Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2025, proposto da
ET Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6C7D46C97, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Niccolò Elia Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
US Kabi Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 2033 dell'8 novembre 2025, trasmessa con nota Prot. n. 83067/2025 del 10 novembre 2025, con la quale l'ASP Ragusa ha disposto la revoca dell'aggiudicazione a favore di ET, e la contestuale aggiudicazione a US, del lotto 6 della procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la scelta del privato contraente per la stipula dei contratti relativi alla fornitura in service “full-risk” di “Sistemi Diagnostici”, per l'U.O.C. di Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l'U.O.C. di Patologia Clinica e per l'U.O.C. di Patologia Clinica - Sezione di Genetica Medica Aziendali, per la durata di cinque anni, con eventuale opzione di proroga di un ulteriore anno (Gara Telematica n. SP/95/2025, CIG: B6C7D46C97 di seguito anche la “Gara”);
- della nota Prot. n. 78867/2025 del 24 ottobre 2025, a firma congiunta del RUP (Dott.ssa Vincenza Piccione) e del Direttore U.O.C. Provveditorato (Dott.ssa Maria Teresa Ventura), con la quale la ASP Ragusa ha comunicato a ET che “questa A.S.P. di Ragusa procederà alla revoca dell'aggiudicazione del lotto n. 6, disposta nei confronti di Codesta società con deliberazione n. 1204 del 28/06/2025 e al conseguente affidamento alla società US Kabi Italia S.r.l. per le motivazioni indicate nella presente nota, come da ns. nota del 02/10/2025”, in relazione alla Gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra i quali: a) il verbale della Commissione di gara relativo alla seduta riservata del 22 settembre 2025, con cui la Commissione - all'esito del riesame dell'offerta tecnica presentata in Gara da ET, della modifica del relativo punteggio e della rideterminazione del punteggio complessivo conseguito dalla ET e dalla US - propone l'aggiudicazione della fornitura alla US e la “revoca” dell'aggiudicazione già disposta a favore di ET; b) l'atto di avvio del procedimento di cui alla nota dell'ASP Ragusa Prot. N. 72522 del 2 ottobre 2025, per la “revoca” dell'aggiudicazione a favore di ET del lotto 6 della Gara, nonché c) del verbale della Commissione del 23 ottobre 2025;
nonché, per l'accertamento
del diritto di ET di mantenere o conseguire l'aggiudicazione del lotto 6 della Gara e di stipulare il relativo contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla ASP Ragusa con US ai sensi degli articoli 121, comma 1, lett. c) e/o d), e 122 c.p.a.
2) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da US Kabi Italia S.r.l. il 19/12/2025:
per l’annullamento
di tutti gli atti della procedura di gara, nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile - anziché doverosamente esclusa, e comunque erroneamente valutata, l’offerta tecnica ed economica presentata da ET Italia S.r.l., operatore che, all’esito della rivalutazione tecnica, è risultato secondo classificato nel Lotto n. 6.
La presente impugnativa è proposta anche ai fini della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale, per difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente principale, e ha ad oggetto, in parte qua, i seguenti atti:
- gli atti preordinati, presupposti, comunque connessi e/o conseguenti alla procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (“ASP Ragusa”), ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in service “full-risk” di sistemi diagnostici destinati alle UU.OO.CC. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, di Patologia Clinica e di Patologia Clinica – Sezione di Genetica Medica (Gara n. SP/95/2025, CIG: B6C7D46C97), limitatamente agli atti e ai provvedimenti che hanno consentito l’ammissione di ET Italia S.r.l. al prosieguo e alle successive fasi della procedura di gara per il Lotto n. 6 (“Fornitura in service di Sistemi per aferesi produttiva (Plasmaferesi, Piastrine-Aferesi e Plasma-Piastrine-Aferesi”), nonché la valutazione della relativa offerta tecnica ed economica;
- ogni atto e/o verbale con cui la Stazione appaltante, il Seggio di gara, la Commissione giudicatrice e/o ogni altro Organo competente hanno ammesso, anziché escludere, ET Italia S.r.l. al prosieguo e alle successive fasi della suddetta procedura di gara per l’affidamento del Lotto n. 6, procedendo all’apertura, all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica;
- segnatamente, tutti i verbali di gara e i relativi allegati, tra cui i verbali del Seggio di gara delle sedute del 3 giugno 2025 (n. 1) e del 12 giugno 2025 (n. 2), nonché i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 72765 del 3 giugno 2025, relativi alle sedute della seconda fase della gara (seduta pubblica del 16 giugno 2025 - n. 1 e seduta riservata del 16/17 giugno 2025 - n. 2) e, per la terza fase, il verbale della seduta pubblica del 23 giugno 2025, nella parte in cui, con riferimento al Lotto n. 6, non è stata disposta l’esclusione di ET Italia S.r.l. ed è stata invece aperta, esaminata ed erroneamente valutata la relativa offerta tecnica ed economica;
- ogni ulteriore verbale di gara e relativi allegati, limitatamente e con particolare riferimento alla parte in cui, in relazione al Lotto n. 6, sono state riportate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l’attribuzione dei punteggi di qualità e dei punteggi tecnici provvisori o definitivi, con riguardo alla posizione della ricorrente principale ET Italia S.r.l.;
- il verbale della seduta in cui la Commissione giudicatrice, data lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte, ha proceduto all’apertura delle buste economiche, nella parte in cui ET Italia S.r.l., anziché essere esclusa, è stata invece ammessa alla valutazione dell’offerta economica;
- segnatamente, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta del 23 giugno 2025, ove il Presidente, data lettura delle risultanze della valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche telematiche, limitatamente alla parte in cui non è stata disposta l’esclusione di ET Italia S.r.l. ed è stata invece consentita la prosecuzione della procedura nei suoi confronti;
- la proposta di aggiudicazione e la graduatoria provvisoria e/o definitiva all’esito delle operazioni di gara, nella parte in cui ET Italia S.r.l., anziché essere esclusa dalla procedura, è stata mantenuta in gara, erroneamente valutata e utilmente collocata in graduatoria per il Lotto n. 6;
- se ed ove occorrer possa, la deliberazione del Direttore Generale n. 1204 del 28 giugno 2025, con la quale l’ASP Ragusa ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 6 in favore di ET Italia S.r.l., nonché della nota prot. n. 0052568 del 9 luglio 2025, con cui tale aggiudicazione è stata comunicata a US Kabi Italia S.r.l.;
- il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22 settembre 2025, nella parte in cui, pur procedendo al riesame dell’offerta tecnica di ET Italia S.r.l., la Commissione non ne ha disposto l’esclusione e ha disatteso talune delle osservazioni formulate da US Kabi Italia S.r.l. nelle note prot. IB/ga/3456/2025 del 9 settembre 2025 e prot. IB/ga/3500/2025 del 12 settembre 202, volte all’annullamento in autotutela della deliberazione n. 1204/2025 e alla complessiva rivalutazione dell’offerta tecnica ed economica della ricorrente principale;
- se ed in quanto meramente consequenziali agli atti sopra indicati, e comunque nella sola misura in cui presuppongono la mancata esclusione di ET Italia S.r.l. dalla procedura di gara e, comunque, l’erronea valutazione della relativa offerta, gli atti adottati all’esito della rivalutazione tecnica, ivi inclusa la deliberazione del Direttore Generale n. 2033 dell’8 novembre 2025, nonché la relativa comunicazione di aggiudicazione;
- ogni altro atto, nota, relazione o verbale presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui, con riferimento al Lotto n. 6, l’ASP Ragusa ha omesso di disporre l’esclusione di ET Italia S.r.l., procedendo invece all’esame e alla valutazione della relativa offerta tecnica ed economica, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, il verbale della Commissione giudicatrice del 23 ottobre 2025, nonché l’atto di avvio del procedimento di cui alla nota dell’ASP Ragusa prot. n. 72522 del 2 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e di US Kabi Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IE FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 852 del 30 aprile 2025, la ASP di Ragusa avviava una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura in service “ full-risk ” di “ Sistemi Diagnostici ”, per l’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l’U.O.C. di Patologia Clinica e per l’U.O.C. di Patologia Clinica - Sezione di Genetica Medica Aziendali, per la durata di 5 anni, con opzione di eventuale proroga per un ulteriore anno.
La procedura di gara era articolata in 49 lotti unici e indivisibili, dovendosi rilevare come, ai fini di causa, risulti essere rilevante solo il lotto n. 6, avente ad oggetto la “ Fornitura in service di Sistemi per aferesi produttiva (Plasmaferesi, Piastrine-Aferesi e Plasma-Piastrine-Aferesi). Importo complessivo quinquennale a base di gara: € 3.750.000,00 iva esclusa ”.
Detto lotto, in particolare, prevedeva la fornitura di una voce A, avente ad oggetto “ sistemi completi per la raccolta di plasma in aferesi ”, e di una Voce B, riguardante “ sistemi completi per la raccolta di piastrine-aferesi e di plasmapiastrine-aferesi ”.
Il criterio di aggiudicazione del lotto in esame prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, secondo i parametri di ponderazione descritti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale così stabiliti: (i) qualità: punteggio massimo 70 punti; (ii) prezzo: punteggio massimo 30 punti.
Alla procedura comparativa per il lotto di interesse hanno preso parte solo due ditte, ossia la società ricorrente e la controinteressata.
All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, il lotto è stato aggiudicato alla società ricorrente con il punteggio totale riparametrato di 89,50/100 (59,50/70 per punteggio qualità e 30/30 per punteggio prezzo), mentre la ditta controinteressata si è classificata seconda in graduatoria con un punteggio totale riparametrato di 87,22/100 (70/70 per punteggio qualità e 17,22/30 per punteggio prezzo), con uno scarto dalla prima classificata di 2,28 punti.
A seguito dell’aggiudicazione, con due note del 9 e del 12 settembre 2025, la società controinteressata ha chiesto all’ASP resistente di riaprire l’offerta tecnica della prima classificata, ritenendo come alcune valutazioni compiute dalla Commissione fossero errate, avuto riguardo a taluni punteggi assegnati all’offerta tecnica di controparte, con conseguente necessità di modificare la graduatoria finale previo annullamento dell’aggiudicazione.
A seguito di tali richieste, la Commissione si riuniva il 22 settembre 2025, in seduta riservata, per valutare i rilievi critici mossi dalla seconda classificata, ritenendo di dovervi aderire in parte, ossia con particolare riferimento ai punti nn. 3, 4 e 8 della scheda di valutazione qualità dell’offerta dell’aggiudicataria, in relazioni ai quali ha ritenuto congruo, previo riesame, attribuire il punteggio di zero punti per ciascuno di tali sub-criteri.
Con atto n. 72522 del 2 ottobre 2025, recependo le anzidette rivalutazioni della Commissione, l’ASP di Ragusa ha dato avvio al procedimento di revoca dell’aggiudicazione, con comunicazione indirizzata alla parte ricorrente con invito alla presentazione di controdeduzioni nel termine di dieci giorni.
In conseguenza della memoria prodotta dalla società ricorrente, la Commissione si è nuovamente riunita in data 23 ottobre 2025, respingendo le osservazioni presentate da ET.
Da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n. 2033 del giorno 8 novembre 2025, l’ASP resistente ha disposto la revoca dell’aggiudicazione del lotto 6 in favore della società ricorrente, aggiudicandola contestualmente alla società controinteressata.
A questo punto, parte ricorrente ha proposto l’odierno ricorso principale con cui ha espressamente graduato le censure proposte, di seguito riportate nell’ordine di trattazione voluto dalla parte:
II) In via principale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 15 del d.lgs. 36/2023 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di segretezza dell’offerta economica prima della compiuta valutazione di quella tecnica, buon andamento, legalità, concorrenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per illogicità manifesta e sviamento.
Con il primo motivo di ricorso si contesta la rivalutazione dell’offerta tecnica di parte ricorrente occorsa all’esito dell’aggiudicazione, ossia dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche degli operatori partecipanti alla gara, con lesione del principio di segretezza delle offerte economiche.
Ad onta di quanto sostenuto dalla Commissione, nessun errore materiale sarebbe apprezzabile nel caso di specie, risolvendosi l’attività svolta dall’Organo collegiale a guisa di nuova valutazione di un’offerta tecnica a gara già conclusa, con patente violazione del principio di segretezza sopra menzionato.
III) In subordine. Violazione e falsa applicazione degli art. 3.3 del Disciplinare e del Capitolato Tecnico nella parte in cui definisce i “requisiti minimi” dei separatori cellulari oggetto del Lotto n. 6. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per carenza di istruttoria e di motivazione, falsa causa, sviamento.
Con una prima censura subordinata, parte ricorrente lamenta l’omessa esclusione dalla gara della società controinteressata per aver offerto prodotti non rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal capitolato tecnico di gara.
Nello specifico, tra tali requisiti sarebbero rientrate le seguenti caratteristiche della fornitura offerta: i) “ Fasi della procedura completamente automatiche (priming, separazione, re-infusione)” ; ii) “Possibilità di infondere liquidi durante o alla fine della procedura ”.
In sostanza, secondo la prospettazione della parte ricorrente le apparecchiature offerte dalla società controinteressata non rispetterebbero le qualità minime stabilite dal capitolato dal momento che “ le fasi di separazione e/o re-infusione richiedono l’intervento di un operatore e non sono, per ciò stesso, automatiche ”, come risulterebbe dai contenuti della stessa relazione tecnica prodotta in sede di gara dalla controparte e dalle schede tecniche degli apparati ad essa allegate.
IV) In ulteriore subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Disciplinare e del Capitolato Tecnico nella parte in cui definisce, nella “Scheda di Valutazione Qualità”, il punteggio da attribuire a determinati elementi dell’offerta tecnica dei concorrenti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per carenza di istruttoria e di motivazione, falsa causa, sviamento.
