n. 689071907832, riferita per l'appunto alla cartella di pagamento n. 09420140006709734000, avvenuta il 14.5.2014. Risulta, invero, prodotto in atti anche l'avviso di ricevimento della C.A.D. da cui si desume che la raccomandata è tornata indietro al mittente per compiuta giacenza, previo rituale avviso al destinatario, stante l'apposizione della dizione a penna dell'ufficiale postale “avvisato il 14.05.2014” con la sua sottoscrizione.
La parte opponente nulla ha eccepito sulla validità della predetta notifica che, dunque, può intendersi ritualmente effettuata. Del resto, non può non evidenziarsi come l'originaria deduzione relativa all'omessa conoscenza della cartella di pagamento appare incompatibile con la formulazione dell'istanza volta all'annullamento della stessa presentata dal all'ente Pt_1
impositore in data 5.5.2016 sicché, anche per tale via, il motivo di opposizione non risulterebbe essere meritevole di accoglimento.
Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, essa non appare fondata.
Giova, in premessa, considerare che il termine di prescrizione applicabile nella specie è quello quinquennale, atteso che la cartella di pagamento ha ad oggetto l'omesso pagamento di sanzioni amministrative. Sul punto, occorre precisare che il regime prescrizionale rimane legato alla natura del credito qualora quest'ultimo non sia stato oggetto di scrutinio giudiziale, dovendosi ritenere che un ruolo divenuto esecutivo non possa in alcun modo essere equiparato ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che non si determina alcun effetto di c.d.
4 "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. S.U. n. 23397/16).
Tanto premesso, nella specie, secondo quanto emergente dagli atti, la notifica della cartella di pagamento n. 09420140006709734000000 deve intendersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Atteso che la pretesa creditoria si riferisce alle ordinanze ingiunzione n. 985/2012, del 17.12.2012, notificata il 20.12.2012, relativa ad infrazioni accertate il 25.11.2011 e n. 925/2012 del 4.12.2022, notificata il 10.12.2012, relativa ad infrazioni accertate il 22.11.2011, è evidente che, prima della notifica della cartella di pagamento, non può dirsi decorso il termine prescrizionale quinquennale.
Invero, quest'ultimo non può dirsi maturato neppure nel tempo successivo alla notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, è opportuno specificare che non può valere quale atto interruttivo della prescrizione la formulazione dell'istanza di annullamento atteso che, dal tenore letterale della stessa, emerge una volontà contraria dell'istante rispetto a quella ricognitiva del debito dell'ente creditore, essendone contestata la medesima esistenza (cfr. Cass. n. 13897/2020 secondo cui “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso”). Alla pari, non può valere come atto interruttivo della prescrizione il mero riscontro negativo all'istanza di annullamento da cui non è possibile desumere una espressa e inequivocabile richiesta di adempimento rivolta nei confronti del debitore (cfr. Cass. n. 17123/2015 secondo cui “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.”).
Ciononostante, l'ente riscossore ha prodotto in giudizio ulteriori atti interruttivi della prescrizione e, più precisamente:
5 - la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500001523000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420179001429701000, notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c.;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229003158188000, dapprima restituita al mittente per compiuta giacenza e, in un secondo momento, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
A fronte delle specifiche contestazioni mosse da parte ricorrente, occorre verificare se possa dirsi raggiunta la prova della ricezione di tali atti, effettiva o quantomeno "legale”. Al riguardo, infatti,
è sufficiente osservare che “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso.” (cfr.
Cass. n. 1159/2018).
Quanto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500001523000, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, la riferibilità della raccomandata prodotta alla cartella di pagamento n. 0942014006709734000000 è agevolmente desumibile dal fatto che il numero di raccomandata (n. 672164373195) è riportato nella suddetta comunicazione in cui sono puntualmente richiamati la cartella esattoriale, il creditore, l'oggetto e l'ammontare della pretesa.
Dalla lettura della documentazione depositata, emerge che tale atto è stato notificato per raccomandata A/R, restituita al mittente per compiuta giacenza.
Può dirsi, pertanto che l'ente riscossore si è avvalso della possibilità di procedere alla c.d. “notifica diretta” mediante raccomandata A.R., prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, secondo cui “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, suddetto regime notificatorio si pone in termini di alternatività rispetto a quello dettato dal codice di rito e dalla L.
n. 890 del 1982 (cfr., ex ceteris, Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n. 23511/2016).
In tal caso, infatti, affinché la notifica possa considerarsi valida e possa, quindi, dirsi operante la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., occorre verificare esclusivamente il rispetto delle formalità previste dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr.
