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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1319/2022
PROMOSSA DA con sede Sociale in Torino, P.zza San Carlo 156 e sede Parte_1 secondaria in Milano – Via Monte di Pietà n. 8, Codice Fiscale , Iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche al n. 5.361, nonché presso il Registro delle Imprese – Ufficio di
Torino al n. appartenente al gruppo bancario , in persona P.IVA_1 Parte_1 della dott.ssa nella sua qualità di procuratore, in virtù di procura del CP_1
14.04.2021 ad autentica del Notaio di Milano, Rep. n. Persona_1
6745 Racc. N. 4737, (in atti), elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36 presso lo studio dell'avv. Domenico Iodice (CF ) che la rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura 10 ottobre 2022 in atti APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n° 5 - codice fiscale , nato a [...] il C.F._2 CP_3
14/02/1966 ed ivi residente a[...] - codice fiscale e , nata a [...] il [...] e residente C.F._3 CP_4 in AS (NA), alla via Pisa Isidoro, n° 5 - codice fiscale quali C.F._4 eredi legittimi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli Persona_2
(NA) in data 13/10/2020, rappresentati e difesi dall'avv. PA Di MA (CF.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._5 appello, ed elettivamente domiciliati in Torino (TO) al C.so Peschiera n° 83, presso lo
Studio Legale avv. Fabrizio Sgandurra (cod. fisc. ) APPELLATI C.F._6
Udienza collegiale del 21.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Pag. n. 1 di 21 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza del 13-15 settembre 2022, comunicata in data 15 settembre 2022, rep. n. 9168/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in via pregiudiziale e/o preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Parte_1 le ragioni di cui in atti, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento è stato stipulato con DI S.p.A. e non con la convenuta;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli eredi per essere CP_2 intervenuta transazione sui diritti oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, respingere la loro domanda;
in via principale
- respingere integralmente le domande avversarie tutte per le ragioni esposte in narrativa
e, per l'effetto, condannare gli eredi in solido tra loro a ripetere gli importi ricevuti CP_2 in adempimento dell'ordinanza di primo grado. in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e 15%
T.F.”.
Per gli appellati
“Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto;
Nel merito:
- rigettare per tutte le ragioni esposte l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto
- confermare l'Ordinanza decisoria di primo grado emessa dal Tribunale di Torino Sez. I
Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Vitrò, resa tra le parti nel procedimento RG
918/2022 ed oggi impugnata e mandare completamente assolto l'appellato.
- con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA e successive occorrende come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20/01/2022 presso il
Tribunale di Torino, e esponevano: CP_2 CP_3 CP_4
- di essere eredi legittimi del Sig. , deceduto a Napoli il 13/10/2020, il quale Persona_2 in data 18/04/2006 aveva stipulato con DI S.p.a. (poi e Controparte_5 quindi , il contratto di finanziamento nr. 636297 rimborsabile Parte_1 mediante cessione di quote della retribuzione mensile, con capitale lordo mutuato pari a €
14.016,00 da restituire in 96 quote da € 146,00;
Pag. n. 2 di 21 - il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 30/11/2011 alla rata n. 62;
- venivano applicati tassi di interesse superiori a quelli imposti dalla legge 108/1996 sull'usura, come risultava da conteggio di parte, comprendendo ai fini della verifica le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, incluso il premio per la polizza assicurativa;
- in particolare, a fronte di un tasso soglia ai fini dell'usura del 16,74% (come da Decreto
Ministeriale prodotto in atti), il TEG calcolato con l'inclusione del premio assicurativo e comprensivo anche degli oneri erariali, indicati nelle condizioni economiche in € 11,00#, era pari al 21,87%, mentre il tasso soglia del semestre di stipula era pari al 16,74%, come da allegato Decreto Ministeriale;
- anche al fine di evitare strumentali eccezioni, il TEG rimaneva, comunque, in usura, attestandosi al 20,41%, anche escludendo dal calcolo l'intera voce “oneri e spese”;
- pertanto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. le relative clausole contrattuali erano nulle per l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto, con la conseguente conversione di detto mutuo da oneroso a gratuito e la condanna di alla Parte_1 restituzione ex art. 1815 comma 2 c.c. di tutti gli interessi corrisposti e di tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi, con esclusione delle sole imposte e tasse, al netto di quelle già restituite, il tutto nella somma complessiva di € 5.329,32#, con vittoria di spese e competenze da distrarsi ed, in ogni caso, con interessi, legali dalla costituzione in mora e legali in misura moratoria ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda;
- non ostava alla domanda formulata la circostanza che prima del presente giudizio ed a seguito di pregresso reclamo, era intervenuto tra le parti accordo transattivo per il rimborso di oneri e del premio assicurativo non goduti a seguito dell'estinzione anticipata;
