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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa NA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 785/2017 avente ad oggetto “contratti bancari”
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Carrano (c.f. ) e dall'Avv. Annamaria Doria C.F._2
(c.f. ) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in C.F._3
AT (SA) alla Via Rosa Iemma, n. 2;
- ATTRICE -
E
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._4
18.07.1965 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
NG NI (c.f. congiuntamente e disgiuntamente C.F._5 all'Avv. Eva Utzeri (c.f. con elezione di domicilio telematico C.F._6 presso gli indirizzi PEC e Email_1
; Email_2
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.01.2017, Parte_1 dopo avere ottenuto in data 16.01.2017 ordinanza di sequestro conservativo in danno di fino alla concorrenza di 370.000 euro, introduceva il giudizio di CP_1 merito ex art. 669 octies c.p.c., entro il termine fissato dall'ordinanza cautelare, chiedendo di “condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 per le motivazioni di cui sopra, della somma di euro 330.000,00, oltre interessi ex art. 1284
c.c. IV° comma dalla data – 31.10.2016- di deposito del ricorso per sequestro conservativo, con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare ante causam, da distrarre in favore dei sottoscritto avvocato.” La pretesa di parte attrice nasce dal presunto
1 credito vantato dalla stessa, pari ad euro 330.000,00, rinveniente dall'atto pubblico di cessione quote della stipulato il 27.11.2015 con atto a rogito del Parte_2
Notaio rep. 194497 racc. 42646. La sig.ra Persona_1 Pt_1 sostiene che, il convenuto vorrebbe sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di pagamento nei suoi confronti per la cessione quote, azzerandola mediante un controcredito che, secondo la stessa sarebbe stato oggetto di rinuncia con un'asserita scrittura datata 31.10.2015, sottoscritta da entrambi. In data 29.06.2017 si costituiva il sig. il quale, pur non contestando il credito di euro 330.000,00 vantato CP_1 dalla sorella denunciava la falsità ed inesattezza nella ricostruzione dei Pt_1 fatti nonché dei documenti posti a fondamento del periculum in mora della richiesta di sequestro, recepito in toto dall'ordinanza cautelare. Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare: disporre la sospensione ex art. 295
c.p.c. e/o il differimento dell'udienza di discussione del presente giudizio fino alla decisione sul proposto reclamo pendente avanti la Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno con udienza di discussione fissata per il 10 ottobre 2017 (N. R.G. 1028/2017 – G.R.: Cons. Dott.
G. Iannicelli). Sempre in via preliminare: preso atto che il presente giudizio richiede approfondimenti istruttori e valutazioni in fatto e diritto non compatibili con la natura sommaria del rito, disporre che si proceda per le vie ordinarie previa conversione del rito con assegnazione dei terzini ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. In via preliminare: senza pregiudizio delle superiori istanze, disporre la riduzione dei beni assoggettati a sequestro attesa la esorbitanza del valore degli stessi rispetto al credito cautelato per le ragioni esposte in narrativa, mediante revoca del sequestro sull'esuberanza delle quote societarie della Parte_3 accordandolo fino alla concorrenza della concessa cautela tenuto
[...] conto del sopra indicato documentato valore delle stesse, revocandolo, invece, sulla quota immobiliare sopra indicata. Nel merito: rigettare la domanda ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto oltre ad essere palesemente strumentale e destituita di suffragio probatorio.
Con istanza di liquidazione delle spese e condanna di ex art. 96 c.p.c. Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase cautelare”.
Instaurato il contradditorio, disposta la trasformazione del rito e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice rinviava all'udienza del 8.03.2018, differita poi d'ufficio a quella dell'8.10.2020. In tale udienza, preso atto del deposito di un'istanza ex art. 669 decies c.p.c. da parte di rinviava al 25.11.2020 assegnando CP_1 termine a per la costituzione. All'esito di tale udienza, ritenuta la Parte_1 causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni al
12.01.2022. Nelle more, il sig. depositava istanza di revoca del CP_1 sequestro conservativo ex art. 684 c.p.c. e querela di falso ex art. 221 c.p.c. (R.G.
785/2017 sub. 4) avverso l'ordinanza cautelare del 16-19.01.2017.
2 In data 1.10.2022, il sig. depositava istanza di revoca del sequestro Pt_1 conservativo ex art. 669 decies c.p.c fondata sull'eccezione di compensazione legale, con conseguente apertura di un sub procedimento (R.G. 785/2017 sub. 6); pertanto, con ordinanza del 20.10.2022, il G.U. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/01/2023, differita poi al 28/06/2023, in attesa dell'esito del procedimento di reclamo (R.G. 327/2023) avverso ordinanza di rigetto della predetta istanza (definito con provvedimento di rigetto del 9.05.2023). Nelle more, il sig. proponeva istanza per la chiamata in causa dei successori a titolo particolare Pt_1 nonché figli della sig.ra divenuti tali per atto donativo del Parte_1
14.04.2017 a ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Inoltre, il sig. ricusava codesto Pt_1
Giudice, il quale preso atto della ricusazione disponeva la sospensione del processo in attesa dell'esito del sub procedimento di ricusazione (R.G. 785/2017 sub. 7), poi definito con provvedimento di rigetto del 24.08.2023. Il giudizio veniva riassunto da chiedeva la sospensione del processo per Parte_1 CP_1 ritenuta pregiudizialità della decisione del giudizio di querela di falso, introdotto con atto notificato il 31.01.2024 nei confronti di e Parte_1 Parte_4
l'avv. Luigi Rossini. Il G.U. con decreto n. cronol. 2632/2024 del 12.02.2024, sospendeva il giudizio. Avverso l'ordinanza di sospensione la sig.ra Pt_1 proponeva regolamento di competenza in Cassazione che con ordinanza num.
27113/2024, accoglieva “il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento». Con atto del 23.10.2024 Pt_1 riassumeva il giudizio a nome proprio chiedendo che la causa venisse
[...] trattenuta in decisione. Fissata l'udienza del 19.03/2025, depositava, CP_1 in pari data, comparsa di costituzione modificando le proprie conclusioni e domandando quindi: «IN VIA PRELIMINARE: accertato e dichiarato l'eccepito difetto di legittimazione attiva di chiede che il Tribunale, previa, dichiarazione Parte_1 dell'inammissibilità della domanda di riassunzione per difetto di legittimazione ad agire, dichiari estinto il giudizio di cui al R.G. n. 785/2017 per le ragioni tutte di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: senza pregiudizio alcuno in ordine alla superiore dirimente eccezione: accertare dichiarare non dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. richiesti da parte attrice per le ragioni di cui al presente atto IN OGNI CASO: condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per avere azionato falsi Parte_1 documenti sulla base dei quali ha ottenuto fraudolentemente il sequestro conservativo il cui merito è oggetto del presente giudizio”.
In data 28.05.2025 proponeva istanza ex art. 669 decies c.p.c. CP_1 chiedendo la revoca del sequestro conservativo per il sopravvenuto mutamento delle circostanze, essendosi determinata la ricostituzione della garanzia patrimoniale,
3 erroneamente non ritenuta sufficiente dal provvedimento cautelare. Con provvedimento del 29.05.2025 il G.U. “ritenuto che l'esigenza cautelare debba ritenersi assorbita dalla imminente riserva in decisione del giudizio” riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta, avanzata da di Parte_1 pagamento della somma di euro 330.000 in esecuzione del contratto di cessione di quote di società in nome collettivo del 27.11.2015 per Notaio di Terni . Persona_1
Il giudizio in esame rappresenta la fase di merito del procedimento cautelare ante causam introdotto da al fine di ottenere un provvedimento di Parte_1 sequestro conservativo poi autorizzato con ordinanza del 16-19/01/2017 in favore della odierna ricorrente sino alla concorrenza di €. 370.000,00 in danno di CP_1
Il predetto provvedimento è stato confermato in sede di reclamo con
[...] ordinanza collegiale di rigetto del 6/04/2018.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del processo . ha eccepito l'estinzione del giudizio in quanto a seguito del CP_1 provvedimento di sospensione del 10.2.2024 il processo veniva riassunto da Pt_1 la quale, nel corso del giudizio, aveva ceduto ai propri figli il credito
[...] vantato nei confronti del germano. Quindi, secondo la prospettazione di parte resistente, avendo nelle more ceduto la titolarità del credito, Parte_1 sarebbe priva di legittimazione attiva.
Tale difesa appare del tutto priva di fondamento.
E' documentato che nel corso del processo con atto di donazione Parte_1
a rogito del Notaio del 4.04.2017 cedeva il credito per il quale aveva Persona_2 invocato la cautela in favore di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tuttavia questa circostanza non rileva ai fini della integrazione del contraddittorio nei loro confronti né ai fini della nuova legittimazione ad agire.
L'art. 111 c.p.c. disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, consentendo al cessionario di intervenire nel processo. Tuttavia, se il cessionario non interviene, l'originario attore può continuare a portare avanti il giudizio, (cfr. ex multis: Cass. Civ., Sez. 3, N. 25913 del 05-09-2023; Cass. Civ.,Sez. 2, N. 42035 del 30-
12-2021). La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria.
Inoltre la riassunzione non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento ( tanto è vero che non è richiesta una nuova iscrizione a ruolo) , rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera
4 come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la pronuncia. La riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (cfr., Cass. civ. n. 14100/2003).
A prescindere dalla reale titolarità del credito, permane la legittimazione di Pt_1
titolare del potere di impulso processuale e quindi legittimata a chiedere
[...] la riassunzione del processo.
Pertanto l'eccezione di estinzione deve ritenersi infondata.
Venendo al merito si osserva che parte convenuta non ha giammai, nel corso del processo, contestato il credito vantato dalla ricorrente, eccependo sin dall'inizio la compensazione con il credito vantato dalla Farmacia nei confronti della sorella per prelievi di denaro effettuati in assenza di utili per un valore di euro 488.152,92. Nel corso del processo il decreto ingiuntivo n. 533/2016 emesso dal Tribunale di Salerno su richiesta di è divenuto esecutivo a seguito della pronuncia di CP_1 estinzione del giudizio di opposizione introdotto da L'adozione Parte_1 del decreto di estinzione in data 28.4.2022 ha reso definitivo il decreto ingiuntivo emesso in favore della Pt_2
Questa circostanza è sopraggiunta nel corso del processo. Viene da chiedersi se questa circostanza unitamente ad altre rappresentate dal possano essere Pt_1 poste alla base della richiesta di revoca del sequestro avanzata dal con le Pt_1 note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
In disparte ogni valutazione sulla condotta serbata da mediante Parte_1
l'utilizzo di documenti recanti sottoscrizioni apocrife, per come accertate dal consulente nominato dal tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio RG 4333/2016 poi dichiarato estinto, il problema che si pone attiene al se sussistano o meno i presupposti per la conferma del provvedimento di sequestro conservativo disposto il 16.1.2017.
L'art. 669 decies cpc recita testualmente: Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”
La strumentalità del provvedimento cautelare impone la modifica e la revoca nel caso in cui mutino le circostanze in ragione delle quali era stato concesso il provvedimento di sequestro.
5 Le circostanze rappresentate dal e poste alla base della richiesta di revoca, Pt_1 ad avviso del Tribunale non appaiono sufficienti per accogliere la richiesta . Il provvedimento cautelare non è liberamente revocabile o modificabile dal giudice della causa di merito, bensì solo ove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto, e pare indubbio che le considerazioni in diritto sulla concedibilità della cautela non rientrino in tale previsione normativa. Quanto poi all'ulteriore effetto la conversione del sequestro conservativo concesso (la cui efficacia non sia venuta meno) segue di diritto al passaggio in giudicato della sentenza stessa, e non è quindi necessaria alcuna pronuncia di accertamento da parte del giudice del merito.
Ad avviso del Tribunale le circostanze sopraggiunte e poste alla base della richiesta di revoca del sequestro non inficiano la originaria valutazione compiuta al momento della concessione della misura cautelare. In particolare l'atto di divisione per Notaio del 27.1.2025 ha attribuito al sig. le unità immobiliari site nel Per_3 CP_1
Comune di AT Foglio 25 particella 540 Subalterno 8, Foglio 25 particella 540
Subalterno 13 per un valore di euro 143.400,00, valore di gran lunga inferiore al credito vantato dalla ricorrente. Quest'ultimo immobile risulta messo in vendita per come emerge dalla pubblicità dell'agenzia immobiliare pianetacasa, allegato da parte ricorrente e non oggetto di contestazione. Questa circostanza evidenzia una volontà del di disfarsi dei propri beni. Pt_1
Inoltre la permanenza della iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo contratto dalla
Farmacia dell'importo di euro 1.7000.000 e per il quale è terzo datore CP_1 di ipoteca rappresenta sicuramente una circostanza da considerare.
Il credito di è di ammontare ingente e le condizioni economiche Parte_1
e patrimoniali di non garantiscono una solidità rassicurante per la CP_1 sua creditrice. In particolare, occorre far riferimento agli obblighi alimentari nascenti dai suoi rapporti familiari, al mutuo indiscutibilmente gravoso di € 1.700.000,00 contratto da sia pur al precipuo fine di ripianare l'esposizione CP_1 debitoria della Farmacia, e alla circostanza che il suo patrimonio immobiliare di maggior pregio è stato ipotecato a favore di a garanzia del mutuo Parte_5 ipotecario concesso.
Sulla base di questi indici oggettivi, che non formano oggetto di specifiche censure da parte del deve concludersi nel senso che ricorrendo un fondato timore Pt_1 di perdita della garanzia patrimoniale generica del credito vantato da Pt_1
non ricorrono i presupposti per la revoca del sequestro.
[...]
Quindi l'istanza proposta fuori udienza di revoca del sequestro conservativo deve essere rigettata.
La debenza della somma in esecuzione del contratto di cessione non è oggetto di contestazione come, peraltro, ribadito anche dallo stesso resistente ( art. 115 cpc).
6 Quindi deve essere condannato a pagare in favore di CP_1 Pt_1 la somma di euro 330.000 in esecuzione del contratto di cessione di quote.
[...]
Interessi
Venendo alla voce “interessi” è necessario svolgere delle considerazioni.
Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del 31.10.2016
L'art. 1284, quarto comma, c.c. stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ed in particolare agli art. 2, (ed in particolare alle definizioni: "... e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali") e 3 ("1.
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"). Senza entrare nel merito di quelle opinioni che hanno argomentato il carattere eccessivamente sfavorevole di una previsione che stabilisce l'applicazione di un tasso di interessi ben superiore a quello legale, se non addirittura superiore al tasso-soglia fissato diffuse tipologie di operazioni bancarie, al punto da adottare l'appellativo di "super-interessi", appare comunque evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituito dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza – poi rivelatasi in tutto o in parte infondata –ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio.
Per quanto attiene all'ambito applicativo inizialmente era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del
07/11/2018 – citata appunto dalla decisione impugnata – e Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
13145 del 14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti
"anche se afferenti ad obbligo restitutorio"). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione
("se le parti non ne hanno determinato la misura"), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla
7 previa negoziazione del tasso di interessi applicabile. Successivamente l'ambito di applicazione è stato esteso anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione."
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).
Ad avviso del Tribunale attesa la natura suppletiva della norma di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. e considerata la previsione pattizia deve trovare applicazione l'art. 1284 comma 1-2 c.c. anche in relazione alla domanda giudiziale a far data dal deposito del ricorso avvenuto in data 30.1.2017 ( data di deposito del ricorso ex art 702 bis cpc) e sino al soddisfo.
Responsabilità aggravata
Venendo, infine alla domanda proposta da di condanna per lite CP_1 temeraria, ad avviso del tribunale non ricorrono le condizioni per la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono nella specie - la domanda va disattesa.
Spese processuali
Venendo alla regolamentazione delle spese si rileva che sono collegati al presente giudizio n. 8 procedimenti cautelari conclusivi tutti con esito negativo per CP_1
In questa sede devono essere liquidate le spese dei predetti procedimenti e le
[...] spese del presente giudizio. Come ha avuto modo di stabilire la Suprema Corte con una recentissima pronuncia “ La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del
8 procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio. ( cfr. Cassazione civile sez.
III, 03/04/2025, n.8839)
Applicando il superiore principio questo Giudice è chiamato a svolgere una valutazione complessiva dell'esito della lite che si conclude con una pronuncia di accoglimento della domanda svolta nei riguardi del resistente risultato totalmente soccombente, con conseguente statuizione di condanna della stessa alle spese di giudizio. Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, dei numerosi procedimenti cautelari introdotti da conclusisi CP_1 tutti con la sua soccombenza, si ritiene di dove applicare i valori massimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche liquidando in favore di parte attrice la complessiva somma di euro 33.686 ( euro 5.316 per la fase di studio, euro 3.507 per la fase introduttiva, euro 15.617 per la fase istruttoria, euro
9.246 per la fase decisionale) oltre Iva e cpa come per legge, oltre euro 634.00 per C.U. con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
Merita di essere liquidato con statuizione autonoma la fase svolta dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione . Invero con ordinanza del 17.09.2024 la Suprema Corte stabiliva che alla regolamentazione delle spese avrebbe provveduto il tribunale di
Salerno. Applicando i valori medi di cui al DM 55/2014 ne consegue che CP_1 deve essere condannato a pagare la somma di euro 10.773 ( euro 4.961 per la
[...] fase di studio, euro 3.260 per la fase introduttiva, euro 2.552 per la fase decisionale) con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'istanza di revoca del sequestro conservativo.
2) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna a CP_1 pagare in favore di per le motivazioni esposte, la Parte_1
somma di euro 330.000 oltre interessi al tasso legale a far data dal
30.1.2017 e sino al soddisfo.
3) Rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 cpc. CP_1
4) Condanna al pagamento delle spese processuali relative CP_1 al giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione liquidate in euro
10.773 ( euro 4.961 per la fase di studio, euro 3.260 per la fase introduttiva, euro 2.552 per la fase decisionale) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
9 5) Condanna al pagamento delle spese processuali, relative CP_1 al presente giudizio e ai procedimenti cautelari, liquidate in euro 33.686 ( euro 5.316 per la fase di studio, euro 3.507 per la fase introduttiva, euro
15.617 per la fase istruttoria, euro 9.246 per la fase decisionale) oltre spese generali , Iva e cpa come per legge oltre euro 634.00 per C.U. con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA ER
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa NA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 785/2017 avente ad oggetto “contratti bancari”
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Carrano (c.f. ) e dall'Avv. Annamaria Doria C.F._2
(c.f. ) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in C.F._3
AT (SA) alla Via Rosa Iemma, n. 2;
- ATTRICE -
E
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._4
18.07.1965 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
NG NI (c.f. congiuntamente e disgiuntamente C.F._5 all'Avv. Eva Utzeri (c.f. con elezione di domicilio telematico C.F._6 presso gli indirizzi PEC e Email_1
; Email_2
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30.01.2017, Parte_1 dopo avere ottenuto in data 16.01.2017 ordinanza di sequestro conservativo in danno di fino alla concorrenza di 370.000 euro, introduceva il giudizio di CP_1 merito ex art. 669 octies c.p.c., entro il termine fissato dall'ordinanza cautelare, chiedendo di “condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 per le motivazioni di cui sopra, della somma di euro 330.000,00, oltre interessi ex art. 1284
c.c. IV° comma dalla data – 31.10.2016- di deposito del ricorso per sequestro conservativo, con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare ante causam, da distrarre in favore dei sottoscritto avvocato.” La pretesa di parte attrice nasce dal presunto
1 credito vantato dalla stessa, pari ad euro 330.000,00, rinveniente dall'atto pubblico di cessione quote della stipulato il 27.11.2015 con atto a rogito del Parte_2
Notaio rep. 194497 racc. 42646. La sig.ra Persona_1 Pt_1 sostiene che, il convenuto vorrebbe sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di pagamento nei suoi confronti per la cessione quote, azzerandola mediante un controcredito che, secondo la stessa sarebbe stato oggetto di rinuncia con un'asserita scrittura datata 31.10.2015, sottoscritta da entrambi. In data 29.06.2017 si costituiva il sig. il quale, pur non contestando il credito di euro 330.000,00 vantato CP_1 dalla sorella denunciava la falsità ed inesattezza nella ricostruzione dei Pt_1 fatti nonché dei documenti posti a fondamento del periculum in mora della richiesta di sequestro, recepito in toto dall'ordinanza cautelare. Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare: disporre la sospensione ex art. 295
c.p.c. e/o il differimento dell'udienza di discussione del presente giudizio fino alla decisione sul proposto reclamo pendente avanti la Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno con udienza di discussione fissata per il 10 ottobre 2017 (N. R.G. 1028/2017 – G.R.: Cons. Dott.
G. Iannicelli). Sempre in via preliminare: preso atto che il presente giudizio richiede approfondimenti istruttori e valutazioni in fatto e diritto non compatibili con la natura sommaria del rito, disporre che si proceda per le vie ordinarie previa conversione del rito con assegnazione dei terzini ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. In via preliminare: senza pregiudizio delle superiori istanze, disporre la riduzione dei beni assoggettati a sequestro attesa la esorbitanza del valore degli stessi rispetto al credito cautelato per le ragioni esposte in narrativa, mediante revoca del sequestro sull'esuberanza delle quote societarie della Parte_3 accordandolo fino alla concorrenza della concessa cautela tenuto
[...] conto del sopra indicato documentato valore delle stesse, revocandolo, invece, sulla quota immobiliare sopra indicata. Nel merito: rigettare la domanda ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto oltre ad essere palesemente strumentale e destituita di suffragio probatorio.
Con istanza di liquidazione delle spese e condanna di ex art. 96 c.p.c. Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase cautelare”.
Instaurato il contradditorio, disposta la trasformazione del rito e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice rinviava all'udienza del 8.03.2018, differita poi d'ufficio a quella dell'8.10.2020. In tale udienza, preso atto del deposito di un'istanza ex art. 669 decies c.p.c. da parte di rinviava al 25.11.2020 assegnando CP_1 termine a per la costituzione. All'esito di tale udienza, ritenuta la Parte_1 causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni al
12.01.2022. Nelle more, il sig. depositava istanza di revoca del CP_1 sequestro conservativo ex art. 684 c.p.c. e querela di falso ex art. 221 c.p.c. (R.G.
785/2017 sub. 4) avverso l'ordinanza cautelare del 16-19.01.2017.
