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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/07/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 454 R.G. 2019, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 29/2019, resa dal Tribunale di Bari il 2 gennaio 2019, notificata il 4 febbraio 2029, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – fondo patrimoniale tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.2023, residente in [...]in qualità di erede con beneficio di inventario di
(C.F. ) che era nato a [...] il Persona_1 C.F._2
12.07.1961 ed è deceduto a Martina Franca il 23.12.2022, Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Calcagnile, per C.F._5 mandato in calce all'atto di appello, ed alla comparsa di riassunzione del 04.03.2023, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Bari
=Appellanti=
e in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
=Appellata, contumace= e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, per mandato allegato alla comparsa di pagina 1 di 13 costituzione di nuovo difensore in appello del 23.11.2024, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma
-Appellata= e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_3 sua qualità di mandataria di (già Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Perilli, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellata= nonché nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_3 sua qualità di mandataria di in persona del suo legale Parte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Romano, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=interventrice ex art. 111 c.p.c.=
(già in persona del suo legale Controparte_6 CP_7 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria di Controparte_8
(già ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_6 rappresentata e difesa dagli avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini, per mandato in calce alla comparsa di intervento in appello, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Ravenna
=interventrice ex art. 111 c.p.c.=
All'udienza collegiale del 14 luglio 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 10/04/2014 la Controparte_1 CP_1 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, i coniugi
[...] Parte_3
e nonché i coniugi e e, Parte_4 Persona_1 Parte_2 premettendo di essere creditrice di e , stante Parte_3 Persona_1
l'obbligazione fideiussoria dagli stessi assunta a garanzia di un finanziamento di € 500.000,00 contratto in data 09/01/2008 dalla Liconso s.r.l., chiese che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, in quanto lesivi delle sue ragioni creditorie (residuando alla data della citazione un credito residuo solidale di € 66.688,09 oltre interessi successivi in capo ai fideiussori): A) l'atto per notar dott.
del 24.08.2010 (Rep. 43759 – Racc. n. 13980) registrato in Bari Persona_2 il 22.09.2010 al nr. Reg. gen. 43187 – nr. Reg. Part. 27403, con cui Parte_3 unitamente moglie, , avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi Parte_4
pagina 2 di 13 dell'art. 167 c.c. sui beni immobili di proprietà di esso ivi Parte_3 analiticamente descritti;
B) l'atto per notar di Marcantonio del 23.06.2011 (Rep. Per_3
132610 – Racc. n. 44004) registrato in Bari il 28.06.2011 al nr. Reg. Gen. 28465 – nr. Reg. Part. 18144, con il quale unitamente alla moglie Persona_1 Parte_2 avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. sui beni
[...] immobili di proprietà di esso , ivi analiticamente descritti. Persona_1
I convenuti, costituitisi ritualmente, contestarono estensivamente la domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Con atto depositato il 7.10.2014 spiegò intervento la la quale, Controparte_2 deducendo a sua volta di essere creditrice di e per Parte_3 Persona_1 obbligazioni fideiussorie dagli stessi assunte a garanzia degli obblighi della Liconso s.r.l. rivenienti da rapporti bancari intrattenuti con essa interventrice, per le quali residuava a loro carico un debito di € 80.000,00 oltre accessori, chiese pronunciarsi anche nei suoi confronti l'inefficacia degli atti impugnati dall'attrice.
Con atto di intervento depositato il 19.06.2015, analoga domanda propose, nei confronti del solo con riferimento all'atto pregiudizievole dallo Parte_3 stesso posto in essere, l' nella sua qualità di mandataria di Controparte_3 [...]
(già , a sua volta creditrice del detto convenuto CP_4 Controparte_5 in forza di decreto ingiuntivo del 27.03.2014.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha accolto le domande proposte dall'attrice e dagli interventori, revocando gli atti impugnati e regolando le spese secondo soccombenza.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato del 6 marzo 2019, gli originari convenuti hanno proposto appello chiedendone l'integrale riforma, anche in punto di spese del giudizio, con il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti, preventivamente disponendosi, occorrendo, la CTU chiesta in prime cure, ma non ammessa dal Tribunale.