6 Cass. n. 15834/2017 secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L.
n. 146 del 1998, articolo 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, articolo 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982”).
Tale disciplina, peraltro, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, dapprima con sentenza n. 175/2018 e poi con ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020, sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) la facoltà di notificazione "diretta" della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione, il quale, in forza dell'espressa previsione dell'art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria e procede per conto di quest'ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa Amministrazione;
b) i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione "diretta", pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità - cioè di possibilità di effettiva conoscenza - dell'atto da parte del destinatario;
c) la mancanza di effettiva conoscenza dell'atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..
Ne consegue che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo inciso,
D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
7 È stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata - in applicazione non diretta ma analogica dei commi 4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del
1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta - decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritorno del plico (cfr. Cass. n. 2047/2016).
Non coglie, dunque, nel senso l'eccezione sollevata dalla parte opponente secondo cui la notifica non potrebbe dirsi validamente perfezionata, dato l'omesso invio della raccomandata informativa.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, a più riprese, che i richiamati e consolidati principi giurisprudenziali non risultano essere stati incisi dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della
(Cass. S.U., n. 10012/21), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art.
8. Sul punto, è opportuno il richiamo alle considerazioni svolte dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 3017/24, ribadendo la non necessarietà dell'invio della raccomandata informativa in caso di notifica postale diretta perfezionatasi con raccomandata con avviso di ricevimento, ha affermato: “Non può indurre a diversa conclusione il seguente principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10012/2021, risolutiva di un contrasto interno di giurisprudenza: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Occorre, in proposito, tener presente che la regula iuris appena trascritta è stata enunciata con riferimento a una fattispecie in cui si discuteva del momento perfezionativo della notificazione di atti tributari (in particolare, degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata) eseguita secondo le disposizioni della L. n. 890 del 1982: tanto inequivocabilmente si ricava dalla lettura dell'ordinanza interlocutoria n. 21714/2020, con la quale fu disposta la rimessione del fascicolo al Primo Presidente per la valutazione circa
8 l'opportunità di assegnare il ricorso alle sezioni Unite (sull'argomento vedasi anche Cass. n.
24492/2023). Nel caso che ci occupa, invece, si disputa intorno alla validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione ex art. 26, comma 1, 2° periodo,
D.P.R. n. 600 del 1973, in osservanza di una procedura speciale e semplificata che non contempla
l'inoltro di alcuna comunicazione di avvenuto deposito al destinatario.” (cfr. anche Cass. n.
34250/21; Cass. n. 38548/21).
Tanto premesso, allora, ai fini della verifica circa la validità della notifica, nella specie, è sufficiente controllare se vi è stato il rispetto delle succitate regole del regolamento sul servizio postale.
Invero, nella busta prodotta in atti, chiaramente riferibile alla raccomandata contenente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si dà atto del rilascio dell'avviso in data
28.05.2015 (in questi termini, l'inequivoca dizione avvisato 28.05.2015 e l'apposizione della sottoscrizione dell'agente postale) e vi è altresì l'attestazione della restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza (cfr. sulla sufficienza di tali indicazioni Cass. n. 7565/2024). In accordo ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, tanto basta a ritenere la notifica perfezionata, decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso e, quindi, in data 8.6.2015.
Data per accertata la notifica di un tale atto interruttivo, nella valutazione circa il decorso del termine prescrizionale successivo a tale momento, incide inevitabilmente la disciplina dettata nel periodo emergenziale OV-19, atteso che il quinquennio andrebbe a scadere nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 18/20.
Pur dandosi atto dell'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza – così come, del resto, richiamati dall'opponente - non si ritiene condivisibile l'opinione di chi sostiene che la suddetta disciplina trova applicazione solo con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo di sospensione.
A venire in rilievo è non già il comma 4 bis dell'art. 68, bensì il primo comma del citato articolo.
Con il D.L. n. 18/2020 (e successive modifiche), infatti, a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia OV-19, sono state dettate delle specifiche disposizioni sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67), sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68).
9 L'attuale testo del citato articolo 68 dispone, in particolare, che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” (comma 1) e che “2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160” (comma 2).
In particolare, ai sensi del primo comma del richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015, il periodo di sospensione previsto per i versamenti, comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del OV, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L' non procede Controparte_4
alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione alcuna fra i vari commi (diversamente dall'art. 67), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento alle sanzioni amministrative, oggetto del presente giudizio. E' ragionevole ritenere, infatti, che il legislatore
10 abbia voluto estendere la portata dell'art. 12, da norma prevista per situazioni eccezionali,
“nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente (quello dell'emergenza OV, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie” (cfr. in termini, Trib. Roma, n.
