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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19058 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 19058 / 2025 promosso da:
(CUI , nata nella Repubblica Dominicana il Parte_1 C.F._1
28/4/1983, rappresentata dall'avv. COLLA CAROLINE
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1 in via preliminare e urgente: disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato fino alla conclusione del presente giudizio;
in via principale: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del decreto di rigetto, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento impugnato, revocandone ogni effetto;
in via istruttoria:
- si richiede l'acquisizione della documentazione allegata;
- disporre la prova per testi sui fatti indicati in narrativa con i seguenti testi: Sig.ra
residente in [...]”. Testimone_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, richiedeva in data
3.11.2022, alla Questura di Torino il rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto convivente con il fratello cittadino italiano, nato in [...] il [...] Persona_1
e residente in [...].
La P.A. in sede amministrativa ha rigettato la domanda della ricorrente all'esito degli accertamenti negativi di convivenza.
Il , ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 15.12.2025 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha disposto l'escussione del teste indicato dalla parte ricorrente, fissando nuova udienza per istruttoria al 22.12.2025. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dalla ricorrente per il ricongiungimento con il fratello cittadino italiano. Il provvedimento di Persona_1 rigetto si fonda su due motivi:
i. sulla mancata produzione del contratto di locazione con ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate o atto di proprietà e della comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario;
ii. sugli accertamenti effettuati dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta in via dei Massa nr. 9/c che in data 17/11/2022 hanno avuto esito negativo in quanto in loco non è stato reperito nessuno, mentre in data 18/11/2022 era presente il familiare italiano il quale riferiva che la richiedente e la figlia dimorano in Torino, presso indirizzo sconosciuto.
Conseguentemente, veniva emesso un provvedimento di rigetto notificato in data 7.9.2025.
3. Avverso tale provvedimento, la richiedente proponeva ricorso al Tribunale Ordinario di
Torino, in data 7.10.2025, in cui affermava:
- di aver sempre convissuto con il fratello, la madre e la figlia in San Carlo Canavese
(TO);
- di aver fatto ingresso in Italia nel 1984 quando aveva solo un anno e di essere sempre stata titolare del titolo di soggiorno, così come sua madre con la quale convive – Sig.ra
– in possesso del permesso per soggiornante di lungo periodo UE Testimone_1
(doc. 3);
2 - che l'affermazione del fratello può ben essere spiegata considerando che, per necessità lavorative, in alcuni periodi ha dimorato presso l'abitazione delle persone che assisteva in qualità di badante e cha tale circostanza può essere stata travisata dai C.C. di Ciriè;
- che attualmente lavora presso la Sig.ra con contratto a tempo Parte_2 indeterminato (doc. 2);
- che la mancata integrazione documentale a seguito della richiesta notificatale in data
6.12.2023 è stata dovuta a circostanze legate alla salute: affetta da grave patologia
(sarcoidosi polmonare), il 15.11.2023 è stata ricoverata fino al 29.11.2023 per enterite complicata da peritonite e sottoposta a laparotomia esplorativa con appendicectomia
(con rimozione punti il 5.12.2023) (doc.
5 - lettera di dimissione dall'ospedale san
OV CO);
- che la recente morte del fratello, Sig. avvenuta in data 1.10.2025 Persona_1
(doc. 4) non osta al mantenimento del suo titolo di soggiorno alla luce dell'art. 11 D.lgs.
30/2007 secondo cui, in caso di morte del cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari del familiare extracomunitario non si perde automaticamente se sia stato acquisito il diritto al soggiorno permanente;
oppure in caso di soggiorno di almeno un anno nel territorio nazionale prima del decesso;
se si esercita un'attività lavorativa subordinata o autonoma;
se si dispone di risorse sufficienti per sé e per i familiari;
se si dispone di un'assicurazione sanitaria;
se si appartiene ad un nucleo familiare in cui qualcuno soddisfa le condizioni precedenti;
- di vivere in Italia dal 1984, di convivere ancora con la madre in possesso di un titolo di soggiorno permanente e di esercitare attività lavorativa che le consente di avere risorse sufficienti per la sua permanenza in Italia.
4. Il ricorso è fondato.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha dichiarato di vivere in Italia dal 1984 e di aver sempre convissuto con la madre e con il fratello, cittadino italiano, (deceduto l'1.10.2025). In tale sede la richiedente Persona_1 ha spiegato che la sua assenza in casa al momento degli accertamenti da parte dei Carabinieri era più che normale, avendo lei, il fratello e la madre sempre lavorato e che, in particolare, in quel periodo lei lavorava come badante (“A quel tempo lavoravo come badante, quindi era anche frequente che dormissi fuori.”).
All'udienza del 22.12.2025 si è dato seguito all'escussione testimoniale della madre della ricorrente, Sig.ra la quale ha confermato quanto dichiarato dalla figlia, sia Testimone_1
3 con riferimento alla convivenza dell'intero nucleo familiare, sia in riferimento alla motivazione dell'assenza della figlia durante le verifiche dei Carabinieri.
Con particolare riferimento alla discrasia relativa alle dichiarazioni rese del fratello, si rileva come esse non siano verificabili a causa del suo recente decesso;
e, in ogni caso, esse contrastano con le dichiarazioni assunte in sede di istruttoria giudiziale, da ritenersi perfettamente coerenti e credibili con la situazione di vita della ricorrente e della sua famiglia.
Alla luce di ciò, avendo la richiedente fornito prova contraria alle contestazioni dedotte dal provvedimento impugnato, si ritengono sussistere i requisiti per l'accoglimento della domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
5. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord. 04/08/2023, n. 23825; negli stessi termini
Cass. civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accerta e dichiara il diritto di nata nella Repubblica Parte_1
Dominicana in data 28.4.1983, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e dispone che il Questore di Torino ne disponga il rilascio;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 23.12.2025
Il Giudice
FA IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 19058 / 2025 promosso da:
(CUI , nata nella Repubblica Dominicana il Parte_1 C.F._1
28/4/1983, rappresentata dall'avv. COLLA CAROLINE
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1 in via preliminare e urgente: disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato fino alla conclusione del presente giudizio;
in via principale: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del decreto di rigetto, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento impugnato, revocandone ogni effetto;
in via istruttoria:
- si richiede l'acquisizione della documentazione allegata;
- disporre la prova per testi sui fatti indicati in narrativa con i seguenti testi: Sig.ra
residente in [...]”. Testimone_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, richiedeva in data
3.11.2022, alla Questura di Torino il rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto convivente con il fratello cittadino italiano, nato in [...] il [...] Persona_1
e residente in [...].
La P.A. in sede amministrativa ha rigettato la domanda della ricorrente all'esito degli accertamenti negativi di convivenza.
Il , ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 15.12.2025 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha disposto l'escussione del teste indicato dalla parte ricorrente, fissando nuova udienza per istruttoria al 22.12.2025. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dalla ricorrente per il ricongiungimento con il fratello cittadino italiano. Il provvedimento di Persona_1 rigetto si fonda su due motivi:
i. sulla mancata produzione del contratto di locazione con ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate o atto di proprietà e della comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario;
ii. sugli accertamenti effettuati dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta in via dei Massa nr. 9/c che in data 17/11/2022 hanno avuto esito negativo in quanto in loco non è stato reperito nessuno, mentre in data 18/11/2022 era presente il familiare italiano il quale riferiva che la richiedente e la figlia dimorano in Torino, presso indirizzo sconosciuto.
Conseguentemente, veniva emesso un provvedimento di rigetto notificato in data 7.9.2025.
