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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI RI RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2024 depositato il 20/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 42/2024 depositato il 20/01/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha presentato due distinti ricorsi: il primo avverso l'avviso di accertamento n. TQ7011E00300/2023 per l'anno di imposta 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito complessivo di €51.228,00, il secondo avverso l'avviso di accertamento n. TQ7011E00301/2023 per l'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito complessivo di .€ 52.091, redditi derivanti in entrambi i casi da attività di prostituzione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto una mediazione limitata alla riduzione delle sanzioni, rifiutata dal contribuente.
Stante la connessione oggettiva e soggettiva il ricorso n.42/2024 è stato riunito a quello n.41/2024.
Motivi dei ricorsi
1. Motivazione omessa o apparente - Erronea qualificazione reddituale
Il ricorrente contesta la qualificazione dei proventi da meretricio come redditi da lavoro autonomo anziché come redditi diversi. Sostiene che:
La prostituzione non può costituire oggetto di contratto ex art. 2222 c.c. per illiceità della causa
I contratti per prestazioni sessuali sono nulli ex artt. 1418 e 1343 c.c.
I proventi dovrebbero essere inquadrati come redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) TUIR
La sentenza CGUE 268/2001 non autorizza l'assoggettamento ad IVA 2. Motivazione insufficiente sulla quantificazione del reddito
Il contribuente contesta la determinazione di €60.000,00 di proventi, sostenendo che:
Le indagini finanziarie hanno accertato solo €2.834,00 di versamenti non giustificati
L'Ufficio si è basato su dichiarazioni rese a mass media senza verificarne l'attendibilità
Non sono stati riconosciuti adeguati costi inerenti all'attività
3. Nullità parziale per il recupero IVA
Richiamando la sentenza CGUE 521/2021, sostiene che l'importo accertato doveva considerarsi già comprensivo di IVA.
4. Nullità per difetto di sottoscrizione
Contesta la validità della sottoscrizione digitale e la qualifica del funzionario firmatario.
5. Nullità delle sanzioni
Eccepisce l'assenza di motivazione sull'elemento soggettivo e l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando tutti i motivi dei ricorsi e ricostruendo dettagliatamente i fatti, evidenziando che:
Il contribuente esercita abitualmente attività di prostituzione
Le indagini finanziarie hanno rilevato movimentazioni limitate ma il contribuente disponeva di contanti non tracciati
Possedeva una cassetta di sicurezza e utilizzava assegni circolari per evitare tracciabilità
Ha rilasciato dichiarazioni a mass media quantificando i propri guadagni in €5.000,00-15.000,00 mensili.
Quanto ai motivi dei ricorsi:
Sul primo motivo:
L'Ufficio richiama la giurisprudenza consolidata della Cassazione (nn. 22413/16, 15596/16, 18030/13,
10578/11) che stabilisce:
L'attività di prostituzione abituale genera redditi imponibili IRPEF
L'abitualità comporta assoggettamento ad IVA ex art. 5 DPR 633/72
È corretta la qualificazione come reddito da lavoro autonomo
Sul secondo motivo:
Sostiene la legittimità dell'accertamento induttivo puro ex art. 41 co. 2 DPR 600/73, evidenziando:
Le dichiarazioni rese ai media costituiscono confessioni stragiudiziali ex art. 2735 c.c.
Trovano riscontro negli accertamenti precedenti per gli anni 2010-2011
I costi sono stati riconosciuti in misura del 15% (superiore agli anni precedenti)
Sul terzo motivo:
Contesta l'applicabilità della sentenza CGUE 521/2021, precisando che si applica solo alle operazioni tra soggetti passivi, non al consumatore finale.
Sul quarto motivo:
Dimostra la regolarità della sottoscrizione digitale, allegando:
Curriculum del funzionario firmatario (terza area dal 2006)
Disposizione di delega n. 14/2023 per importi inferiori a €100.000,00
Sul quinto motivo:
Respinge le eccezioni sulle sanzioni, evidenziando che il contribuente è evasore totale che non ha presentato dichiarazioni né adempiuto agli obblighi tributari.
Il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 48-bis che prevedeva spese deducibili al 20%, computo dell'IVA sui ricavi, riduzione delle sanzioni, proposta respinta dalle parti.
Con successiva memoria la difesa del ricorrente eccepiva nuovamente:
1.L' Illegittima applicazione dell'IVA per diverse ragioni: Incoercibilità delle prestazioni sessuali: Gli atti sessuali sono incoercibili e non possono costituire oggetto di obbligazione valida secondo il diritto civile italiano
Assenza di natura contrattuale: Le prestazioni sessuali non hanno natura obbligatoria secondo gli artt. 1343,
1418 e 2034 c.c., mancando il requisito della validità contrattuale richiesto dall'art. 3 del D.P.R. 633/1972
Interpretazione della legge Merlin: La legge n. 75/1958 ha abolito la regolamentazione della prostituzione, rendendo l'attività "deregolamentata ex lege"
2. Violazione del diritto euro-unitario
Richiamando la sentenza CGUE C-521/2019 del 1° luglio 2021, la difesa argomenta che:
L'IVA deve essere scorporata dai ricavi accertati e non aggiunta ad essi
Chi esercita il meretricio non può avvalersi del diritto di rivalsa ex art. 18 D.P.R. 633/1972 per la nullità del contratto sottostante
3. Inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa
La memoria invoca l'art. 8 del d.lgs. 546/1992 e l'art. 6 del d.lgs. 472/1997 sostenendo che sussiste "obiettiva incertezza normativa" per:
Assenza di disciplina specifica per il meretricio
Mancanza di codice ATECO specifico fino ad aprile 2025
Assenza di istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Impossibilità pratica di adempiere agli oneri fiscali
La difesa del ricorrente infine prospetta questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del D.P.R.
633/1972 in relazione agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, sostenendo che l'imposizione dell'IVA su soggetti "ghettizzati" dallo Stato violerebbe i principi di uguaglianza ed equità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente che i redditi derivanti dall'attività di prostituzione sono soggetti a tassazione. Come stabilito dalla Cassazione civile, sentenza n. 15596 del 2016, "i proventi dell'attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abituale, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica".
Particolarmente rilevante è l'orientamento giurisprudenziale sull'assoggettamento all'IVA. La Cassazione civile, sentenza n. 10578 del 2011, ha stabilito che "l'attività di prostituzione va assoggettata all'imposta, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità; seppure contraria al buon costume, l'attività predetta non costituisce reato e consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell'ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633".
Nello stesso senso anche Cassazione civile, ordinanza n. 18030 del 2013,
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza europea, come evidenziato dalla sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 novembre 2001 (causa C-268/99), secondo cui "la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita" che rientra nella nozione di "attività economiche".
Nel caso di specie è indubbio che il ricorrente ha esercitato l'attività di prostituzione in maniera abituale ed autonoma come dimostrano soprattutto le sue dichiarazioni alla stampa, le apparizioni in TV, i video su You tube.
Peraltro identici accertamenti si sono avuti anche negli anni precedenti. Rimane poi la circostanza per la quale, pur non svolgendo più dal 2007 il lavoro di rappresentante, il Sig.
Ricorrente_1 appariva godere di notevoli disponibilità economiche.
Pertanto i redditi del ricorrente sono assoggettabili ad imposte sul reddito ed ad IVA, in quanto riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo.
Quanto alla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, l'Ufficio ha ricostruito l'imponibile utilizzando il valore inferiore ( 5.000 euro al mese) dichiarato dal ricorrente ai mass media.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento induttivo può fondarsi su qualsiasi elemento probatorio acquisito dall'Amministrazione, purché rispetti determinati requisiti di attendibilità. La Cassazione civile, sentenza n. 6340 del 2002, ha stabilito che "nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973".
Per tale motivo ed anche considerando la natura dell'attività svolta, connotata da caratteristiche di riservatezza, le dichiarazioni rese dal contribuente alla stampa appaiono precise e specifiche e quindi idonee a legittimamente costituire elemento probatorio per l'accertamento induttivo.
La ricostruzione del reddito imponibile come operata da parte dell'Ufficio, deve però essere limitata nell'ammontare per due eccezioni mosse dal ricorrente e che questa Corte ritiene accoglibili.
