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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1626/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
AT RI, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1544/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CT0278764 2023 REND.CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 14/03/2025, Ricorrente_2, Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_3 , rappresentati e difesi per come in atti, propongono ricorso avverso avviso l'avviso di accertamento catastale n.2023CT0218764, notificato in data 23/12/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate del Territorio, a seguito della presentazione in data 22/03/2023, prot. n.CT0034435, della dichiarazione afferente alla determinazione di classamento e rendita catastale, in relazione agli immobili destinati a Botteghe, siti nel comune di Acireale
(CT) Indirizzo_1 e 55, ed Indirizzo_2, in catasto riportati al foglio 58, particella 179, sub.26, 27 e 28, ha confermato la categoria C/1 e rettificato la classe del classamento proposto con procedura
DOCFA da 5 a 6.
I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedono l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, perché le motivazioni addotte sono del tutto carenti, errate e superficiali.
L'Agenzia Entrate si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è inammissibile per precedente giudicato sulla questione atteso che avverso l'avviso di accertamento catastale n.2023CT0218764, è stato proposto ricorso iscritto al R.G. n.7027/2024, già deciso con sentenza n.9666/2025 emessa da questa stessa sezione in data
01/12/2025 e depositata in data 04/12/2025.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio di Catania, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00).
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
AT RI, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1544/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CT0278764 2023 REND.CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 14/03/2025, Ricorrente_2, Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_3 , rappresentati e difesi per come in atti, propongono ricorso avverso avviso l'avviso di accertamento catastale n.2023CT0218764, notificato in data 23/12/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate del Territorio, a seguito della presentazione in data 22/03/2023, prot. n.CT0034435, della dichiarazione afferente alla determinazione di classamento e rendita catastale, in relazione agli immobili destinati a Botteghe, siti nel comune di Acireale
(CT) Indirizzo_1 e 55, ed Indirizzo_2, in catasto riportati al foglio 58, particella 179, sub.26, 27 e 28, ha confermato la categoria C/1 e rettificato la classe del classamento proposto con procedura
DOCFA da 5 a 6.
I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedono l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, perché le motivazioni addotte sono del tutto carenti, errate e superficiali.
L'Agenzia Entrate si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è inammissibile per precedente giudicato sulla questione atteso che avverso l'avviso di accertamento catastale n.2023CT0218764, è stato proposto ricorso iscritto al R.G. n.7027/2024, già deciso con sentenza n.9666/2025 emessa da questa stessa sezione in data
01/12/2025 e depositata in data 04/12/2025.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio di Catania, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00).
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina