TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 985
TAR
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di segretezza delle offerte economiche

    La rivalutazione dell'offerta tecnica è avvenuta dopo l'apertura e la valutazione delle offerte economiche, violando il principio di segretezza delle offerte economiche. Tale principio è fondamentale per garantire imparzialità e trasparenza nelle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La rivalutazione non poteva essere ricondotta a mera correzione di errore materiale, poiché gli errori non erano palesi e richiedevano un'attività interpretativa.

  • Accolto
    Annullamento degli atti di autotutela

    L'accoglimento del ricorso principale per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche comporta l'annullamento degli atti di autotutela impugnati.

  • Rigettato
    Mancanza di tracciabilità delle soluzioni anticoagulanti e fisiologiche

    Il requisito contestato riguarda un sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica e non un requisito minimo a pena di esclusione. Pertanto, la mancanza di codici a barre sulle soluzioni non giustifica l'esclusione.

  • Rigettato
    Mancanza di batteria tampone/UPS per garantire continuità di alimentazione

    Il requisito minimo del capitolato riguarda la capacità di mantenere in memoria la procedura interrotta e di riprenderla, non la fornitura di un UPS per evitare lo spegnimento dei macchinari. La fornitura di ET Italia S.r.l. possiede tale funzionalità.

  • Rigettato
    Mancanza della possibilità di infondere liquidi durante o al termine della procedura per la voce B

    Il requisito della possibilità di infondere liquidi era previsto come requisito minimo solo per la voce A del lotto, non per la voce B. Pertanto, la contestazione è infondata.

  • Rigettato
    Offerta incompleta per mancata fornitura di 1.500 soluzioni fisiologiche per la voce B

    Il capitolato non specificava il numero di soluzioni fisiologiche richieste, ma solo la necessità di garantire 1.500 procedure di piastrine-aferesi o plasmapiastrine-aferesi. Inoltre, le strumentazioni offerte da ET Italia S.r.l. non necessitano di soluzioni fisiologiche per tali procedure.

  • Rigettato
    Mancanza di stampante nella configurazione minima richiesta

    Il requisito del capitolato riguardante l'interfacciamento con EMONET si riferisce alla registrazione e stampa dei dati tramite software, non alla fornitura di una stampante come requisito minimo. La stampante è considerata un requisito di esecuzione, non di partecipazione o di offerta.

  • Rigettato
    Omessa offerta del servizio di qualifica delle apparecchiature (IQ, OQ, PQ)

    La previsione del capitolato riguardo IQ, OQ e PQ si configura come un requisito di esecuzione, consistente in una collaborazione per la stesura di documenti, e non come un requisito minimo dell'offerta o un servizio da erogare autonomamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 985
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 985
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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