9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24).
A fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, si è ritenuto, dunque, opportuno prevedere, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti della riscossione.
Se questa è la ratio dell'intervento normativo, allora, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68, non può che ragionevolmente essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quei versamenti i cui termini, per la prima volta, sarebbero scaduti in quell'arco temporale. Del resto, sarebbe irragionevole sostenere che tale disposizione si applichi ai soli crediti con versamenti in scadenza, giacché, “proprio perché si parla di versamenti in scadenza, non essendo ancora decorsi questi termini, non avrebbe senso prevedere la sospensione anche del relativo contenzioso
e della riscossione, che sono di là da venire” (cfr. Trib. La Spezia n. 390/24). In altri termini, dovendosi dire sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., si è ritenuto congruo delineare una specifica regolamentazione della disciplina della prescrizione, per consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib. Palmi, n.
736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024).
Orbene, nel tentativo di fornire un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva delle disposizioni in esame, che tenga conto della ratio alle stesse sottesa – come, del resto, sembra doversi procedere, tenuto anche conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale – possono trarsi le seguenti conseguenze:
11 - per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1,
D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
Ciò posto, nella specie, il termine di prescrizione relativo alla cartella di pagamento
09420140006709734000 sarebbe scaduto, in considerazione dell'incidenza dell'antecedente atto interruttivo, durante il periodo di sospensione OV (in particolare, l'8.6.2020) ma, poiché alla data di sospensione disposta dal D.L. n. 18/20 il termine prescrizionale non era ancora maturato, si ritiene operante ex lege la proroga di cui all'art. 12, comma 2 del D.L. n. 18/20, con conseguente scadenza dei termini di prescrizione al 31.12.2023 (cfr. in controversia analoga, Trib. Locri, n.
674/23; si vedano ancora, Trib. Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024).
Poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data 27.06.2023, il termine di prescrizione quinquennale, al di là della validità delle notifiche degli ulteriori atti interruttivi, non poteva dirsi, dunque, decorso a quella data. Resta assorbita, pertanto, in virtù del principio della ragione più liquida, ogni valutazione circa la validità delle notifiche dei successivi atti interruttivi, essendo un tale accertamento ininfluente al fine del decidere.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della novità della questione prospettata in punto di applicazione della normativa emergenziale OV-19 al momento
12 dell'instaurazione del giudizio, sulla quale ancora oggi non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali, soprattutto in relazione all'ambito applicativo dell'art. 68 del D.L. n. 18/20, si ritengono sussistenti gravi motivi per disporne la loro integrale compensazione tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 27.01.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
13
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 745/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
preso atto che l'udienza del 19 dicembre 2024, destinata alla discussione orale della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che il ricorrente e la resistente hanno tempestivamente Controparte_1 depositato note di trattazione scritta in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L OCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 745/2023 del Registro Generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica, via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele Malavenda, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
1 (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
, Via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2 [...]
, che lo rappresenta e difende ex lege;
CP_2
, (C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pillitu, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento recante n. Parte_1
09420239001619934000, notificatagli da il 27.6.2023, Controparte_1
limitatamente alla cartella di pagamento recante n. 09420140006709734000000, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dall' di Controparte_2 [...]
, per complessive € 40.690,48. A fondamento dell'opposizione deduceva l'omessa notifica CP_2
della cartella di pagamento e, conseguentemente, la prescrizione del credito, da intendersi maturata anche laddove fosse stata data prova in giudizio della regolare notifica dell'atto presupposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'avversa domanda nonché chiedendo il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.12.2023, si Controparte_3
costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse domande, chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Celebrata la prima udienza innanzi al g.o.t. precedentemente titolare del fascicolo, istruito il giudizio mediante produzione documentale, la causa, rinviata per la decisione, era, nelle more, riassegnata alla scrivente giudicante, e, quindi, rinviata d'ufficio, da ultimo, all'udienza del 19 dicembre 2024 per la discussione orale, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'
[...]
. Controparte_2
Sul punto, è sufficiente rilevare che la domanda giudiziale è stata proposta a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 09420239001619934000 nel quale l'incaricato della riscossione invitava l'odierno ricorrente ad eseguire, tra l'altro, il pagamento della pretesa creditoria di cui alla cartella n. 09420140006709734000, pari all'ammontare di € 40.690,48, entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'avviso, trascorso inutilmente il quale avrebbe dato inizio all'esecuzione forzata.
È evidente che la minaccia dell'imminente avvio dell'esecuzione esattoriale è idonea a radicare l'interesse ad agire del contribuente sicché la domanda deve essere considerata sotto tale profilo ammissibile.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente creditore.
Nella specie, il ricorrente ha formulato motivi di opposizione che sono, per un verso, riconducibili ad un'opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui ha fatto valere l'omessa notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico dell'esecuzione forzata, e, per altro verso, ad un'opposizione all'esecuzione, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, così contestando l'an della pretesa.
Pertanto, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento può avere sul procedimento di riscossione (cfr. Cass. n. 7716/2022 che ribadisce la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore, sia dell'ente impositore nei giudizi oppositivi).
Tanto considerato, nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
3 Il motivo con cui è stato fatto valere il vizio di omessa notifica della cartella di pagamento è superato a fronte della produzione documentale dell' , allegata Controparte_3 alla comparsa di costituzione e risposta, da cui risulta che l'atto esattoriale è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
In particolare, l'ente riscossore ha prodotto agli atti del giudizio la relata di notifica, datata
13.05.2014, in cui il messo notificatore dà atto degli accessi infruttuosi all'indirizzo indicato sull'atto da notificare per assenza del destinatario e delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c., del deposito degli atti in e dall'avvenuto invio della raccomandata informativa relativa al Pt_2 deposito dell'atto predetto. Sebbene non sia indicato nella relata il numero della raccomandata informativa, l'Agente della Riscossione ha prodotto il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate, timbrato, da cui si evince, in relazione al nominativo del contribuente, la spedizione della raccomandata n. 689071907832, riferita per l'appunto alla cartella di pagamento n. 09420140006709734000, avvenuta il 14.5.2014. Risulta, invero, prodotto in atti anche l'avviso di ricevimento della C.A.D. da cui si desume che la raccomandata è tornata indietro al mittente per compiuta giacenza, previo rituale avviso al destinatario, stante l'apposizione della dizione a penna dell'ufficiale postale “avvisato il 14.05.2014” con la sua sottoscrizione.
La parte opponente nulla ha eccepito sulla validità della predetta notifica che, dunque, può intendersi ritualmente effettuata. Del resto, non può non evidenziarsi come l'originaria deduzione relativa all'omessa conoscenza della cartella di pagamento appare incompatibile con la formulazione dell'istanza volta all'annullamento della stessa presentata dal all'ente Pt_1
impositore in data 5.5.2016 sicché, anche per tale via, il motivo di opposizione non risulterebbe essere meritevole di accoglimento.
Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, essa non appare fondata.
Giova, in premessa, considerare che il termine di prescrizione applicabile nella specie è quello quinquennale, atteso che la cartella di pagamento ha ad oggetto l'omesso pagamento di sanzioni amministrative. Sul punto, occorre precisare che il regime prescrizionale rimane legato alla natura del credito qualora quest'ultimo non sia stato oggetto di scrutinio giudiziale, dovendosi ritenere che un ruolo divenuto esecutivo non possa in alcun modo essere equiparato ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che non si determina alcun effetto di c.d.
4 "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. S.U. n. 23397/16).
Tanto premesso, nella specie, secondo quanto emergente dagli atti, la notifica della cartella di pagamento n. 09420140006709734000000 deve intendersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Atteso che la pretesa creditoria si riferisce alle ordinanze ingiunzione n. 985/2012, del 17.12.2012, notificata il 20.12.2012, relativa ad infrazioni accertate il 25.11.2011 e n. 925/2012 del 4.12.2022, notificata il 10.12.2012, relativa ad infrazioni accertate il 22.11.2011, è evidente che, prima della notifica della cartella di pagamento, non può dirsi decorso il termine prescrizionale quinquennale.
Invero, quest'ultimo non può dirsi maturato neppure nel tempo successivo alla notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, è opportuno specificare che non può valere quale atto interruttivo della prescrizione la formulazione dell'istanza di annullamento atteso che, dal tenore letterale della stessa, emerge una volontà contraria dell'istante rispetto a quella ricognitiva del debito dell'ente creditore, essendone contestata la medesima esistenza (cfr. Cass. n. 13897/2020 secondo cui “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso”). Alla pari, non può valere come atto interruttivo della prescrizione il mero riscontro negativo all'istanza di annullamento da cui non è possibile desumere una espressa e inequivocabile richiesta di adempimento rivolta nei confronti del debitore (cfr. Cass. n. 17123/2015 secondo cui “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.”).