1) La prima è che l'imponibile ai fini dell'imposta sui redditi deve essere determinato detraendo l'IVA dall'accertato. Questo principio deriva dall'applicazione delle regole generali in materia di determinazione del reddito imponibile. L'IVA, infatti, costituisce un'imposta che grava sul consumatore finale e non rappresenta un ricavo per il prestatore del servizio, ma una somma che questi incassa per conto dell'Erario
e che deve successivamente versare. Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, sarebbe impossibile per lo stesso rivalersi verso le clienti dell'IVA versata all'Erario. Ai fini della determinazione del reddito imponibile
IRPEF, dunque, i corrispettivi devono essere considerati al netto dell'IVA, in quanto questa non costituisce un incremento patrimoniale per il soggetto che esercita l'attività, ma un debito verso l'amministrazione finanziaria.
2) La seconda è che, ai fini della determinazione dell'imponibile, dai corrispettivi devono essere dedotti i costi dell'attività.
La Cassazione ha consolidato il principio per cui, anche negli accertamenti induttivi puri, l'Amministrazione deve determinare non solo i ricavi ma anche i corrispondenti costi, come chiarito dalla Corte Costituzionale sent. n. 10/2023.
L'Ufficio ha riconosciuto costi pari a circa il 15%, ma questa determinazione appare insufficientemente motivata rispetto all'incremento dei ricavi accertati e non coerente con il principio di proporzionalità.
Nel caso di specie ed in difetto di specifica prova di maggiori costi, appare congruo applicare il meccanismo del regime forfettario per i ricavi sino ad 85.000 euro e quindi un riconoscimento forfettario dei costi del 22%.
In virtù di quanto sopra esposto, dunque, l'Ufficio dovrà procedere alla rideterminazione dell'imponibile e, conseguentemente, delle imposte sui redditi e dell'IVA da versare.
Non può viceversa essere accolto il motivo sul difetto di sottoscrizione digitale.
La giurisprudenza recente, come evidenziato in Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 34516/2024, ha chiarito che:
La delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma, non di funzioni
È sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato L'attuazione può avvenire mediante ordini di servizio
Infine sulle sanzioni:
Il ricorrente invoca l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede specifiche cause di non punibilità, tra cui quella di particolare rilevanza per il caso in esame contenuta nel comma 2, secondo cui "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono". Il comma 4 della medesima disposizione stabilisce inoltre che "l'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile".
Parallelamente, l'articolo 10 dello Statuto del contribuente prevede al comma 3 che "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".
Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale consolidato presenta un quadro decisamente restrittivo nell'applicazione di tali principi esimenti. La Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile che l'ignoranza delle norme tributarie costituisce, nella generalità dei casi, ignoranza della legge penale e non errore su legge extrapenale, con conseguente inapplicabilità delle cause di scusabilità.
La Cassazione penale con sentenza n. 38335 del 2013 ha stabilito che "l'ignoranza relativa agli obblighi connessi alle dichiarazioni tributarie costituisce ignoranza delle norme extrapenali integratrici del precetto che, essendo incorporate nella fattispecie incriminatrice, sono da considerare legge penale e pertanto non può configurarsi un problema di scusabilità dell'errore sul fatto disciplinato dall'articolo 47 comma 3 del codice penale, ma solo di ignoranza della legge penale che va risolto in base all'articolo 5 del codice penale".
La Corte ha inoltre precisato che "queste ultime, tuttavia, essendo in esso incorporate, sono da considerare legge penale. E dunque non vi può essere un problema di scusabilità dell'errore sul fatto così come disciplinato dall'articolo 47 c.p., comma 3, ma solo di ignoranza della legge penale che va risolto in base all'articolo 5
c.p."
Per quanto concerne specificamente l'inevitabilità dell'ignoranza, la giurisprudenza ha stabilito criteri particolarmente rigorosi. La Cassazione penale con sentenza n. 46166 del 2021 ha precisato che "l'ignoranza della legge può essere considerata inevitabile solo quando il soggetto abbia assolto, con ordinaria diligenza, al dovere di informazione attraverso l'espletamento di utili accertamenti, e da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un consolidato orientamento giurisprudenziale abbia tratto il convincimento della liceità della propria condotta".
Nel caso dell'attività di meretricio, l'argomento dell'assenza di normativa specifica non appare sostenibile alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ha definitivamente chiarito la natura fiscalmente rilevante di tale attività. Come abbiamo visto, la Cassazione civile con sentenza n. 15596 del 2016 ha stabilito che i proventi dell'attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo in caso di esercizio abituale.
