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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi al giudizio di lavoro n. 189/2023 R.G. promosso da (rappr. e dif. dall'avv. V. Iozzia) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dall'avv. F. Basile e dall'avv. G. Controparte_1
Terranova), avente ad oggetto: licenziamento;
osserva
In ordine alla vicenda in esame, non costituisce oggetto di contestazione il seguente avvicendarsi di eventi: in esecuzione dell'ordinanza cautelare resa dal tribunale di Modica in data
23.11.2008 nel giudizio n. 173/2008 R.G.C.L., l'odierna resistente (d'ora innanzi soltanto ) invita a riprendere servizio con CP_1 Parte_1
decorrenza dal 20.04.2022, specificando l'impossibilità di assegnare nuovamente le mansioni indicate nell'ordinanza cautelare di “supporto e controllo visivo di macchina soffiatrice”, a causa del mutato processo tecnologico nella produzione aziendale. Per tale manifestata ragione, il Pt_1 viene adibito alle mansioni di “controllo del parco pallet ed, in particolare, alla cernita, verifica ed eventuale riparazione delle pedane in legno prima del loro utilizzo nel processo produttivo aziendale”; mansioni da svolgere a seguito del
“corso base sulla sicurezza sul lavoro e del corso di formazione specifica per le incombenze assegnate”, da seguire nei giorni dal 20 al 22.04.2022 presso la piattaforma logistica di PO s.r.l., sita a Catania;
il lavoratore viene invitato dunque a presentarsi presso la detta sede della
PO il 20.04.2022 per la partecipazione al corso, sotto la guida del geometra
; Persona_1
prima di recarsi a Catania, il si reca – su invito - presso gli uffici Pt_1
amministrativi , ivi sottoscrivendo “per accettazione” apposito contratto di CP_1
lavoro portato da lettera di assunzione recante la data del 19.04.2022; il ricorrente, giunto a Catania, prende in consegna il “mansionario di riparatore/selezionatore” e viene sottoposto a visita di controllo del medico competente;
con lettera inviata via PEC in data 21.04.2022, lo stesso impugna qualsivoglia modifica della lettera di riammissione del 12.04.2022, esponendo:
“L'accettazione di tale ultimo contratto datato 19.04.22 viene espressamente impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c., così da ritenersi come mai sottoscritto, soprattutto con riferimento al valore novativo che con
l'accettazione si vuole introdurre rispetto alla ottemperanda pronuncia giudiziale, disattendendo sia il contenuto della lettera datata 12 aprile 2022, prot. 048/2022, che, addirittura, il foglio , inviato all'Amministrazione Pt_2
del Lavoro e consegnato in copia al sottoscritto, laddove la sede di lavoro viene indicata come da assegnarsi a seguito di “periodo di formazione professionale
a Catania”, questo senza specificazione di alcun termine. Detto contratto di lavoro conteneva un mansionario palesemente incongruo rispetto alle stesse mansioni assegnate nella lettera datata 12.04.2022, reiterato dalla consegna di documento su carta intestata PO s.r.l., intestato “mansionario
Riparatore/selezionatore” di identico contenuto, con caratteristiche conformi alla struttura catanese della PO s.r.l.”; identica lettera viene inviata a mezzo pec anche alla PO;
dispone dunque con lettera del 21.04.2022 il “distacco” del ricorrente CP_1
presso PO relativamente al periodo dal 26.04.2022 al 28.02.2023, chiarendo che trattasi di distacco finalizzato al soddisfacimento di un interesse della società e rispondente ad essenziali ragioni tecnico-organizzative legate al ciclo produttivo di;
con separata lettera recante stessa data del 21.04.2022, CP_1
contesta l'impugnazione del nuovo contratto di assunzione, ritenuta quale
“iniziativa irrituale ed infondata”, rivelatrice di una “pregiudiziale ostilità”; con lettera della medesima data, il denuncia l'illegittimità del Pt_1
distacco per insussistenza dei sottesi presupposti fattuali, esprimendo il proprio dissenso al distacco a causa del disposto mutamento di mansioni;
con lettera del giorno successivo, richiama la sussistenza, fin dal 2019, CP_1
di rapporti di fornitura e servizio con PO, nega il contestato mutamento di mansioni, precisa di avere disposto altresì il distacco di altro dipendente e manifesta l'intenzione di riconoscere in futuro “incentivi economici volti ad alleviare il disagio delle trasferte ovvero a mettere a disposizione eventuali mezzi aziendali”; in data 26.04.2022, il ricorrente si reca presso la sede della a Modica, CP_1
restando a disposizione della parte datoriale;
durante la mattina, il rag. responsabile del personale , ribadisce Per_2 CP_1
l'ordine di distacco a Catania, ritenendo irrilevante il rifiuto del lavoratore;
con telegramma del 26.04.2022, diffida il a dare seguito al distacco;
CP_1 Pt_1
con lettera del 27.04.2022, il reitera il proprio rifiuto al disposto Pt_1
distacco, manifestando la propria disponibilità a prestare attività lavorativa presso la sede della a Modica, “per svolgere le mansioni cui era addetto CP_1
prima dell'incolpevole allontanamento o che saranno disposte nell'ambito del legittimo ius variandi, tipico dei poteri datoriali, non sussistendo alcun presupposto legittimante il comando a 120 Km dalla sede lavorativa e per mansioni mai svolte”; con lettera del 04.05.2022, rivolge al ricorrente una contestazione di CP_1
addebito disciplinare per a) “assenza ingiustificata dal lavoro dal 26 aprile u.s. e sino al 28 aprile u.s.”; b) “insubordinazione rispetto alle disposizione di servizio legittimamente impartite”; c) “abbandono ingiustificato del corso di formazione, pur regolarmente intrapreso”; con lettera del 09.05.2022, il evidenzia la legittimità del “diniego di Pt_1
dare seguito ad un distacco per lo svolgimento di mansioni mai espletate ed a distanza di più di 100 Km dalla sede di lavoro e residenza dello scrivente, per un periodo tanto lungo da essere, anche solo per tale dato, slegato da esigenze produttive temporanee, per niente specificate” e denuncia il carattere strumentale della contestazione, scaturente dalla “insofferenza datoriale ad avere lo scrivente (il , n.d.r.) in servizio presso il suo posto di lavoro, Pt_1
come ordinato giudizialmente, con un atteggiamento che, incidendo anche sulla sfera personale e morale… , in violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., sta procurando gravi lesioni psico-fisiche”; ragione per cui non si configurerebbe alcuna insubordinazione, mentre le assenze dal 26 al 28 aprile dovrebbero ritenersi del tutto legittime e giustificate;
con tale lettera, il lavoratore nega poi di essersi allontanato ante tempus dal corso di formazione, rilevando che “la PO s.r.l. ha rilasciato certificazione dell'attività formativa svolta anche in data 22.04.2022, ultimo giorno programmato, quando, a fine corso, verso le ore 13:15, per come possono confermare il Geom. ed il Sig. PO, Persona_1 Controparte_2
s.r.l., cui lo scrivente (il ricorrente, n.d.r.) era stato affidato per la formazione, gli stessi davano disposizioni perché lo scrivente potesse ritornare a casa, non avendo altro da fare e dovendo loro stessi allontanarsi dalla sede”; a conclusione dell'avviata procedura disciplinare la , con lettera recante CP_1
la data del 12.05.2022, recapitata il successivo 14 maggio, applica al dipendente la sanzione della “ammonizione scritta”; nel frattempo, con lettera raccomandata del 09.05.2022, pervenuta al destinatario il 12.05.2022, giunge al ricorrente una seconda contestazione disciplinare per avere lo stesso “agito in modo sconveniente, usando toni minacciosi ed offensivi nei confronti della figura responsabile della Piattaforma logistica e del Geom. , propri superiori, e, per quel che è peggio, Per_1
assumendo una condotta oltremodo molesta per orario e modalità di consumazione” e per aver offeso, nell'ambito di detta conversazione, i due responsabili di PO, “ritenuti colpevoli di aver riportato a del suo CP_1
allontanamento dal corso di formazione in anticipo rispetto all'orario di conclusione e per tali ragioni definiti, con linguaggio volutamente intimidatorio mutuato dalla retorica mafiosa, “sbirri”; con pec del 17.05.2022, in risposta alla citata contestazione, il ricorrente, pur confermando l'avvenuta telefonata al signor del 10.05.2022, nega di avere CP_2
utilizzato i toni e le espressioni ad egli attribuiti;
la summenzionata conversazione telefonica con viene CP_2
interamente registrata dal ricorrente;
conclude il procedimento disciplinare, irrogando al , tramite CP_1 Pt_1
lettera del 23.05.2022, la sanzione disciplinare della “multa di tre ore di retribuzione”; con lettera datata 13.06.2022, il ricorrente impugna tale sanzione disciplinare, in quanto fondata su fatti inesistenti;
il , ultimato il periodo di malattia (medio tempore verificatasi) in data Pt_1
17.07.2022, il 18.07.2022, si reca presso lo stabilimento di Modica, per prestare la propria attività lavorativa;
gli viene dunque impedito l'accesso, con espresso invito a recarsi a Catania presso il cantiere della distaccataria PO;
con pec del 20.07.2022, il ricorrente contesta il comportamento della datrice di lavoro, ribadendo l'insussistenza delle condizioni legittimanti il comando presso la PO e facendo prontezza di prestazione lavorativa presso lo stabilimento di Modica, per ivi svolgere le mansioni assegnate dal 21.11.2000 fino all'allontanamento dell'aprile 2008; con lettera del 20.07.2022, la avvia un procedimento disciplinare per CP_1
“assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 luglio 2022” oltre che per “grave e reiterata insubordinazione rispetto alle disposizioni di servizio legittimamente impartite”; con lettera del 05.08.2022, la irroga al il “licenziamento per CP_1 Pt_1
giusta causa”; il licenziamento viene impugnato con lettera del 30.09.2022.
Ciò posto, il rappresenta che il comportamento complessivamente Pt_1
tenuto dall'odierna resistente sarebbe stato diretto a precostituire una giusta causa di licenziamento tramite l'imposizione di un distacco illegittimo e tramite la maliziosa, falsa, ricostruzione della telefonata intrattenuta con . CP_2
Deduce, più specificamente, il ricorrente: che il contegno tenuto dalla CP_1
già a partire dal 2008 rivela con certezza la volontà di non reimmettere effettivamente in servizio esso ricorrente in servizio;
che la lettera del
12.04.2022 erroneamente si atteggia quale atto costitutivo di un nuovo rapporto, con efficacia novativa (avuto riguardo alla nuova decorrenza del rapporto, al nuovo mansionario, all'intenzione di assegnare una diversa sede di lavoro); che il contestato distacco (disciplinato dall'art.30 del D.Lgs 276/2003) non risponde ad alcun interesse aziendale della distaccante;
che tra distaccante e distaccataria non sussiste alcun contratto di “rete di imprese”; che la eventuale fornitura di servizi logistici da parte della PO non può avere come controprestazione la fornitura di manodopera da parte della;
che l'eventuale interesse datoriale CP_1
al distacco non ha carattere temporaneo, essendo irrilevante la mera previsione del termine contenuto nell'ordine di distacco;
che, trattandosi di distacco ordinato presso uno stabilimento ubicato ad oltre 50 Km dalla sede della , CP_1
lo stesso poteva essere disposto “soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”; che il distacco con contestuale mutamento di mansioni presuppone il consenso del lavoratore distaccato, nel caso concreto del tutto mancante;
che il distacco presso altra impresa, operato in assenza dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1 e 3, d.lg. n. 276 del 2003, configura una fattispecie di intermediazione o somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera disciplinata dagli artt.38 e 38/bis D.Lgs 81/2015; che pertanto, sin dal 20.04.2022, data di immissione in servizio del ricorrente presso la PO, titolare del rapporto di lavoro non può che essere la società irregolarmente somministrata o illegittima distaccataria, unica abilitata all'esercizio del potere disciplinare;
che, di conseguenza, sono nulli e inesistenti sia i provvedimenti disciplinari sia il licenziamento provenienti, atteso che per quanto relativo alla prestazione comandata la resistente non può essere considerata datrice di lavoro;
che, ove si ritenga la legittimata a licenziare CP_1
esso ricorrente, la data di decorrenza del rapporto di lavoro non può coincidere con quella del 20.04.2022 (di cui alla lettera di del 19.04.2022), dovendosi per contro fare riferimento alla data del contratto stipulato dalla interposta
[...]
il 21.11.2000, per come indicata nell'ultima busta paga di detta Parte_3
interposta; che la disciplina applicabile al licenziamento del 05.08.2022 è dunque quella dell'art.18, legge 300/1970, per come modificata dalla legge
92/2012, nelle sue due diverse fattispecie di “nullità” per la natura discriminatoria o ritorsiva e di “illegittimità” per carenza della giusta causa risolutiva;
che in entrambi casi, va disposta la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (da determinare facendo riferimento alle buste paga successive al 20.04.2022); che per entrambe le fattispecie sussiste l'opzione risolutiva in favore del lavoratore, il quale ha comunque diritto al TFR maturato;
che in ogni caso il dedotto recesso datoriale è illegittimo per carenza di giusta causa, con conseguente applicazione delle sanzioni previste nei commi da 4 a sette dell'art.18, legge 300/70 avuto riguardo, anche in questo caso alla decorrenza effettiva del rapporto lavorativo.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “-
Dichiarare la carenza di legittimazione della resistente ad operare CP_1
qualsiasi contestazione disciplinare successivamente alla data del 20.04.2022 e per fatti inerenti alla prestazione lavorativa del ricorrente presso la
“interponente” PO s.r.l.; - Dire mai operata la riammissione in servizio del ricorrente di cui all'ordinanza del Tribunale di Modica – Giudice del lavoro in
24.11.2008 e, quindi, inesistente il licenziamento del dipendente non riammesso in servizio, intimato in data 05.08.2022 e disposto in violazione di giudicato che impone alla resistente la riammissione in servizio in forza del contratto stipulato Pt_ il 21.11.2000 con la interposta . - Dichiarare l'equivoco Parte_3
invito a presentarsi in servizio del 16.04.2022, la tentata novazione del rapporto del 19-20.04.2022, il distacco, i procedimenti e le relative sanzioni disciplinari, oltre che il licenziamento, atti nulli per i motivi di cui in premessa;
- In ogni caso, dire illegittimo ed inefficace il distacco ordinato per carenza dei presupposti legittimanti;
- Dichiarare, comunque, nulla la sanzione disciplinare del 12-14.05.2022, essendo legittimo il mancato consenso al distacco, legittima
l'offerta lavorativa del 26.04.2022 e giustificata l'assenza contestata per mancata esecuzione dell'ordine illegittimo, oltre che inesistente l'abbandono anticipato del “corso di formazione”; - Dichiarare nulla, altresì, la sanzione disciplinare datata 09.05.2022 per inesistenza del fatto contestato;
- In via subordinata, dire nullo perché ritorsivo il licenziamento intimato il 05.08.2022, con ogni conseguente statuizione di reintegra e risarcimento danni ai sensi dell'art.18, legge 300/1970; - Ancora, in via ulteriormente subordinata, dire illegittimo il licenziamento intimato per mancanza di giusta causa con ogni conseguente statuizione di reintegra e/o di risarcimento ai sensi dell'art.18, legge 300/1970; - Sia in caso di licenziamento ritorsivo che in caso di licenziamento illegittimo, ad ogni effetto, per la determinazione delle sanzioni civili da applicare nella fattispecie concreta, dichiarare ed assumere a riferimento la decorrenza iniziale del rapporto sin dalla stipula del contratto di lavoro con la interposta anche per determinare la base Parte_3 Pt_3
di calcolo del TFR nella ipotesi della fattispecie risolutiva di cui all'art.18, legge 300/1970; - Dichiarare la violazione dell'art.2087 c.c. per le lesioni colpose, foriere di danni alla salute e morali, procurate dalla resistente al lavoratore in ragione della molteplice reiterata attività di mobbing o straining e dare atto della riserva espressa di chiederne l'accertamento e la quantificazione del danno morale, psico-fisico e sociale in separato giudizio ed in relazione alla complessiva causalità dell'inadempimento datoriale prolungato nel tempo. - Col favore delle spese e dei compensi difensivi.”.
La deduce la fondatezza del ricorso, rilevando: che il processo produttivo CP_1
risulta attualmente del tutto meccanizzato, sicché non vi sono in azienda lavoratori addetti alle mansioni (controllo visivo di macchina soffiatrice) cui era in passato adibito il;
di avere dunque esplicitato nella lettera di Pt_1
assunzione, costituente effetto dell'ordine giudiziale del 23.11.2008, che tale assunzione sarebbe avvenuta in conformità al CCNL industria alimentare applicato nell'azienda, per mansioni che – fermo restando il VI livello di inquadramento - dovessero collocarsi nel mutato processo produttivo e tecnologico aziendale;
che il è stato dunque assunto con mansioni di Pt_1
addetto al “controllo del parco pallet ed, in particolare, alla cernita, verifica ed eventuale riparazione delle pedane in legno prima del loro utilizzo nel processo produttivo aziendale”; che a tal fine è stato previsto specifico corso di formazione dal 20 aprile al 22 aprile presso la piattaforma logistica PO
S.r.l, sita in Zona Industriale Catania, contrada Torre Allegra s.n.; che essa resistente svolge un'attività (estrazione di acqua minerale, imbottigliamento e consegna dell'acqua minerale stessa ai vari clienti), implicante la collaborazione di ditte di trasporto esterne che provvedono al carico, presso l'impianto di
, di blocchi di bottiglie appositamente imballati su “pallet” in legno;
che CP_1 detti pallet costituiscono un elemento imprescindibile della catena logistica dell'azienda; che fino al 2019 erano i vettori incaricati del trasporto a prenderne consegna per poi recuperarli dai destinatari dopo lo scarico e rimetterli a;
CP_1
che negli anni scorsi la gestione dei pallet è divenuta problematica a causa delle difficoltà accusate nella fase di rientro, diventando infine un vero e proprio punto critico della catena logistica;
che i vari ritardi nei rientri di detti manufatti hanno addirittura determinato, nel 2018, un pressoché totale deficit di disponibilità degli stessi, con notevoli difficoltà per essa resistente (costretta a ridurre in modo consistente le consegne di acqua minerale); di avere dunque provveduto, nel febbraio 2019, a concludere un accordo con la PO (recante la data dell'11.02.2019), inteso a realizzare la delocalizzazione del proprio parco pallet;
che in base a detto accordo, PO si è impegnata al recupero di gran parte dei pallet di dai clienti, alla loro lavorazione (selezione e CP_1
riparazione delle unità ammalorate) e nuova immissione nel circuito produttivo;
che il rapporto di durata annuale è stato via via prorogato in ragione del miglioramento che l'opera di PO aveva fatto registrare nel senso dell'efficientamento del ciclo dei pallet;
che alla fine di marzo 2022, ha CP_1
richiesto a PO che venisse migliorata l'attività di verifica e sistemazione dei pallet riportati presso lo Stabilimento, lamentando inoltre che i flussi di rientri dei pallet non fossero perfettamente allineati alle esigenze della committente;
che PO ha allora prospettato l'adozione di misure correttive, implicanti un aumento delle tariffe, proponendo in alternativa un contributo di alla gestione attraverso la sua partecipazione ai trasporti oppure il CP_1
distacco di unità di personale presso lo stabilimento di Catania;
di avere scelto questa ultima soluzione, sia per ragioni di convenienza economica sia nella prospettiva di portare tale segmento dell'attività produttiva, esternalizzato in via provvisoria, all'interno dello stabilimento;
che la lettera di assunzione, CP_1
lungi dall'integrare una fattispecie novativa, non è altro che il documento nel quale si formalizza l'immissione al lavoro con esplicito riferimento alla necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Trib. Lav. di Modica del
23.11.2008 ed alle mansioni da attribuire al dipendente
(“riparatore/selezionatore”); di avere disposto il distacco nei confronti, oltre che del , del lavoratore;
che il dipendente ha assunto Pt_1 Persona_3 Per_3
regolare servizio presso la piattaforma Simpol il 26.04.2022, mentre il è Pt_1
rimasto del tutto inadempiente, anche nei giorni 27 e 28 aprile 2022, essendosi egli presentato il giorno 27 aprile presso la sede con la pretesa di ivi CP_1
riprendere servizio;
di avere intanto saputo dai responsabili PO che il sig.
, nell'ultimo giorno previsto per la formazione specifica (22 aprile), Pt_1
aveva anzitempo abbandonato ingiustificatamente la sede di PO;
che il 2 maggio 2022, il ha fatto pervenire in azienda un certificato di malattia Pt_1
con decorrenza 29 aprile 2022 e prognosi sino a tutto il 3 maggio;
che tale stato di malattia si è protratto ininterrottamente fino al 17.07.2022; che il 18 luglio il ricorrente si è ripresentato presso la sede di a Modica CP_3
pretendendo di assumere servizio presso tale sede, e restando poi assente dal lavoro nei giorni dal 18 al 22 luglio, adducendo come giustificazione il rifiuto di ottemperare alla disposizione di distacco;
che il dedotto licenziamento è stato irrogato proprio a causa della descritta ingiustificata assenza dal lavoro, oltre che dal contegno di insubordinazione dl CE;
che i procedimenti disciplinari anteriori al licenziamento attengono a fatti da ritenere del tutto assorbiti dal provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
************
Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente ha rifiutato di rendere le proprie prestazioni lavorative presso la sede della PO (società distaccataria), ponendo a giustificazione di tale rifiuto l'illegittimità del provvedimento di distacco adottato in suo danno. Le contestate assenze ingiustificate e la condotta di insubordinazione ascritta al resterebbero, per tale via, comportamenti del tutto privi di disvalore Pt_1
disciplinare.
L'istituto del distacco rinviene la propria disciplina nel d. lgs. n. 276/2003.
Secondo l'art. 30 di tale testo normativo il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco non determina comunque il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, implicando soltanto una modifica delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro.
Costituiscono requisiti di legittimità del distacco l'interesse del distaccante, la temporaneità e lo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Relativamente alla fattispecie concreta, il afferma che la resistente Pt_1
non avrebbe avuto alcun interesse a disporre il distacco di esso ricorrente presso lo stabilimento della PO.
Sul punto, giova rilevare preliminarmente che l'interesse del distaccante (il quale dev'essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco) va accertato caso per caso, avuto riguardo alla natura dell'attività espletata e dunque non soltanto in relazione all'oggetto sociale dell'impresa.
Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, non potendo comunque consistere in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui (elemento, questo, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro).
Ciò posto, rileva il giudicante come la prospettazione offerta in memoria difensiva (di per sé dotata di intrinseca verosimiglianza) rinvenga adeguato conforto probatorio nel contenuto della documentazione in atti, di per sé idonea a comprovare la preesistenza dell'accordo collaborativo intercorrente tra la e PO, le sopravvenute problematiche inerenti all'attuazione di tale CP_1
accordo e le soluzioni di tali aspetti critici (tra esse compreso il distacco di dipendenti) prospettate dalla stessa PO (cfr. doc. distinti dai numeri 4 e 5 nel fascicolo di parte resistente).
Ad ulteriore riprova della non pretestuosità del distacco di cui si discute, i testi e (entrambi dipendenti della ) hanno Testimone_1 Persona_3 CP_1
confermato che anche il predetto venne distaccato presso la sede della Per_3
PO (pur essendo stato in tempi rapidi riassegnato alla sede di Ragusa, per avere lo stesso manifestato una sindrome allergica a fattori esistenti presso lo stabilimento di Catania) (il in particolare, ha confermato i capitoli 4 e 5 Per_2
della memoria difensiva, a tenore dei quali “a far data dal 26.04.2022 il dipendente ha assunto regolare servizio presso la piattaforma Persona_3
logistica di PO srl, posta nella zona Industriale di Catania, ove in regime di distacco ha svolto mansioni di “riparatore/selezionatore di pallets” e “in relazione a tale distacco il dipendente ha beneficiato del totale Persona_3
rimborso delle spese di viaggio sostenute”.).
Non sembra superfluo soggiungere che deve ritenersi rilevante – ai fini della legittimità del distacco – anche l'interesse del datore di lavoro alla formazione professionale del lavoratore distaccato;
ragion per cui è da presumere che il distacco del CE presso la sede di PO rispondesse altresì all'esigenza della di far conseguire al CE la formazione professionale occorrente CP_1
per il futuro svolgimento, all'interno della distaccante stessa, del segmento di attività attualmente demandata alla PO.
Va infine osservato come nel caso concreto il distacco di uno o più lavoratori presso lo stabilimento della distaccataria implicasse all'evidenza un risparmio di spesa in favore della distaccante, rispondendo così ad un interesse di natura economica in capo a quest'ultima.
Quanto al requisito della temporaneità del distacco (espressamente prevista dal primo comma dell'art. 30, D. Lgs. 276/2003, secondo il quale vi è distacco quando un datore di lavoro “pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (…)”), è anzitutto noto che il distacco deve protrarsi soltanto per il tempo in cui persista l'interesse del distaccante.
Relativamente al distacco riguardante il , il requisito in discorso si Pt_1
rivela ampiamente integrato in forza della esplicita previsione del relativo periodo, coincidente con la data di scadenza dell'accordo concluso con PO.
Va comunque osservato che, secondo quanto chiarito dalla Circ. Min. Lav.
15/01/2004, n. 3, il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata dev'essere funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante.
Può affermarsi, in conclusione, che se – da un lato - la durata del distacco non deve essere necessariamente predeterminata (con indicazione di un preciso termine finale), - dall'altro - la temporaneità dello stesso integra necessaria conseguenza della non definitività dell'interesse del distaccante. È poi evidente come la natura temporanea del distacco non implichi di per sé nulla riguardo alla durata concreta dello stesso, in astratto anche non breve.
Deve altresì ritenersi sussistente il requisito consistente nello “svolgimento di una determinata attività lavorativa”, implicante che il lavoratore distaccato debba essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante (sì da doversi escludere che il distacco comporti una messa a disposizione del proprio personale senza predeterminazione di mansioni).
Tanto premesso in ordine alla configurabilità dei descritti requisiti di legittimità, sostiene il che il distacco operato in suo danno sarebbe Pt_1
comunque illegittimo in quanto con tale provvedimento – in violazione del disposto ex art. 30 cit.t. – è stato disposto un mutamento di mansioni senza il consenso di esso ricorrente.
L'assunto, ad opinione del giudicante, non può essere condiviso. La disposizione normativa sopra richiamata, nel pretendere il consenso del lavoratore laddove il distacco comporti un mutamento di mansioni, si riferisce all'ipotesi in cui esista la possibilità che il lavoratore, presso la sede del distaccante, continui a svolgere le originarie mansioni. Nella fattispecie oggetto di odierna disamina, per contro, non è contestata la circostanza che presso la siano state soppresse le mansioni originariamente attribuite al ricorrente, CP_1
sì da potersi correttamente affermare che il distacco presso PO abbia determinato non già un vero e proprio mutamento di mansioni, quanto piuttosto l'individuazione delle mansioni attualmente suscettibili di svolgimento da parte del ricorrente.
In proposito, i testi e (entrambi dipendenti Testimone_2 Testimone_3
della resistente) hanno infatti confermato che “nel febbraio 2012 il sistema di produzione sino ad allora operante all'interno dello stabilimento di c.da CP_1
in Modica è stato sostituito dall'impianto fornito da CP_3 CP_4
(cap. 1 dell'articolato di prova di cui alla memoria difensiva), che “l'impianto concentra in un'unica linea di soffiaggio ed imbottigliamento, CP_4
totalmente automatizzata, le attività di soffiaggio e riempimento che in precedenza venivano svolte da due diversi macchinari, posti in due distinti reparti dell'area produttiva” (cap. 2) e che “l'impianto avvalendosi di CP_4
tecnologie più recenti, svolge l'intero ciclo di formazione del prodotto finito
(dalle preforme alle confezioni per la vendita) in autonomia rispetto all'intervento del personale, tanto che le mansioni di “supporto e controllo visivo” del macchinario, previste nel sistema precedente, sono state soppresse”.
Che le mansioni di nuova assegnazione non possa ritenersi “diverse” rispetto a quelle precedenti si ricava, oltre tutto, dal tenore del 1° comma dell'art. 2103
c.c. (norma alla quale occorre fare riferimento per formulare il giudizio di identità tra mansioni), il quale prevede che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è assunto … ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”, introducendo così il principio per cui non vi è diversità tra le mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Il più volte menzionato art. 30 stabilisce, in ultimo, che il distacco implicante un trasferimento ad unità produttiva sita a più di 50 km da quella di provenienza debba essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Sul punto, premessa la sussistenza del sopra delineato interesse produttivo a disporre il distacco di unità di personale, (tenuto conto dell'accordo intercorrente con PO già dal 2019), è sufficiente notare come la documentazione sopra richiamata, offerta in produzione dalla resistente (doc. n.
4 e 5), costituisca sufficiente adempimento dell'onere probatorio gravante sulla distaccante in ordine alle ragioni sottese al provvedimento di distacco.
È comunque ragionevole supporre che ulteriori motivi (di natura personale) abbiano indotto la a scegliere proprio il ricorrente tra i lavoratori da CP_1
distaccare presso la PO. Ed invero, atteso che le prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti rivelano la risalente conflittualità esistente tra le odierne parti in causa (conflittualità determinata anche dall'avere il in Pt_1
passato registrato nascostamente talune conversazioni poste in essere in ambito lavorativo), ben si comprende l'intento della datrice di lavoro di disporre il reingresso del dipendente presso la sede di Modica secondo una certa prudenza e gradualità.
Del resto, è significativo il fatto che, a fronte della contestata condotta datoriale, il , lungi dal manifestare una rinnovata buona disposizione Pt_1
d'animo, abbia perseverato nella sua battagliera ostilità, registrando clandestinamente la conversazione telefonica intrattenuta con uno dei responsabili della PO e, dopo, rifiutando per più giorni di rendere la propria prestazione lavorativa (senza intraprendere, pur ricorrendone la possibilità, un'apposita azione iniziativa giudiziaria di natura cautelare e urgente). Né, a considerare pretestuoso il licenziamento in discorso, alcuna rilevanza assume il duraturo comportamento inadempiente della (che, per CP_1
numerosissimi anni, ha rifiutato di reimmettere il ricorrente al lavoro, inducendo quest'ultimo a proporre una consistente serie di ricorsi monitori per ottenere il pagamento della retribuzione via via maturata), atteso che l'esistenza di un eventuale risentimento nei confronti del lavoratore non basta di per sè sola a far ritenere illegittimo l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
con la conseguenza che, in presenza di motivi idonei a giustificare l'irrogazione del licenziamento disciplinare, la prova dell'asserito intento ritorsivo arretra sullo sfondo e non inficia la legittimità di tale provvedimento espulsivo.
Le considerazioni svolte, dalle quali si argomenta la piena legittimità del più volte menzionato provvedimento di distacco e la correlata configurabilità degli illeciti disciplinari attribuiti al dipendente (assenza ingiustificata dal lavoro e grave insubordinazione), impongono il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla società resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Claudia M. A. Catalano)
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi al giudizio di lavoro n. 189/2023 R.G. promosso da (rappr. e dif. dall'avv. V. Iozzia) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dall'avv. F. Basile e dall'avv. G. Controparte_1
Terranova), avente ad oggetto: licenziamento;
osserva
In ordine alla vicenda in esame, non costituisce oggetto di contestazione il seguente avvicendarsi di eventi: in esecuzione dell'ordinanza cautelare resa dal tribunale di Modica in data
23.11.2008 nel giudizio n. 173/2008 R.G.C.L., l'odierna resistente (d'ora innanzi soltanto ) invita a riprendere servizio con CP_1 Parte_1
decorrenza dal 20.04.2022, specificando l'impossibilità di assegnare nuovamente le mansioni indicate nell'ordinanza cautelare di “supporto e controllo visivo di macchina soffiatrice”, a causa del mutato processo tecnologico nella produzione aziendale. Per tale manifestata ragione, il Pt_1 viene adibito alle mansioni di “controllo del parco pallet ed, in particolare, alla cernita, verifica ed eventuale riparazione delle pedane in legno prima del loro utilizzo nel processo produttivo aziendale”; mansioni da svolgere a seguito del
“corso base sulla sicurezza sul lavoro e del corso di formazione specifica per le incombenze assegnate”, da seguire nei giorni dal 20 al 22.04.2022 presso la piattaforma logistica di PO s.r.l., sita a Catania;
il lavoratore viene invitato dunque a presentarsi presso la detta sede della
PO il 20.04.2022 per la partecipazione al corso, sotto la guida del geometra
; Persona_1
prima di recarsi a Catania, il si reca – su invito - presso gli uffici Pt_1
amministrativi , ivi sottoscrivendo “per accettazione” apposito contratto di CP_1
lavoro portato da lettera di assunzione recante la data del 19.04.2022; il ricorrente, giunto a Catania, prende in consegna il “mansionario di riparatore/selezionatore” e viene sottoposto a visita di controllo del medico competente;
con lettera inviata via PEC in data 21.04.2022, lo stesso impugna qualsivoglia modifica della lettera di riammissione del 12.04.2022, esponendo:
“L'accettazione di tale ultimo contratto datato 19.04.22 viene espressamente impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c., così da ritenersi come mai sottoscritto, soprattutto con riferimento al valore novativo che con
l'accettazione si vuole introdurre rispetto alla ottemperanda pronuncia giudiziale, disattendendo sia il contenuto della lettera datata 12 aprile 2022, prot. 048/2022, che, addirittura, il foglio , inviato all'Amministrazione Pt_2
del Lavoro e consegnato in copia al sottoscritto, laddove la sede di lavoro viene indicata come da assegnarsi a seguito di “periodo di formazione professionale
a Catania”, questo senza specificazione di alcun termine. Detto contratto di lavoro conteneva un mansionario palesemente incongruo rispetto alle stesse mansioni assegnate nella lettera datata 12.04.2022, reiterato dalla consegna di documento su carta intestata PO s.r.l., intestato “mansionario
Riparatore/selezionatore” di identico contenuto, con caratteristiche conformi alla struttura catanese della PO s.r.l.”; identica lettera viene inviata a mezzo pec anche alla PO;
dispone dunque con lettera del 21.04.2022 il “distacco” del ricorrente CP_1
presso PO relativamente al periodo dal 26.04.2022 al 28.02.2023, chiarendo che trattasi di distacco finalizzato al soddisfacimento di un interesse della società e rispondente ad essenziali ragioni tecnico-organizzative legate al ciclo produttivo di;
con separata lettera recante stessa data del 21.04.2022, CP_1
contesta l'impugnazione del nuovo contratto di assunzione, ritenuta quale
“iniziativa irrituale ed infondata”, rivelatrice di una “pregiudiziale ostilità”; con lettera della medesima data, il denuncia l'illegittimità del Pt_1
distacco per insussistenza dei sottesi presupposti fattuali, esprimendo il proprio dissenso al distacco a causa del disposto mutamento di mansioni;
con lettera del giorno successivo, richiama la sussistenza, fin dal 2019, CP_1
di rapporti di fornitura e servizio con PO, nega il contestato mutamento di mansioni, precisa di avere disposto altresì il distacco di altro dipendente e manifesta l'intenzione di riconoscere in futuro “incentivi economici volti ad alleviare il disagio delle trasferte ovvero a mettere a disposizione eventuali mezzi aziendali”; in data 26.04.2022, il ricorrente si reca presso la sede della a Modica, CP_1
restando a disposizione della parte datoriale;
durante la mattina, il rag. responsabile del personale , ribadisce Per_2 CP_1
l'ordine di distacco a Catania, ritenendo irrilevante il rifiuto del lavoratore;
con telegramma del 26.04.2022, diffida il a dare seguito al distacco;
CP_1 Pt_1
con lettera del 27.04.2022, il reitera il proprio rifiuto al disposto Pt_1
distacco, manifestando la propria disponibilità a prestare attività lavorativa presso la sede della a Modica, “per svolgere le mansioni cui era addetto CP_1
prima dell'incolpevole allontanamento o che saranno disposte nell'ambito del legittimo ius variandi, tipico dei poteri datoriali, non sussistendo alcun presupposto legittimante il comando a 120 Km dalla sede lavorativa e per mansioni mai svolte”; con lettera del 04.05.2022, rivolge al ricorrente una contestazione di CP_1
addebito disciplinare per a) “assenza ingiustificata dal lavoro dal 26 aprile u.s. e sino al 28 aprile u.s.”; b) “insubordinazione rispetto alle disposizione di servizio legittimamente impartite”; c) “abbandono ingiustificato del corso di formazione, pur regolarmente intrapreso”; con lettera del 09.05.2022, il evidenzia la legittimità del “diniego di Pt_1
dare seguito ad un distacco per lo svolgimento di mansioni mai espletate ed a distanza di più di 100 Km dalla sede di lavoro e residenza dello scrivente, per un periodo tanto lungo da essere, anche solo per tale dato, slegato da esigenze produttive temporanee, per niente specificate” e denuncia il carattere strumentale della contestazione, scaturente dalla “insofferenza datoriale ad avere lo scrivente (il , n.d.r.) in servizio presso il suo posto di lavoro, Pt_1
come ordinato giudizialmente, con un atteggiamento che, incidendo anche sulla sfera personale e morale… , in violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., sta procurando gravi lesioni psico-fisiche”; ragione per cui non si configurerebbe alcuna insubordinazione, mentre le assenze dal 26 al 28 aprile dovrebbero ritenersi del tutto legittime e giustificate;
con tale lettera, il lavoratore nega poi di essersi allontanato ante tempus dal corso di formazione, rilevando che “la PO s.r.l. ha rilasciato certificazione dell'attività formativa svolta anche in data 22.04.2022, ultimo giorno programmato, quando, a fine corso, verso le ore 13:15, per come possono confermare il Geom. ed il Sig. PO, Persona_1 Controparte_2
s.r.l., cui lo scrivente (il ricorrente, n.d.r.) era stato affidato per la formazione, gli stessi davano disposizioni perché lo scrivente potesse ritornare a casa, non avendo altro da fare e dovendo loro stessi allontanarsi dalla sede”; a conclusione dell'avviata procedura disciplinare la , con lettera recante CP_1
la data del 12.05.2022, recapitata il successivo 14 maggio, applica al dipendente la sanzione della “ammonizione scritta”; nel frattempo, con lettera raccomandata del 09.05.2022, pervenuta al destinatario il 12.05.2022, giunge al ricorrente una seconda contestazione disciplinare per avere lo stesso “agito in modo sconveniente, usando toni minacciosi ed offensivi nei confronti della figura responsabile della Piattaforma logistica e del Geom. , propri superiori, e, per quel che è peggio, Per_1
assumendo una condotta oltremodo molesta per orario e modalità di consumazione” e per aver offeso, nell'ambito di detta conversazione, i due responsabili di PO, “ritenuti colpevoli di aver riportato a del suo CP_1
allontanamento dal corso di formazione in anticipo rispetto all'orario di conclusione e per tali ragioni definiti, con linguaggio volutamente intimidatorio mutuato dalla retorica mafiosa, “sbirri”; con pec del 17.05.2022, in risposta alla citata contestazione, il ricorrente, pur confermando l'avvenuta telefonata al signor del 10.05.2022, nega di avere CP_2
utilizzato i toni e le espressioni ad egli attribuiti;
la summenzionata conversazione telefonica con viene CP_2
interamente registrata dal ricorrente;
conclude il procedimento disciplinare, irrogando al , tramite CP_1 Pt_1
lettera del 23.05.2022, la sanzione disciplinare della “multa di tre ore di retribuzione”; con lettera datata 13.06.2022, il ricorrente impugna tale sanzione disciplinare, in quanto fondata su fatti inesistenti;
il , ultimato il periodo di malattia (medio tempore verificatasi) in data Pt_1
17.07.2022, il 18.07.2022, si reca presso lo stabilimento di Modica, per prestare la propria attività lavorativa;
gli viene dunque impedito l'accesso, con espresso invito a recarsi a Catania presso il cantiere della distaccataria PO;
con pec del 20.07.2022, il ricorrente contesta il comportamento della datrice di lavoro, ribadendo l'insussistenza delle condizioni legittimanti il comando presso la PO e facendo prontezza di prestazione lavorativa presso lo stabilimento di Modica, per ivi svolgere le mansioni assegnate dal 21.11.2000 fino all'allontanamento dell'aprile 2008; con lettera del 20.07.2022, la avvia un procedimento disciplinare per CP_1
“assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 luglio 2022” oltre che per “grave e reiterata insubordinazione rispetto alle disposizioni di servizio legittimamente impartite”; con lettera del 05.08.2022, la irroga al il “licenziamento per CP_1 Pt_1
giusta causa”; il licenziamento viene impugnato con lettera del 30.09.2022.
Ciò posto, il rappresenta che il comportamento complessivamente Pt_1
tenuto dall'odierna resistente sarebbe stato diretto a precostituire una giusta causa di licenziamento tramite l'imposizione di un distacco illegittimo e tramite la maliziosa, falsa, ricostruzione della telefonata intrattenuta con . CP_2
Deduce, più specificamente, il ricorrente: che il contegno tenuto dalla CP_1
già a partire dal 2008 rivela con certezza la volontà di non reimmettere effettivamente in servizio esso ricorrente in servizio;
che la lettera del
12.04.2022 erroneamente si atteggia quale atto costitutivo di un nuovo rapporto, con efficacia novativa (avuto riguardo alla nuova decorrenza del rapporto, al nuovo mansionario, all'intenzione di assegnare una diversa sede di lavoro); che il contestato distacco (disciplinato dall'art.30 del D.Lgs 276/2003) non risponde ad alcun interesse aziendale della distaccante;
che tra distaccante e distaccataria non sussiste alcun contratto di “rete di imprese”; che la eventuale fornitura di servizi logistici da parte della PO non può avere come controprestazione la fornitura di manodopera da parte della;
che l'eventuale interesse datoriale CP_1
al distacco non ha carattere temporaneo, essendo irrilevante la mera previsione del termine contenuto nell'ordine di distacco;
che, trattandosi di distacco ordinato presso uno stabilimento ubicato ad oltre 50 Km dalla sede della , CP_1
lo stesso poteva essere disposto “soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”; che il distacco con contestuale mutamento di mansioni presuppone il consenso del lavoratore distaccato, nel caso concreto del tutto mancante;
che il distacco presso altra impresa, operato in assenza dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1 e 3, d.lg. n. 276 del 2003, configura una fattispecie di intermediazione o somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera disciplinata dagli artt.38 e 38/bis D.Lgs 81/2015; che pertanto, sin dal 20.04.2022, data di immissione in servizio del ricorrente presso la PO, titolare del rapporto di lavoro non può che essere la società irregolarmente somministrata o illegittima distaccataria, unica abilitata all'esercizio del potere disciplinare;
che, di conseguenza, sono nulli e inesistenti sia i provvedimenti disciplinari sia il licenziamento provenienti, atteso che per quanto relativo alla prestazione comandata la resistente non può essere considerata datrice di lavoro;
che, ove si ritenga la legittimata a licenziare CP_1
esso ricorrente, la data di decorrenza del rapporto di lavoro non può coincidere con quella del 20.04.2022 (di cui alla lettera di del 19.04.2022), dovendosi per contro fare riferimento alla data del contratto stipulato dalla interposta
[...]
il 21.11.2000, per come indicata nell'ultima busta paga di detta Parte_3
interposta; che la disciplina applicabile al licenziamento del 05.08.2022 è dunque quella dell'art.18, legge 300/1970, per come modificata dalla legge
92/2012, nelle sue due diverse fattispecie di “nullità” per la natura discriminatoria o ritorsiva e di “illegittimità” per carenza della giusta causa risolutiva;
che in entrambi casi, va disposta la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (da determinare facendo riferimento alle buste paga successive al 20.04.2022); che per entrambe le fattispecie sussiste l'opzione risolutiva in favore del lavoratore, il quale ha comunque diritto al TFR maturato;
che in ogni caso il dedotto recesso datoriale è illegittimo per carenza di giusta causa, con conseguente applicazione delle sanzioni previste nei commi da 4 a sette dell'art.18, legge 300/70 avuto riguardo, anche in questo caso alla decorrenza effettiva del rapporto lavorativo.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “-
Dichiarare la carenza di legittimazione della resistente ad operare CP_1
qualsiasi contestazione disciplinare successivamente alla data del 20.04.2022 e per fatti inerenti alla prestazione lavorativa del ricorrente presso la
“interponente” PO s.r.l.; - Dire mai operata la riammissione in servizio del ricorrente di cui all'ordinanza del Tribunale di Modica – Giudice del lavoro in
24.11.2008 e, quindi, inesistente il licenziamento del dipendente non riammesso in servizio, intimato in data 05.08.2022 e disposto in violazione di giudicato che impone alla resistente la riammissione in servizio in forza del contratto stipulato Pt_ il 21.11.2000 con la interposta . - Dichiarare l'equivoco Parte_3
invito a presentarsi in servizio del 16.04.2022, la tentata novazione del rapporto del 19-20.04.2022, il distacco, i procedimenti e le relative sanzioni disciplinari, oltre che il licenziamento, atti nulli per i motivi di cui in premessa;
- In ogni caso, dire illegittimo ed inefficace il distacco ordinato per carenza dei presupposti legittimanti;
- Dichiarare, comunque, nulla la sanzione disciplinare del 12-14.05.2022, essendo legittimo il mancato consenso al distacco, legittima
l'offerta lavorativa del 26.04.2022 e giustificata l'assenza contestata per mancata esecuzione dell'ordine illegittimo, oltre che inesistente l'abbandono anticipato del “corso di formazione”; - Dichiarare nulla, altresì, la sanzione disciplinare datata 09.05.2022 per inesistenza del fatto contestato;
- In via subordinata, dire nullo perché ritorsivo il licenziamento intimato il 05.08.2022, con ogni conseguente statuizione di reintegra e risarcimento danni ai sensi dell'art.18, legge 300/1970; - Ancora, in via ulteriormente subordinata, dire illegittimo il licenziamento intimato per mancanza di giusta causa con ogni conseguente statuizione di reintegra e/o di risarcimento ai sensi dell'art.18, legge 300/1970; - Sia in caso di licenziamento ritorsivo che in caso di licenziamento illegittimo, ad ogni effetto, per la determinazione delle sanzioni civili da applicare nella fattispecie concreta, dichiarare ed assumere a riferimento la decorrenza iniziale del rapporto sin dalla stipula del contratto di lavoro con la interposta anche per determinare la base Parte_3 Pt_3
di calcolo del TFR nella ipotesi della fattispecie risolutiva di cui all'art.18, legge 300/1970; - Dichiarare la violazione dell'art.2087 c.c. per le lesioni colpose, foriere di danni alla salute e morali, procurate dalla resistente al lavoratore in ragione della molteplice reiterata attività di mobbing o straining e dare atto della riserva espressa di chiederne l'accertamento e la quantificazione del danno morale, psico-fisico e sociale in separato giudizio ed in relazione alla complessiva causalità dell'inadempimento datoriale prolungato nel tempo. - Col favore delle spese e dei compensi difensivi.”.
La deduce la fondatezza del ricorso, rilevando: che il processo produttivo CP_1
risulta attualmente del tutto meccanizzato, sicché non vi sono in azienda lavoratori addetti alle mansioni (controllo visivo di macchina soffiatrice) cui era in passato adibito il;
di avere dunque esplicitato nella lettera di Pt_1
assunzione, costituente effetto dell'ordine giudiziale del 23.11.2008, che tale assunzione sarebbe avvenuta in conformità al CCNL industria alimentare applicato nell'azienda, per mansioni che – fermo restando il VI livello di inquadramento - dovessero collocarsi nel mutato processo produttivo e tecnologico aziendale;
che il è stato dunque assunto con mansioni di Pt_1
addetto al “controllo del parco pallet ed, in particolare, alla cernita, verifica ed eventuale riparazione delle pedane in legno prima del loro utilizzo nel processo produttivo aziendale”; che a tal fine è stato previsto specifico corso di formazione dal 20 aprile al 22 aprile presso la piattaforma logistica PO
S.r.l, sita in Zona Industriale Catania, contrada Torre Allegra s.n.; che essa resistente svolge un'attività (estrazione di acqua minerale, imbottigliamento e consegna dell'acqua minerale stessa ai vari clienti), implicante la collaborazione di ditte di trasporto esterne che provvedono al carico, presso l'impianto di
, di blocchi di bottiglie appositamente imballati su “pallet” in legno;
che CP_1 detti pallet costituiscono un elemento imprescindibile della catena logistica dell'azienda; che fino al 2019 erano i vettori incaricati del trasporto a prenderne consegna per poi recuperarli dai destinatari dopo lo scarico e rimetterli a;
CP_1
che negli anni scorsi la gestione dei pallet è divenuta problematica a causa delle difficoltà accusate nella fase di rientro, diventando infine un vero e proprio punto critico della catena logistica;
che i vari ritardi nei rientri di detti manufatti hanno addirittura determinato, nel 2018, un pressoché totale deficit di disponibilità degli stessi, con notevoli difficoltà per essa resistente (costretta a ridurre in modo consistente le consegne di acqua minerale); di avere dunque provveduto, nel febbraio 2019, a concludere un accordo con la PO (recante la data dell'11.02.2019), inteso a realizzare la delocalizzazione del proprio parco pallet;
che in base a detto accordo, PO si è impegnata al recupero di gran parte dei pallet di dai clienti, alla loro lavorazione (selezione e CP_1
riparazione delle unità ammalorate) e nuova immissione nel circuito produttivo;
che il rapporto di durata annuale è stato via via prorogato in ragione del miglioramento che l'opera di PO aveva fatto registrare nel senso dell'efficientamento del ciclo dei pallet;
che alla fine di marzo 2022, ha CP_1
richiesto a PO che venisse migliorata l'attività di verifica e sistemazione dei pallet riportati presso lo Stabilimento, lamentando inoltre che i flussi di rientri dei pallet non fossero perfettamente allineati alle esigenze della committente;
che PO ha allora prospettato l'adozione di misure correttive, implicanti un aumento delle tariffe, proponendo in alternativa un contributo di alla gestione attraverso la sua partecipazione ai trasporti oppure il CP_1
distacco di unità di personale presso lo stabilimento di Catania;
di avere scelto questa ultima soluzione, sia per ragioni di convenienza economica sia nella prospettiva di portare tale segmento dell'attività produttiva, esternalizzato in via provvisoria, all'interno dello stabilimento;
che la lettera di assunzione, CP_1
lungi dall'integrare una fattispecie novativa, non è altro che il documento nel quale si formalizza l'immissione al lavoro con esplicito riferimento alla necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Trib. Lav. di Modica del
23.11.2008 ed alle mansioni da attribuire al dipendente
(“riparatore/selezionatore”); di avere disposto il distacco nei confronti, oltre che del , del lavoratore;
che il dipendente ha assunto Pt_1 Persona_3 Per_3
regolare servizio presso la piattaforma Simpol il 26.04.2022, mentre il è Pt_1
rimasto del tutto inadempiente, anche nei giorni 27 e 28 aprile 2022, essendosi egli presentato il giorno 27 aprile presso la sede con la pretesa di ivi CP_1
riprendere servizio;
di avere intanto saputo dai responsabili PO che il sig.
, nell'ultimo giorno previsto per la formazione specifica (22 aprile), Pt_1
aveva anzitempo abbandonato ingiustificatamente la sede di PO;
che il 2 maggio 2022, il ha fatto pervenire in azienda un certificato di malattia Pt_1
con decorrenza 29 aprile 2022 e prognosi sino a tutto il 3 maggio;
che tale stato di malattia si è protratto ininterrottamente fino al 17.07.2022; che il 18 luglio il ricorrente si è ripresentato presso la sede di a Modica CP_3
pretendendo di assumere servizio presso tale sede, e restando poi assente dal lavoro nei giorni dal 18 al 22 luglio, adducendo come giustificazione il rifiuto di ottemperare alla disposizione di distacco;
che il dedotto licenziamento è stato irrogato proprio a causa della descritta ingiustificata assenza dal lavoro, oltre che dal contegno di insubordinazione dl CE;
che i procedimenti disciplinari anteriori al licenziamento attengono a fatti da ritenere del tutto assorbiti dal provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
************
Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente ha rifiutato di rendere le proprie prestazioni lavorative presso la sede della PO (società distaccataria), ponendo a giustificazione di tale rifiuto l'illegittimità del provvedimento di distacco adottato in suo danno. Le contestate assenze ingiustificate e la condotta di insubordinazione ascritta al resterebbero, per tale via, comportamenti del tutto privi di disvalore Pt_1
disciplinare.
L'istituto del distacco rinviene la propria disciplina nel d. lgs. n. 276/2003.
Secondo l'art. 30 di tale testo normativo il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco non determina comunque il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, implicando soltanto una modifica delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro.
Costituiscono requisiti di legittimità del distacco l'interesse del distaccante, la temporaneità e lo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Relativamente alla fattispecie concreta, il afferma che la resistente Pt_1
non avrebbe avuto alcun interesse a disporre il distacco di esso ricorrente presso lo stabilimento della PO.
Sul punto, giova rilevare preliminarmente che l'interesse del distaccante (il quale dev'essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco) va accertato caso per caso, avuto riguardo alla natura dell'attività espletata e dunque non soltanto in relazione all'oggetto sociale dell'impresa.
Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, non potendo comunque consistere in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui (elemento, questo, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro).
Ciò posto, rileva il giudicante come la prospettazione offerta in memoria difensiva (di per sé dotata di intrinseca verosimiglianza) rinvenga adeguato conforto probatorio nel contenuto della documentazione in atti, di per sé idonea a comprovare la preesistenza dell'accordo collaborativo intercorrente tra la e PO, le sopravvenute problematiche inerenti all'attuazione di tale CP_1
accordo e le soluzioni di tali aspetti critici (tra esse compreso il distacco di dipendenti) prospettate dalla stessa PO (cfr. doc. distinti dai numeri 4 e 5 nel fascicolo di parte resistente).
Ad ulteriore riprova della non pretestuosità del distacco di cui si discute, i testi e (entrambi dipendenti della ) hanno Testimone_1 Persona_3 CP_1
confermato che anche il predetto venne distaccato presso la sede della Per_3
PO (pur essendo stato in tempi rapidi riassegnato alla sede di Ragusa, per avere lo stesso manifestato una sindrome allergica a fattori esistenti presso lo stabilimento di Catania) (il in particolare, ha confermato i capitoli 4 e 5 Per_2
della memoria difensiva, a tenore dei quali “a far data dal 26.04.2022 il dipendente ha assunto regolare servizio presso la piattaforma Persona_3
logistica di PO srl, posta nella zona Industriale di Catania, ove in regime di distacco ha svolto mansioni di “riparatore/selezionatore di pallets” e “in relazione a tale distacco il dipendente ha beneficiato del totale Persona_3
rimborso delle spese di viaggio sostenute”.).
Non sembra superfluo soggiungere che deve ritenersi rilevante – ai fini della legittimità del distacco – anche l'interesse del datore di lavoro alla formazione professionale del lavoratore distaccato;
ragion per cui è da presumere che il distacco del CE presso la sede di PO rispondesse altresì all'esigenza della di far conseguire al CE la formazione professionale occorrente CP_1
per il futuro svolgimento, all'interno della distaccante stessa, del segmento di attività attualmente demandata alla PO.
Va infine osservato come nel caso concreto il distacco di uno o più lavoratori presso lo stabilimento della distaccataria implicasse all'evidenza un risparmio di spesa in favore della distaccante, rispondendo così ad un interesse di natura economica in capo a quest'ultima.
Quanto al requisito della temporaneità del distacco (espressamente prevista dal primo comma dell'art. 30, D. Lgs. 276/2003, secondo il quale vi è distacco quando un datore di lavoro “pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (…)”), è anzitutto noto che il distacco deve protrarsi soltanto per il tempo in cui persista l'interesse del distaccante.
Relativamente al distacco riguardante il , il requisito in discorso si Pt_1
rivela ampiamente integrato in forza della esplicita previsione del relativo periodo, coincidente con la data di scadenza dell'accordo concluso con PO.
Va comunque osservato che, secondo quanto chiarito dalla Circ. Min. Lav.
15/01/2004, n. 3, il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata dev'essere funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante.
Può affermarsi, in conclusione, che se – da un lato - la durata del distacco non deve essere necessariamente predeterminata (con indicazione di un preciso termine finale), - dall'altro - la temporaneità dello stesso integra necessaria conseguenza della non definitività dell'interesse del distaccante. È poi evidente come la natura temporanea del distacco non implichi di per sé nulla riguardo alla durata concreta dello stesso, in astratto anche non breve.
Deve altresì ritenersi sussistente il requisito consistente nello “svolgimento di una determinata attività lavorativa”, implicante che il lavoratore distaccato debba essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante (sì da doversi escludere che il distacco comporti una messa a disposizione del proprio personale senza predeterminazione di mansioni).
Tanto premesso in ordine alla configurabilità dei descritti requisiti di legittimità, sostiene il che il distacco operato in suo danno sarebbe Pt_1
comunque illegittimo in quanto con tale provvedimento – in violazione del disposto ex art. 30 cit.t. – è stato disposto un mutamento di mansioni senza il consenso di esso ricorrente.
L'assunto, ad opinione del giudicante, non può essere condiviso. La disposizione normativa sopra richiamata, nel pretendere il consenso del lavoratore laddove il distacco comporti un mutamento di mansioni, si riferisce all'ipotesi in cui esista la possibilità che il lavoratore, presso la sede del distaccante, continui a svolgere le originarie mansioni. Nella fattispecie oggetto di odierna disamina, per contro, non è contestata la circostanza che presso la siano state soppresse le mansioni originariamente attribuite al ricorrente, CP_1
sì da potersi correttamente affermare che il distacco presso PO abbia determinato non già un vero e proprio mutamento di mansioni, quanto piuttosto l'individuazione delle mansioni attualmente suscettibili di svolgimento da parte del ricorrente.
In proposito, i testi e (entrambi dipendenti Testimone_2 Testimone_3
della resistente) hanno infatti confermato che “nel febbraio 2012 il sistema di produzione sino ad allora operante all'interno dello stabilimento di c.da CP_1
in Modica è stato sostituito dall'impianto fornito da CP_3 CP_4
(cap. 1 dell'articolato di prova di cui alla memoria difensiva), che “l'impianto concentra in un'unica linea di soffiaggio ed imbottigliamento, CP_4
totalmente automatizzata, le attività di soffiaggio e riempimento che in precedenza venivano svolte da due diversi macchinari, posti in due distinti reparti dell'area produttiva” (cap. 2) e che “l'impianto avvalendosi di CP_4
tecnologie più recenti, svolge l'intero ciclo di formazione del prodotto finito
(dalle preforme alle confezioni per la vendita) in autonomia rispetto all'intervento del personale, tanto che le mansioni di “supporto e controllo visivo” del macchinario, previste nel sistema precedente, sono state soppresse”.
Che le mansioni di nuova assegnazione non possa ritenersi “diverse” rispetto a quelle precedenti si ricava, oltre tutto, dal tenore del 1° comma dell'art. 2103
c.c. (norma alla quale occorre fare riferimento per formulare il giudizio di identità tra mansioni), il quale prevede che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è assunto … ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”, introducendo così il principio per cui non vi è diversità tra le mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Il più volte menzionato art. 30 stabilisce, in ultimo, che il distacco implicante un trasferimento ad unità produttiva sita a più di 50 km da quella di provenienza debba essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Sul punto, premessa la sussistenza del sopra delineato interesse produttivo a disporre il distacco di unità di personale, (tenuto conto dell'accordo intercorrente con PO già dal 2019), è sufficiente notare come la documentazione sopra richiamata, offerta in produzione dalla resistente (doc. n.
4 e 5), costituisca sufficiente adempimento dell'onere probatorio gravante sulla distaccante in ordine alle ragioni sottese al provvedimento di distacco.
È comunque ragionevole supporre che ulteriori motivi (di natura personale) abbiano indotto la a scegliere proprio il ricorrente tra i lavoratori da CP_1
distaccare presso la PO. Ed invero, atteso che le prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti rivelano la risalente conflittualità esistente tra le odierne parti in causa (conflittualità determinata anche dall'avere il in Pt_1
passato registrato nascostamente talune conversazioni poste in essere in ambito lavorativo), ben si comprende l'intento della datrice di lavoro di disporre il reingresso del dipendente presso la sede di Modica secondo una certa prudenza e gradualità.
Del resto, è significativo il fatto che, a fronte della contestata condotta datoriale, il , lungi dal manifestare una rinnovata buona disposizione Pt_1
d'animo, abbia perseverato nella sua battagliera ostilità, registrando clandestinamente la conversazione telefonica intrattenuta con uno dei responsabili della PO e, dopo, rifiutando per più giorni di rendere la propria prestazione lavorativa (senza intraprendere, pur ricorrendone la possibilità, un'apposita azione iniziativa giudiziaria di natura cautelare e urgente). Né, a considerare pretestuoso il licenziamento in discorso, alcuna rilevanza assume il duraturo comportamento inadempiente della (che, per CP_1
numerosissimi anni, ha rifiutato di reimmettere il ricorrente al lavoro, inducendo quest'ultimo a proporre una consistente serie di ricorsi monitori per ottenere il pagamento della retribuzione via via maturata), atteso che l'esistenza di un eventuale risentimento nei confronti del lavoratore non basta di per sè sola a far ritenere illegittimo l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
con la conseguenza che, in presenza di motivi idonei a giustificare l'irrogazione del licenziamento disciplinare, la prova dell'asserito intento ritorsivo arretra sullo sfondo e non inficia la legittimità di tale provvedimento espulsivo.
Le considerazioni svolte, dalle quali si argomenta la piena legittimità del più volte menzionato provvedimento di distacco e la correlata configurabilità degli illeciti disciplinari attribuiti al dipendente (assenza ingiustificata dal lavoro e grave insubordinazione), impongono il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla società resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Claudia M. A. Catalano)