- in particolare, a sostegno del proprio interesse ad agire e, dunque, dell'irrilevanza dell'accordo transattivo intervenuto ed avente ad oggetto diritti diversi da quelli del presente giudizio, i ricorrenti deducevano:
a) che nell'accordo era compiutamente ed inequivocabilmente specificato l'oggetto della controversia: ripetizione di oneri e premio non goduti a seguito dell'estinzione anticipata;
b) che l'avere dichiarato di non avere più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implicava, secondo la giurisprudenza (Cass. Civ., I Sez., ord. 18/05/2018), che la transazione riguardasse tutte le controversie potenziali o attuali dal momento che, per quanto le espressioni usate siano generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire (nel caso di specie restituzione di oneri e premio non goduti e non superamento del tasso soglia usurario);
Pag. n. 3 di 21 c) che lo stesso Tribunale di Torino aveva chiarito che la transazione relativa ad un contratto illecito (ed il contratto usurario tale è) è nulla, anche se le parti abbiano trattato della nullità di questo ed in specie le parti non hanno trattato questo profilo;
d) che i diritti del consumatore sono irrinunciabili (Art. 143 Cod. Cons.) e la scrittura che pretende di andare a “coprire” ogni e qualsiasi contestazione in riferimento al contratto
(senza espressamente richiamarle) soggiace alla c.d. “nullità di protezione”: in tal senso fa compiuta applicazione del principio la Corte d'Appello di Torino (seppur in diversa fattispecie di clausola contrattuale nulla, poiché in violazione dell'art. 125 TUB) statuendo che “Tale diritto, è irrinunciabile e rende nulla ogni pattuizione che si ponga in conflitto con tale diritto” (Cfr. Corte d'Appello Torino, Sent. 599/2019). Evidente la natura di norma imperativa dell'art. 644 c.p. che non potrà mai avere una protezione diversa ed attenuata rispetto all'art. 125 TUB;
e) che è provato documentalmente che la transazione faceva riferimento esclusivo alle commissioni ed al premio non goduto per estinzione anticipata, avendo espressamente indicato nell'accordo “salvo usura a rilevarsi sul contratto de quo”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/04/2022, Intesa San PA S.p.a. chiedeva di respingere le domande di parte ricorrente, rilevando:
- in via preliminare, la carenza di interesse ad agire degli eredi , essendo intervenuta CP_2 tra le parti una transazione “tombale”, comprendente ogni questione relativa al contratto di finanziamento dedotto nel presente giudizio;
- nel merito, che il costo della polizza assicurativa veniva correttamente escluso dal calcolo del TEG in applicazione delle Istruzioni della NC d'AL vigenti all'epoca della conclusione del contratto di finanziamento, secondo le quali dovevano escludersi dal calcolo del TEG i costi per le polizze assicurative obbligatorie ex lege, come nel caso di specie;
- che le Istruzioni della NC d'AL per il calcolo del TEG sono sempre vincolanti in quanto norme tecniche autorizzate dalla norma primaria ed in particolare dall'art. 2 L.
n.108 del 1996, la cui ratio è quella di consentire il calcolo dei tassi soglia secondo irrinunciabili criteri di omogeneità e di coerenza logico-metologica;
- che, in particolare, devono essere integralmente contestate le risultanze contabili della ricorrente di cui al foglio di calcolo prodotto quale doc. 4): il TEG determinato dai ricorrenti, includendo nel conteggio i costi assicurativi, non può essere confrontato con la soglia di usura perché determinato tramite un metodo di calcolo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge, in violazione del principio di simmetria ed omogeneità;
Pag. n. 4 di 21 - che, in ogni caso, anche volendo ritenere che vi sia stato il superamento del tasso soglia,
i ricorrenti avrebbero diritto a ripetere solo gli interessi e non gli altri costi, tenuto, altresì, conto che non è la NC il soggetto che ha ricevuto il premio assicurativo. chiedeva, pertanto, previa declaratoria della carenza di interesse ad Parte_1 agire degli eredi , in via principale di respingere tutte le domande di parte ricorrente CP_2 ed in via istruttoria di ammettere idonea CTU contabile per verificare che il tasso di interesse stabilito in contratto non superasse la soglia d'usura.
La causa veniva chiamata per la comparizione parti all'udienza dell'11.5.2022, all'esito della quale il Giudice si riservava.
2. Con ordinanza ex art. 702 ter cpc pubblicata in data 13.9.2022, il Tribunale di
Torino a scioglimento della riserva:
- accoglieva la domanda delle parti ricorrenti e CP_2 CP_3 [...]
e, per l'effetto, CP_4
- condannava parte convenuta in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a pagare a e la CP_2 CP_3 CP_4 somma di € 5.329,32#, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (17/11/2021) alla domanda giudiziale (20/01/2022) e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- condannava in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, a corrispondere a e le spese del CP_2 CP_3 CP_4 giudizio con distrazione a favore del difensore antistatario.
L'ordinanza veniva comunicata in data 15.9.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti ed ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione proposta dalla NC;
b) laddove ha ritenuto corretta l'inclusione nel calcolo del TEG del costo di polizza con il conseguente superamento del tasso soglia.