2 In data 1.10.2022, il sig. depositava istanza di revoca del sequestro Pt_1 conservativo ex art. 669 decies c.p.c fondata sull'eccezione di compensazione legale, con conseguente apertura di un sub procedimento (R.G. 785/2017 sub. 6); pertanto, con ordinanza del 20.10.2022, il G.U. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/01/2023, differita poi al 28/06/2023, in attesa dell'esito del procedimento di reclamo (R.G. 327/2023) avverso ordinanza di rigetto della predetta istanza (definito con provvedimento di rigetto del 9.05.2023). Nelle more, il sig. proponeva istanza per la chiamata in causa dei successori a titolo particolare Pt_1 nonché figli della sig.ra divenuti tali per atto donativo del Parte_1
14.04.2017 a ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Inoltre, il sig. ricusava codesto Pt_1
Giudice, il quale preso atto della ricusazione disponeva la sospensione del processo in attesa dell'esito del sub procedimento di ricusazione (R.G. 785/2017 sub. 7), poi definito con provvedimento di rigetto del 24.08.2023. Il giudizio veniva riassunto da chiedeva la sospensione del processo per Parte_1 CP_1 ritenuta pregiudizialità della decisione del giudizio di querela di falso, introdotto con atto notificato il 31.01.2024 nei confronti di e Parte_1 Parte_4
l'avv. Luigi Rossini. Il G.U. con decreto n. cronol. 2632/2024 del 12.02.2024, sospendeva il giudizio. Avverso l'ordinanza di sospensione la sig.ra Pt_1 proponeva regolamento di competenza in Cassazione che con ordinanza num.
27113/2024, accoglieva “il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento». Con atto del 23.10.2024 Pt_1 riassumeva il giudizio a nome proprio chiedendo che la causa venisse
[...] trattenuta in decisione. Fissata l'udienza del 19.03/2025, depositava, CP_1 in pari data, comparsa di costituzione modificando le proprie conclusioni e domandando quindi: «IN VIA PRELIMINARE: accertato e dichiarato l'eccepito difetto di legittimazione attiva di chiede che il Tribunale, previa, dichiarazione Parte_1 dell'inammissibilità della domanda di riassunzione per difetto di legittimazione ad agire, dichiari estinto il giudizio di cui al R.G. n. 785/2017 per le ragioni tutte di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: senza pregiudizio alcuno in ordine alla superiore dirimente eccezione: accertare dichiarare non dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. richiesti da parte attrice per le ragioni di cui al presente atto IN OGNI CASO: condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per avere azionato falsi Parte_1 documenti sulla base dei quali ha ottenuto fraudolentemente il sequestro conservativo il cui merito è oggetto del presente giudizio”.
In data 28.05.2025 proponeva istanza ex art. 669 decies c.p.c. CP_1 chiedendo la revoca del sequestro conservativo per il sopravvenuto mutamento delle circostanze, essendosi determinata la ricostituzione della garanzia patrimoniale,
3 erroneamente non ritenuta sufficiente dal provvedimento cautelare. Con provvedimento del 29.05.2025 il G.U. “ritenuto che l'esigenza cautelare debba ritenersi assorbita dalla imminente riserva in decisione del giudizio” riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta, avanzata da di Parte_1 pagamento della somma di euro 330.000 in esecuzione del contratto di cessione di quote di società in nome collettivo del 27.11.2015 per Notaio di Terni . Persona_1
Il giudizio in esame rappresenta la fase di merito del procedimento cautelare ante causam introdotto da al fine di ottenere un provvedimento di Parte_1 sequestro conservativo poi autorizzato con ordinanza del 16-19/01/2017 in favore della odierna ricorrente sino alla concorrenza di €. 370.000,00 in danno di CP_1
Il predetto provvedimento è stato confermato in sede di reclamo con
[...] ordinanza collegiale di rigetto del 6/04/2018.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del processo . ha eccepito l'estinzione del giudizio in quanto a seguito del CP_1 provvedimento di sospensione del 10.2.2024 il processo veniva riassunto da Pt_1 la quale, nel corso del giudizio, aveva ceduto ai propri figli il credito
[...] vantato nei confronti del germano. Quindi, secondo la prospettazione di parte resistente, avendo nelle more ceduto la titolarità del credito, Parte_1 sarebbe priva di legittimazione attiva.
Tale difesa appare del tutto priva di fondamento.
E' documentato che nel corso del processo con atto di donazione Parte_1
a rogito del Notaio del 4.04.2017 cedeva il credito per il quale aveva Persona_2 invocato la cautela in favore di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tuttavia questa circostanza non rileva ai fini della integrazione del contraddittorio nei loro confronti né ai fini della nuova legittimazione ad agire.
L'art. 111 c.p.c. disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, consentendo al cessionario di intervenire nel processo. Tuttavia, se il cessionario non interviene, l'originario attore può continuare a portare avanti il giudizio, (cfr. ex multis: Cass. Civ., Sez. 3, N. 25913 del 05-09-2023; Cass. Civ.,Sez. 2, N. 42035 del 30-
12-2021). La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria.
Inoltre la riassunzione non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento ( tanto è vero che non è richiesta una nuova iscrizione a ruolo) , rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera
4 come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la pronuncia. La riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (cfr., Cass. civ. n. 14100/2003).
A prescindere dalla reale titolarità del credito, permane la legittimazione di Pt_1
titolare del potere di impulso processuale e quindi legittimata a chiedere
[...] la riassunzione del processo.
Pertanto l'eccezione di estinzione deve ritenersi infondata.
Venendo al merito si osserva che parte convenuta non ha giammai, nel corso del processo, contestato il credito vantato dalla ricorrente, eccependo sin dall'inizio la compensazione con il credito vantato dalla Farmacia nei confronti della sorella per prelievi di denaro effettuati in assenza di utili per un valore di euro 488.152,92. Nel corso del processo il decreto ingiuntivo n. 533/2016 emesso dal Tribunale di Salerno su richiesta di è divenuto esecutivo a seguito della pronuncia di CP_1 estinzione del giudizio di opposizione introdotto da L'adozione Parte_1 del decreto di estinzione in data 28.4.2022 ha reso definitivo il decreto ingiuntivo emesso in favore della Pt_2
Questa circostanza è sopraggiunta nel corso del processo. Viene da chiedersi se questa circostanza unitamente ad altre rappresentate dal possano essere Pt_1 poste alla base della richiesta di revoca del sequestro avanzata dal con le Pt_1 note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
In disparte ogni valutazione sulla condotta serbata da mediante Parte_1
l'utilizzo di documenti recanti sottoscrizioni apocrife, per come accertate dal consulente nominato dal tribunale di Salerno nell'ambito del giudizio RG 4333/2016 poi dichiarato estinto, il problema che si pone attiene al se sussistano o meno i presupposti per la conferma del provvedimento di sequestro conservativo disposto il 16.1.2017.
L'art. 669 decies cpc recita testualmente: Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”
La strumentalità del provvedimento cautelare impone la modifica e la revoca nel caso in cui mutino le circostanze in ragione delle quali era stato concesso il provvedimento di sequestro.
5 Le circostanze rappresentate dal e poste alla base della richiesta di revoca, Pt_1 ad avviso del Tribunale non appaiono sufficienti per accogliere la richiesta . Il provvedimento cautelare non è liberamente revocabile o modificabile dal giudice della causa di merito, bensì solo ove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto, e pare indubbio che le considerazioni in diritto sulla concedibilità della cautela non rientrino in tale previsione normativa. Quanto poi all'ulteriore effetto la conversione del sequestro conservativo concesso (la cui efficacia non sia venuta meno) segue di diritto al passaggio in giudicato della sentenza stessa, e non è quindi necessaria alcuna pronuncia di accertamento da parte del giudice del merito.
Ad avviso del Tribunale le circostanze sopraggiunte e poste alla base della richiesta di revoca del sequestro non inficiano la originaria valutazione compiuta al momento della concessione della misura cautelare. In particolare l'atto di divisione per Notaio del 27.1.2025 ha attribuito al sig. le unità immobiliari site nel Per_3 CP_1
Comune di AT Foglio 25 particella 540 Subalterno 8, Foglio 25 particella 540
Subalterno 13 per un valore di euro 143.400,00, valore di gran lunga inferiore al credito vantato dalla ricorrente. Quest'ultimo immobile risulta messo in vendita per come emerge dalla pubblicità dell'agenzia immobiliare pianetacasa, allegato da parte ricorrente e non oggetto di contestazione. Questa circostanza evidenzia una volontà del di disfarsi dei propri beni. Pt_1
Inoltre la permanenza della iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo contratto dalla
Farmacia dell'importo di euro 1.7000.000 e per il quale è terzo datore CP_1 di ipoteca rappresenta sicuramente una circostanza da considerare.
Il credito di è di ammontare ingente e le condizioni economiche Parte_1
e patrimoniali di non garantiscono una solidità rassicurante per la CP_1 sua creditrice. In particolare, occorre far riferimento agli obblighi alimentari nascenti dai suoi rapporti familiari, al mutuo indiscutibilmente gravoso di € 1.700.000,00 contratto da sia pur al precipuo fine di ripianare l'esposizione CP_1 debitoria della Farmacia, e alla circostanza che il suo patrimonio immobiliare di maggior pregio è stato ipotecato a favore di a garanzia del mutuo Parte_5 ipotecario concesso.
Sulla base di questi indici oggettivi, che non formano oggetto di specifiche censure da parte del deve concludersi nel senso che ricorrendo un fondato timore Pt_1 di perdita della garanzia patrimoniale generica del credito vantato da Pt_1
non ricorrono i presupposti per la revoca del sequestro.
[...]
Quindi l'istanza proposta fuori udienza di revoca del sequestro conservativo deve essere rigettata.
La debenza della somma in esecuzione del contratto di cessione non è oggetto di contestazione come, peraltro, ribadito anche dallo stesso resistente ( art. 115 cpc).
6 Quindi deve essere condannato a pagare in favore di CP_1 Pt_1 la somma di euro 330.000 in esecuzione del contratto di cessione di quote.
[...]
Interessi
Venendo alla voce “interessi” è necessario svolgere delle considerazioni.
Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del 31.10.2016
L'art. 1284, quarto comma, c.c. stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ed in particolare agli art. 2, (ed in particolare alle definizioni: "... e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali") e 3 ("1.
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"). Senza entrare nel merito di quelle opinioni che hanno argomentato il carattere eccessivamente sfavorevole di una previsione che stabilisce l'applicazione di un tasso di interessi ben superiore a quello legale, se non addirittura superiore al tasso-soglia fissato diffuse tipologie di operazioni bancarie, al punto da adottare l'appellativo di "super-interessi", appare comunque evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituito dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza – poi rivelatasi in tutto o in parte infondata –ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio.
Per quanto attiene all'ambito applicativo inizialmente era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del
07/11/2018 – citata appunto dalla decisione impugnata – e Cass. Sez.
3 - Ordinanza n.
13145 del 14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti
"anche se afferenti ad obbligo restitutorio"). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione
("se le parti non ne hanno determinato la misura"), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla
7 previa negoziazione del tasso di interessi applicabile. Successivamente l'ambito di applicazione è stato esteso anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione."
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).
Ad avviso del Tribunale attesa la natura suppletiva della norma di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. e considerata la previsione pattizia deve trovare applicazione l'art. 1284 comma 1-2 c.c. anche in relazione alla domanda giudiziale a far data dal deposito del ricorso avvenuto in data 30.1.2017 ( data di deposito del ricorso ex art 702 bis cpc) e sino al soddisfo.
Responsabilità aggravata
Venendo, infine alla domanda proposta da di condanna per lite CP_1 temeraria, ad avviso del tribunale non ricorrono le condizioni per la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono nella specie - la domanda va disattesa.
Spese processuali
Venendo alla regolamentazione delle spese si rileva che sono collegati al presente giudizio n. 8 procedimenti cautelari conclusivi tutti con esito negativo per CP_1
In questa sede devono essere liquidate le spese dei predetti procedimenti e le
[...] spese del presente giudizio. Come ha avuto modo di stabilire la Suprema Corte con una recentissima pronuncia “ La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del
8 procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio. ( cfr. Cassazione civile sez.
III, 03/04/2025, n.8839)
Applicando il superiore principio questo Giudice è chiamato a svolgere una valutazione complessiva dell'esito della lite che si conclude con una pronuncia di accoglimento della domanda svolta nei riguardi del resistente risultato totalmente soccombente, con conseguente statuizione di condanna della stessa alle spese di giudizio. Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, dei numerosi procedimenti cautelari introdotti da conclusisi CP_1 tutti con la sua soccombenza, si ritiene di dove applicare i valori massimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche liquidando in favore di parte attrice la complessiva somma di euro 33.686 ( euro 5.316 per la fase di studio, euro 3.507 per la fase introduttiva, euro 15.617 per la fase istruttoria, euro
9.246 per la fase decisionale) oltre Iva e cpa come per legge, oltre euro 634.00 per C.U. con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
Merita di essere liquidato con statuizione autonoma la fase svolta dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione . Invero con ordinanza del 17.09.2024 la Suprema Corte stabiliva che alla regolamentazione delle spese avrebbe provveduto il tribunale di
Salerno. Applicando i valori medi di cui al DM 55/2014 ne consegue che CP_1 deve essere condannato a pagare la somma di euro 10.773 ( euro 4.961 per la
[...] fase di studio, euro 3.260 per la fase introduttiva, euro 2.552 per la fase decisionale) con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'istanza di revoca del sequestro conservativo.
2) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna a CP_1 pagare in favore di per le motivazioni esposte, la Parte_1
somma di euro 330.000 oltre interessi al tasso legale a far data dal
30.1.2017 e sino al soddisfo.
3) Rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 cpc. CP_1
4) Condanna al pagamento delle spese processuali relative CP_1 al giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione liquidate in euro
10.773 ( euro 4.961 per la fase di studio, euro 3.260 per la fase introduttiva, euro 2.552 per la fase decisionale) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
9 5) Condanna al pagamento delle spese processuali, relative CP_1 al presente giudizio e ai procedimenti cautelari, liquidate in euro 33.686 ( euro 5.316 per la fase di studio, euro 3.507 per la fase introduttiva, euro
15.617 per la fase istruttoria, euro 9.246 per la fase decisionale) oltre spese generali , Iva e cpa come per legge oltre euro 634.00 per C.U. con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrano dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA ER
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