3. Avverso tale provvedimento, la richiedente proponeva ricorso al Tribunale Ordinario di
Torino, in data 7.10.2025, in cui affermava:
- di aver sempre convissuto con il fratello, la madre e la figlia in San Carlo Canavese
(TO);
- di aver fatto ingresso in Italia nel 1984 quando aveva solo un anno e di essere sempre stata titolare del titolo di soggiorno, così come sua madre con la quale convive – Sig.ra
– in possesso del permesso per soggiornante di lungo periodo UE Testimone_1
(doc. 3);
2 - che l'affermazione del fratello può ben essere spiegata considerando che, per necessità lavorative, in alcuni periodi ha dimorato presso l'abitazione delle persone che assisteva in qualità di badante e cha tale circostanza può essere stata travisata dai C.C. di Ciriè;
- che attualmente lavora presso la Sig.ra con contratto a tempo Parte_2 indeterminato (doc. 2);
- che la mancata integrazione documentale a seguito della richiesta notificatale in data
6.12.2023 è stata dovuta a circostanze legate alla salute: affetta da grave patologia
(sarcoidosi polmonare), il 15.11.2023 è stata ricoverata fino al 29.11.2023 per enterite complicata da peritonite e sottoposta a laparotomia esplorativa con appendicectomia
(con rimozione punti il 5.12.2023) (doc.
5 - lettera di dimissione dall'ospedale san
OV CO);
- che la recente morte del fratello, Sig. avvenuta in data 1.10.2025 Persona_1
(doc. 4) non osta al mantenimento del suo titolo di soggiorno alla luce dell'art. 11 D.lgs.
30/2007 secondo cui, in caso di morte del cittadino italiano, il permesso di soggiorno per motivi familiari del familiare extracomunitario non si perde automaticamente se sia stato acquisito il diritto al soggiorno permanente;
oppure in caso di soggiorno di almeno un anno nel territorio nazionale prima del decesso;
se si esercita un'attività lavorativa subordinata o autonoma;
se si dispone di risorse sufficienti per sé e per i familiari;
se si dispone di un'assicurazione sanitaria;
se si appartiene ad un nucleo familiare in cui qualcuno soddisfa le condizioni precedenti;
- di vivere in Italia dal 1984, di convivere ancora con la madre in possesso di un titolo di soggiorno permanente e di esercitare attività lavorativa che le consente di avere risorse sufficienti per la sua permanenza in Italia.
4. Il ricorso è fondato.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha dichiarato di vivere in Italia dal 1984 e di aver sempre convissuto con la madre e con il fratello, cittadino italiano, (deceduto l'1.10.2025). In tale sede la richiedente Persona_1 ha spiegato che la sua assenza in casa al momento degli accertamenti da parte dei Carabinieri era più che normale, avendo lei, il fratello e la madre sempre lavorato e che, in particolare, in quel periodo lei lavorava come badante (“A quel tempo lavoravo come badante, quindi era anche frequente che dormissi fuori.”).
All'udienza del 22.12.2025 si è dato seguito all'escussione testimoniale della madre della ricorrente, Sig.ra la quale ha confermato quanto dichiarato dalla figlia, sia Testimone_1
3 con riferimento alla convivenza dell'intero nucleo familiare, sia in riferimento alla motivazione dell'assenza della figlia durante le verifiche dei Carabinieri.
Con particolare riferimento alla discrasia relativa alle dichiarazioni rese del fratello, si rileva come esse non siano verificabili a causa del suo recente decesso;
e, in ogni caso, esse contrastano con le dichiarazioni assunte in sede di istruttoria giudiziale, da ritenersi perfettamente coerenti e credibili con la situazione di vita della ricorrente e della sua famiglia.
Alla luce di ciò, avendo la richiedente fornito prova contraria alle contestazioni dedotte dal provvedimento impugnato, si ritengono sussistere i requisiti per l'accoglimento della domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
5. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord. 04/08/2023, n. 23825; negli stessi termini
Cass. civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accerta e dichiara il diritto di nata nella Repubblica Parte_1
Dominicana in data 28.4.1983, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e dispone che il Questore di Torino ne disponga il rilascio;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 23.12.2025
Il Giudice
FA IA
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