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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Reggio Emilia - Via Giovanni Amendola 2 42122 Reggio Nell'Emilia RE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati N. 11/b 43126 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07880202500000264000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo - n. 07880202500000264000 emessa in data 17/01/2025 e notificata in data 24/01/2025 chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso, la prescrizione dei tributi e la omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Ente della Riscossione controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato, con articolata argomentazione difensiva di cii alla memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AdER ha controdedotto la ritualità delle notifiche, producendo i referti che attestano le diverse modalità di notifica utilizzate per le varie cartelle, come la consegna diretta (Art. 138 cpc), il deposito presso la casa comunale (Art. 140 cpc), la notifica tramite PEC o deposito presso la CCIAA (Art. 26 DPR602/73), la consegna a persona di famiglia (Art. 139 cpc) e il rito degli irreperibili (Art. 60, primo comma, lettera e), D.P.R. n.
600/1973).
Senonché, per quanto riguarda la notifica via PEC di alcune cartelle è lo stesso Ufficio che, con comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, dpr n. 602/1973,
(Doc. 11 ADER) priva di referto di notifica, da atto che “il 16/10/2018, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido ed attivo)”
Quanto agli atti notificati ex art. 140 c.p.c. la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale
(per irreperibilità o rifiuto) e l'affissione dell'avviso sulla porta e la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento (CAD) che informa il destinatario dell'avvenuto deposito;
tale passaggio essenziale per la validità della notifica ma in tutte le notifiche ex art. 140 c.p.c. manca il CAD.
La notifica di atti a persona diversa dal destinatario (familiare, addetto alla casa) è valida ex art. 139 c.p.c. se consegnata a persone conviventi, non minori di 14 anni o non palesemente incapaci, preferibilmente presso la casa di abitazione.
È necessaria però una raccomandata informativa (CAN) per confermare la consegna a soggetti diversi dal destinatario mentre nella fattispecie manca. Id est per tutte le notifiche a tale Nominativo_3 i cui manca la CAN.
L'eccezione di difetto di giurisdizione appare priva di pregio atteso che l'atto impugnato è la comunicazione
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo.
Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., l'interesse del contribuente al controllo giudiziale in ordine alla legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che tale preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto tale elencazione dev'essere interpretata in senso estensivo, tanto in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., quanto in ragione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448/2001.
Il ricorso merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna ADER alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e C.p.a. come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Reggio Emilia - Via Giovanni Amendola 2 42122 Reggio Nell'Emilia RE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati N. 11/b 43126 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07880202500000264000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo - n. 07880202500000264000 emessa in data 17/01/2025 e notificata in data 24/01/2025 chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso, la prescrizione dei tributi e la omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Ente della Riscossione controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato, con articolata argomentazione difensiva di cii alla memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AdER ha controdedotto la ritualità delle notifiche, producendo i referti che attestano le diverse modalità di notifica utilizzate per le varie cartelle, come la consegna diretta (Art. 138 cpc), il deposito presso la casa comunale (Art. 140 cpc), la notifica tramite PEC o deposito presso la CCIAA (Art. 26 DPR602/73), la consegna a persona di famiglia (Art. 139 cpc) e il rito degli irreperibili (Art. 60, primo comma, lettera e), D.P.R. n.
600/1973).
Senonché, per quanto riguarda la notifica via PEC di alcune cartelle è lo stesso Ufficio che, con comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, dpr n. 602/1973,
(Doc. 11 ADER) priva di referto di notifica, da atto che “il 16/10/2018, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido ed attivo)”
Quanto agli atti notificati ex art. 140 c.p.c. la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale
(per irreperibilità o rifiuto) e l'affissione dell'avviso sulla porta e la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento (CAD) che informa il destinatario dell'avvenuto deposito;
tale passaggio essenziale per la validità della notifica ma in tutte le notifiche ex art. 140 c.p.c. manca il CAD.
La notifica di atti a persona diversa dal destinatario (familiare, addetto alla casa) è valida ex art. 139 c.p.c. se consegnata a persone conviventi, non minori di 14 anni o non palesemente incapaci, preferibilmente presso la casa di abitazione.
È necessaria però una raccomandata informativa (CAN) per confermare la consegna a soggetti diversi dal destinatario mentre nella fattispecie manca. Id est per tutte le notifiche a tale Nominativo_3 i cui manca la CAN.
L'eccezione di difetto di giurisdizione appare priva di pregio atteso che l'atto impugnato è la comunicazione
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo.
Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., l'interesse del contribuente al controllo giudiziale in ordine alla legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che tale preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto tale elencazione dev'essere interpretata in senso estensivo, tanto in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., quanto in ragione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448/2001.
Il ricorso merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna ADER alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e C.p.a. come per legge.