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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3286 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 30.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. NADDEO SALVATORE e VITIELLO GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_ rapp e dif dall'Avv Serrelli RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 21/07/2022 parte ricorrente esponeva, in sintesi, che: con sentenza n.
61/2011 resa dal Tribunale Nocera Inferiore Sez. Lavoro era stato riconosciuto il suo diritto ai benefici di cui all'art 13 comma 8 L 257/92; che con sentenza n 295/2013, resa dal medesimo Tribunale, era stato CP_ riconosciuto il suo diritto ad ottenere il trattamento pensionistico a decorrere dall'1/1/2004 e l era stato condannato al pagamento in suo favore dell'importo di euro 86.650,45 a titolo di arretrati pensionistici (calcolati tenendo conto del patrimonio contributivo posseduto sino al 31.12.2003) sotto condizione della presentazione di domanda di pensione nei trenta giorni dalla comunicazione della CP_ sentenza stessa-; che l non aveva proposto gravame avverso la sentenza 295/2013 e vi aveva dato spontanea esecuzione erogandogli le somme che era stata condannata a pagare a titolo di arretrati pensionistici e riliquidando il trattamento pensionistico in godimento con decorrenza 1.1.2004 (in quanto nelle more del giudizio la pensione gli era stata già riconosciuta dal 1.11.2012); evidenziava che in ragione CP_ della riliquidazione disposta dall' l'importo della pensione che gli era stata riconosciuta dal 1.1.2004 era inferiore a quello che gli era stato riconosciuto dal 1.11.2012, di aver presentato in data 17/12/2021 istanza volta ad ottenere il “ Ricalcolo del trattamento previdenziale” -chiedendo che venissero valutati anche i contributi versati dal 1.1.2004- e che la domanda era stata respinta con la seguente motivazione “ I contributi versati dopo il pensionamento vanno chiesti a supplemento” ; di avere pertanto presentato in data 14/1/22 domanda di Supplemento Pensionistico che era però stata anch'essa respinta con la seguente motivazione “ L'importo della pensione della SV è stato stabilito a seguito di Sentenza del Tribunale “; CP_ CP_ sosteneva l'illegittimità del diniego opposto dall' e concludeva per la condanna dell' convenuto al riconoscimento del proprio diritto al supplemento di pensione a far data dal primo gennaio 2009 o in via subordinata dal mese successivo alla domanda amministrativa, alla rideterminazione del rateo pensionistico in godimento ed al pagamento dei ratei arretrati maturati medio tempore;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' che deduceva di non poter concedere il supplemento richiesto in quanto la decorrenza della pensione era stata stabilita con la sentenza 295/2013 in modo virtuale e non reale, spiegava inoltre domanda riconvenzionale, nel caso di accoglimento dell'avversa pretesa, chiedendo la revoca della pensione di anzianità concessa tra il 2004 ed il 2012 e la condanna dell'attore alla restituzione dell'importo di euro 86.650,45 erogato a titolo di pensione per il suddetto periodo;
parte ricorrente contestava la domanda riconvenzionale proposta, veniva espletata CTU, la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito la deposito di note scritte da parte dei procuratori;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 61/2011, passata in giudicato, veniva accertato il diritto di ad ottenere i Parte_1 CP_ benefici previdenziali di cui all'art. 13, co. 8, l. 257/1992 con condanna dell' al “pagamento delle conseguenti prestazioni economiche maturate medio tempore”;
Pt_ Il IG , in base al suddetto provvedimento giurisdizionale, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme;
CP_ L' si opponeva al decreto ingiuntivo ed il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 295/2013, divenuta cosa giudicata, revocava il provvedimento monitorio, accoglieva per quanto di ragione l'originaria domanda proposta da e ne accertava il diritto al pensionamento con decorrenza 1.1.2004 Parte_1 CP_ condannando l' al pagamento in suo favore dell'importo di euro 86.650,45 a titolo di arretrati;
Le questioni di diritto e di fatto accertate dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n 295/2013 concernono sia il diritto di alla pensione di anzianità con decorrenza 1.1.2004 (in base Parte_1 all'avvenuto riconoscimento dei benefici di cui all'art 13 comma 8 L 104/1992) sia il diritto di Parte_1 ad arretrati pensionistici dal 1.1.2004; quest'ultimo diritto è stato affermato tenendo conto, in modo Pt_ espresso, del fatto che il IG , in quello stesso momento, stesse espletando attività lavorativa -tanto che la pronuncia veniva condizionata alla presentazione di domanda di pensione nei trenta giorni dalla comunicazione della sentenza stessa- (cfr sentenza 295/2013 in atti) ;
Considerato che la sentenza 295/2013 è divenuta cosa giudicata e che gli accertamenti ivi contenuti, in fatto ed in diritto, non possono più essere contestati, va affermato il diritto del ricorrente al supplemento CP_ richiesto e va respinta la domanda riconvenzionale proposta dall'
Per quanto riguarda il diritto del ricorrente alla prestazione si osserva che l'art 7 della legge 155 1981, per quanto di interesse ai fini della decisione, prevede che la liquidazione del supplemento di pensione non possa essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni “dalla data di decorrenza della pensione” e che il “supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso”;
Nella fattispecie sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione in quanto il IG.
: è titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1.1.2004 (come stabilito in sentenza in via Parte_1 definitiva) calcolata tenendo conto del patrimonio contributivo maturato alla data del 31.12.2003; ha presentato domanda di supplemento al fine del riconoscimento del contributi versati in epoca successiva al
31.12.2003, ha rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge per la presentazione della domanda;
La decorrenza della prestazione va stabilita dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ovvero febbraio 2022) considerando che il termine quinquennale previsto dalla legge ha natura dilatoria e non esclude la necessità della presentazione di un'istanza al fine del riconoscimento della prestazione;
Tenendo conto della CTU espletata nel corso del giudizio -qui da intendersi integralmente richiamata unitamente agli allegati conteggi- in base all'ipotesi n 2 va pertanto accertato che la pensione spettante al
SIG Izzo, tenendo conto del supplemento richiesto, alla data del 1.2.2022 era pari ad euro 1685,39, ed il suo diritto all'importo di euro 12.733,83 a titolo di arretrati dal mese di febbraio 2022 al 31.12.2023 (cfr
CTU ipotesi 2 allegato 9);
CP_ Pt_ La domanda riconvenzionale proposta dall' con la quale l'Ente domanda di condannare il IG a restituire l'importo di euro 86.650,45 che lo stesso ha ricevuto in ottemperanza a quanto stabilito con la CP_ sentenza 295/2013 (cfr memoria difensiva va invece respinta per intangibilità del giudicato in quanto il Tribunale di Nocera Inferiore, con la richiamata sentenza, aveva già considerato (e ritenuto possibile) il Pt_ diritto del sig ad arretrati pensionistici nonostante lo svolgimento da parte sua di attività di lavoro subordinato e pertanto, se l'Ente avesse voluto contestare la decisione avrebbe potuto (e dovuto) farlo impugnando la sentenza (come risulta aver fatto avverso analoghe pronunce rese dal medesimo Tribunale CP_ cfr sentenza 814/2017 prod;
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo ove vengono liquidate anche le spese di lite e di CTU secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3286 2022
Accerta e dichiara il diritto di al supplemento di pensione richiesto con domanda del gennaio Parte_1
2022;
Pt_ Accerta e dichiara che l'importo del rateo di pensione spettante al IG alla data del 1.2.2022 era pari ad euro 1685,39;
CP_ Condanna l' al pagamento dell'importo di euro 12.733,83 a titolo di arretrati dal 1.2.2022 al 31.12.2023 oltre accessori come per legge;
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida con attribuzione ai procuratori anticipatari in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato;
CP_ Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' che liquida in favore del CTU dott.ssa
[...]
in euro 700,00 per onorari oltre accessori;
Per_1
Nocera Inferiore 10/2/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 30.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. NADDEO SALVATORE e VITIELLO GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_ rapp e dif dall'Avv Serrelli RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 21/07/2022 parte ricorrente esponeva, in sintesi, che: con sentenza n.