Ciononostante, l'ente riscossore ha prodotto in giudizio ulteriori atti interruttivi della prescrizione e, più precisamente:
5 - la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500001523000;
- l'intimazione di pagamento n. 09420179001429701000, notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c.;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229003158188000, dapprima restituita al mittente per compiuta giacenza e, in un secondo momento, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
A fronte delle specifiche contestazioni mosse da parte ricorrente, occorre verificare se possa dirsi raggiunta la prova della ricezione di tali atti, effettiva o quantomeno "legale”. Al riguardo, infatti,
è sufficiente osservare che “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso.” (cfr.
Cass. n. 1159/2018).
Quanto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500001523000, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, la riferibilità della raccomandata prodotta alla cartella di pagamento n. 0942014006709734000000 è agevolmente desumibile dal fatto che il numero di raccomandata (n. 672164373195) è riportato nella suddetta comunicazione in cui sono puntualmente richiamati la cartella esattoriale, il creditore, l'oggetto e l'ammontare della pretesa.
Dalla lettura della documentazione depositata, emerge che tale atto è stato notificato per raccomandata A/R, restituita al mittente per compiuta giacenza.
Può dirsi, pertanto che l'ente riscossore si è avvalso della possibilità di procedere alla c.d. “notifica diretta” mediante raccomandata A.R., prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, secondo cui “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, suddetto regime notificatorio si pone in termini di alternatività rispetto a quello dettato dal codice di rito e dalla L.
n. 890 del 1982 (cfr., ex ceteris, Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n. 23511/2016).
In tal caso, infatti, affinché la notifica possa considerarsi valida e possa, quindi, dirsi operante la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., occorre verificare esclusivamente il rispetto delle formalità previste dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr.
6 Cass. n. 15834/2017 secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L.
n. 146 del 1998, articolo 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, articolo 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982”).
Tale disciplina, peraltro, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, dapprima con sentenza n. 175/2018 e poi con ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020, sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) la facoltà di notificazione "diretta" della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione, il quale, in forza dell'espressa previsione dell'art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria e procede per conto di quest'ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa Amministrazione;
b) i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione "diretta", pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità - cioè di possibilità di effettiva conoscenza - dell'atto da parte del destinatario;
c) la mancanza di effettiva conoscenza dell'atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..
Ne consegue che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo inciso,
D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
7 È stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata - in applicazione non diretta ma analogica dei commi 4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del
1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta - decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritorno del plico (cfr. Cass. n. 2047/2016).
Non coglie, dunque, nel senso l'eccezione sollevata dalla parte opponente secondo cui la notifica non potrebbe dirsi validamente perfezionata, dato l'omesso invio della raccomandata informativa.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, a più riprese, che i richiamati e consolidati principi giurisprudenziali non risultano essere stati incisi dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della
(Cass. S.U., n. 10012/21), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art.
8. Sul punto, è opportuno il richiamo alle considerazioni svolte dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 3017/24, ribadendo la non necessarietà dell'invio della raccomandata informativa in caso di notifica postale diretta perfezionatasi con raccomandata con avviso di ricevimento, ha affermato: “Non può indurre a diversa conclusione il seguente principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10012/2021, risolutiva di un contrasto interno di giurisprudenza: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Occorre, in proposito, tener presente che la regula iuris appena trascritta è stata enunciata con riferimento a una fattispecie in cui si discuteva del momento perfezionativo della notificazione di atti tributari (in particolare, degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata) eseguita secondo le disposizioni della L. n. 890 del 1982: tanto inequivocabilmente si ricava dalla lettura dell'ordinanza interlocutoria n. 21714/2020, con la quale fu disposta la rimessione del fascicolo al Primo Presidente per la valutazione circa
8 l'opportunità di assegnare il ricorso alle sezioni Unite (sull'argomento vedasi anche Cass. n.
24492/2023). Nel caso che ci occupa, invece, si disputa intorno alla validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione ex art. 26, comma 1, 2° periodo,
D.P.R. n. 600 del 1973, in osservanza di una procedura speciale e semplificata che non contempla
l'inoltro di alcuna comunicazione di avvenuto deposito al destinatario.” (cfr. anche Cass. n.
34250/21; Cass. n. 38548/21).
Tanto premesso, allora, ai fini della verifica circa la validità della notifica, nella specie, è sufficiente controllare se vi è stato il rispetto delle succitate regole del regolamento sul servizio postale.
