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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2022
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1554/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. Inchingolo Francesca in sostituzione del collega Parte_1 Controparte_2
Per l'avv. Davide Veschi in sostituzione del collega Controparte_1 Controparte_3
Per l'avv. Lisa Bernardi in sostituzione del Controparte_1 collega Controparte_4
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate, riportandosi agli atti e contestando le difese e le eccezioni e conclusioni delle controparti , il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice pagina 1 di 8 dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 07/04/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1554 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_2
Telematico presso il difensore avv. CP_2 CP_2
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO Controparte_3
MAMELI 1/2 16122 GENOVA presso il difensore avv. CP_3
[...]
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. e elettivamente Controparte_4
pagina 3 di 8 domiciliato in Via Flaminia n. 163/E 47923 presso il difensore avv. CP_1
Controparte_4
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio il in persona Pt_1 Pt_1 Controparte_1 del Sindaco e la società con sede in in persona del Controparte_1 CP_1 legale rappresentante, per richiederne l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni per il sinistro occorsole in data 21 giugno 2021 in dal quale ha riportato lesioni che quantificava in totali € 20.127. CP_1
L'attrice assumeva che in data 21 giugno 2021 in in via Toscanelli in prossimità del CP_1 civico 98, scendendo dall'auto e dirigendosi ad aprire il cancello dell' “Hotel Vasco”, cadeva inciampando nella canalina di raccolta delle acque di scolo posta al suolo dalla che stava eseguendo lavori edili nella zona. Controparte_1
L'attrice assumeva la responsabilità dei convenuti in forza degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. rispettivamente nelle loro qualità di proprietario e di società appaltatrice dei lavori della strada .
L'attrice allegava il contratto di appalto conferito dal alla Cooperativa convenuta. CP_1
Si costituiva il di in persona del Sindaco, eccependo che in forza del CP_1 CP_1 contratto con il quale erano stati affidati alla società Cooperativa Braccianti Riminesi opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria che interessavano la zona oggetto del sinistro era stato disposto espressamente a carico dell'appaltatore la custodia del cantiere e le relative segnalazioni.
Il convenuto riteneva dunque responsabile esclusivo l'appaltatore per tutti i danni CP_1 arrecati alla attrice . Concludeva ritenendosi il danno prodotto esclusivamente per fatto imputabile alla attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dunque in via principale chiedendo il rigetto della domanda avanzata da parte attrice ed in via preliminare, in caso di mancata accettazione da parte della convenuta cooperativa della richiesta manleva, l'autorizzazione alla sua chiamata a garanzia .
In via subordinata, richiedeva in caso di accoglimento della domanda attorea la riduzione della responsabilità in forza del concorso della danneggiata ex art. 1227 c.c. ed il riparto interno delle rispettive responsabilità tra i convenuti ex art. 2055 c.c.
pagina 4 di 8 Si costituiva la società Cooperativa Braccianti Riminesi, in persona del legale rappresentante, chiedendo di rigettare la domanda attorea, ritenendo l'evento ascrivibile a responsabilità ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c. della danneggiata. In subordine chiedeva di accertarsi le quote di responsabilità ascrivibili a ciascun convenuto, detraendo quella ascrivibile all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita con deposito di documenti, tra i quali il rapporto della polizia municipale, prova orale e CTU medico legale.
La causa deve qualificarsi giuridicamente alla stregua della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia , attinente al danno derivante da bene demaniale. Tale responsabilità è di natura oggettiva ed onera l'attore, oltre alla prova del rapporto custodiale, consistente nel potere di effettiva disponibilità e controllo del bene, di fornire la prova del danno e del nesso causale derivato dalla cosa in custodia .
Viceversa la norma onera il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, di allegare la prova del caso fortuito, ossia “ un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità ed adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022).
Dunque di alcuna rilevanza è l'accertamento, sotto il profilo causale, della natura insidiosa della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, potendo escludersi la responsabilità del custode solo a mezzo della dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
L'attrice ha dato prova del danno e della dinamica dello stesso, determinata dall'inciampo nella sporgenza della canalina posta sul manto stradale che risultava parzialmente asportato per il suo rifacimento.
Dalle foto prodotte risultano visibili le disconnessioni del suolo date dall'asporto del fondo stradale rispetto alla collocazione della canalina e dei tombini che sono ivi rappresentati;
l'esistenza della canalina è visibile, tuttavia il colore grigio è il medesimo del fondo stradale al quale non è connessa a pari livello, pur emergendo visibilmente la disconnessione.
Risulta provato il rapporto di custodia della strada teatro del sinistro, interessata da opere regolarmente assegnate dal alla società appaltatrice che pure ne aveva la CP_1 manutenzione, secondo le pattuizioni inerenti l'esecuzione dei lavori.
Occorre rilevare però che non essendo l'aerea oggetto dei lavori totalmente delimitata per essere stata la carreggiata adibita dal all'uso veicolare e pedonale, non può CP_1 fondatamente sussistere una responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dell' pagina 5 di 8 appaltatore, dovendosi ripartire invero anche tra l'ente proprietario(Cass. civ. 15882/2013), ritenendosi congrua una percentuale paritaria .
Dal corredo probatorio offerto, tuttavia è emersa la rilevanza della condotta imprudente della danneggiata in relazione ai luoghi che conosceva bene.
L'esistenza dei lavori era nota alla attrice per transitarvi con frequenza regolare, visto che riguardavano pacificamente l'area prospiciente l'albergo di proprietà della danneggiata e dove la medesima svolgeva la propria attività.
L'interrogatorio della attrice ha confermato la conoscenza dei luoghi e l'assenza di condizioni meteo tali da rendere difficoltosa la percezione del fondo stradale che stava percorrendo . E' inoltre emerso che la danneggiata stava percorrendo tale tratto di strada con oggetti in mano, elemento fattuale che può avere impedito la visibilità del terreno e che avrebbe dovuto imporre una particolare prudenza nel transitare a piedi in tale zona che sapeva essere sede di lavori. Infatti il marito della danneggiata ha riferito Parte_2 che l'attrice stava percorrendo la strada in particolare condizione: “era impegnata con qualcosa in mano ed è caduta in avanti”, condotta assai imprudente poiché per fatto notorio ciò determina la mancata o non sufficiente percezione del percorso davanti a sé e dunque anche dell'attraversamento della detta canalina.
Il comportamento del danneggiato è rilevante, esclude la responsabilità del custode solo quando abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno e deve essere considerato anche alla luce del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
L'orientamento della suprema Corte a Sezioni Unite precisa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In merito alla condotta del terzo la Corte specifica anche che non solo una condotta abnorme può essere imputata alla danneggiata a titolo di colpa , ma qualunque condotta non adeguata e prudente rispetto alle condizioni esterne conosciute.(Cass. 16034/2023).
Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte la colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato integra il caso fortuito e può essere idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e la caduta quando il danneggiato sia a conoscenza della situazione del dissesto e tenga un comportamento imprudente.
pagina 6 di 8 Questo giudice quindi ritiene di addebitare alla danneggiata una responsabilità colposa pari al 50% nella causazione del danno, potendosi fondatamente supporre che la caduta ed i suoi effetti rovinosi possano essere stati prodotti proprio dalla imprudenza e mancata attenzione ai luoghi per effetto dell'ingombro delle cose che trasportava e dalla conseguente impossibilità da parte della danneggiata di porre le mani avanti a sé perché impegnate .
Quanto all'ammontare del danno non patrimoniale, la CTU medica espletata, che si condivide e si ritiene esente da vizi logici , ha quantificato la presenza di lesioni permanenti da detta caduta pari al 1,5 % , con 5 giorni di invalidità temporanea al 75% , 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25% . Pertanto il danno non patrimoniale riportato dall'attrice mediante l'applicazione delle tabelle di Milano del 2024 con punto base pari a € 947,30 risulta pari a € 1.874,42. Congrue quanto al danno patrimoniale sono state valutate dal CTU le spese mediche per € 648 da rimborsare alla danneggiata.
Conseguentemente risulta quantificato un risarcimento totale di € 2.552,42 che andrà ridotto della metà ex art. 1227 c.c. per un residuo di € 1.276,21 .
Vista l'esiguità della lesione e l'assenza di specifica prova sul punto, si ritiene non dovuta ogni altra voce di danno, reputandosi compresi nell'ambito del ristoro del danno biologico tutti gli aspetti dinamico relazionali connessi al sinistro .
Sono inoltre da sommare e corrispondere alla attrice gli interessi compensativi da applicarsi in conformità al dettato della nota pronuncia della Cassazione (1217/1995) sull'ammontare del danno non patrimoniale a far data dal sinistro, devalutando a tale epoca la somma liquidata e applicando gli interessi legali via via, anno dopo anno, sulla somma rivalutata sino alla data della presente decisione.
Le spese legali in ragione della reciproca soccombenza andranno compensate tra attore e convenuti e così pure quelle relative alla CTU espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte attrice, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
In accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e Società Controparte_1
Cooperativa Braccianti Riminesi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, solido tra loro, e ciascuno per la metà, al pagamento in favore della attrice della somma Parte_1 di € 1.276,21 oltre interessi da quantificarsi come in parte motiva.
Compensate tra le parti le spese legali e quelle relative alla CTU già liquidata. pagina 7 di 8 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1554/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. Inchingolo Francesca in sostituzione del collega Parte_1 Controparte_2
Per l'avv. Davide Veschi in sostituzione del collega Controparte_1 Controparte_3
Per l'avv. Lisa Bernardi in sostituzione del Controparte_1 collega Controparte_4
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate, riportandosi agli atti e contestando le difese e le eccezioni e conclusioni delle controparti , il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice pagina 1 di 8 dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 07/04/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1554 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_2
Telematico presso il difensore avv. CP_2 CP_2
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO Controparte_3
MAMELI 1/2 16122 GENOVA presso il difensore avv. CP_3
[...]
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. e elettivamente Controparte_4
pagina 3 di 8 domiciliato in Via Flaminia n. 163/E 47923 presso il difensore avv. CP_1
Controparte_4
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio il in persona Pt_1 Pt_1 Controparte_1 del Sindaco e la società con sede in in persona del Controparte_1 CP_1 legale rappresentante, per richiederne l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni per il sinistro occorsole in data 21 giugno 2021 in dal quale ha riportato lesioni che quantificava in totali € 20.127. CP_1
L'attrice assumeva che in data 21 giugno 2021 in in via Toscanelli in prossimità del CP_1 civico 98, scendendo dall'auto e dirigendosi ad aprire il cancello dell' “Hotel Vasco”, cadeva inciampando nella canalina di raccolta delle acque di scolo posta al suolo dalla che stava eseguendo lavori edili nella zona. Controparte_1
L'attrice assumeva la responsabilità dei convenuti in forza degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. rispettivamente nelle loro qualità di proprietario e di società appaltatrice dei lavori della strada .
L'attrice allegava il contratto di appalto conferito dal alla Cooperativa convenuta. CP_1
Si costituiva il di in persona del Sindaco, eccependo che in forza del CP_1 CP_1 contratto con il quale erano stati affidati alla società Cooperativa Braccianti Riminesi opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria che interessavano la zona oggetto del sinistro era stato disposto espressamente a carico dell'appaltatore la custodia del cantiere e le relative segnalazioni.
Il convenuto riteneva dunque responsabile esclusivo l'appaltatore per tutti i danni CP_1 arrecati alla attrice . Concludeva ritenendosi il danno prodotto esclusivamente per fatto imputabile alla attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dunque in via principale chiedendo il rigetto della domanda avanzata da parte attrice ed in via preliminare, in caso di mancata accettazione da parte della convenuta cooperativa della richiesta manleva, l'autorizzazione alla sua chiamata a garanzia .
In via subordinata, richiedeva in caso di accoglimento della domanda attorea la riduzione della responsabilità in forza del concorso della danneggiata ex art. 1227 c.c. ed il riparto interno delle rispettive responsabilità tra i convenuti ex art. 2055 c.c.
pagina 4 di 8 Si costituiva la società Cooperativa Braccianti Riminesi, in persona del legale rappresentante, chiedendo di rigettare la domanda attorea, ritenendo l'evento ascrivibile a responsabilità ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c. della danneggiata. In subordine chiedeva di accertarsi le quote di responsabilità ascrivibili a ciascun convenuto, detraendo quella ascrivibile all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita con deposito di documenti, tra i quali il rapporto della polizia municipale, prova orale e CTU medico legale.
La causa deve qualificarsi giuridicamente alla stregua della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia , attinente al danno derivante da bene demaniale. Tale responsabilità è di natura oggettiva ed onera l'attore, oltre alla prova del rapporto custodiale, consistente nel potere di effettiva disponibilità e controllo del bene, di fornire la prova del danno e del nesso causale derivato dalla cosa in custodia .
Viceversa la norma onera il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, di allegare la prova del caso fortuito, ossia “ un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità ed adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022).
Dunque di alcuna rilevanza è l'accertamento, sotto il profilo causale, della natura insidiosa della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, potendo escludersi la responsabilità del custode solo a mezzo della dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La domanda deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
L'attrice ha dato prova del danno e della dinamica dello stesso, determinata dall'inciampo nella sporgenza della canalina posta sul manto stradale che risultava parzialmente asportato per il suo rifacimento.
Dalle foto prodotte risultano visibili le disconnessioni del suolo date dall'asporto del fondo stradale rispetto alla collocazione della canalina e dei tombini che sono ivi rappresentati;
l'esistenza della canalina è visibile, tuttavia il colore grigio è il medesimo del fondo stradale al quale non è connessa a pari livello, pur emergendo visibilmente la disconnessione.
Risulta provato il rapporto di custodia della strada teatro del sinistro, interessata da opere regolarmente assegnate dal alla società appaltatrice che pure ne aveva la CP_1 manutenzione, secondo le pattuizioni inerenti l'esecuzione dei lavori.
Occorre rilevare però che non essendo l'aerea oggetto dei lavori totalmente delimitata per essere stata la carreggiata adibita dal all'uso veicolare e pedonale, non può CP_1 fondatamente sussistere una responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dell' pagina 5 di 8 appaltatore, dovendosi ripartire invero anche tra l'ente proprietario(Cass. civ. 15882/2013), ritenendosi congrua una percentuale paritaria .
Dal corredo probatorio offerto, tuttavia è emersa la rilevanza della condotta imprudente della danneggiata in relazione ai luoghi che conosceva bene.
L'esistenza dei lavori era nota alla attrice per transitarvi con frequenza regolare, visto che riguardavano pacificamente l'area prospiciente l'albergo di proprietà della danneggiata e dove la medesima svolgeva la propria attività.
L'interrogatorio della attrice ha confermato la conoscenza dei luoghi e l'assenza di condizioni meteo tali da rendere difficoltosa la percezione del fondo stradale che stava percorrendo . E' inoltre emerso che la danneggiata stava percorrendo tale tratto di strada con oggetti in mano, elemento fattuale che può avere impedito la visibilità del terreno e che avrebbe dovuto imporre una particolare prudenza nel transitare a piedi in tale zona che sapeva essere sede di lavori. Infatti il marito della danneggiata ha riferito Parte_2 che l'attrice stava percorrendo la strada in particolare condizione: “era impegnata con qualcosa in mano ed è caduta in avanti”, condotta assai imprudente poiché per fatto notorio ciò determina la mancata o non sufficiente percezione del percorso davanti a sé e dunque anche dell'attraversamento della detta canalina.
Il comportamento del danneggiato è rilevante, esclude la responsabilità del custode solo quando abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno e deve essere considerato anche alla luce del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
L'orientamento della suprema Corte a Sezioni Unite precisa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In merito alla condotta del terzo la Corte specifica anche che non solo una condotta abnorme può essere imputata alla danneggiata a titolo di colpa , ma qualunque condotta non adeguata e prudente rispetto alle condizioni esterne conosciute.(Cass. 16034/2023).
Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte la colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato integra il caso fortuito e può essere idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e la caduta quando il danneggiato sia a conoscenza della situazione del dissesto e tenga un comportamento imprudente.
pagina 6 di 8 Questo giudice quindi ritiene di addebitare alla danneggiata una responsabilità colposa pari al 50% nella causazione del danno, potendosi fondatamente supporre che la caduta ed i suoi effetti rovinosi possano essere stati prodotti proprio dalla imprudenza e mancata attenzione ai luoghi per effetto dell'ingombro delle cose che trasportava e dalla conseguente impossibilità da parte della danneggiata di porre le mani avanti a sé perché impegnate .
Quanto all'ammontare del danno non patrimoniale, la CTU medica espletata, che si condivide e si ritiene esente da vizi logici , ha quantificato la presenza di lesioni permanenti da detta caduta pari al 1,5 % , con 5 giorni di invalidità temporanea al 75% , 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25% . Pertanto il danno non patrimoniale riportato dall'attrice mediante l'applicazione delle tabelle di Milano del 2024 con punto base pari a € 947,30 risulta pari a € 1.874,42. Congrue quanto al danno patrimoniale sono state valutate dal CTU le spese mediche per € 648 da rimborsare alla danneggiata.
Conseguentemente risulta quantificato un risarcimento totale di € 2.552,42 che andrà ridotto della metà ex art. 1227 c.c. per un residuo di € 1.276,21 .
Vista l'esiguità della lesione e l'assenza di specifica prova sul punto, si ritiene non dovuta ogni altra voce di danno, reputandosi compresi nell'ambito del ristoro del danno biologico tutti gli aspetti dinamico relazionali connessi al sinistro .
Sono inoltre da sommare e corrispondere alla attrice gli interessi compensativi da applicarsi in conformità al dettato della nota pronuncia della Cassazione (1217/1995) sull'ammontare del danno non patrimoniale a far data dal sinistro, devalutando a tale epoca la somma liquidata e applicando gli interessi legali via via, anno dopo anno, sulla somma rivalutata sino alla data della presente decisione.
Le spese legali in ragione della reciproca soccombenza andranno compensate tra attore e convenuti e così pure quelle relative alla CTU espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte attrice, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
In accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e Società Controparte_1
Cooperativa Braccianti Riminesi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, solido tra loro, e ciascuno per la metà, al pagamento in favore della attrice della somma Parte_1 di € 1.276,21 oltre interessi da quantificarsi come in parte motiva.
Compensate tra le parti le spese legali e quelle relative alla CTU già liquidata. pagina 7 di 8 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8