61/2011 resa dal Tribunale Nocera Inferiore Sez. Lavoro era stato riconosciuto il suo diritto ai benefici di cui all'art 13 comma 8 L 257/92; che con sentenza n 295/2013, resa dal medesimo Tribunale, era stato CP_ riconosciuto il suo diritto ad ottenere il trattamento pensionistico a decorrere dall'1/1/2004 e l era stato condannato al pagamento in suo favore dell'importo di euro 86.650,45 a titolo di arretrati pensionistici (calcolati tenendo conto del patrimonio contributivo posseduto sino al 31.12.2003) sotto condizione della presentazione di domanda di pensione nei trenta giorni dalla comunicazione della CP_ sentenza stessa-; che l non aveva proposto gravame avverso la sentenza 295/2013 e vi aveva dato spontanea esecuzione erogandogli le somme che era stata condannata a pagare a titolo di arretrati pensionistici e riliquidando il trattamento pensionistico in godimento con decorrenza 1.1.2004 (in quanto nelle more del giudizio la pensione gli era stata già riconosciuta dal 1.11.2012); evidenziava che in ragione CP_ della riliquidazione disposta dall' l'importo della pensione che gli era stata riconosciuta dal 1.1.2004 era inferiore a quello che gli era stato riconosciuto dal 1.11.2012, di aver presentato in data 17/12/2021 istanza volta ad ottenere il “ Ricalcolo del trattamento previdenziale” -chiedendo che venissero valutati anche i contributi versati dal 1.1.2004- e che la domanda era stata respinta con la seguente motivazione “ I contributi versati dopo il pensionamento vanno chiesti a supplemento” ; di avere pertanto presentato in data 14/1/22 domanda di Supplemento Pensionistico che era però stata anch'essa respinta con la seguente motivazione “ L'importo della pensione della SV è stato stabilito a seguito di Sentenza del Tribunale “; CP_ CP_ sosteneva l'illegittimità del diniego opposto dall' e concludeva per la condanna dell' convenuto al riconoscimento del proprio diritto al supplemento di pensione a far data dal primo gennaio 2009 o in via subordinata dal mese successivo alla domanda amministrativa, alla rideterminazione del rateo pensionistico in godimento ed al pagamento dei ratei arretrati maturati medio tempore;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' che deduceva di non poter concedere il supplemento richiesto in quanto la decorrenza della pensione era stata stabilita con la sentenza 295/2013 in modo virtuale e non reale, spiegava inoltre domanda riconvenzionale, nel caso di accoglimento dell'avversa pretesa, chiedendo la revoca della pensione di anzianità concessa tra il 2004 ed il 2012 e la condanna dell'attore alla restituzione dell'importo di euro 86.650,45 erogato a titolo di pensione per il suddetto periodo;
parte ricorrente contestava la domanda riconvenzionale proposta, veniva espletata CTU, la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito la deposito di note scritte da parte dei procuratori;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 61/2011, passata in giudicato, veniva accertato il diritto di ad ottenere i Parte_1 CP_ benefici previdenziali di cui all'art. 13, co. 8, l. 257/1992 con condanna dell' al “pagamento delle conseguenti prestazioni economiche maturate medio tempore”;
Pt_ Il IG , in base al suddetto provvedimento giurisdizionale, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme;
CP_ L' si opponeva al decreto ingiuntivo ed il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 295/2013, divenuta cosa giudicata, revocava il provvedimento monitorio, accoglieva per quanto di ragione l'originaria domanda proposta da e ne accertava il diritto al pensionamento con decorrenza 1.1.2004 Parte_1 CP_ condannando l' al pagamento in suo favore dell'importo di euro 86.650,45 a titolo di arretrati;