Si è costituita in giudizio, nella dichiarata qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla , la società Controparte_1 [...]
per il tramite della sua mandataria, la quale ha Parte_5 Controparte_3 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, perché infondato, con il favore delle spese del grado.
Lo stesso si è altresì costituito, con il patrocinio di altro Controparte_3 difensore, l'avv. Luigi Perilli, nella sua qualità di mandataria di Controparte_4
(già , chiedendo, a sua volta, il rigetto del gravame. Controparte_5
Anche la si è ritualmente costituita, instando per il rigetto del CP_2 gravame.
Con comparsa del 5.03.2021 ha inoltre spiegato intervento volontario la
[...]
(già per il tramite della sua mandataria, Controparte_8 Controparte_6 [...]
(già , la quale, nella dichiarata qualità di cessionaria del Controparte_6 CP_7
pagina 3 di 13 credito vantato da nei confronti di e , ha CP_2 Parte_3 Persona_1 chiesto anch'essa il rigetto del gravame.
Nelle more del giudizio le parti hanno dato atto dell'intervenuta transazione della lite tra i coniugi e e gli appellati ed interventrici, Parte_3 Parte_4 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la cancellazione della trascrizione delle domande introduttive del giudizio.
Intervenuto, peraltro, in data 23.12.2022, il decesso di e Persona_1 dichiarata di conseguenza l'interruzione del giudizio, lo stesso è stato riassunto con ricorso del 4.04.2023 da , in qualità di erede con beneficio di Parte_1 inventario della parte deceduta, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
Disattesa dalla Corte l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza collegiale del 14 luglio 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
la quale, sebbene l'atto di appello le sia stato regolarmente notificato
[...] presso il difensore costituito in primo grado, non si è costituita in giudizio, mentre va dichiarata ammissibile la costituzione di per il tramite della sua Parte_5 mandataria, dovendosi qualificare, detta costituzione, come Controparte_3 intervento volontario ex art. 111 c.p.c., avendo la stessa documentato con la produzione pubblicato sulla G.U. del 23 12 2017 la cessione del credito ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, a tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta, senza che sul punto siano state sollevate contestazioni da parte degli appellati. L'avviso, peraltro, riporta tutti i dati occorrenti per l'individuazione dei crediti ceduti, tra i quali il sito internet: https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, consultabile da ciascun interessato.
Parimenti ammissibile è l'intervento spiegato da (già Controparte_8 CP_6
per il tramite della sua mandataria, (già ,
[...] Controparte_6 CP_7 avendo anch'essa documentato l'intervenuta cessione del credito originariamente vantato da mediante la produzione dell'avviso di cessione di crediti Controparte_2 in blocco pubblicato sulla G.U. n. 150 del 31.12.2019, dell'elenco dei crediti ceduti e del contratto di cessione. Anche riguardo a siffatta cessione non sono state sollevate contestazioni da parte degli appellanti.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. pure proposta dalla Con la proposta Parte_5 impugnazione, infatti, gli appellanti, come si evince dai motivi di appello di seguito richiamati, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne censurano i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove pagina 4 di 13 fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Passando, quindi, all'esame del merito del gravame, con il primo motivo, gli appellanti -premessa la segnalazione di alcuni errori contenuti nell'impugnata pronuncia con riferimento all'oggetto della domanda (asseritamente proposta ex art. 66 L.F., laddove trattavasi di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.), all'indicazione delle parti (tra le quali, nella parte motiva, sul punto relativo alla liquidazione delle spese del giudizio, veniva indicata un curatore mentre nel dispositivo si indicavano tra i convenuti anche tali e , quando in realtà né l'uno Controparte_9 Persona_4 che gli atri avevano mai preso parte al giudizio)- deducono l'omessa applicazione di norme di diritto ed il vizio di omessa pronuncia in relazione alla eccepita nullità delle fideiussioni sottoscritte da e per violazione dell'art. Parte_3 Persona_1
2 della legge Antitrust (L. n. 287/90). Lamentano che il Tribunale avrebbe totalmente omesso ogni valutazione e conseguente statuizione sulla nullità della fideiussione stipulate da essi appellanti, in quanto contenente clausole frutto di intesa anticoncorrenziale tra gli Istituti di credito così come già accertato con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 della Banca d'Italia e, peraltro, statuito dalla Suprema Corte con pronunce nn. 371/2018 e 13846/2019.