4. Con comparsa depositata in data 23.12.2022 si costituivano CP_2
e quali eredi legittimi di , chiedendo il rigetto CP_3 CP_4 Persona_2 del gravame, siccome infondato, con la conferma dell'ordinanza impugnata.
5. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 24.5.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 19 luglio 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. n. 5 di 21 6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1. Con il primo motivo di gravame la NC censura l'ordinanza impugnata laddove ha respinto l'eccezione preliminare relativa alla carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, per intervenuta transazione tra le parti con scrittura privata in data 22 giugno
2017 e 23 novembre 2018.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue (cfr. pagg. 6 e segg. ordinanza impugnata):
“Chiede parte convenuta, in via preliminare, l'accertamento della carenza di interesse ad agire degli eredi per essere intervenuta transazione sui diritti oggetto del presente CP_2 giudizio.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Come documentalmente provato dai ricorrenti (doc. 7 e doc. 8) ed in assenza di specifica contestazione sulla validità e veridicità di tale documentazione da parte della NC, le due transazioni intervenute tra le Parti avevano ad oggetto esclusivamente il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo non goduti a seguito di estinzione anticipata, mentre, oggetto del presente procedimento è la natura usuraria del contratto di finanziamento.
Invero, nelle transazioni stesse viene espressamente indicato che le somme offerte dalla
NC ed accettate dal cliente sono “a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto (n……) IN RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE COMMISSIONI (…)” (doc. 7 dei ricorrenti) “(…) ED AL PREMIO ASSICURATIVO E SALVO USURA A RILEVARSI SUL
CONTRATTO DE QUO” (doc. 8 dei ricorrenti).
Già da queste espressioni emerge con evidenza che le due transazioni non hanno riguardato il tema oggetto del presente procedimento e, anzi, escludono categoricamente la natura tombale degli accordi intervenuti.
Peraltro, occorre precisare che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale che si richiama e si condivide, “la domanda di accertamento dell'illiceità del contratto, specificamente perché contenente una promessa usuraria, non è preclusa dall'intervenuta transazione, poiché in generale la transazione relativa ad un contratto illecito è nulla
<ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo> e in specie le parti non hanno trattato questo profilo” (Tribunale Torino, ord. 22/09/2021).
Sotto entrambi i punti di vista, pertanto, le transazioni intervenute non impediscono
l'ammissibilità della domanda di usurarietà del contratto di finanziamento intercorso”.
Occorre inoltre dare atto che la NC, con il motivo di gravame, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, questione mai sollevata in precedenza.
6.1.1. Parte appellante lamenta che, sin dal primo grado di giudizio, ha eccepito l'esistenza di un valido accordo transattivo preesistente tra le parti: il rapporto contrattuale
Pag. n. 6 di 21 dedotto in causa sarebbe stato transatto con due scritture, prodotte da controparte e mai impugnate per nullità o annullabilità dagli attori.
Si tratta della lettera 20 giugno 2017 (doc.7 fascicolo primo grado avv.) con la quale la
NC comunicava all'avv. PA Di MA, difensore dei ricorrenti anche in questa sede, di aver accolto la richiesta di rimborso di oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata al 30.11.2011 del finanziamento CQ 890000636297 intestato a . Persona_2
In calce alla lettera si legge: ”PER ACCETTAZIONE del complessivo importo di € 897,64
a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. 890000636297 in riferimento esclusivo alle commissioni e salvo diniego e/o incongruità dell'offerta da parte della
Compagnia.” con firma del sig. , autenticata dall'avv. Di MA. Persona_2
Ed ancora con lettera 23 novembre 2018 (doc.8 fascicolo primo grado avv.) con la quale la NC comunicava all'avv. PA Di MA, difensore dei ricorrenti anche in questa sede giudiziale, di aver accolto la richiesta di rimborso di premio assicurativo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata al 30.11.2011 del finanziamento CQ 890000636297 intestato a . Persona_2
In calce alla lettera si legge:”PER ACCETTAZIONE del complessivo importo di € 526,17
a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. 890000636297 in riferimento esclusivo al premio assicurativo e salvo usura a rilevare sul contratto de quo” con firma del sig. , autenticata dall'avv. Di MA. Persona_2
Da tale documentazione, ed in particolare dal doc.8 sarebbe evidente che controparte avrebbe inteso transare definitivamente con la NC, cessionaria del credito di
DI S.p.A., in relazione alle commissioni ed all'importo del premio assicurativo non goduti per essere stato il contratto risolto anticipatamente, riservandosi la deduzione ed allegazione dell'eventuale usura “ A RILEVARSI SUL CONTRATTO DE QUO” e dunque nei confronti dell'originario contraente, cioè DI S.p.A. e non della NC, cui l'eventualità di una pattuizione usuraria non sarebbe opponibile, trattandosi di mera cessione di credito.
