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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Paolo Lepidi, letto il ricorso che precede;
esaminata la documentazione depositata con il ricorso e con le successive integrazioni e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti del c.p.c.; rilevato che il contratto posto alla base del ricorso rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005 in quanto sottoscritto con un consumatore;
visti i principi espressi nelle decisioni del 17.5.2055 dalla CGUE e nella sentenza delle SS.UU. della
Cassazione n. 9479/2023;
ritenuto che
, da un sommario esame delle clausole contrattuali, non vi siano clausole vessatorie nulle ai sensi degli art. 33 e ss. del Codice del Consumo;
tenuto conto, in particolare, che l'ingiunzione è stata proposta presso il foro della residenza del consumatore e che gli interessi moratori non appaiono, allo stato degli atti, manifestatamente sproporzionati;
INGIUNGE A
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 40.878,45;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate, in € 1.370,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e che laddove non proporrà opposizione entro il suddetto termine, non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio, e non potrà più proporre opposizione.
Si comunichi.
29 marzo 2025
Il Giudice dott. Paolo Lepidi
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Paolo Lepidi, letto il ricorso che precede;
esaminata la documentazione depositata con il ricorso e con le successive integrazioni e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti del c.p.c.; rilevato che il contratto posto alla base del ricorso rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005 in quanto sottoscritto con un consumatore;
visti i principi espressi nelle decisioni del 17.5.2055 dalla CGUE e nella sentenza delle SS.UU. della
Cassazione n. 9479/2023;
ritenuto che
, da un sommario esame delle clausole contrattuali, non vi siano clausole vessatorie nulle ai sensi degli art. 33 e ss. del Codice del Consumo;
tenuto conto, in particolare, che l'ingiunzione è stata proposta presso il foro della residenza del consumatore e che gli interessi moratori non appaiono, allo stato degli atti, manifestatamente sproporzionati;
INGIUNGE A
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 40.878,45;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate, in € 1.370,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e che laddove non proporrà opposizione entro il suddetto termine, non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio, e non potrà più proporre opposizione.
Si comunichi.
29 marzo 2025
Il Giudice dott. Paolo Lepidi