Con il secondo motivo, si deduce, sempre sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'illegittimità dell'impugnata pronuncia per avere ritenuto lesivi gli atti impugnati pur in mancanza di prove sul punto. Segnatamente, a parere degli appellanti, era vero che l'assunzione della garanzia fideiussoria era stata assunta prima degli atti dispositivi impugnati;
tuttavia, l'inadempimento delle obbligazioni garantite si era manifestato solo successivamente. All'epoca della costituzione dei fondi patrimoniali impugnati nessuna contezza avevano i disponenti di quell'inadempimento atteso che, a quella data, la situazione economico patrimoniale della società garantita risultava essere solida ed immune dal rischio di decozione, come peraltro era stato documentato attraverso la produzione di una CTP tecnico-finanziaria della suddetta società. Quindi, nel costituire i fondi in questione, i convenuti in alcun modo avevano inteso nuocere alle aspettative dei creditori, essendosi determinati a farlo solo per meglio salvaguardare le rispettive esigenze familiari. Stante l'assenza dell'animus nocendi, inteso quale dolosa preordinazione dell'atto a ledere le ragioni creditorie, la proposta azione avrebbe dovuto rigettarsi.
Con il terzo motivo, gli appellanti, auspicando l'accoglimento del gravame, invocano la riforma dell'impugnata sentenza anche in punto di spese. Gradatamente ne deducono l'erronea liquidazione in quanto effettuata nella stessa misura in favore delle parti vittoriose senza tener conto dell'entità del credito da ciascuna azionato e della diversa attività svolta nel processo.
pagina 5 di 13 Riassuntivamente richiamati i motivi di gravame, occorre preliminarmente rilevare che, nelle more del giudizio, è intervenuta transazione stragiudiziale tra gli appellanti e e le parti appellate ed interventrice, Parte_3 Parte_4 mediante la quale i suddetti appellanti hanno definito la loro posizione debitoria nei confronti delle suddette parti, con compensazione delle spese del giudizio. I suddetti appellanti hanno quindi rinunciato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. chiedendo l'adozione dei conseguenziali (cfr. atti di rinuncia del 10.05.2021 nei confronti di ed e del 31.10.2022 nei confronti di Controparte_1 CP_3
e e relative accettazioni, da parte di CP_2 Controparte_8 CP_3
, quale mandataria di , depositata il 16.06.2021, dello stesso
[...] Parte_5
in qualità di mandataria di notificata il Controparte_3 Controparte_4
27.05.2021, nonché da parte di quale cessionaria del credito Controparte_8 vantato dalla del 15 giugno 2022). Controparte_2
I difensori delle suddette parti, quindi, dando atto dell'intervenuta transazione della controversia e dichiarando di rinunciare reciprocamente ai rispettivi atti del giudizio e di accettare le contrapposte rinunce con integrale compensazione delle spese di lite, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, disponendosi altresì la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria originariamente proposta.
Ciò posto, attesa la sopravvenuta transazione sul merito della controversia e la conseguente carenza d'interesse di tutte le parti alla definizione del giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere con la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Deve essere altresì disposta, come pure richiesto dalle parti, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziale proposta dalla nei Controparte_1 confronti di e , trascritta ai sensi dell'art. 2652 c.c. Parte_3 Parte_4 presso l'Ufficio Provinciale di Bari, Servizio Pubblicità Immobiliare, dell'Agenzia delle Entrate, ai nn. 15355 R.G. e 11912 R.P., presentazione n. 122 del 06.05.2014.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere riguarda, come già rilevato il rapporto processuale tra gli appellanti e e Parte_3 Parte_4 gli appellati (cessionaria del credito vantato dalla Banca Monte Parte_5 dei Pachi di Siena) (già e Controparte_4 Controparte_5 [...]
(cessionaria del credito vantato dalla ) per cui, essendo Controparte_8 CP_2 scindibile il rapporto processuale tra gli altri appellanti (succeduto a Parte_1
) e e gli appellati e Persona_1 Controparte_10 Parte_5 [...]
si impone la delibazione nel merito del gravame proposto dai Controparte_8 detti appellanti sulla base dei motivi come innanzi riassunti.
Premesso che i denunciati errori contenuti in sentenza nell'indicazione delle parti e/o della natura dell'azione proposta sono inidonei ad influire sulla validità della decisione, trattandosi di meri errori materiali eventualmente emendabili ai sensi degli artt. 288 e ss c.p.c., la cui relativa istanza non è stata tuttavia proposta, ritiene la Corte che sia infondato il primo motivo, con il quale si propone l'eccezione di nullità della prestata fideiussione per violazione della normativa antitrust. pagina 6 di 13 In tema di violazione di norme anticoncorrenziali con riferimento al noto modello ABI di fideiussione (clausole nn. 2, 6 e 8) ritenuto lesivo della concorrenza dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza n. 55 del 2.05.2005, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 41994/2021 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. Ora, quand'anche la garanzia prestata contenesse proprie quelle clausole dell'intesa illecita, alla luce delle difese svolte da parte appellante, però, non può predicarsi la nullità dell'intero contratto, mancando la prova della sua interdipendenza dalle clausole nulle. Né si perviene ad un diverso esito ragionando (anche solo) in termini di nullità parziale, in quanto, in siffatta ultima ipotesi, non giova al debitore la mera riproposizione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI nel contratto sottoscritto, traducendosi essa in una generica contestazione, dovendo emergere invece un suo concreto interesse alla declaratoria di nullità. Ad esempio, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non libera il fideiussore dall'obbligazione, dal momento che la parte interessata a far valere la nullità (parziale) della fideiussione non può limitarsi a dedurre la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., essendo altresì suo onere sollevare tempestivamente l'eccezione di intervenuta decadenza della Banca per non aver essa agito entro il termine semestrale, il che introduce il tema della necessità di raccordare l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus col sistema delle preclusioni del nostro ordinamento processuale. Infatti, la mancata proposizione dell'eccezione di decadenza nelle forme di cui all'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., essendo essa concordemente ritenuta eccezione in senso stretto, inibisce definitivamente l'accertamento sulla tempestività dell'attivazione del credito da parte della Banca, facendo venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata. In altri termini, è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. l'eccezione di nullità delle clausole fideiussorie riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, allorquando il fideiussore, che ha invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto della nullità della clausola convenzionale di rinuncia ai termini, sollevi tardivamente o non sollevi affatto l'eccezione di decadenza per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
pagina 7 di 13 Con il proposto gravame gli appellanti si sono limitati a contestare la mera conformità tout court del contratto di fideiussione allo schema ABI, senza specificare le circostanze idonee a liberarli dalla obbligazione, quale l'inadempimento dell'obbligo posto a carico della creditrice dall'art. 1957 c.c.. Tale eccezione, infatti, sebbene proposta in prime cure, non è stata espressamente riformulata in appello.
Peraltro, con riferimento alla garanzia prestata da in favore della Persona_1 [...]
è da rilevare che la stessa non era una fideiussione omnibus Controparte_1 rilasciata a garanzia delle operazioni bancarie, ma una fidejussione specifica, rilasciata a garanzia del finanziamento contestualmente concesso dalla alla società CP_2 garantita. Tant'è che la fideiussione, come innanzi ricordato, risulta assunta mediante apposite pattuizioni contenute nello stesso atto con cui venne stipulato il contratto di mutuo. Onde poter accertare che le clausole contenute nel contratto in concreto stipulato dagli appellanti in data successiva al provvedimento adottato dalla Banca d'Italia costituissero anch'esse frutto di un'intesa tra gli istituti di credito volte ad eludere la normativa anticoncorrenziale, era però necessario fornire la prova della sussistenza di dette intese, laddove, nella specie, nemmeno sono stati prodotti il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus proposto dall'Abi nel 2003. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole "contestate" (tra le quali, quella che deroga dall'osservanza dell'art. 1957) dalla Banca d'Italia: si tratta infatti di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime. Ora, che esista un "modello" di fidejussione, conforme a quello sottoscritto dagli appellanti, oggetto di intesa antitrust non è neppure dedotto in causa né tantomeno si è discusso di quale fosse il suo contenuto. Sul punto è da precisare, come condivisibilmente affermato da Cass. 28/11/2018, n. 30818, che il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate (tra cui la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.) è certamente elemento costitutivo della pretesa diretta alla declaratoria della nullità della fideiussione assunta secondo quell'intesa, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui gli appellanti fondano la doglianza in esame. Ma proprio perché elemento costitutivo della proposta eccezione, esso doveva essere provato dall'eccipiente, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c..
Quanto alla fideiussione prestate da in favore della , deve Persona_1 CP_2 soggiungersi che la sua validità è stata accertata con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2704/2015 depositata il 22/05/2015 (prodotta in atti) e ad oggi passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta e Persona_1 Pt_3 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla , in forza del credito
[...] CP_2 riveniente dalle fideiussioni rilasciate in suo favore ed a tutela del quale è stata proposta la domanda revocatoria oggetto del presente giudizio.
Peraltro, anche riguardo a tale fideiussione, parte appellante non ha prodotto, come era suo onere, il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 ed il modulo di fideiussione pagina 8 di 13 omnibus proposto dall'Abi nel 2003 e nemmeno ha dimostrato che la fideiussione sottoscritta, sebbene successiva al citato provvedimento della Banca d'Italia, fosse anche esso conforme ad una intesa anticoncorrenziale intervenuta tra gli Istituti di credito che a detta intesa avesse aderito anche la . CP_2
Parimenti infondato, in tutti i distinti profili in cui esso si articola, è il secondo motivo di gravame.
Nel caso di specie, le proposte censure (il cui esame, è limitate a quelle degli originari appellanti e ) si devono confrontare con la Persona_1 Parte_2 motivazione della sentenza impugnata che ha dato rilievo alla sequenza temporale di circostanze anteriori all'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale tra i predetti coniugi, per sua natura a titolo gratuito, per affermare la sussistenza sia del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in cui è confluito l'intero patrimonio immobiliare del fideiussore, sia della scientia damni dello stesso, riposta nella innegabile consapevolezza del garante di azzerare la garanzia patrimoniale generica verso i creditori con il sostanziale azzeramento delle sue disponibilità immobiliari.
Ebbene, riguardo all'obbligazione prestata dal fideiussore che ha costituito il fondo patrimoniale, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, e segnatamente per la valutazione dell'eventus damni, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, una volta prestata una fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (eventus damni), cui deve aggiungersi la consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni). L'insorgenza del credito va, dunque, apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento (o affidamento) dato al debitore principale dal creditore, oggetto della garanzia prestata, e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo, da parte del debitore principale, della somma messa a sua disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8680 del 09/04/2009; Cass. sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016).
Nel caso che ci occupa è incontestato che le somme oggetto di finanziamento da parte della come pure i fidi concessi dalla Controparte_1 CP_2 furono accreditati e resi disponibili prima che fosse posto in essere l'atto dispositivo impugnato.
Sicché essendo l'atto di disposizione del fideiussore a titolo gratuito ed incidendo negativamente sulla garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., in quanto successivo al sorgere dell'accreditamento fatto dal creditore al debitore principale garantito, si è realizzata la condizione inerente all'esistenza di un concreto pregiudizio per agire in revocatoria, non avendo il debitore pagina 9 di 13 dimostrato che l'atto non arrecava un effettivo pregiudizio e avesse una sua propria causa giustificativa.
Sul punto, gli appellanti si sono limitati a dedurre che la costituzione del fondo era finalizzata alla salvaguardia delle esigenze familiari, ma nessuna prova hanno allegato in merito alla necessità di conseguire il detto risultato mediante la costituzione in fondo patrimoniale di tutti i beni del debitore, considerato che esso non è previsto come obbligatorio dall'art. 170 c.c...