Secondo la con le due scritture avrebbe inteso transare con la NC Controparte_7 solo alcune delle conseguenze economiche dell'intervenuta risoluzione anticipata del contratto di finanziamento (aver goduto per un periodo di tempo inferiore rispetto a quanto previsto nell'originario piano di ammortamento, sia delle commissioni, sia del premio assicurativo).
si sarebbe quindi espressamente riservato di far valere l'usura Persona_2 eventualmente da rilevarsi nel contratto de quo, ben consapevole che tale circostanza, cioè la deduzione della nullità della pattuizione di interessi usurari, non potrebbe che essere fatta valere nei confronti del contraente, cioè DI S.p.A. e non nei confronti del cessionario del credito, qual' è Parte_1
Pag. n. 7 di 21 Le considerazioni di cui sopra portano a concludere che le due transazioni sarebbero da considerarsi tombali con la NC, posto che il non ha dichiarato che accettava dette CP_2 somme a mero titolo di acconto sul maggior dovuto.
Si tratterebbe dunque di una transazione tombale avente ad oggetto proprio il medesimo contratto dedotto nell'odierno giudizio, così che la domanda degli eredi sarebbe CP_2 dunque carente di interesse ad agire, per essere già stata oggetto di specifica transazione con la parte sostanziale del contratto: nulla potrebbero più avere a pretendere gli eredi del sig. in relazione a quel contratto nei confronti della NC. CP_2
****
Parte appellante deduce che il contratto di finanziamento dedotto in giudizio non è stato stipulato con la NC esponente, ma con altra società: DI Spa.
Quest'ultima, come si evince anche dall'atto di quietanza del 30/05/2006 (doc. 3 fasc.
NC in grado di appello), ha provveduto a stipulare ed erogare il finanziamento al sig.
a mezzo assegno 7305219831 emesso da Unicredit NC per la somma di Persona_2
€ 6.991,52.
Successivamente, in data 10 agosto 2006, DI SpA ha ceduto il credito rinveniente dal medesimo contratto a favore di con sede in Bologna, Via Controparte_5
Indipendenza n.2 (società dante causa di come risulta dalla Parte_1 comunicazione del 17 febbraio 2006 di DI S.p.A. all' – terzo ceduto - ed CP_8 al sig. - debitore, cfr. doc. 4 fasc. NC in grado di appello). Persona_2
Si tratta di un'operazione di cessione del credito e, quindi, e, di Controparte_5 conseguenza, l'odierna appellante non sono altro che cessionarie del credito e non del contratto. non è dunque legittimata alla domanda proposta dagli eredi Parte_1 CP_2 che richiedono la pronuncia di nullità di clausole contenute in un contratto che la convenuta non ha redatto, né stipulato, né concordato.
Alla luce di quanto sopra, la nullità della clausola ex art. 1815, comma 2, c.c., relativa ad un contratto stipulato con DI spa, il cui credito è stato poi ceduto ad altra società,
e poi, da ultimo, all'odierna convenuta, non potrebbe essere eccepita nei confronti di quest'ultima, in quanto priva di legittimazione passiva.
Quanto alla circostanza che la NC convenuta proponga, per la prima volta in appello la difesa in termini, quale eccezione preliminare, si osserva che si tratta, pacificamente, di circostanza rilevabile d'ufficio in quanto attinente alla titolarità o meno della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, circostanza che era rilevabile sulla base dei soli documenti di causa: secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto rilevare che non poteva essere pronunciata la nullità di clausole contrattuali di un contratto non stipulato tra le parti in causa, e spettava alla ricorrente dimostrare in qual senso Pt_1
Pag. n. 8 di 21 dovesse rispondere della nullità per usurarietà di un contratto stipulato da Parte_1 altra società.
In mancanza di tale dimostrazione, la domanda deve essere respinta perché la contraente non è Parte_1
6.1.2 Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia inammissibile e comunque infondato.
Il Tribunale, come visto, ha rilevato che le due transazioni oggetto di causa riguardavano esclusivamente il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo non goduti a seguito di estinzione anticipata, mentre, oggetto del presente procedimento è la natura usuraria del contratto di finanziamento.
La NC non ha censurato specificamente tale statuizione: , nel presente grado per Pt_1 la prima volta, ha dedotto che la nullità della clausola ex art. 1815, comma 2, c.c., relativa ad un contratto stipulato con DI spa, il cui credito è stato poi ceduto ad altra società, e poi, da ultimo, all'odierna appellante, non potrebbe essere eccepita nei confronti di quest'ultima, in quanto priva di legittimazione passiva.
Parte appellante, richiamando Cass. Civ. n. 17727/2018 (secondo cui “la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto”), deduce che la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa (perché contenente una promessa usuraria) non potrebbe essere fatta valere nei suoi confronti in quanto relativa a un rapporto negoziale di cui la stessa non è titolare, essendo mera cessionaria del credito.
A riprova, in fatto, della carenza di titolarità del rapporto controverso (per essere stato asseritamente ceduto il solo credito e non anche il contratto), la NC ha depositato in grado di appello notifica dell'atto di cessione (comunicazione del 17 febbraio 2006 di
DI S.p.A. all' – terzo ceduto - ed al sig. - debitore, cfr. doc.4 CP_8 Persona_2 fasc. NC in grado di appello).
Tale produzione è inammissibile ex art. 345, terzo comma, cpc, non avendo la NC nemmeno allegato di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La circostanza della intervenuta cessione del solo credito non risulta nemmeno allegata dalla NC in primo grado che anzi, dopo avere curato l'estinzione del finanziamento nel
2011 (cfr. doc. 2 fasc. appellati) e successivamente rimborsato al gli oneri di CP_2 estinzione anticipata, ha svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto controverso.
Quindi, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la prospettata cessione del solo credito non era rilevabile sulla base dei documenti di causa, così che l'asserita carenza
Pag. n. 9 di 21 di legittimazione passiva non poteva essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, né tantomeno può essere rilevata nel presente grado, essendo maturata preclusione in riferimento alla prova della circostanza della cessione del solo credito.
Da qui l'inammissibilità della censura.
****
Rileva la Corte, solo per completezza, che il motivo di gravame è comunque infondato nel merito.
In particolare, il riferimento a Cass. Civ. n.17727/2018 non appare in termini posto che tale pronuncia affronta la questione delle azioni esperibili dal cessionario per effetto della cessione del credito, chiarendo che costui, non essendo anche parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, tra cui quella di risoluzione.
Nel caso che ci occupa, l'azione di nullità di clausole del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) è stata proposta dal debitore ceduto: in tema di cessione del credito il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito.
Il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere la modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr.
Cass. 24657/2016, che richiama in motivazione Cass. 8373/2009).
In altre parole il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda: nell'ambito delle eccezioni legate al titolo, rientrano, infatti, quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto da cui è sorto il credito ceduto, in particolare le eccezioni di nullità.
Inoltre, in materia bancaria, è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 c. 3
Tub, oggi art. 125 septies Tub).
Si rileva altresì che è il soggetto con il quale il finanziamento è stato estinto Parte_1
e al quale, pertanto, sono state corrisposte le somme relative al finanziamento stesso (cfr. doc. 2 fasc. appellati): per ciò deve comunque ritenersi legittimata atteso che la questione oggetto di causa è la determinazione del minore importo che era dovuto in relazione al credito trasferito.
Pag. n. 10 di 21 6.2. Con il secondo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha accolto la domanda proposta dagli eredi . CP_2
Sul punto, il Tribunale ha rilevato che il premio di polizza è un costo collegato all'erogazione del credito, così che non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non accoglibile l'eccezione dei resistenti in ordine alla circostanza che le Istruzioni della NC d'AL all'epoca vigenti non prevedessero (o non prevedessero in maniera chiara e comprensibile) l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG, trattandosi di mere istruzioni di carattere tecnico, che non sono vincolanti ed hanno efficacia meramente consultiva.
Così come non poteva trovare accoglimento l'altra eccezione di Controparte_6 in ordine al fatto che l'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati
[...] omogenei al fine di poterli confrontare (c.d. principio di omogeneità), più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, osterebbe al raffronto tra il TEG, incrementato del costo delle polizze assicurative, e il tasso soglia ricavato a partire da un TEGM che per definizione non considera quei costi, per l'evidente eterogeneità dei dati utilizzati per elaborare le due distinte grandezze.
Il Tribunale ha richiamato i principi enunciati da Cass. Civ. SS. UU. n. 19597/2020 per disattendere l'eccezione proposta dalla NC, rilevando che nel caso in cui non possano compararsi dati omogenei, il principio di omnicomprensività, e di tutela del finanziato, deve prevalere su quello di omogeneità.
Quanto alle sorti del contratto di mutuo a seguito del superamento del tasso soglia, il
Tribunale ha ritenuto che l'istituto bancario dovesse essere condannato a restituire non solo gli interessi pagati ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento.
6.2.1. Parte appellante oppone le censure sub 3.b) precisando che il Tribunale non avrebbe esaminato le argomentazioni difensive della banca, e non sarebbe entrato nel merito delle questioni proposte.
La NC deduce che nel caso in esame il TEG del contratto era in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, e sarebbe stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da
NC d'AL.
Nei criteri di calcolo del TEG occorrerebbe attenersi a quanto disposto dalla NC d'AL, essendo preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso da quello indicato da quest'ultima.
Nel caso di specie il signor ha stipulato una polizza con CP_2 Controparte_9
in data 18/04/2006: si tratta di una polizza stipulata in occasione del
[...] finanziamento per cui è causa ed infatti l'assicurato è il signor come si Persona_2
Pag. n. 11 di 21 evince dalla polizza e dal questionario sanitario sullo stato di salute dell'assicurato (doc. n.
3 e 4 del fascicolo di primo grado).
La polizza in questione non è stata proposta o suggerita dal finanziatore, ma costituisce l'adempimento di un obbligo di legge (art. 54 DPR 5 gennaio 1950 n.180): la stessa NC
d'AL, nelle Istruzioni, ha previsto che le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, come nel caso in questione.