Le questioni di diritto e di fatto accertate dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n 295/2013 concernono sia il diritto di alla pensione di anzianità con decorrenza 1.1.2004 (in base Parte_1 all'avvenuto riconoscimento dei benefici di cui all'art 13 comma 8 L 104/1992) sia il diritto di Parte_1 ad arretrati pensionistici dal 1.1.2004; quest'ultimo diritto è stato affermato tenendo conto, in modo Pt_ espresso, del fatto che il IG , in quello stesso momento, stesse espletando attività lavorativa -tanto che la pronuncia veniva condizionata alla presentazione di domanda di pensione nei trenta giorni dalla comunicazione della sentenza stessa- (cfr sentenza 295/2013 in atti) ;
Considerato che la sentenza 295/2013 è divenuta cosa giudicata e che gli accertamenti ivi contenuti, in fatto ed in diritto, non possono più essere contestati, va affermato il diritto del ricorrente al supplemento CP_ richiesto e va respinta la domanda riconvenzionale proposta dall'
Per quanto riguarda il diritto del ricorrente alla prestazione si osserva che l'art 7 della legge 155 1981, per quanto di interesse ai fini della decisione, prevede che la liquidazione del supplemento di pensione non possa essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni “dalla data di decorrenza della pensione” e che il “supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso”;
Nella fattispecie sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione in quanto il IG.
: è titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1.1.2004 (come stabilito in sentenza in via Parte_1 definitiva) calcolata tenendo conto del patrimonio contributivo maturato alla data del 31.12.2003; ha presentato domanda di supplemento al fine del riconoscimento del contributi versati in epoca successiva al
31.12.2003, ha rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge per la presentazione della domanda;
La decorrenza della prestazione va stabilita dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ovvero febbraio 2022) considerando che il termine quinquennale previsto dalla legge ha natura dilatoria e non esclude la necessità della presentazione di un'istanza al fine del riconoscimento della prestazione;
Tenendo conto della CTU espletata nel corso del giudizio -qui da intendersi integralmente richiamata unitamente agli allegati conteggi- in base all'ipotesi n 2 va pertanto accertato che la pensione spettante al
SIG Izzo, tenendo conto del supplemento richiesto, alla data del 1.2.2022 era pari ad euro 1685,39, ed il suo diritto all'importo di euro 12.733,83 a titolo di arretrati dal mese di febbraio 2022 al 31.12.2023 (cfr
CTU ipotesi 2 allegato 9);
CP_ Pt_ La domanda riconvenzionale proposta dall' con la quale l'Ente domanda di condannare il IG a restituire l'importo di euro 86.650,45 che lo stesso ha ricevuto in ottemperanza a quanto stabilito con la CP_ sentenza 295/2013 (cfr memoria difensiva va invece respinta per intangibilità del giudicato in quanto il Tribunale di Nocera Inferiore, con la richiamata sentenza, aveva già considerato (e ritenuto possibile) il Pt_ diritto del sig ad arretrati pensionistici nonostante lo svolgimento da parte sua di attività di lavoro subordinato e pertanto, se l'Ente avesse voluto contestare la decisione avrebbe potuto (e dovuto) farlo impugnando la sentenza (come risulta aver fatto avverso analoghe pronunce rese dal medesimo Tribunale CP_ cfr sentenza 814/2017 prod;
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo ove vengono liquidate anche le spese di lite e di CTU secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3286 2022
Accerta e dichiara il diritto di al supplemento di pensione richiesto con domanda del gennaio Parte_1
2022;
Pt_ Accerta e dichiara che l'importo del rateo di pensione spettante al IG alla data del 1.2.2022 era pari ad euro 1685,39;
CP_ Condanna l' al pagamento dell'importo di euro 12.733,83 a titolo di arretrati dal 1.2.2022 al 31.12.2023 oltre accessori come per legge;
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida con attribuzione ai procuratori anticipatari in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato;
CP_ Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' che liquida in favore del CTU dott.ssa
[...]
in euro 700,00 per onorari oltre accessori;
Per_1
Nocera Inferiore 10/2/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale