Versione
11 agosto 1954
11 agosto 1954
Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.
Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, e' concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.
In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3 , 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.
Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, e' concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.
In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3 , 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 .