È inoltre opportuno considerare che l'obbligo di dichiarazione dei redditi è sancito dall'articolo 1 del DPR n.
600 del 1973, che stabilisce in termini generali che "ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta", senza prevedere eccezioni per particolari tipologie di attività.
Nel caso di specie, peraltro, non esistono atti contraddittori da parte dell'Amministrazione Finanziaria che avrebbero potuto indurre in errore il contribuente.
Viceversa vi è la presenza di un contenzioso, anche risalente, sulla assoggettabilità o meno a tassazione dei proventi derivanti dalla prostituzione, anche con lo stesso Sig. Ricorrente_1.
Soprattutto vi è ormai un orientamento consolidato della Suprema Corte che avrebbe dovuto indurre il ricorrente a presentare la dichiarazione fiscale e pagare le imposte. In conclusione, l'argomento dell'assenza di normativa specifica per l'attività di meretricio non appare idoneo a configurare una causa di non sanzionabilità. L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che tale attività, quando svolta autonomamente, genera redditi fiscalmente rilevanti soggetti agli ordinari obblighi dichiarativi. L'eventuale incertezza sulla qualificazione fiscale di tali redditi non può considerarsi "inevitabile" alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati, né può configurarsi come "obiettiva condizione di incertezza" idonea a escludere la punibilità, considerato che la giurisprudenza ha fornito indicazioni chiare e univoche sulla materia.
Le sanzioni andranno comunque rimodulate conseguentemente alla rimodulazione delle imposte dovute.
Stante il parziale accoglimento sul quantum delle imposte dovute, sia perché l'imponibile deve ritenersi al netto dell'IVA, sia perché va riconosciuta una percentuale di costi del 22%, la Corte ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva, mandando all'Ufficio di riquantificare l'imponibile e conseguentemente imposte e sanzioni, sia considerando i corrispettivi accertati al netto dell'IVA, sia considerando e detraendo dagli stessi una percentuale di costi pari al 22%. Spese compensate.
Così deciso in Macerata li 26 settembre 2025
Il Giudice Estensore
MA IN UC
Il Presidente
DE PO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI RI RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2024 depositato il 20/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00300 IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 42/2024 depositato il 20/01/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ701E00301 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha presentato due distinti ricorsi: il primo avverso l'avviso di accertamento n. TQ7011E00300/2023 per l'anno di imposta 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito complessivo di €51.228,00, il secondo avverso l'avviso di accertamento n. TQ7011E00301/2023 per l'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito complessivo di .€ 52.091, redditi derivanti in entrambi i casi da attività di prostituzione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto una mediazione limitata alla riduzione delle sanzioni, rifiutata dal contribuente.
Stante la connessione oggettiva e soggettiva il ricorso n.42/2024 è stato riunito a quello n.41/2024.
Motivi dei ricorsi
1. Motivazione omessa o apparente - Erronea qualificazione reddituale
Il ricorrente contesta la qualificazione dei proventi da meretricio come redditi da lavoro autonomo anziché come redditi diversi. Sostiene che:
La prostituzione non può costituire oggetto di contratto ex art. 2222 c.c. per illiceità della causa
I contratti per prestazioni sessuali sono nulli ex artt. 1418 e 1343 c.c.
I proventi dovrebbero essere inquadrati come redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) TUIR
La sentenza CGUE 268/2001 non autorizza l'assoggettamento ad IVA 2. Motivazione insufficiente sulla quantificazione del reddito
Il contribuente contesta la determinazione di €60.000,00 di proventi, sostenendo che:
Le indagini finanziarie hanno accertato solo €2.834,00 di versamenti non giustificati
L'Ufficio si è basato su dichiarazioni rese a mass media senza verificarne l'attendibilità
Non sono stati riconosciuti adeguati costi inerenti all'attività
3. Nullità parziale per il recupero IVA
Richiamando la sentenza CGUE 521/2021, sostiene che l'importo accertato doveva considerarsi già comprensivo di IVA.
4. Nullità per difetto di sottoscrizione
Contesta la validità della sottoscrizione digitale e la qualifica del funzionario firmatario.