Invero, nella busta prodotta in atti, chiaramente riferibile alla raccomandata contenente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si dà atto del rilascio dell'avviso in data
28.05.2015 (in questi termini, l'inequivoca dizione avvisato 28.05.2015 e l'apposizione della sottoscrizione dell'agente postale) e vi è altresì l'attestazione della restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza (cfr. sulla sufficienza di tali indicazioni Cass. n. 7565/2024). In accordo ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, tanto basta a ritenere la notifica perfezionata, decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso e, quindi, in data 8.6.2015.
Data per accertata la notifica di un tale atto interruttivo, nella valutazione circa il decorso del termine prescrizionale successivo a tale momento, incide inevitabilmente la disciplina dettata nel periodo emergenziale OV-19, atteso che il quinquennio andrebbe a scadere nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 18/20.
Pur dandosi atto dell'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza – così come, del resto, richiamati dall'opponente - non si ritiene condivisibile l'opinione di chi sostiene che la suddetta disciplina trova applicazione solo con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo di sospensione.
A venire in rilievo è non già il comma 4 bis dell'art. 68, bensì il primo comma del citato articolo.
Con il D.L. n. 18/2020 (e successive modifiche), infatti, a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia OV-19, sono state dettate delle specifiche disposizioni sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67), sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68).
9 L'attuale testo del citato articolo 68 dispone, in particolare, che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” (comma 1) e che “2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160” (comma 2).
In particolare, ai sensi del primo comma del richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015, il periodo di sospensione previsto per i versamenti, comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del OV, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L' non procede Controparte_4
alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione alcuna fra i vari commi (diversamente dall'art. 67), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento alle sanzioni amministrative, oggetto del presente giudizio. E' ragionevole ritenere, infatti, che il legislatore
10 abbia voluto estendere la portata dell'art. 12, da norma prevista per situazioni eccezionali,
“nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente (quello dell'emergenza OV, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie” (cfr. in termini, Trib. Roma, n.
9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24).
A fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, si è ritenuto, dunque, opportuno prevedere, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti della riscossione.
Se questa è la ratio dell'intervento normativo, allora, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68, non può che ragionevolmente essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quei versamenti i cui termini, per la prima volta, sarebbero scaduti in quell'arco temporale. Del resto, sarebbe irragionevole sostenere che tale disposizione si applichi ai soli crediti con versamenti in scadenza, giacché, “proprio perché si parla di versamenti in scadenza, non essendo ancora decorsi questi termini, non avrebbe senso prevedere la sospensione anche del relativo contenzioso
e della riscossione, che sono di là da venire” (cfr. Trib. La Spezia n. 390/24). In altri termini, dovendosi dire sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., si è ritenuto congruo delineare una specifica regolamentazione della disciplina della prescrizione, per consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib. Palmi, n.
736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024).
Orbene, nel tentativo di fornire un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva delle disposizioni in esame, che tenga conto della ratio alle stesse sottesa – come, del resto, sembra doversi procedere, tenuto anche conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale – possono trarsi le seguenti conseguenze:
11 - per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1,
D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
Ciò posto, nella specie, il termine di prescrizione relativo alla cartella di pagamento
09420140006709734000 sarebbe scaduto, in considerazione dell'incidenza dell'antecedente atto interruttivo, durante il periodo di sospensione OV (in particolare, l'8.6.2020) ma, poiché alla data di sospensione disposta dal D.L. n. 18/20 il termine prescrizionale non era ancora maturato, si ritiene operante ex lege la proroga di cui all'art. 12, comma 2 del D.L. n. 18/20, con conseguente scadenza dei termini di prescrizione al 31.12.2023 (cfr. in controversia analoga, Trib. Locri, n.
674/23; si vedano ancora, Trib. Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024).
Poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data 27.06.2023, il termine di prescrizione quinquennale, al di là della validità delle notifiche degli ulteriori atti interruttivi, non poteva dirsi, dunque, decorso a quella data. Resta assorbita, pertanto, in virtù del principio della ragione più liquida, ogni valutazione circa la validità delle notifiche dei successivi atti interruttivi, essendo un tale accertamento ininfluente al fine del decidere.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della novità della questione prospettata in punto di applicazione della normativa emergenziale OV-19 al momento
12 dell'instaurazione del giudizio, sulla quale ancora oggi non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali, soprattutto in relazione all'ambito applicativo dell'art. 68 del D.L. n. 18/20, si ritengono sussistenti gravi motivi per disporne la loro integrale compensazione tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 27.01.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
13