Articolo 3 della Legge 17 luglio 1954, n. 594
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 agosto 1954
Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.
Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, e' concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.
In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3 , 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Entrata in vigore il 11 agosto 1954