5. Nullità delle sanzioni
Eccepisce l'assenza di motivazione sull'elemento soggettivo e l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita contestando tutti i motivi dei ricorsi e ricostruendo dettagliatamente i fatti, evidenziando che:
Il contribuente esercita abitualmente attività di prostituzione
Le indagini finanziarie hanno rilevato movimentazioni limitate ma il contribuente disponeva di contanti non tracciati
Possedeva una cassetta di sicurezza e utilizzava assegni circolari per evitare tracciabilità
Ha rilasciato dichiarazioni a mass media quantificando i propri guadagni in €5.000,00-15.000,00 mensili.
Quanto ai motivi dei ricorsi:
Sul primo motivo:
L'Ufficio richiama la giurisprudenza consolidata della Cassazione (nn. 22413/16, 15596/16, 18030/13,
10578/11) che stabilisce:
L'attività di prostituzione abituale genera redditi imponibili IRPEF
L'abitualità comporta assoggettamento ad IVA ex art. 5 DPR 633/72
È corretta la qualificazione come reddito da lavoro autonomo
Sul secondo motivo:
Sostiene la legittimità dell'accertamento induttivo puro ex art. 41 co. 2 DPR 600/73, evidenziando:
Le dichiarazioni rese ai media costituiscono confessioni stragiudiziali ex art. 2735 c.c.
Trovano riscontro negli accertamenti precedenti per gli anni 2010-2011
I costi sono stati riconosciuti in misura del 15% (superiore agli anni precedenti)
Sul terzo motivo:
Contesta l'applicabilità della sentenza CGUE 521/2021, precisando che si applica solo alle operazioni tra soggetti passivi, non al consumatore finale.
Sul quarto motivo:
Dimostra la regolarità della sottoscrizione digitale, allegando:
Curriculum del funzionario firmatario (terza area dal 2006)
Disposizione di delega n. 14/2023 per importi inferiori a €100.000,00
Sul quinto motivo:
Respinge le eccezioni sulle sanzioni, evidenziando che il contribuente è evasore totale che non ha presentato dichiarazioni né adempiuto agli obblighi tributari.
Il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 48-bis che prevedeva spese deducibili al 20%, computo dell'IVA sui ricavi, riduzione delle sanzioni, proposta respinta dalle parti.
Con successiva memoria la difesa del ricorrente eccepiva nuovamente:
1.L' Illegittima applicazione dell'IVA per diverse ragioni: Incoercibilità delle prestazioni sessuali: Gli atti sessuali sono incoercibili e non possono costituire oggetto di obbligazione valida secondo il diritto civile italiano
Assenza di natura contrattuale: Le prestazioni sessuali non hanno natura obbligatoria secondo gli artt. 1343,
1418 e 2034 c.c., mancando il requisito della validità contrattuale richiesto dall'art. 3 del D.P.R. 633/1972
Interpretazione della legge Merlin: La legge n. 75/1958 ha abolito la regolamentazione della prostituzione, rendendo l'attività "deregolamentata ex lege"
2. Violazione del diritto euro-unitario
Richiamando la sentenza CGUE C-521/2019 del 1° luglio 2021, la difesa argomenta che:
L'IVA deve essere scorporata dai ricavi accertati e non aggiunta ad essi
Chi esercita il meretricio non può avvalersi del diritto di rivalsa ex art. 18 D.P.R. 633/1972 per la nullità del contratto sottostante
3. Inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa
La memoria invoca l'art. 8 del d.lgs. 546/1992 e l'art. 6 del d.lgs. 472/1997 sostenendo che sussiste "obiettiva incertezza normativa" per:
Assenza di disciplina specifica per il meretricio
Mancanza di codice ATECO specifico fino ad aprile 2025
Assenza di istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Impossibilità pratica di adempiere agli oneri fiscali
La difesa del ricorrente infine prospetta questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del D.P.R.
633/1972 in relazione agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, sostenendo che l'imposizione dell'IVA su soggetti "ghettizzati" dallo Stato violerebbe i principi di uguaglianza ed equità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente che i redditi derivanti dall'attività di prostituzione sono soggetti a tassazione. Come stabilito dalla Cassazione civile, sentenza n. 15596 del 2016, "i proventi dell'attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abituale, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica".
Particolarmente rilevante è l'orientamento giurisprudenziale sull'assoggettamento all'IVA. La Cassazione civile, sentenza n. 10578 del 2011, ha stabilito che "l'attività di prostituzione va assoggettata all'imposta, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità; seppure contraria al buon costume, l'attività predetta non costituisce reato e consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell'ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633".
Nello stesso senso anche Cassazione civile, ordinanza n. 18030 del 2013,
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza europea, come evidenziato dalla sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 novembre 2001 (causa C-268/99), secondo cui "la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita" che rientra nella nozione di "attività economiche".
Nel caso di specie è indubbio che il ricorrente ha esercitato l'attività di prostituzione in maniera abituale ed autonoma come dimostrano soprattutto le sue dichiarazioni alla stampa, le apparizioni in TV, i video su You tube.
Peraltro identici accertamenti si sono avuti anche negli anni precedenti. Rimane poi la circostanza per la quale, pur non svolgendo più dal 2007 il lavoro di rappresentante, il Sig.
Ricorrente_1 appariva godere di notevoli disponibilità economiche.
Pertanto i redditi del ricorrente sono assoggettabili ad imposte sul reddito ed ad IVA, in quanto riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo.
Quanto alla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, l'Ufficio ha ricostruito l'imponibile utilizzando il valore inferiore ( 5.000 euro al mese) dichiarato dal ricorrente ai mass media.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento induttivo può fondarsi su qualsiasi elemento probatorio acquisito dall'Amministrazione, purché rispetti determinati requisiti di attendibilità. La Cassazione civile, sentenza n. 6340 del 2002, ha stabilito che "nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973".
Per tale motivo ed anche considerando la natura dell'attività svolta, connotata da caratteristiche di riservatezza, le dichiarazioni rese dal contribuente alla stampa appaiono precise e specifiche e quindi idonee a legittimamente costituire elemento probatorio per l'accertamento induttivo.
La ricostruzione del reddito imponibile come operata da parte dell'Ufficio, deve però essere limitata nell'ammontare per due eccezioni mosse dal ricorrente e che questa Corte ritiene accoglibili.
1) La prima è che l'imponibile ai fini dell'imposta sui redditi deve essere determinato detraendo l'IVA dall'accertato. Questo principio deriva dall'applicazione delle regole generali in materia di determinazione del reddito imponibile. L'IVA, infatti, costituisce un'imposta che grava sul consumatore finale e non rappresenta un ricavo per il prestatore del servizio, ma una somma che questi incassa per conto dell'Erario
e che deve successivamente versare. Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, sarebbe impossibile per lo stesso rivalersi verso le clienti dell'IVA versata all'Erario. Ai fini della determinazione del reddito imponibile
IRPEF, dunque, i corrispettivi devono essere considerati al netto dell'IVA, in quanto questa non costituisce un incremento patrimoniale per il soggetto che esercita l'attività, ma un debito verso l'amministrazione finanziaria.
2) La seconda è che, ai fini della determinazione dell'imponibile, dai corrispettivi devono essere dedotti i costi dell'attività.
La Cassazione ha consolidato il principio per cui, anche negli accertamenti induttivi puri, l'Amministrazione deve determinare non solo i ricavi ma anche i corrispondenti costi, come chiarito dalla Corte Costituzionale sent. n. 10/2023.
L'Ufficio ha riconosciuto costi pari a circa il 15%, ma questa determinazione appare insufficientemente motivata rispetto all'incremento dei ricavi accertati e non coerente con il principio di proporzionalità.
Nel caso di specie ed in difetto di specifica prova di maggiori costi, appare congruo applicare il meccanismo del regime forfettario per i ricavi sino ad 85.000 euro e quindi un riconoscimento forfettario dei costi del 22%.
In virtù di quanto sopra esposto, dunque, l'Ufficio dovrà procedere alla rideterminazione dell'imponibile e, conseguentemente, delle imposte sui redditi e dell'IVA da versare.
Non può viceversa essere accolto il motivo sul difetto di sottoscrizione digitale.
La giurisprudenza recente, come evidenziato in Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 34516/2024, ha chiarito che:
La delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma, non di funzioni
È sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato L'attuazione può avvenire mediante ordini di servizio
Infine sulle sanzioni:
Il ricorrente invoca l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede specifiche cause di non punibilità, tra cui quella di particolare rilevanza per il caso in esame contenuta nel comma 2, secondo cui "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono". Il comma 4 della medesima disposizione stabilisce inoltre che "l'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile".
Parallelamente, l'articolo 10 dello Statuto del contribuente prevede al comma 3 che "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".
Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale consolidato presenta un quadro decisamente restrittivo nell'applicazione di tali principi esimenti. La Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile che l'ignoranza delle norme tributarie costituisce, nella generalità dei casi, ignoranza della legge penale e non errore su legge extrapenale, con conseguente inapplicabilità delle cause di scusabilità.
La Cassazione penale con sentenza n. 38335 del 2013 ha stabilito che "l'ignoranza relativa agli obblighi connessi alle dichiarazioni tributarie costituisce ignoranza delle norme extrapenali integratrici del precetto che, essendo incorporate nella fattispecie incriminatrice, sono da considerare legge penale e pertanto non può configurarsi un problema di scusabilità dell'errore sul fatto disciplinato dall'articolo 47 comma 3 del codice penale, ma solo di ignoranza della legge penale che va risolto in base all'articolo 5 del codice penale".
La Corte ha inoltre precisato che "queste ultime, tuttavia, essendo in esso incorporate, sono da considerare legge penale. E dunque non vi può essere un problema di scusabilità dell'errore sul fatto così come disciplinato dall'articolo 47 c.p., comma 3, ma solo di ignoranza della legge penale che va risolto in base all'articolo 5
c.p."
Per quanto concerne specificamente l'inevitabilità dell'ignoranza, la giurisprudenza ha stabilito criteri particolarmente rigorosi. La Cassazione penale con sentenza n. 46166 del 2021 ha precisato che "l'ignoranza della legge può essere considerata inevitabile solo quando il soggetto abbia assolto, con ordinaria diligenza, al dovere di informazione attraverso l'espletamento di utili accertamenti, e da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un consolidato orientamento giurisprudenziale abbia tratto il convincimento della liceità della propria condotta".
Nel caso dell'attività di meretricio, l'argomento dell'assenza di normativa specifica non appare sostenibile alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ha definitivamente chiarito la natura fiscalmente rilevante di tale attività. Come abbiamo visto, la Cassazione civile con sentenza n. 15596 del 2016 ha stabilito che i proventi dell'attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo in caso di esercizio abituale.
È inoltre opportuno considerare che l'obbligo di dichiarazione dei redditi è sancito dall'articolo 1 del DPR n.
600 del 1973, che stabilisce in termini generali che "ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta", senza prevedere eccezioni per particolari tipologie di attività.
Nel caso di specie, peraltro, non esistono atti contraddittori da parte dell'Amministrazione Finanziaria che avrebbero potuto indurre in errore il contribuente.
Viceversa vi è la presenza di un contenzioso, anche risalente, sulla assoggettabilità o meno a tassazione dei proventi derivanti dalla prostituzione, anche con lo stesso Sig. Ricorrente_1.
Soprattutto vi è ormai un orientamento consolidato della Suprema Corte che avrebbe dovuto indurre il ricorrente a presentare la dichiarazione fiscale e pagare le imposte. In conclusione, l'argomento dell'assenza di normativa specifica per l'attività di meretricio non appare idoneo a configurare una causa di non sanzionabilità. L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che tale attività, quando svolta autonomamente, genera redditi fiscalmente rilevanti soggetti agli ordinari obblighi dichiarativi. L'eventuale incertezza sulla qualificazione fiscale di tali redditi non può considerarsi "inevitabile" alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati, né può configurarsi come "obiettiva condizione di incertezza" idonea a escludere la punibilità, considerato che la giurisprudenza ha fornito indicazioni chiare e univoche sulla materia.
Le sanzioni andranno comunque rimodulate conseguentemente alla rimodulazione delle imposte dovute.
Stante il parziale accoglimento sul quantum delle imposte dovute, sia perché l'imponibile deve ritenersi al netto dell'IVA, sia perché va riconosciuta una percentuale di costi del 22%, la Corte ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva, mandando all'Ufficio di riquantificare l'imponibile e conseguentemente imposte e sanzioni, sia considerando i corrispettivi accertati al netto dell'IVA, sia considerando e detraendo dagli stessi una percentuale di costi pari al 22%. Spese compensate.
Così deciso in Macerata li 26 settembre 2025
Il Giudice Estensore
MA IN UC
Il Presidente
DE PO