In via ulteriormente subordinata rispetto alle doglianze precedenti, parte ricorrente ha contestato le valutazioni della Commissione aggiudicatrice sia per quanto concerne le rinnovate valutazioni poste a base del gravato provvedimento di revoca e sia avuto riguardo alle valutazioni originarie da cui è discesa la prima aggiudicazione in suo favore, poi attinta dal provvedimento in autotutela impugnato.
In primo luogo, viene contestata la rivalutazione, in senso negativo, del criterio con cui erano stati attribuiti alla parte ricorrente 3 punti per la “ Presenza su tutti i circuiti monouso di barcode unico per codice, lotto e scadenza del circuito ”. Secondo la prospettazione di parte, il requisito contestato sarebbe stato rispettato, tenuto conto che tale codice sarebbe stato applicato su tutti i “circuiti monouso” propriamente intesi ai sensi del capitolato tecnico, non potendosi ritenere, così come sostenuto dalla Commissione in sede di riesame, che tale codice avrebbe dovuto essere apposto anche sulle “soluzioni”, atteso che proprio il capitolato, sul punto, avrebbe effettuato un’apposita distinzione terminologica, intendendo per “ circuiti ” i (soli) “ kit di raccolta, comprensivi di ago fistola e completi di tutti gli accessori”, e per “soluzioni” le “soluzioni anticoagulante e fisiologica ”.
In secondo luogo, la Commissione avrebbe accolto la doglianza prospettata dalla società controinteressata ritenendo che il “ Il circuito PPP & FFP (codice prodotto 999F-E) offerto non consente la reinfusione di soluzione fisiologica, in quanto privo di linea dedicata ”, inficiando, così, la prima valutazione tecnica resa in ordine al criterio che prevedeva la “ Possibilità di infondere liquidi durante o alla fine della procedura ”. Al riguardo, parte ricorrente precisa come l’oggetto della fornitura avesse ad oggetto due distinte voci: la voce A – Plasmaferesi e la voce B – Piastrine-aferesi e plasma-piastrine-aferesi, rispetto alle quali sarebbero stati previsti requisiti minimi differenti, tanto che il requisito della “ Possibilità di infondere liquidi durante o alla fine della procedura ” sarebbe stato prescritto solo per la voce A, per la quale la ricorrente avrebbe il macchinario che integra il requisito, con conseguente infondatezza del rilievo della Commissione per il macchinario utilizzato per soddisfare la fornitura di cui alla voce B, rispetto alla quale il capitolato non avrebbe prescritto il requisito minimo succitato.
Sotto un terzo profilo, parte ricorrente lamenta l’indebita sottrazione di cinque punti dalla valutazione della sua offerta tecnica originaria avuto riguardo al criterio “ Sistema di leucodeplezione automatica dei concentrati piastrinici integrato nella procedura di donazione ”, per il quale la Commissione ha rideterminato in zero punti il punteggio in precedenza assegnato, in quanto “ da attenta analisi della documentazione tecnica si evince che, per mero errore materiale ” siano stati attribuiti cinque punti alla società ricorrente nonostante il prescritto “ sistema di leucodeplezione automatico ” non sarebbe stato fornito.
Sul punto, parte ricorrente sostiene che, in realtà, tale funzione sarebbe implementata dai macchinari offerti, come risulterebbe sia dalla relazione tecnica che dalle schede tecniche depositate in atti.
Proseguendo con l’esame del medesimo motivo di gravame, la società ricorrente contesta altresì le valutazioni delle offerte tecniche originarie, non incise dal potere di autotutela della p.a., ritenendo che tali errori commessi nella prima fase non avrebbero potuto essere contestati prima, tenuto conto dell’originaria soddisfazione dell’interesse legittimo di parte ricorrente discendente dall’ottenimento dell’aggiudicazione, solo in un secondo momento revocata.
Per ragioni di sintesi, si precisa, soltanto, che le contestazioni di parte hanno riguardato: i) la mancata attribuzione, in suo favore, del punteggio, pari a 5 punti, relativo alla voce 10 della scheda di valutazione qualità, in merito alla “ Presenza di un sistema di gestione dati e controllo remoto delle procedure di donazione per tutti i separatori installati nella rete provinciale ”; ii) l’indebita assegnazione, in favore della controinteressata, di 10 punti in relazione alla voce 5 della scheda di valutazione relativamente alla “ Trasportabilità apparecchiatura da una sede di raccolta ad un’altra da un singolo operatore ”.
I) In via ulteriormente subordinata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e. 21-nonies della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l’esercizio dei poteri di riesame in autotutela, nonché dei principi di trasparenza e imparzialità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizio di motivazione.
Con questa censura, proposta in via ulteriormente gradata rispetto alle precedenti, parte ricorrente lamenta l’erronea spendita del potere di revoca dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante, posto che dalla lettura del provvedimento impugnato si evincerebbe come esso andrebbe piuttosto qualificato alla stregua di un atto di annullamento d’ufficio.
Seguendo tale percorso logico-giuridico, che imporrebbe l’applicazione dell’art. 21- nonies , della l.n. 241/90, e non già dell’art. 21- quinquies , emergerebbe come il provvedimento gravato non conterrebbe alcuna esternazione circa le ragioni di pubblico interesse ai fini dell’annullamento d’ufficio disposto, così come difetterebbe di ogni valutazione circa la preponderanza di quest’ultimo rispetto al legittimo affidamento del privato.
Da ultimo, in via ulteriormente gradata, parte ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del secondo motivo (proposto in via principale) siano annullati, in alternativa, tutti gli atti gara con conseguente riedizione della procedura comparativa per il lotto n. 6.
2. Si è costituita in giudizio la società controinteressata che ha chiesto il respingimento del ricorso principale in quanto infondato.
3. In data 19 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato, previa rituale notifica alle controparti, un ricorso incidentale al dichiarato fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per difetto di interesse derivante dalla fondatezza dell’impugnativa incidentale.
Ad ogni modo, quest’ultima risulta essere stata affidata ad un unico motivo di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della legge di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico, con riferimento al Lotto n. 6. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 101 e ss. Violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Violazione del principio di imparzialità, trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
La controinteressata ha, anzitutto, precisato che la seguente censura sia stata proposta in funzione escludente, rilevando come i profili contestati in questa sede afferiscano non già a criteri per i quali il capitolato avesse previsto l’attribuzione di punteggi all’offerta tecnica quanto piuttosto a requisiti minimi dell’offerta tecnica che controparte non avrebbe rispettato e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
A) Per quanto riguarda la tracciabilità delle procedure di prelievo, secondo la prospettazione della controinteressata, l’offerta tecnica di controparte non garantirebbe la tracciabilità delle soluzioni anticoagulanti e fisiologiche, che non sarebbero dotate di codice a barre, come invece prescritto dal capitolato, con ciò significando che essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in luogo di subire una mera decurtazione del punteggio indebitamente riconosciutole in sede di prima valutazione.
B) Per quanto concerne, invece, il mantenimento in memoria della procedura e la sua ripresa in caso di mancanza di corrente elettrica, trattandosi di contestazione già mossa all’esito della prima aggiudicazione che la Commissione ha ritenuto di non poter condividere, andrebbe rilevato come l’organo collegiale non avrebbe adeguatamente valutato che nell’offerta tecnica di controparte non sarebbe stata prevista la fornitura di alcun UPS e/o di altro strumento in grado di garantire continuità all’alimentazione delle apparecchiature oggetto di fornitura, con conseguente mancato possesso di un ulteriore requisito minimo previsto dal capitolato.
C) Ancora, sull’inosservanza del requisito tecnico minimo relativo alla possibilità di infusione di liquidi durante o al termine della procedura, la Commissione avrebbe errato, anche stavolta, nel limitarsi a ridurre il punteggio dell’offerta di controparte a zero in parte qua , anziché procedere con l’esclusione della medesima, tenuto conto che, anche in questo caso, a venire in rilievo sarebbe un requisito minimo previsto dal capitolato a pena di esclusione.
D) Sotto altro profilo, la ricorrente incidentale lamenta come l’offerta di controparte non avrebbe rispettato al configurazione minima richiesta dal capitolato, con conseguente incompletezza anche dell’offerta economica presentata. Nello specifico, la legge di gara avrebbe espressamente chiesto, tra l’altro, la fornitura di 1.500 soluzioni fisiologiche che, in nessun punto dell’offerta della società ricorrente principale, risulterebbero essere state considerate.
E) Sempre secondo la prospettazione della controinteressata, l’offerta di controparte difetterebbe, altresì, della previsione della fornitura di stampanti, limitandosi, per converso, a stabilire la fornitura dei soli personal computer e monitor, a discapito di quanto stabilito dalla legge di gara.
F) Da ultimo, non sarebbe stata prevista alcuna attività relativa alle fasi di Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) e Performance Qualification (PQ) espressamente richieste dal capitolato tecnico.
4. Si è costituita in giudizio anche la stazione appaltante che, in primo luogo, ha eccepito l’inammissibilità (parziale) del ricorso principale per tardività delle censure proposte avverso le valutazioni originarie della Commissione aggiudicatrice.
In subordine, è stata eccepita, comunque, l’inammissibilità delle censure relative alla voce 10 e alla voce 5 che, nello specifico, impingono in valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione sindacabili solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità e/o abnormità, che non sussisterebbero nel caso in esame.
Nel merito, l’ASP di Ragusa ha chiesto il respingimento del ricorso principale in quanto infondato.
5. Con memoria del 9 febbraio 2026 parte ricorrente ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale, posto che con tale rimedio non sarebbe stato possibile impugnare, in via incidentale, una determinazione, quale l’aggiudicazione originaria e gli atti presupposti e collegati da cui essa è scaturita, posto che siffatte doglianze avrebbero dovuto essere proposte con ricorso principale nei termini perentori all’uopo previsti.
Non risultando mai proposto ricorso in tal senso, le suddette determinazioni gravate col ricorso incidentale sarebbero, ormai, divenute inoppugnabili per la parte controinteressata.
Sempre con lo stesso scritto difensivo, parte ricorrente ha altresì eccepito l’inammissibilità per eccessiva genericità del primo motivo di ricorso incidentale, chiedendone comunque il rigetto nel merito alla luce della sua infondatezza.
6. Con repliche finali le parti hanno precisato le loro conclusioni insistendo per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
7. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
8. Il Collegio ritiene, anzitutto, di non dover esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente, relativamente all’asserita tardività delle censure mosse avverso l’operato posto in essere dalla Commissione valutatrice nel procedimento originario e alla natura tecnico-discrezionale dei giudizi resi sulle voci nn. 5 e 10 dell’offerta tecnica della società ricorrente. Ciò in considerazione della struttura del gravame introduttivo, con cui è stato chiesto, in via principale, l’esame del secondo mezzo di impugnazione, subordinando le ulteriori censure in via gradata.
Posto che il Collegio ritiene fondato, per le ragioni sotto precisate, il predetto motivo di ricorso da delibarsi in via principale e che le eccezioni in rito sollevate dalla parte pubblica sono inconferenti rispetto a tale specifica censura, risulta possibile procedere direttamente con l’esplicazione delle ragioni per cui si ritiene fondata la prospettazione della parte ricorrente.
Il ricorso principale è fondato e merita accoglimento.
9. Come risulta in maniera incontrovertibile dagli atti di causa, la stazione appaltante resistente, dopo l’aggiudicazione in favore della società ricorrente e previa istanza della società seconda classificata, ha provveduto a riconvocare la Commissione aggiudicatrice che ha rideterminato il punteggio dell’offerta tecnica di parte ricorrente, andando a sovvertire l’esito della graduatoria originaria, con conseguente revoca dell’aggiudicazione in precedenza disposta in suo favore e aggiudicazione alla ditta controinteressata.
Quest’operazione svolta nell’esercizio del potere di autotutela decisoria, compendiata nel provvedimento finale definito di revoca (art. 21- quinquies , l.n. 241/90, anche se esso risulta essere meglio inquadrabile nel perimetro dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21- nonies , della l.n. 241/90, venendo in rilievo una determinazione di secondo grado protesa ad eliminare profili di illegittimità derivata dell’originaria aggiudicazione per effetto di errori di valutazione dell’offerta tecnica della prima classificata da parte della Commissione competente), risulta essere stata appuntata su una rivalutazione dell’offerta tecnica di uno degli operatori economici partecipanti alla gara ben dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche presentate in gara.
Da qui la violazione del principio di segretezza delle offerte economiche fino al completamento delle valutazioni in ordine alle offerte tecniche, che rileva nell’ambito delle procedure di appalto in cui viene adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Detto criterio, a differenza di quello concorrente del prezzo più basso, mira a garantire che l’aggiudicazione sia effettuata in favore non già dell’operatore economico che abbia offerto la prestazione chiesta dalla p.a. a fronte di un minore costo, ma di quello che, nel complesso, offra una prestazione che sia considerata quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, ponendo a sistema parametri tecnico-qualitativi dell’offerta con il relativo costo.
Il principio di segretezza testé citato che, si ribadisce, impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione di gara compia le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, trae il suo fondamento dalla necessità di evitare che la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice possa essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, ergendosi a presidio per l’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
Corollario di tale principio è che le offerte economiche siano presentate in busta separata rispetto alle offerte tecniche, precludendosi ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno dell’offerta tecnica, imponendosi che l’apertura delle offerte economiche sia effettuata sempre e soltanto in un secondo momento rispetto all’apertura delle buste contenti le offerte tecniche e, comunque, alla conclusione delle valutazioni di queste ultime (cfr. in merito Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612; Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio2016, n. 3287).
Sull’operatività del principio di segretezza succitato, anche in presenza di poteri di autotutela decisoria esercitati dalla stazione appaltante, la giustizia amministrativa ha già avuto modo di rilevare come “ nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica (come nel caso in cui la stazione appaltante abbia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) - le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche (Ad Plen., 26 luglio 2012,n.30; ex multis Cons. St, sez. IV, 29 febbraio 2016, n.824), a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche). Tale principio resta vulnerato per effetto della ripetizione delle operazioni valutative (ancorché da parte di una nuova commissione) dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate dalla commissione originariamente nominata (con atto poi rimosso dalla stazione appaltante invia di autotutela (Consiglio di Stato, III, n.4934/2016). La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1335/2019)» (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819) ” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 2182/2025).
In sostanza, la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, prima della fase di valutazione delle offerte tecniche o, comunque, in successiva sede di riesame, risulta essere ex se idonea a far presumere, anche solo in astratto, un condizionamento dell’operato della Commissione, alterando o, perlomeno, rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa dell’organo collegiale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8011/2022).
Attesa la perentorietà del principio in parola, alla luce delle finalità suesposte, è possibile ritenere come l’unica eccezione plausibile alla sua rigida applicazione sia quella della mera correzione di errori materiali.
Se, dunque, in linea di massima alla Commissione è sempre preclusa la possibilità di poter effettuare una rivalutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura ( a fortiori dopo la valutazione) delle offerte economiche, tale divieto parrebbe non dover operare nel solo caso in cui le modifiche rispetto alle precedenti valutazioni rese sulle offerte tecniche siano considerabili alla stregua di mere correzioni di errori materiali.
Senza voler entrare troppo nella distinzione dogmatica tra queste due categorie, è sufficiente in questa sede rammentare come quando si discorre di un errore di valutazione, lo sbaglio attiene al momento genetico della formazione della volontà dell’organo, che fornisce un giudizio non conforme rispetto all’effettivo valore del criterio oggetto di valutazione, mentre l’errore materiale si caratterizza per collocarsi in una fase successiva, ossia nel momento postumo in cui una volontà, correttamente formatasi, viene resa conoscibile all’esterno in maniera difforme rispetto a quanto anelato, in conseguenza di un errore esecutivo commesso nel processo di esternazione di tale volontà.
Ora, se dal punto di visto teorico, attesa la diversa rilevanza temporale dell’errore, risulta piuttosto agevole discernere le due ipotesi de quibus , in concreto, non può essere sottaciuto come lasciare all’Autorità valutatrice il potere di stabilire, in via unilaterale e ex post , se quello in precedenza commesso e che si intende correggere sia un mero errore materiale piuttosto che un errore di valutazione, comporterebbe il riconoscimento di un indebito vantaggio al soggetto pubblico che, in via postuma e sulla base di una propria convenienza, potrebbe sempre e fin troppo agevolmente eludere la vincolatività delle sue valutazioni in precedenza cristallizzate in atti amministrativi, a detrimento del legittimo affidamento ingenerato nei terzi.
Per tali ragioni, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che affinché possa ricorrere un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che tale discrasia debba essere il frutto di una svista che determini una difformità tra la manifestazione della volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, ossia senza la necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sent. n. 9229/2025).
In definitiva, non è sufficiente la dichiarazione della Commissione nel definire un intervento postumo su un giudizio pregresso a guisa di un mero errore materiale, dovendo altresì tale errore essere immediatamente percepibile ab externo , senza necessità di defatiganti e complesse indagini sull’effettiva volontà originaria del dichiarante.
Tanto chiarito in via generale, nel caso in esame, ad onta di quanto sostenuto dalla Commissione valutatrice nei propri verbali e di quanto eccepito dall’Amministrazione in sede difensiva nell’ambito dell’odierno giudizio, le operazioni di rivalutazione dell’offerta tecnica della società ricorrente non possono essere riducibili alla stregua di mere correzioni di errori materiali, difettando della rilevabilità ictu oculi degli errori emendati, venendo in rilievo, per converso, una non ammissibile rivalutazione di un’offerta tecnica occorsa dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche, con conseguente violazione del principio di segretezza succitato.
In una situazione di tal fatta, ove la s.a. avesse voluto eliminare tali errori, annullando l’aggiudicazione originariamente disposta in favore della società ricorrente, non avrebbe potuto limitarsi a correggere i vizi riscontrati nella sola fase di valutazione delle offerte tecniche, così come fatto, in quanto a ciò osta la l’operatività del richiamato principio che tutela la segretezza delle offerte economiche, dovendosi rilevare come l’unica strada percorribile per esercitare un valido potere in sede di autotutela decisoria avrebbe dovuto essere quella dell’annullamento dell’intera gara relativa al lotto in esame, con nuova indizione della procedura e presentazione di nuove offerte, previa riapertura dei termini erga omnes .
Del resto, il suddetto principio di segretezza non ammette se non interpretazioni restrittive in materia, eccezion fatta per i soli errori materiali che, nel caso di specie, non sussistono, atteso il suo ruolo di garanzia nei confronti dell’imparzialità delle procedure selettive di tipo comparativo indette dalle Amministrazioni pubbliche.
Per tali ragioni, il Collegio non ritiene condivisibile il minoritario orientamento giurisprudenziale che sostiene come il principio in esame dovrebbe avere una portata applicativa più limitata, posto che la sua funzione chiave sarebbe, soltanto, quella di evitare che l’Amministrazione, nelle occasioni in cui è obbligata dal codice dei contratti pubblici ad aggiudicare una commessa pubblica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finisca per aggiudicare proprio all’operatore che ha fatto l’offerta economica più bassa, presupponendosi che la sua avvenuta conoscenza dopo la valutazione delle offerte tecniche abbia deviato dal suo corso naturale gli apprezzamenti valutativi della stazione appaltante (cfr. T.A.R. Sardegna, sent. n. 685/2024).
Ove così fosse, come eccepito dalla società controinteressata con apposita memoria, nel caso di specie l’intervento in autotutela dell’Amministrazione resistente sarebbe stato legittimo, tenuto conto che, dopo la correzione degli errori riscontrati, l’aggiudicazione non è andata al soggetto che aveva fatto l’offerta più bassa, ossia alla parte ricorrente, non potendo essere ravvisata alcuna lesione del(l’unico) bene giuridico asseritamente tutelato dal principio di segretezza richiamato.
Una impostazione di tal fatta, tuttavia, non convince il Collegio, in quanto si appunta su una valutazione parziale delle finalità del principio in parola, posto che da nessuna parte si rinviene che la sua funzione sia, soltanto, quella di evitare che l’Amministrazione aggiudichi sempre al prezzo più basso, così come non è revocabile in dubbio il fatto che, non sempre e, comunque, non per forza, l’azione amministrativa debba tendere in tal senso.
In senso più ampio, si ritiene che il principio sia posto a presidio della trasparenza e dell’imparzialità che devono sempre caratterizzare le procedure ad evidenza pubblica, mettendo l’Amministrazione nelle migliori condizioni nel valutare l’offerta che meglio si attagli alla soddisfazione delle esigenze sottese alla commessa pubblica, nel rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara.
Ecco perché si ritiene che il principio della segretezza delle offerte, fatti salvi i casi conclamati di errori materiali, debba operare in maniera piena, senza eccezioni di sorta, essendo posto a presidio, non solo e non tanto del rispetto delle regole del gioco da parte della p.a. legate ai due diversi criteri di aggiudicazione previsti dal codice dei contratti pubblici (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa), ma anche e soprattutto, della serenità e dell’imparzialità dell’attività valutativa della Commissione aggiudicatrice, che non può essere oggetto di turbativa, neppure in astratto.
Né a diverse conclusioni è possibile giungere valorizzando la circostanza che, come occorso nel caso in esame, il riesame dei punteggi in precedenza attribuiti alla Commissione abbia riguardato non dei criteri valutativi che prevedevano l’assegnazione di un punteggio discrezionale nell’ambito di una forbice predeterminata, quanto piuttosto di voci c.d. “ on/off ”, dove l’attribuzione di un punteggio prefissato per una determinata qualità della fornitura è legato al possesso, o meno, di tale qualità da parte dell’offerta tecnica presentata.
Al riguardo, un ulteriore e pur sempre minoritario orientamento della g.a. ha rilevato come “ La regola della netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, posta a tutela della segretezza delle offerte e della par condicio, trova applicazione esclusivamente con riguardo alle componenti discrezionali della valutazione, le cui determinazioni potrebbero astrattamente risultare influenzate dalla conoscenza della maggiore o minore convenienza economica, e non rispetto alle componenti concernenti aspetti automatici o meramente quantitativi privi di discrezionalità. Conseguentemente, in caso di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione per omessa valutazione di criteri quantitativi, è legittima la rivalutazione delle offerte tecniche limitatamente a tali criteri da parte della medesima commissione, ancorché questa abbia già preso cognizione delle offerte economiche, trattandosi di accertamenti di fatto circa la corrispondenza oggettiva dei requisiti rispetto alle prestazioni richieste, non implicanti apprezzamenti discrezionali ” (T.A.R. Veneto, sent. n. 1100/2023).
Anche tale impostazione, tuttavia, non persuade il Collegio, poiché essa si risolve con l’introduzione di una ulteriore eccezione al divieto tassativo di rivalutazione delle offerte tecniche dopo l’avvenuta conoscenza delle offerte economiche da parte della Commissione aggiudicatrice, al di fuori del ristretto e delineato perimetro dell’errore materiale, partendo da un concetto assimilabile a quello dell’attività amministrativa vincolata che, tuttavia, comporta non pochi problemi nella sua applicazione pratica.
Sul punto, se, da un lato, risulta essere agevole la distinzione astratta e teorica tra una valutazione vincolata e una discrezionale, dall’altro lato, non è altrettanto semplice distinguere in quali casi e con quale modalità sia individuabile tale distinzione in concreto.
Del resto, non pare sufficiente la circostanza che il punteggio rideterminato abbia ad oggetto un sotto-criterio che preveda due sole opzioni (SI’ o NO) per l’attribuzione di un punteggio fisso previsto dalla legge di gara, atteso che, comunque, l’apprezzamento sulla sussistenza, o meno, del requisito tecnico prescritti per ottenere detto punteggio passa, pur sempre, per la previa interpretazione dei contenuti della lex specialis , che è sempre attività discrezionale e tutt’altro che neutra.
Prendendo a riferimento il richiamato punteggio “ on/off ”, tra i quali rientrano quelli di interesse ai fini dell’odierna causa, non risulta essere sufficiente tale natura e l’assenza dell’esercizio di una discrezionalità nel graduare dei punti all’interno di una forchetta predefinita per garantire che l’attività amministrativa di correzione sia posta in essere nella spendita di un potere vincolato, proprio perché un requisito ben potrebbe essere stato considerato come sussistente in sede di prima valutazione all’esito di una determinata interpretazione della legge di gara, con ciò significando che un mutamento di tale ermeneusi in sede di autotutela, di natura senza dubbio discrezionale, comporterebbe la non attribuzione del punteggio in precedenza riconosciuto e ciò non certo in forza di una valutazione vincolata.
Per quanto precede, ritenendosi di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale maggioritario e più rigoroso in tema di applicabilità del principio di segretezza delle offerte economiche, come sopra richiamato, non ravvisandosi la presenza di mere correzioni di errori materiali nel caso di specie, quanto, piuttosto, di una rivalutazione di un’offerta tecnica all’esito dell’apertura e della valutazione delle offerte economiche, il ricorso principale deve trovare accoglimento alla luce della fondatezza del secondo mezzo di impugnazione esaminato, in via principale, come espressamente chiesto dalla società ricorrente col gravame (cfr. Adun. Plen. n. 5/2015), essendo il Collegio dispensato dall’esaminare i restanti motivi di ricorso principale formulati in via gradata e subordinata.
10.1. Concluso l’esame del ricorso principale deve procedersi con la delibazione del ricorso incidentale proposto della società controinteressata, dovendosi affrontare, in via preliminare, l’eccezione in rito sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui l’impugnativa incidentale sarebbe inammissibile in quanto la domanda caducatoria con essa veicolata avrebbe dovuto piuttosto essere prodotta in seno ad un ricorso principale avverso l’aggiudicazione originaria, nel rispetto dei termini decadenziali previsti dal codice di rito amministrativo per l’azione di annullamento.
Essendo inutilmente decorsi detti termini e non essendo stato proposto ricorso principale avverso l’aggiudicazione originaria, la contestazione postuma dei medesimi atti amministrativi in questa sede processuale, mediante lo strumento del ricorso incidentale, sarebbe inammissibile.
L’eccezione non coglie nel segno.
Su analoga questione questa Sezione si è già pronunciata di recente con una statuizione che si intende confermare in questa sede processuale.
Nello specifico, con la sentenza n. 1635/2024 è stato stabilito come “ La scelta di parte controinteressata di non impugnare tempestivamente l’aggiudicazione posta in essere dal Comune resistente in favore del consorzio ricorrente si traduce nell’impossibilità di poter contestare, in sede giurisdizionale, la legittimità di tale determinazione agendo in via principale, ossia mediante la proposizione di un’autonoma impugnativa che risulterebbe essere ormai tardiva. Stesso discorso, tuttavia, non può essere effettuato per la proposizione di un ricorso incidentale, quale quello odierno, a fronte del quale l’interesse all’impugnativa (incidentale) dell’atto di annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione, oggetto dell’azione di annullamento proposta dal ricorso principale, sorge in relazione all’intenzione di parte ricorrente di privare, per il tramite dell’invocata tutela giurisdizionale, il soggetto controinteressato dell’utilità ottenuta dal provvedimento di secondo grado sopravvenuto adottato in suo favore da parte dell’Amministrazione. L’odierno ricorso incidentale, dunque, non mira alla caducazione dell’aggiudicazione originaria, rispetto alla quale i termini per la proposizione di azioni giudiziarie davanti al g.a. risultano essere ormai spirati, quanto piuttosto alla sterilizzazione degli effetti dell’azione promossa in sede principale, con ciò significando che l’eccezione in rito di cui trattasi risulta essere destituita di fondamento ”.
In altri termini, l’inutile decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso principale per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione originaria non preclude alla società controinteressata la presentazione di un ricorso incidentale, che non ha natura di azione processuale autonoma ma di domanda (per l’appunto) incidentale, ossia legata a doppio filo al ricorso principale presentato dalla parte ricorrente. È, pertanto, a fronte di quest’ultima impugnativa che sorge la legittimazione processuale e l’interesse della parte controinteressata a paralizzare la domanda di controparte col ricorso incidentale, a nulla rilevando che siano ormai decorsi i termini per l’impugnazione dei medesimi atti in via principale, attesa l’ontologica differenza tra le due azioni giudiziali citate.
10.2. Con ulteriore eccezione in rito, parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’unica censura proposta con l’impugnazione incidentale, in quanto eccessivamente generica o incomprensibile, in violazione di quanto stabilito dall’art. 40, co. 1, lett. d), del codice di rito amministrativo.
Anche la seconda eccezione è infondata.
Dalla piana lettura dell’unica censura veicolata col ricorso incidentale, strutturata in plurimi profili di censura autonomi, è possibile comprendere il significato delle doglianze della società controinteressata, ritenendosi adempiuto l’obbligo previsto a pena di inammissibilità dal c.p.a. di dedurre dei motivi di ricorso in materia specifica.
11. Venendo all’esame nel merito del ricorso incidentale, con un’unica censura parte controinteressata contesta, con più profili autonomi di doglianza, la non esclusione dell’offerta di controparte per una serie di vizi di seguito riportati.
11.1. Per quanto riguarda il requisito minimo della “ Registrazione e tracciabilità completa di ogni singola procedura tramite lettura barcode di operatore, donazione, materiale utilizzato ”, esso avrebbe imposto, in maniera chiara e inequivocabile, che tutte le componenti utilizzate nella procedura di prelievo, ivi inclusi i materiali di consumo monouso, quali le soluzioni anticoagulanti e fisiologiche, avrebbero dovuto essere dotate di codice a barre leggibile automaticamente, garantendo una tracciabilità completa e certa, non dipendente da inserimenti manuali da parte dell’operatore.
Tale aspetto sarebbe stato condiviso anche dalla Commissione in sede di riesame dell’offerta tecnica di controparte, solo che l’organo collegiale, anziché escludere dalla gara la società ricorrente avrebbe, soltanto, provveduto ad azzerare il punteggio in precedenza assegnato per tale sub-criterio.
Il profilo di censura è infondato.
Il succitato requisito di cui la ricorrente incidentale lamenta il mancato possesso da parte della società ricorrente, previsto sia per la voce A che per la voce B in cui il lotto n. 6 risulta essere stato diviso, ha a che fare con la possibilità di registrare e di tracciare ogni singola procedura di donazione tramite lettura di codice a barre di operatore, donazione e materiale utilizzato.
Si tratta di aspetto ben diverso da quello che, invece, è previsto non già come requisito di minima, ma come sub-criterio per ottenere un punteggio incrementale dell’offerta tecnica, stabilito dalla scheda di valutazione relativamente alla “ Presenza su tutti i circuiti monouso di barcode unico per codice, lotto e scadenza del circuito ”.
La lamentata assenza di codici barcode sulle soluzioni, ritenute ricomprese dalla Commissione nella locuzione “ circuiti monouso ”, pertanto, non è stata ritenuta integrare una causa di esclusione della società ricorrente proprio perché a venire in rilievo sarebbe stata una mancanza riconducibile ad un aspetto legato ad un sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica e non già ad un requisito di minima.
11.2. Altro requisito minimo che sarebbe stato non integrato dall’offerta della società ricorrente e che, quindi, avrebbe dovuto determinare la sua esclusione dalla gara, sarebbe rappresentato, secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, dalla mancanza, nelle apparecchiature offerte di una batteria tampone, di una UPS o, comunque, di qualsiasi altro congegno in grado di tenere alimentate le componenti elettriche ed elettroniche dei macchinari in caso di distacco dell’energia elettrica.
Anche questo profilo di censura non convince.
Il requisito minimo di cui si lamenta il mancato possesso ha a che vedere non già con il possesso di strumenti in grado mantenere accese le apparecchiature mediante fonti di energia ausiliarie in caso di assenza dell’energia elettrica, quanto piuttosto con la possibilità di tenere in memoria la procedura interrotta per effetto della mancanza di alimentazione e di successiva ripresa della procedura di prelievo.
Detto requisito, testualmente, è così indicato dal capitolato di gara “ Garanzia del mantenimento della memoria e ripresa della procedura in caso di caduta di tensione o mancanza temporanea di corrente elettrica ”.
Per quanto precede, la richiesta della stazione appaltante è quella di avere delle apparecchiature in grado di tenere in memoria i dati di una procedura di prelievo accidentalmente interrotta per effetto della mancanza della tensione di rete, consentendone il riavvio in un momento successivo e non, come sostenuto dalla parte controinteressata, di avere degli strumenti per evitare lo spegnimento dei medesimi macchinari in caso di assenza di energia elettrica.
Il requisito di minima indicato nel capitolato, come sopra precisato e come chiarito dalla stessa Commissione col verbale del 22 settembre 2025, alla luce delle schede tecniche degli apparati di parte ricorrente, risulta essere posseduto da quest’ultima, posto che la fornitura prevede un macchinario dotato di apposita procedura di ripristino che permette la memorizzazione dei parametri al momento dell’interruzione di corrente, consentendo il riavvio delle azioni dal punto esatto in cui si sono interrotte.
11.3. Anche le deduzioni sulla carenza del requisito minimo della possibilità di infondere liquidi durante o al termine della fornitura non possono trovare l’avallo del Collegio, attesa l’infondatezza dell’ulteriore profilo di censura lamentato col ricorso incidentale.
Secondo la prospettazione della società controinteressata, anche avuto riguardo alla voce B, riguardante la fornitura di “ sistemi completi per la raccolta di piastrine-aferesi e di plasmapiastrine-aferesi ”, il capitolato tecnico avrebbe previsto, tra i requisiti minimi delle apparecchiature oggetto di offerta, la “ Possibilità di infondere liquidi durante o alla fine della procedura ”.
Ciò posto, sarebbe agevole constatare come il Circuito PPP & FFP (codice prodotto 999F-E) offerto dalla società ricorrente risulterebbe essere privo di una linea dedicata alla reinfusione di soluzione fisiologica e, conseguentemente, non consentirebbe l’esecuzione di tale funzione prevista dalla lex specialis .
Anche questo profilo di censura non coglie nel segno.
