Art. 19. Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR 1. La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell' articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 , riporta i seguenti elementi informativi:
a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;
b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;
c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;
d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;
e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;
f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;
g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorita' indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;
h) eventuali criticita' riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;
i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacita' istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni.
2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attivita' delle regioni e degli enti locali.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - (omissis).
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.».
a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;
b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;
c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;
d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;
e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;
f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;
g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorita' indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;
h) eventuali criticita' riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;
i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacita' istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni.
2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attivita' delle regioni e degli enti locali.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - (omissis).
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.».