Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00865/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05810/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5810 del 2022, proposto da
RI RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 22 del 18.07.2022;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 22 del 18.07.2022 adottata nei relativi riguardi dal Comune di Serrara Fontana.
Di seguito i mezzi di censura articolati in ricorso:
1) in primo luogo, si lamenta che l’Amministrazione comunale avrebbe omesso la delibazione definitiva dell’istanza di condono edilizio nr. 12229 del 10.12.2004;
nel caso di specie, infatti, non verrebbe in rilievo alcun intervento realizzato in epoca successiva all’istanza di condono in quanto le opere eseguite costituirebbero parte del fabbricato preesistente;
2) si aggiunge che l’ordine di demolizione non sarebbe sorretto da pubblico interesse, in quanto gli interventi posti in essere successivamente alla domanda di sanatoria non creerebbero un nuovo carico urbanistico, sicché non si apprezzerebbe un sostanziale contrasto con l’art. 35 della legge n.47/85;
si lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e la carenza di adeguata motivazione nell’atto impugnato;
3) infine, si rileva che l’Amministrazione avrebbe fatto erroneamente richiamato la sentenza penale di accertamento del reato edilizio n. 425/05, poiché detta decisione, decorso un decennio, avrebbe perduto efficacia.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria in data 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, secondo quanto si passa ad osservare.
Dagli atti esaminati emerge che, con ordinanza n. 22 del 18.7.2022, il Comune di Serrara Fontana ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere di cui all’accertamento tecnico Prot. n. 8462 del 13.10.2021, così descritte: “….. costituito da due sole aperture o meglio vani, di larghezza mt. 2,00 circa. La prima apertura posta nella muratura di spessore cm. 65 circa consente l’accesso a un locale cavato in terrapieno delle seguenti dimensioni: profondità di circa mt. 8/9,00 e larghezza di circa mt 3,50, altezza circa mt. 3,00. Da una sommaria verifica visiva, si rilevano murature perimetrali e copertura/solaio conformato a volta costituita da conglomerato cementizio. La seconda apertura, celata da pannelli plastici inchiodati, consente anch’essa l’accesso a vano cavato in terrapieno della profondità di circa mt. 2,00, larghezza mt. 3,50 circa e altezza mt. 2,50 circa. Entrambi i due vani cavati in terrapieno sono utilizzati quali ripostigli e depositi di materiale vario ” (cfr. provvedimento impugnato).
Detti manufatti, come condivisibilmente rilevato dall’Amministrazione, e secondo quanto già osservato con l’ordinanza collegiale nr. 2219/2022 reiettiva della domanda cautelare e non gravata in appello, non corrispondono a quelli oggetti della domanda di condono alla quale si riferisce il primo mezzo di censura.
Ed infatti, le opere abusive stigmatizzate nell’ordine a demolire e in precedenza descritte sono, all’evidenza, diverse rispetto a quelle oggetto della domanda di condono presentata in data 10 dicembre 2004, la quale opera solo un generico riferimento a una “ tettoia lateralmente il fabbricato di sua proprietà, di un locale per il ricovero degli animali ed un garage ”, senza allegati grafici.
In ogni caso, la presentazione della domanda di condono non autorizzava “ l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943) ” (cfr. TAR Campania, VI, 22 gennaio 2021, n. 493).
In questo contesto non colgono nel segno neppure gli ulteriori motivi di gravame, posto che: l’ordine di demolizione dei nuovi volumi, realizzati senza titolo edilizio e senza previo rilascio di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, costituisce attività vincolata da parte dell’Amministrazione, che non richiede nessuna ulteriore motivazione rispetto all’indicazione dell’abuso e delle norme violate, neppure in relazione allo specifico interesse pubblico da tutelare; per le stesse ragioni, ovvero per la natura doverosa e integralmente vincolata dell’attività svolta, non sussisteva neppure l’obbligo di comunicare il preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L.241/90.
In termini, di recente: “ L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull'accertamento dell'abuso. Non è richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non incide sulla legittimità né sull'esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente ” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 9/12/2025, n. 9688); e inoltre: “ L' articolo 10-bis, l. n. 241/1990 ricollega il relativo obbligo ai procedimenti che prendono avvio a seguito di istanza di parte e non anche a quelli iniziati d'ufficio. Nel caso concreto, tuttavia, il procedimento di cui è causa, essendo un procedimento sanzionatorio volto alla repressione di un abuso edilizio, ha avuto inizio d'ufficio, sicché rispetto ad esso non può trovare applicazione l’articolo 10-bis della l. n. 241 del 1990 ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 1/04/2025, n. 6478).
Alla luce di ciò che si è osservato risulta ininfluente quanto si deduce relativamente alla non pertinenza del richiamo alla sentenza penale di condanna intervenuta per i medesimi fatti, posto che l’ordine di demolizione in parola trova, comunque, a proprio fondamento i necessari presupposti di legge.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente esclude la necessità di dar corso alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
IE SS Di AP, Presidente
AR AL, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AL | IE SS Di AP |
IL SEGRETARIO