Al riguardo, è sufficiente rilevare come, ad onta di quanto dedotto dalla ricorrente incidentale, il capitolato di gara prevedesse la “ Possibilità di infondere liquidi durante o alla fine della procedura ”, quale requisito di minima, solo per la voce A, ossia per la “ fornitura di sistemi completi per la raccolta di plasma in aferesi ” (pag. 24 capitolato) e non anche per la voce B (pag. 25), con conseguente infondatezza del profilo di censura dedotto.
11.4. Con un quarto profilo di doglianza la ricorrente incidentale deduce l’inosservanza della configurazione minima della fornitura offerta dalla ditta ricorrente, con conseguente incompletezza della sua offerta economica.
Nello specifico, lamenta che, per quanto concerne la voce B, il capitolato tecnico avrebbe imposto anche la fornitura di 1.500 soluzioni fisiologiche che, tuttavia, controparte avrebbe obliterato sia nella sua offerta tecnica che in quella economica, venendo così in rilievo una offerta complessiva incompleta sotto tutti i punti di vista e solo artificiosamente più conveniente da un punto di vista economico.
Anche il quarto profilo di censura si palesa destituito di fondamento.
In disparte il fatto che, a voler concedere che l’offerta di controparte sia incompleta, l’incidenza di tale aspetto sul risultato della migliore offerta economica presentata avrebbe dovuto essere dimostrata dalla società controinteressata che, invece, nulla ha specificato sul punto, limitandosi a dedurre come l’offerta economica di controparte sarebbe stato più conveniente solo per effetto di tale omissione, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione in merito, ciò che risulta essere dirimente ai fini di causa è che il capitolato tecnico prevedesse, soltanto, la necessità che la fornitura garantisse l’effettuazione di 1.500 procedure di piastrine-aferesi o plasmapiastrine-aferesi, senza precisare il numero di soluzioni fisiologiche chieste.
Peraltro, come già rilevato dalla Commissione di gara col verbale del 22 settembre 2025, con statuizioni cui il Collegio intende aderire, “ L'assenza di soluzione fisiologica eccepita dalla società US Kabi Italia S.r.l. è giustificato dal fatto che tale requisito non è necessario per le procedure da eseguirsi nelle strumentazioni offerte dalla società ET Italia S.r.l ”.
In definitiva, da un lato, il requisito minimo contestato dalla parte controinteressata non sarebbe stato esplicitato dal bando e non sarebbe contenuto nei requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante e, per altro verso, le strumentazioni offerta dalla società ricorrente non avrebbero necessitato, comunque e come rilevato dalla stessa s.a., di soluzioni fisiologiche per garantire lo svolgimento delle 1.500 procedure di piastrine-aferesi o plasmapiastrine-aferesi richieste dalla legge speciale di gara.
11.5. Con un quinto profilo di doglianza la parte controinteressata lamenta l’inosservanza della configurazione minima della fornitura di controparte, posto che il capitolato tecnico avrebbe imposto che “ È a carico della ditta aggiudicataria l’interfacciamento bidirezionale delle apparecchiature al gestionale EMONET in uso, comprensivo di hardware (personal computer, monitor LCD e stampante) e software necessari ”.
Dalla relazione tecnica presentata da ET emergerebbe che, sia con riferimento alla voce A che alla voce B, l’operatore economico si sarebbe limitato a dichiarare la fornitura di personal computer e monitor per ciascuna sede di raccolta, non risultando, invece, né dalla relazione tecnica, né nella documentazione economica allegata all’offerta, alcuna indicazione circa la fornitura della stampante, espressamente richiesta dal capitolato tecnico quale componente della configurazione minima inderogabile di gara.
Anche il quinto profilo di censura va disatteso.
Procedendo con la lettura dei requisiti minimi previsti per la fornitura in esame dal capitolato tecnico è possibile rilevare come la lex specialis abbia imposto agli operatori economici la “ Registrazione e stampa per ogni procedura dei dati relativi alla raccolta e trasferimento dei dati di procedura dai separatori al sistema gestionale del Servizio Trasfusionale EmoNet ”.
Il requisito di minima, quindi, ha a che vedere con il software , e non con l’ hardware , venendo in rilievo la necessità che le apparecchiature oggetto di fornitura consentano di registrare e di stampare i dati relativi ad ogni procedura di prelievo.
Sotto tale punto di vista, la società ricorrente risulta essere in possesso del requisito prescritto sopra precisato, avendo dimostrato con la documentazione tecnica versata in atti come la registrazione e la stampa dei dati necessari sia assicurata dalle funzionalità del software E-Linx.
Vero è che il capitolato, non tra i requisiti di minima ma a pag. 26, preveda, alla voce “ INTERFACCIAMENTO ” che “ E’ a carico della ditta aggiudicataria l’interfacciamento bidirezionale delle apparecchiature al gestionale EMONET in uso, comprensivo di hardware (personal computer, monitor LCD e stampante) e software necessari ”, ma tale aspetto, lungi dal poter essere considerato un requisito minimo, il cui vulnus potrebbe determinare l’anelata esclusione della società ricorrente per carenza della sua offerta tecnica, deve più propriamente essere ricondotto nell’ambito dei c.d. requisiti di esecuzione.
Questi ultimi, come più volte già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa “ sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione alla gara, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione; non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta […] ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7090).
In sostanza, non venendo in rilievo un requisito minimo dell’offerta ma una prestazione a cui l’aggiudicatario dovrà adempiere a seguito della stipula del contratto di fornitura non sussistono ragioni per avallare la tesi della parte controinteressata.
11.6. Con un sesto profilo di censura la ricorrente incidentale ha dedotto in merito ad una ulteriore inosservanza della configurazione minima della fornitura offerta dalla controparte, dal momento che sarebbe stata omessa l’offerta del servizio di qualifica delle apparecchiature e di convalida del sistema.
Nello specifico, il capitolato avrebbe previsto che “ La ditta aggiudicataria dovrà collaborare con il personale delle Unità di Raccolta e del Servizio Trasfusionale alla stesura dei documenti di Qualifica delle apparecchiature: Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) e Performance Qualification (PQ), secondo quanto previsto dalla Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi trasfusionali e nelle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, 2^ edizione 2021 ”, senza che a tale previsione sia seguita una specifica presa in considerazione di tale servizio da offrire nell’offerta tecnica della società ricorrente.
Anche quest’ultimo profilo di censura non può trovare l’avallo del Collegio, venendo in rilievo, ancora una volta, non un requisito minimo dell’offerta ma un mero requisito di esecuzione, rappresentato da una prestazione obbligatoria di collaborazione (e non di erogazione di uno specifico servizio) per la società aggiudicataria in sede di esecuzione del contratto, così come già rilevato per il precedente profilo di censura.
12. In definitiva, il ricorso principale merita accoglimento in conseguenza della fondatezza della seconda censura formulata in via principale, con conseguente annullamento degli atti di autotutela impugnati, mentre il ricorso incidentale va respinto in quanto infondato.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge il ricorso incidentale presentato dalla società controinteressata.
Condanna l’Amministrazione resistente e la società controinteressata, pro quota e in parti uguali tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
IE FI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE FI | OR LE |
IL SEGRETARIO