La polizza è, dunque, emessa da un soggetto terzo rispetto al finanziatore, soggetto che percepisce il premio per intero alla data della stipula e che, naturalmente, è determinato dalla Compagnia Assicuratrice: il contratto di assicurazione è obbligatorio per legge ed è il presupposto legale del finanziamento che prevede quale modalità di rimborso la cessione del quinto dello stipendio/pensione.
Tale assicurazione garantisce la cessione delle quote di stipendio (o pensione) e non garantisce, quindi, la NC ma il titolare dello stipendio/pensione che, d'altronde, è garantito in toto, sicché, nell'ipotesi di perdita del lavoro o della vita il suo debito verrà comunque estinto e non graverà né su di lui, se licenziato, né sui suoi eredi, se deceduto: nessuna surroga in capo alla Compagnia assicurativa è prevista in caso di perdita della vita,
a testimoniare ulteriormente che la polizza non era stipulata nell'interesse della NC.
Il Tribunale non avrebbe pronunciato su tali argomentazioni proposte dalla NC.
Deve ritenersi che proprio il tenore dell'art. 644 c.p. e la sua interpretazione sistematica consentono di escludere i costi assicurativi dalla rilevazione del TEG: l'art. 1815, II° comma, c.c. , nel determinare le conseguenze civilistiche dell'usura, non definisce il reato, limitandosi ad individuarne le conseguenze (gratuità del finanziamento: non sono dovuti interessi), per cui la norma quadro, anche in ambito civilistico, è l'art. 644 c.p.
Ebbene, nel caso specifico relativo alla polizza assicurativa il pagamento del premio non è conseguenza di una scelta della banca, ma di un obbligo di legge e la somma non viene data, né promessa alla NC, bensì pagata alla Compagnia di Assicurazione.
E dunque, nel caso, ben si può sostenere che il reato sussiste solo se gli interessi e gli altri costi (in quanto concepiti come vantaggi usurari) costituiscono il corrispettivo della prestazione di denaro (finanziamento).
Nell'ipotesi all'esame le spese assicurative costituiscono il corrispettivo non del finanziamento, ma della prestazione, aleatoria ed eventuale, che la Compagnia si impegna ad effettuare nell'eventualità che si verifichi l'evento assicurato (morte).
Perciò il premio è il prezzo non del finanziamento, ma della polizza, e solo di essa costituisce il corrispettivo.
Nell'interpretare l'art. 644, comma 4, c.p. – che si occupa delle modalità attraverso le quali accertare l'usura, ossia dei costi da includere nel TEG – non si può prescindere dal fatto
Pag. n. 12 di 21 che, ai sensi del primo comma, l'usura sussiste solo laddove vi sia promessa o dazione di interessi o altri vantaggi usurari imposti dalla NC e corrispettivi rispetto al finanziamento: la norma pone il principio di omnicomprensività del paniere di costi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura pattizia, ma tale principio va riferito ai soli costi rilevanti ai fini dell'integrazione del reato e dell'illecito civile, ossia ai soli costi corrispettivi imposti dal finanziatore, e gli oneri assicurativi non sono imposti dalla NC finanziatrice, ma dalla legge e non sono corrispettivo del finanziamento, ma della prestazione assicurativa.
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La NC lamenta inoltre che il Tribunale non risulta essersi pronunciato nemmeno in relazione all'eccepita disomogeneità di valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del TEG contrattuale, e in particolare sul mancato rispetto del principio della ed CP_10 CP_11
deduce di avere contestato le risultanze della perizia contabile avversaria Pt_1 evidenziando come il TEG pari al 21,87%, determinato da controparte includendo nel conteggio i costi assicurativi, non può essere confrontato con la soglia di usura, poiché determinato tramite un metodo di calcolo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge.
Il contratto è stato stipulato nel 2006, e all'epoca le Banche, in totale e legittima conformità alle istruzioni del loro Organo di Vigilanza, non includevano nel computo del tasso effettivo il premio di assicurazione.
Allo stesso modo il , nelle proprie rilevazioni trimestrali dei tassi medi per le CP_12 varie categorie di operazioni, non includeva i premi assicurativi dei contratti eventualmente collegati ai mutui o ad altre forme di finanziamento.
Pertanto il voler calcolare il TEG del contratto includendo tale voce comporta, necessariamente, un risultato non conforme ai criteri di calcolo con cui si raffronta il tasso: si tratterebbe quindi della violazione del principio di simmetria ed omogeneità già ben delineato da Cass. 16303/2018.
Il principio di omogeneità e simmetria costituisce ormai principio generale dell'ordinamento giuridico, sicchè l'interpretazione dei contratti deve preservare l'uguaglianza processuale e sostanziale delle parti, in applicazione dell'art. 3 Cost. (si veda
Cass. SS.UU. 15895/2019 e Cass. SSUU 18 settembre 2020 n.19597.
In applicazione di detto principio, laddove si includa il costo polizza nel TEG e non si corregga anche il TEGM (e dunque, nel TSU) la disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto si traduce in uno squilibrio sostanziale, a tutto svantaggio della NC.
Pag. n. 13 di 21 Nel caso di specie tale omogeneità non c'è, perché nel TEGM (e, dunque, nel TSU) non si tiene conto del costo polizza, mentre nel TEG ricalcolato ai fini del presente giudizio e dei giudizi analoghi, esso viene considerato.
La teoria dello spread (ovvero la maggiorazione del TEGM prevista dai DM) fa dipendere l'accertamento dell'usura da un elemento variabile e, per ciò stesso, non oggettivo: i) innanzitutto, se il costo polizza si imputasse allo spread del TSU, si consentirebbe a un costo eterodeterminato, fissato cioè dalla Compagnia Assicurativa e fondato su valutazioni statistiche estranee al mondo del credito di impattare sulle soglie usura e di conseguenza sul funzionamento e sulla stabilità dell'intero mercato;
ii) lo spread dipende dal TEGM sottostante, sul quale si operano le maggiorazioni previste dalla legge, per cui se il TEGM
è “sottostimato” per la mancata considerazione degli oneri assicurativi, lo è anche lo spread
(che ne è variabile dipendente).
In conclusione, alla luce dei criteri proposti, emerge che la società finanziaria non ha richiesto o concordato un tasso superiore a quello d'usura e che la domanda avversaria non appare fondata.
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6.2.2. Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia privo di pregio.
Occorre premettere che stipulava con EUROFIDITALIA il contratto di Persona_2 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio numero 636297, numero cliente
34489, sottoscritto in data 18/04/2006, ed estinto anticipatamente il 30.11.2011.
Il merito della controversia è rappresentato dalla necessità o meno di ricomprendere tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura il costo assicurativo, poiché il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi (20,41%) risultava superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto (pari al 16,74%).
Nella specifica materia dei prestiti contro cessione del quinto, il contenzioso è determinato dalla interpretazione che NC d'AL ha dato della legge n. 108/96, a cui il sistema bancario s'è allineato.
In particolare, le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” - utilizzate per la rilevazione e pubblicazione dei tassi medi fino al IV trimestre 2009 - escludevano dalla rilevazione le spese per assicurazione “derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”, tra le quali le spese per assicurazioni ex
D.P.R. 180/50, “purché siano certificate da apposita polizza”.
Solo a partire dall'edizione dell'agosto 2009 – successiva al contratto – NC d'AL ha ricondotto il caso al sistema di legge e alla regola generale: nel testo delle Istruzioni sono comprese nella rilevazione “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito [.. ] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero
Pag. n. 14 di 21 obbligatoria per ottenere il credito [..]” e nella nota a piè di pagina (11) si legge che “nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso”.
Altresì è evidente che l'interpretazione di NC d'AL, tra il 1997 e il 2009, ha non soltanto falsato massivamente, per i “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, la rilevazione dei tassi e portato alla pubblicazione di tassi medi inferiori al costo effettivo del credito, ma ha anche indotto in errore gli intermediari stessi, che hanno svolto l'autovalutazione, prevista dall'art. 3 dei D.M., utilizzando i medesimi criteri interpretativi di inclusione/esclusione.
Nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 18.4.2006 alle condizioni ivi riportate
(cfr. doc. 1 fasc. parte appellata): si trattava di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, con capitale lordo mutuato pari ad
€ 14.016,00 da restituire in 96 rate mensili da euro 146,00 cadauna.
Il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 30.11.2011 alla rata n. 62.
Il tasso soglia è stato desunto dalle indicazioni della NC d'AL “rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini delle legge sull'usura” applicabili dal 1° aprile 2006 al 30 giugno 2006 categoria operazioni “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” classi di importo “oltre 5.000,00 euro” aumentando il TEGM (pari al 11,16%) della metà
(cfr. art. 2, secondo comma, D.M. 20.12.2005, doc. 5 fasc. parte appellata).
Il Tribunale si è correttamente uniformato all'insegnamento di Cass. Civ. n. 8806/2017, che ha riconosciuto “la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante” e il valore che tale disposizione assume
“per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla NC d'AL”.
Tale pronuncia riafferma la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse “Istruzioni”.
Resta quindi implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com'è evidente, che l'interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.
Tale orientamento è stato ribadito, proprio in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, da Cass. civ., sez. 1, ord. n. 22458/2018 (richiamata nell'ordinanza impugnata) e da Cass. civ., sez. 6-1, ord. n. 3025/2022.
Cass. civ., sez. 2, n. 17466/2020, poi, ha altresì ribadito che le rilevazioni della NC
d'AL hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il e CP_13 non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.
Pag. n. 15 di 21 Tale pronuncia richiama un orientamento espresso sin da Cass. pen., sez. 2, n. 46669/2011, secondo cui le circolari e le istruzioni della NC d'AL non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla NC d'AL in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Quanto alla simmetria della metodologia di calcolo adottata, i più recenti orientamenti di legittimità (Cass. n. 12965/16; Cass. SS.UU. 16303/18; Cass. SS. UU. n. 19597/20), hanno ribadito che l'omogeneità non può andare a discapito del principio sopra richiamato della
"centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria" e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo "inerente", ma non rilevato.
In tale prospettiva e nel richiamare il ragionamento delle Sezioni Unite (da ultimo citata)
"in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato", viene considerato necessario comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio "così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato".
Dunque il Decreto Ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.
E ciò in aderenza all'orientamento di Cass. SS. UU. n. 19597/2020 che ha confermato la validità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte
(Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonchè Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il
T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 e sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Nella stessa pronuncia la S.C. ha però anche precisato che se i decreti non recano (decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003)
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori - dunque, analogamente alla presente fattispecie, non tengano in considerazione una voce di costo che deve invece essere ricompresa nel paniere dei costi rilevanti ai fini della fattispecie usuraria così come
Pag. n. 16 di 21 delineata dal legislatore - deve comunque essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente.
Negli stessi termini Cass. Civ. n. 37058/2021 che ha ribadito il principio espresso da Cass. civ., S.U., n. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, prosegue la S.C., la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Ciò ovviamente non comporta il venir meno del parametro di riferimento per la verifica dell'usura determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108/1996, ma solo di non tenere conto di quanto previsto all' art. 3, comma due, dei DM di riferimento: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla NC d'AL e dall'Ufficio italiano dei cambi”.
Infatti Cass. Civ. n. 37058/2021 ha precisato che l'omogeneità dei termini di comparazione non è elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato, ed ha richiamato l'orientamento di Cass. SS.UU. n. 19597/2020 secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica: quindi anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difettava la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (così in motivazione Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020).
Afferma Cass. n. 37058/2021 che, data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione, fino al DM del maggio 2009, dei costi assicurativi
Pag. n. 17 di 21 ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.
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Al di là di qualche sporadica ed isolata pronuncia di merito in senso contrario, i principi della Suprema Corte sopra richiamati costituiscono ormai jus receptum.
In particolare la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare il principio di diritto secondo cui le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. I,
19 gennaio 2024, n. 2600; Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29501; Cass., sez. I, 14 luglio
2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022,
n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n.
17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III,
17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile
2017, n. 8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte", espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 2600/2024).
Soltanto con un'indebita forzatura di logica e linguaggio il premio di polizza potrebbe essere qualificato come “imposta o tassa”, anche in ragione del fatto che, mentre i tributi sono determinati per legge, anche nel quantum, il premio di polizza, pur essendo obbligatorio, è rimesso alle dinamiche di mercato.
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si tratta di un costo collegato alla erogazione del credito.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nel prestito contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), l'art. 1 DPR 180/50 subordina la conclusione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) alla “garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”.
Pag. n. 18 di 21 Tale polizza è quindi obbligatoria per legge e costituisce condicio sine qua non per accedere al prestito. Sotto ogni possibile criterio interpretativo, il premio di polizza è un costo collegato all'erogazione del credito: i) è condizione per accedere al finanziamento;
ii) è contestuale alla conclusione del contratto di credito ed ha la stessa durata;
iii) serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verifichino eventi che pregiudicano l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego ecc.).
Pertanto, non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.
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Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza degli interessi e degli altri vantaggi usurari, come previsto dalla L. n. 108/1996.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che non sono dovuti, oltre agli interessi, anche tutti gli oneri e costi collegati al finanziamento, escluse le imposte e tasse, che concorrono a determinare l'usurarietà del TEG.
In altre parole la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento, con la conseguente non debenza di tutto ciò che rientra nel perimetro dei costi del credito secondo la nozione lata di interesse descritta dall'art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
Tale statuizione non è stata specificamente impugnata e quindi sul punto si è formato il giudicato.
Resta solo da ribadire quanto già evidenziato dal Tribunale, ovvero che parte appellante non ha specificamente contestato l'importo di € 5.329,32 chiesto in restituzione dagli odierni appellati e comprensivo degli oneri (interessi, commissioni, premi assicurativi e spese) corrisposti dal cliente oltre il capitale mutuato, sino alla estinzione del finanziamento, con l'esclusione della quota degli oneri/commissioni del finanziamento non usufruiti a causa della sua anticipata estinzione, dei quali il aveva già ottenuto il CP_2 rimborso.
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7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Pag. n. 19 di 21 Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a e CP_2 CP_3 delle spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle CP_4 disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi (nulla per la fase di trattazione/istruttoria poichè nel presente grado di giudizio non risulta svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. né di quelle istruttorie riconducibili alla previsione dell'art. 4, comma 5, lettera c) del D.M. n. 55 del 2014): per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi €
3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma l'ordinanza Parte_1 emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Torino, pubblicata in data 13.9.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 918/2022;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 CP_2 CP_3
e le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.966,00#
[...] CP_4 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
Pag. n. 20 di 21 (dr. Marco Leone Coccetti)
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