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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. ) con sede in Roma, lido di Ostia, Lungomare Duca degli Parte_1 P.IVA_1 Abruzzi 84, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Silvestri del Foro di Roma presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ATTORE contro
(C.F. ), res. In Chianciano Terme Viale G. Baccelli 22 Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: 1) accertare e dichiarare il sig. obbligato al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 42.009,00 oltre Iva per lo stazionamento e la conservazione dell'imbarcazione di sua proprietà dal 1.01.2010 al 31.12.2021, come risultante da atto di cessione dei crediti;
2) accertare e dichiarare, inoltre, il sig.
[...]
obbligato al pagamento di € 471,00 oltre Iva mensili sempre per lo stazionamento e la conservazione CP_1 dell'imbarcazione di sua proprietà presso il cantiere della dal 1.01.2022 al 1.05.2024, per la somma di € Parte_1
27.789,00 oltre Iva, oltre agli ulteriori importi maturandi fino alla definizione del giudizio. 3) per l'effetto condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di € 55.197,00 oltre Iva per le causali di cui in premessa nel Controparte_1 presente atto, oltre agli ulteriori importi maturandi fino alla definizione del giudizio;
4) condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Siena, al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
55.197,00 quale importo maturato e non pagato in relazione al contratto di rimessaggio di stazionamento a terra della propria imbarcazione rimasto inadempiuto dal gennaio 2010 sino alla data della domanda.
Deduceva al tal fine:
- Che in data 30.12.2021 il affittava alla OA IC SH s.r.l. Controparte_2 ramo di azienda relativo ad attività di cantiere navale di produzione, costruzione, compravendita, riparazione, manutenzione e rimessaggio di imbarcazioni, sita in Via delle Orcadi n. 1 ad Ostia Lido (RM) ( cfr doc. 1) pagina 1 di 5 - di aver acquistato con atto del 31.01.2023 tutti i crediti maturati dalla cedente OA IC SH nei confronti del sig. per l'attività di sosta e conservazione presso il Controparte_1 cantiere, dell'imbarcazione di quest'ultimo, protratta dal gennaio 2010 a tutt'oggi, senza soluzione di continuità ( doc. 2 );
- di aver comunicato al sig. con lettera spedita il 19.10.2023, ex art. 1264 c.c., l'avvenuta CP_1 cessione dei crediti maturati nei propri confronti a quella data pari ad € 42.009,00 oltre Iva, da pagare entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata a/r; c) che tale comunicazione era rimasta priva di riscontro come anche le precedenti diffide inviate al debitore dalla OA IC SH s.r.l. ( doc. 3-4);
- che il sig. ha continuato e continua ad usufruire del servizio di stazionamento a terra CP_1 della propria imbarcazione di lunghezza pari a mt 13,10 e larghezza di mt 3,90, senza versare alcunché alla odierna attrice;
-
- che il listino delle operazioni portuali affisso presso gli uffici amministrativi della odierna attrice prevede quale tariffa di stazionamento a terra l'importo di € 15,70 oltre Iva per metro lineare;
- che alla data di introduzione del presente giudizio, pertanto, l'odierna attrice ha maturato un credito nei confronti del sig. pari ad € 55.197,00 oltre Iva, da attualizzare alla data di definizione CP_1 del contenzioso ( apparendo la somma di € 27.789,00 indicata al punto 2 frutto di verosimile refuso posto che 471,00x 28 mesi porta al calcolo matematico di € 13.188,00 che sommato all'importo di
€ 42.009,00 porta ancora alla somma azionata in giudizio pari ad € 55.197,00).
All'esito del negativo tentativo di media conciliazione, derivante dalla mancata partecipazione allo stesso del , adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
In via istruttoria produceva copia del contratto di affitto di ramo di azienda nonché di quello di cessione dei crediti, unitamente alle missive indirizzate al convenuto circa la cennata cessione ed i solleciti a seguire volti ad ottenere l'adempimento di quanto dovuto;
chiedeva inoltre di essere ammesso alla prova per interrogatorio formale del ( cfr docc. 1-7) e per testi. CP_1
Non costituitosi nè entro i termini previsti dall'art. 166 c.p.c., nè in occasione della prima Controparte_1 udienza di comparizione celebratasi in data 24.2.25, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito di ordinanza resa in data 26.2.25 veniva ammesso il solo interrogatorio formale posto che la richiesta di prova testimoniale risultava inammissibile in ragione della mancata indicazione dei dichiaranti non completata neppure con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., mai depositate dalla difesa attorea.
pagina 2 di 5 Alla udienza del 5.5.25, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, il medesimo tempestivamente e ritualmente evocato, non è comparso.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., alla udienza del 10.11.25 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., da deposito di note di trattazione scritta.
All'esito e sulla scorta delle note difensive autorizzate, il Tribunale pronunzia la seguente sentenza.
*** *** ***
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di quanto sarà di seguito evidenziato.
In via assolutamente preliminare va dato conto che l'oggetto del presente giudizio non rientra tra le materie per le quali il Legislatore all'art. 5 del Dlgs 28/10 e succ. modd., ha previsto la media coniciliazione obbligatoria.
Valga invero osservare che non pare condivisibile la configurazione giuridica offerta dalla difesa attorea allorquando sussume il rapporto contrattuale posto a base della pretesa in un contratto misto di locazione di spazio a terra e custodia che non necessiterebbe di forma scritta;
circostanza pacificamente già esclusa, seppur implicitamente dal decreto ex art. 171 bis c.p.c., non avendo il giudice disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.
Il rapporto sostanziale sotteso alla pretesa attorea, per come risultante anche dagli atti prodotti, deve essere ricondotto nella diversa figura atipica del contratto di rimessaggio che la giurisprudenza di Legittimità ha, in più occasioni, definito come un negozio atipico e misto, partecipe della natura dei contratti d'opera (o appalto) e di deposito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22803 del 28/10/2009).
In applicazione del principio di c.d. assorbimento o prevalenza, in tema di contratto misto la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11656 del 12/05/2008; Cass. sez. II, sentenza 12/12/2012 n. 22828).
Nel caso del contratto di rimessaggio, tale prevalenza va chiaramente individuata negli elementi riconducibili al deposito, posto che l'obbligazione di custodia dell'imbarcazione costituisce il proprium dello schema contrattuale in parola;
ciò senza negare che, contestualmente, il contratto preveda o possa prevedere a carico dell'impresa di rimessaggio anche prestazioni di manutenzione del natante, la cui natura (ordinaria o straordinaria) ed entità sono rimesse alla volontà del proprietario dell'imbarcazione e all'accordo fra le parti.
La prevalenza del deposito sulla prestazione d'opera appare tanto più evidente nel caso di specie, dove per l'appunto si lamenta il mancato pagamento del corrispettivo dello stazionamento a terra della imbarcazione di proprietà del convenuto.
Da ciò deriva che alla controversia in essere fra le parti dell'odierno giudizio, attinente la corretta esecuzione dell'obbligazione di custodia dell'imbarcazione e l'entità del corrispettivo dovuto per tale attività, devono essere applicate le norme rinvenibili dagli art. 1766 e ss. c.c., dettate in tema di contratto di deposito.
Escluso quindi che la procedibilità della azione fosse soggetta alla media conciliazione obbligatoria, l'avvenuto suo esperimento certamente va a rafforzare la condotta processuale prudente ed ispirata alla ricerca di una soluzione transattiva prima di introdurre il presente giudizio.
Passando al merito della domanda non sorge dubbio alcuno sulla sua fondatezza seppur nei limiti di quanto sarà evidenziato infra.
pagina 3 di 5 La parte attrice ha dimesso sin dall'atto introduttivo tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione della di lei legittimazione ad agire in qualità di cessionaria di tutti i crediti riferibili alla concedente – affittuaria del ramo aziendale OA IC SH s.r.l ( cfr docc. Da 1 a 4).
Posto che la cessione del credito di cui agli artt. 1260 c.c., è un contratto consensuale non formale che si perfeziona col semplice scambio dei consensi, nessun dubbio sorge in ordina al suo avvenuto perfezionamento né in ordine alla sua avvenuta comunicazione al debitore ceduto posto che la missiva in atti riporta” la compiuta giacenza” della avvenuta notifica.
Non disconosce il giudice che l'indirizzo al quale è stata spedita è diverso da quello attuale di residenza del convenuto, ma del pari e per quanto si dirà infra, le dedotte circostanze hanno rappresentato oggetto dell'interrogatorio formale disposto al quale il convenuto si è consapevolmente sottratto.
Valga invero osservare che alla udienza destinata al suo sfogo, parte attrice ha versato in atti la rituale notificazione del medesimo che risulta peraltro positivamente ricevuta da persona abilitata al ritiro ( cfr notifica interrogatorio formale).
Seppur vero che la declaratoria di contumacia risulta operare sul piano strettamente processuale quale accertamento di mancata costituzione in giudizio nei termini previsti, all'opposto non può non sottolinearsi come la volontaria scelta di non rappresentare le proprie ragioni mediante costituzione in giudizio equivale alla altrettanto volontaria decisione di non assolvere l'onus probandi gravante sulla parte contumacie, ovvero quello di allegare possibili fatti estintivi e/o modificativi dell'altrui pretesa.
Sul punto nel richiamare l'oramai pacifico orientamento della Corte di Cassazione civile occorre ricordare che il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Orbene Il sig. pur ritualmente invitato a prestare il proprio interrogatorio formale sulle CP_1 circostanze da 1 a 9 dell'atto di citazione si è sottratto a tale incombente con ciò manifestando implicita rinunzia a far valere l'onere sullo stesso gravante per come sopra esposto.
In particolare con i capitoli da 1 a 3, già provati documentalmente, si chiedeva al sig. di CP_1 confermare gli affitti di ramo d'azienda e la cessione dei crediti maturati nei propri confronti, in ultimo, dalla odierna attrice. Con i successivi capitoli ammessi dal G.I. si chiedeva di confermale la circostanza che l'imbarcazione del sig. stazionasse presso il cantiere di Via delle Orcadi a Ostia Lido dal gennaio CP_1 2010 fino al 1.5.24 ( cfr citazione in atti).
Non avendo il mai riscontrato e quindi contestato le numerose diffide di pagamento inviate dalla CP_1 cedente per i servizi resi, la mancata presentazione al disposto interrogatorio formale deve essere interpretata ex art. 232 c.p.c., come pacifica ammissione di tutti i fatti a sé sfavorevoli e quindi del di lui inadempimento alla obbligazione sorta e consistente nel pagamento degli importi maturati a titolo di contratto di rimessaggio della propria barca stazionante in quel di Via delle Orcadi n. 1 ad Ostia Lido dal gennaio 2010 sino al 1.5.2024.
All'opposto la richiesta di attualizzazione operata dall'attrice sino alla data della presente decisione non può trovare accoglimento perché mera asserzione difensiva che non corrisponde alle circostanze fattuali in virtù delle quali si è limitata la presente azione giudiziaria.
Vieppiù che ostativa ad una tale estensione temporale è anche la diversa qualificazione giuridica ritenuta applicabile al rapporto de quo che in alcun modo è sussumibile sotto la locazione “c.d. di terra” (forse più propriamente rinvenibile nel diverso contratto di ormeggio). pagina 4 di 5 In ragione di quanto sopra, accertato il perdurante inadempimento del convenuto sino alla data del 1.5.24 al pagamento degli importi richiesti a titolo di rimessaggio della propria imbarcazione lo stesso va condannato al pagamento dell'importo di € 55.197,00 oltre Iva.
Su tale somma decorrono interessi dal dì della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese di lite, nonostante la contumacia del convenuto, devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/14 per come modificato dal DM 147/22 in base al valore indicato nel libello introduttivo ( 55.197,00) secondo valori prossimi al minimo edittale per le sole fasi studio introduttiva e decisionale, posto che alcuna attività istruttoria non si è verificata in fatto né sono state depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto, accertato l'inadempimento di al contratto di rimessaggio di cui in narrativa dal gennaio 2010 sino al 1.5.24, lo condanna Controparte_1 al pagamento di complessivi € 55.197,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo per lo stazionamento della propria imbarcazione, ed oltre ancora interessi dal dì della domanda sino al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 786,00 per spese esenti ( contributo unificato e marca da bollo), € 4.127,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali.
Siena, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. ) con sede in Roma, lido di Ostia, Lungomare Duca degli Parte_1 P.IVA_1 Abruzzi 84, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Silvestri del Foro di Roma presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ATTORE contro
(C.F. ), res. In Chianciano Terme Viale G. Baccelli 22 Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: 1) accertare e dichiarare il sig. obbligato al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 42.009,00 oltre Iva per lo stazionamento e la conservazione dell'imbarcazione di sua proprietà dal 1.01.2010 al 31.12.2021, come risultante da atto di cessione dei crediti;
2) accertare e dichiarare, inoltre, il sig.
[...]
obbligato al pagamento di € 471,00 oltre Iva mensili sempre per lo stazionamento e la conservazione CP_1 dell'imbarcazione di sua proprietà presso il cantiere della dal 1.01.2022 al 1.05.2024, per la somma di € Parte_1
27.789,00 oltre Iva, oltre agli ulteriori importi maturandi fino alla definizione del giudizio. 3) per l'effetto condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di € 55.197,00 oltre Iva per le causali di cui in premessa nel Controparte_1 presente atto, oltre agli ulteriori importi maturandi fino alla definizione del giudizio;
4) condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Siena, al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
55.197,00 quale importo maturato e non pagato in relazione al contratto di rimessaggio di stazionamento a terra della propria imbarcazione rimasto inadempiuto dal gennaio 2010 sino alla data della domanda.
Deduceva al tal fine:
- Che in data 30.12.2021 il affittava alla OA IC SH s.r.l. Controparte_2 ramo di azienda relativo ad attività di cantiere navale di produzione, costruzione, compravendita, riparazione, manutenzione e rimessaggio di imbarcazioni, sita in Via delle Orcadi n. 1 ad Ostia Lido (RM) ( cfr doc. 1) pagina 1 di 5 - di aver acquistato con atto del 31.01.2023 tutti i crediti maturati dalla cedente OA IC SH nei confronti del sig. per l'attività di sosta e conservazione presso il Controparte_1 cantiere, dell'imbarcazione di quest'ultimo, protratta dal gennaio 2010 a tutt'oggi, senza soluzione di continuità ( doc. 2 );
- di aver comunicato al sig. con lettera spedita il 19.10.2023, ex art. 1264 c.c., l'avvenuta CP_1 cessione dei crediti maturati nei propri confronti a quella data pari ad € 42.009,00 oltre Iva, da pagare entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata a/r; c) che tale comunicazione era rimasta priva di riscontro come anche le precedenti diffide inviate al debitore dalla OA IC SH s.r.l. ( doc. 3-4);
- che il sig. ha continuato e continua ad usufruire del servizio di stazionamento a terra CP_1 della propria imbarcazione di lunghezza pari a mt 13,10 e larghezza di mt 3,90, senza versare alcunché alla odierna attrice;
-
- che il listino delle operazioni portuali affisso presso gli uffici amministrativi della odierna attrice prevede quale tariffa di stazionamento a terra l'importo di € 15,70 oltre Iva per metro lineare;
- che alla data di introduzione del presente giudizio, pertanto, l'odierna attrice ha maturato un credito nei confronti del sig. pari ad € 55.197,00 oltre Iva, da attualizzare alla data di definizione CP_1 del contenzioso ( apparendo la somma di € 27.789,00 indicata al punto 2 frutto di verosimile refuso posto che 471,00x 28 mesi porta al calcolo matematico di € 13.188,00 che sommato all'importo di
€ 42.009,00 porta ancora alla somma azionata in giudizio pari ad € 55.197,00).
All'esito del negativo tentativo di media conciliazione, derivante dalla mancata partecipazione allo stesso del , adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
In via istruttoria produceva copia del contratto di affitto di ramo di azienda nonché di quello di cessione dei crediti, unitamente alle missive indirizzate al convenuto circa la cennata cessione ed i solleciti a seguire volti ad ottenere l'adempimento di quanto dovuto;
chiedeva inoltre di essere ammesso alla prova per interrogatorio formale del ( cfr docc. 1-7) e per testi. CP_1
Non costituitosi nè entro i termini previsti dall'art. 166 c.p.c., nè in occasione della prima Controparte_1 udienza di comparizione celebratasi in data 24.2.25, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito di ordinanza resa in data 26.2.25 veniva ammesso il solo interrogatorio formale posto che la richiesta di prova testimoniale risultava inammissibile in ragione della mancata indicazione dei dichiaranti non completata neppure con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., mai depositate dalla difesa attorea.
pagina 2 di 5 Alla udienza del 5.5.25, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, il medesimo tempestivamente e ritualmente evocato, non è comparso.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., alla udienza del 10.11.25 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., da deposito di note di trattazione scritta.
All'esito e sulla scorta delle note difensive autorizzate, il Tribunale pronunzia la seguente sentenza.
*** *** ***
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di quanto sarà di seguito evidenziato.
In via assolutamente preliminare va dato conto che l'oggetto del presente giudizio non rientra tra le materie per le quali il Legislatore all'art. 5 del Dlgs 28/10 e succ. modd., ha previsto la media coniciliazione obbligatoria.
Valga invero osservare che non pare condivisibile la configurazione giuridica offerta dalla difesa attorea allorquando sussume il rapporto contrattuale posto a base della pretesa in un contratto misto di locazione di spazio a terra e custodia che non necessiterebbe di forma scritta;
circostanza pacificamente già esclusa, seppur implicitamente dal decreto ex art. 171 bis c.p.c., non avendo il giudice disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.
Il rapporto sostanziale sotteso alla pretesa attorea, per come risultante anche dagli atti prodotti, deve essere ricondotto nella diversa figura atipica del contratto di rimessaggio che la giurisprudenza di Legittimità ha, in più occasioni, definito come un negozio atipico e misto, partecipe della natura dei contratti d'opera (o appalto) e di deposito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22803 del 28/10/2009).
In applicazione del principio di c.d. assorbimento o prevalenza, in tema di contratto misto la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11656 del 12/05/2008; Cass. sez. II, sentenza 12/12/2012 n. 22828).
Nel caso del contratto di rimessaggio, tale prevalenza va chiaramente individuata negli elementi riconducibili al deposito, posto che l'obbligazione di custodia dell'imbarcazione costituisce il proprium dello schema contrattuale in parola;
ciò senza negare che, contestualmente, il contratto preveda o possa prevedere a carico dell'impresa di rimessaggio anche prestazioni di manutenzione del natante, la cui natura (ordinaria o straordinaria) ed entità sono rimesse alla volontà del proprietario dell'imbarcazione e all'accordo fra le parti.
La prevalenza del deposito sulla prestazione d'opera appare tanto più evidente nel caso di specie, dove per l'appunto si lamenta il mancato pagamento del corrispettivo dello stazionamento a terra della imbarcazione di proprietà del convenuto.
Da ciò deriva che alla controversia in essere fra le parti dell'odierno giudizio, attinente la corretta esecuzione dell'obbligazione di custodia dell'imbarcazione e l'entità del corrispettivo dovuto per tale attività, devono essere applicate le norme rinvenibili dagli art. 1766 e ss. c.c., dettate in tema di contratto di deposito.
Escluso quindi che la procedibilità della azione fosse soggetta alla media conciliazione obbligatoria, l'avvenuto suo esperimento certamente va a rafforzare la condotta processuale prudente ed ispirata alla ricerca di una soluzione transattiva prima di introdurre il presente giudizio.
Passando al merito della domanda non sorge dubbio alcuno sulla sua fondatezza seppur nei limiti di quanto sarà evidenziato infra.
pagina 3 di 5 La parte attrice ha dimesso sin dall'atto introduttivo tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione della di lei legittimazione ad agire in qualità di cessionaria di tutti i crediti riferibili alla concedente – affittuaria del ramo aziendale OA IC SH s.r.l ( cfr docc. Da 1 a 4).
Posto che la cessione del credito di cui agli artt. 1260 c.c., è un contratto consensuale non formale che si perfeziona col semplice scambio dei consensi, nessun dubbio sorge in ordina al suo avvenuto perfezionamento né in ordine alla sua avvenuta comunicazione al debitore ceduto posto che la missiva in atti riporta” la compiuta giacenza” della avvenuta notifica.
Non disconosce il giudice che l'indirizzo al quale è stata spedita è diverso da quello attuale di residenza del convenuto, ma del pari e per quanto si dirà infra, le dedotte circostanze hanno rappresentato oggetto dell'interrogatorio formale disposto al quale il convenuto si è consapevolmente sottratto.
Valga invero osservare che alla udienza destinata al suo sfogo, parte attrice ha versato in atti la rituale notificazione del medesimo che risulta peraltro positivamente ricevuta da persona abilitata al ritiro ( cfr notifica interrogatorio formale).
Seppur vero che la declaratoria di contumacia risulta operare sul piano strettamente processuale quale accertamento di mancata costituzione in giudizio nei termini previsti, all'opposto non può non sottolinearsi come la volontaria scelta di non rappresentare le proprie ragioni mediante costituzione in giudizio equivale alla altrettanto volontaria decisione di non assolvere l'onus probandi gravante sulla parte contumacie, ovvero quello di allegare possibili fatti estintivi e/o modificativi dell'altrui pretesa.
Sul punto nel richiamare l'oramai pacifico orientamento della Corte di Cassazione civile occorre ricordare che il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Orbene Il sig. pur ritualmente invitato a prestare il proprio interrogatorio formale sulle CP_1 circostanze da 1 a 9 dell'atto di citazione si è sottratto a tale incombente con ciò manifestando implicita rinunzia a far valere l'onere sullo stesso gravante per come sopra esposto.
In particolare con i capitoli da 1 a 3, già provati documentalmente, si chiedeva al sig. di CP_1 confermare gli affitti di ramo d'azienda e la cessione dei crediti maturati nei propri confronti, in ultimo, dalla odierna attrice. Con i successivi capitoli ammessi dal G.I. si chiedeva di confermale la circostanza che l'imbarcazione del sig. stazionasse presso il cantiere di Via delle Orcadi a Ostia Lido dal gennaio CP_1 2010 fino al 1.5.24 ( cfr citazione in atti).
Non avendo il mai riscontrato e quindi contestato le numerose diffide di pagamento inviate dalla CP_1 cedente per i servizi resi, la mancata presentazione al disposto interrogatorio formale deve essere interpretata ex art. 232 c.p.c., come pacifica ammissione di tutti i fatti a sé sfavorevoli e quindi del di lui inadempimento alla obbligazione sorta e consistente nel pagamento degli importi maturati a titolo di contratto di rimessaggio della propria barca stazionante in quel di Via delle Orcadi n. 1 ad Ostia Lido dal gennaio 2010 sino al 1.5.2024.
All'opposto la richiesta di attualizzazione operata dall'attrice sino alla data della presente decisione non può trovare accoglimento perché mera asserzione difensiva che non corrisponde alle circostanze fattuali in virtù delle quali si è limitata la presente azione giudiziaria.
Vieppiù che ostativa ad una tale estensione temporale è anche la diversa qualificazione giuridica ritenuta applicabile al rapporto de quo che in alcun modo è sussumibile sotto la locazione “c.d. di terra” (forse più propriamente rinvenibile nel diverso contratto di ormeggio). pagina 4 di 5 In ragione di quanto sopra, accertato il perdurante inadempimento del convenuto sino alla data del 1.5.24 al pagamento degli importi richiesti a titolo di rimessaggio della propria imbarcazione lo stesso va condannato al pagamento dell'importo di € 55.197,00 oltre Iva.
Su tale somma decorrono interessi dal dì della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese di lite, nonostante la contumacia del convenuto, devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/14 per come modificato dal DM 147/22 in base al valore indicato nel libello introduttivo ( 55.197,00) secondo valori prossimi al minimo edittale per le sole fasi studio introduttiva e decisionale, posto che alcuna attività istruttoria non si è verificata in fatto né sono state depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto, accertato l'inadempimento di al contratto di rimessaggio di cui in narrativa dal gennaio 2010 sino al 1.5.24, lo condanna Controparte_1 al pagamento di complessivi € 55.197,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo per lo stazionamento della propria imbarcazione, ed oltre ancora interessi dal dì della domanda sino al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 786,00 per spese esenti ( contributo unificato e marca da bollo), € 4.127,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali.
Siena, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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