L'ulteriore condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del fideiussore (ove il debito sia insorto, come nella specie, prima dell'atto dispositivo) è che l'atto, "appaia" compiuto nella ragionevole consapevolezza del pregiudizio, anche solo eventuale, che esso arreca alle ragioni del creditore (scientia damni). La prova sulla scientia damni, peraltro, riguarda un fatto di per sé impalpabile, attinente a quanto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva a effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non acquisibile in termini di prova certa. La prova presuntiva, al riguardo, rappresenta il più comune mezzo a disposizione perché in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti. Infatti, se è vero che la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa può essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, il giudice deve comunque procedere a quel ragionamento: vuoi per trarne la prova dei fatti allegati da una parte;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019). Anche in questo caso, incombe sulla parte a cui sfavore gravano le presunzioni iuris tantum dare la prova contraria ed idonea a vincerle, con valutazione spettante comunque al giudice di merito, anche nel caso in cui detta prova risulti difficilmente ottenibile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 12/06/2006).
La presunzione della consapevolezza del fideiussore di ledere le ragioni del creditore, per giurisprudenza consolidata, può desumersi da varie circostanze, quali lo status di socio della società debitrice principale e, ove tale status manchi, la sussistenza di un determinato rapporto, anche di stretta parentela e convivenza, tra il fideiussore e l'amministratore della società garantita che si trovi in stato di difficoltà. La prova, presuntiva comporta un margine di apprezzamento, devoluto al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove si dimostri congruamente motivato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Nella vicenda all'esame della Corte, non solo è incontestato che il fideiussore, nel costituire il fondo patrimoniale fece confluire in esso tutti gli immobili di cui era titolare (e tale circostanza, come condivisibilmente ritenuto già dal Giudice di prime cure, costituisce già di per sé indice rilevatore della consapevolezza del pregiudizio pagina 10 di 13 arrecato al creditore, considerato che a distanza di poco meno di due anni la società garantita fu ammessa alla procedura di concordato preventivo) ma può presuntivamente ritenersi che a quella data egli, in quanto socio di detta società (cfr. visura camerale prodotta dalla in allegato alla seconda Controparte_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) era pienamente consapevole della circostanza che i crediti rivenienti dalle prestate garanzie fideiussorie non erano stati ancora estinti, atteso che il finanziamento concesso dalla avrebbe Controparte_1 avuto naturale scadenza nel 2018 mentre gli affidamenti concessi dalla CP_2 erano ancora in essere, così come non era stato ancora estinto il mutuo concesso l'1.12.2009. Egli, pertanto, certamente conosceva (o avrebbe potuto agevolmente conoscere) il credito che i due istituti di credito vantavano nei confronti della società garantita.
Peraltro, come già innanzi rilevato, in tema di azione revocatoria ed elemento soggettivo del debitore, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, dovendosi ritenere sufficiente il dolo generico, che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio dei creditori, non anche nella conoscenza specifica della situazione debitoria della società garantita.. È dunque ininfluente accertare che alla data dell'atto dispositivo la società garantita versasse in una situazione economico patrimoniale tale da non far presagire il successivo stato di decozione, così come risulterebbe attestato dalla CTP prodotta in atti dagli appellanti, essendo sufficiente la conoscenza da parte del fideiussore della persistenza del debito della società garantita al momento in cui quell'atto fu posto in essere;
donde l'inammissibilità anche della chiesta CTU volta ad accertare tale situazione.
Infine, trattandosi di atto a titolo gratuito, nemmeno è richiesta la partecipatio fraudis da parte del terzo (l'altro coniuge con il quale fu costituito il fondo patrimoniale), così come non rileva la circostanza che vi fossero altri coobbligati, atteso che è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. -ricorrendone i presupposti- nei confronti del fideiussore autore di un atto dispositivo pregiudizievole, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr., in tal senso, Cass. 31/03/2017, n.8315).
Deve disattendersi anche il terzo motivo di gravame, in punto di spese di giudizio liquidate prime cure.
Il rigetto dei motivi di gravame inerenti al merito della controversia comporta l'assorbimento della censura in esame nella parte in cui sollecita la riforma sull'onere delle spese, come liquidate in prime cure, per l'auspicata ipotesi del loro accoglimento. Per quanto attiene invece la dedotta erroneità della pronuncia di prime cure per aver liquidato le spese del giudizio in misura uguale per tutte le parti vittoriose, senza tener conto della diversa misura del credito da ciascuna vantato e della effettiva attività svolta, in quanto alcune delle suddette parti erano intervenute solo in una fase successiva del procedimento, si osserva che la censura si appalesa genericamente pagina 11 di 13 formulata (e, quindi, inammissibile) in quanto la stessa non indica la misura corretta (inferiore a quella liquidata) che, ad avviso degli appellanti, avrebbe dovuto liquidarsi in favore di ciascuna parte vittoriosa a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del credito da ciascuna azionato e dell'attività svolta da ciascuna (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 8 marzo 2007 n. 5318).
La censura è, in ogni caso, infondata, in quanto i compensi liquidati dal Giudice di prime cure in favore di ciascuna delle suddette parti corrispondono a quelli minimi previsti dal D.M. 2014, in relazione all'entità dei crediti vantati dalla Controparte_1
(€ 66.000,00) e dalla (€ 80.000,00) nei confronti degli
[...] CP_2 appellanti e ed alle varie fasi in cui il giudizio si è svolto, alle quali ha Per_1 Pt_2 partecipato anche l'interventrice , costituitasi in limine litis con comparsa CP_2 depositata il 7.10.2014, prima dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 28.10.2014.
L'esito negativo del gravame, impone, secondo il principio della soccombenza, di porre a carico dei soli e le spese del relativo Persona_1 Parte_2 giudizio -avendo gli altri appellanti transatto la lite con compensazione delle stesse- liquidandosi le medesime in favore della interventrice Parte_5 succeduta alla (rimasta contumace) ed in favore di Controparte_1
e della cessionaria del suo credito, l'interventrice CP_2 Controparte_8
nella misura liquidata come in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m., con
[...]
l'applicazione dei parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni poste, tenuto altresì conto della dimidiazione del credito originariamente vantato dalle suddette parti, riveniente dalla prestata loro adesione alla compensazione delle spese riguardo agli atri appellanti ( con i quali hanno transatto la Controparte_11 controversia con cessazione della materia del contendere, i quali, in mancanza, sarebbero stati tenuti in solido al loro pagamento.
Nulla invece per le spese nei confronti della , Controparte_1 rimasta contumace.
Sussistono inoltre le condizioni per l'applicazione, a carico degli appellanti e , del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, Persona_1 Parte_2 del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Per_1
e nei confronti di
[...] Parte_3 [...] in contraddittorio con l'interventrice ex art. 111 c.p.c., Controparte_1 nella sua qualità di mandataria di Controparte_3 Parte_5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n. 5415/2018, resa dal Tribunale di Bari il 21 dicembre 2018, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-dichiara la contumacia della Controparte_1
pagina 12 di 13 2)-dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli appellanti Pt_3
e e le appellate ed interventrici volontarie, con
[...] Parte_4 compensazione integrale delle spese del giudizio tra le suddette parti;
3)-ordina al l'Ufficio Provinciale di Bari, Servizio Pubblicità Immobiliare, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con formalità n. 15355 R.G. e 11912 R.P., presentazione n. 122 del 06.05.2014, nonché, occorrendo, la sua annotazione a margine della sentenza di primo grado;
3)-rigetta l'appello proposto da è succeduto in corso di causa, Parte_6 quale suo erede con beneficio di inventario, e Parte_1 Parte_2
[...]
4)-condanna e a rifondere, in solido, a Parte_1 Parte_2 [...]
(succeduta a titolo particolare nel credito vantato dalla banca Parte_5 [...]
e per essa alla sua mandataria, le spese Controparte_1 Controparte_3 del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 7.160,00 oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta.
5)-condanna e a rifondere, in solido, alla Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in Controparte_2
€. 4.608,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
6)-condanna e a rifondere, in solido, alla Parte_1 Parte_2 [...]
(succeduta a titolo particolare nel credito vantato dalla Controparte_8 CP_2
) e, per essa, alla sua mandataria le spese del presente
[...] Controparte_6 grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 7.160,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
7)-nulla per le spese riguardo a Controparte_1
8)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 22 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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