Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3159/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3159/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CORALLO, PCO EDIL CORALLO, NR.47 PAGANI, presso lo studio dell'Avv.
MARRAZZO PATRIZIA (c.f.: e dell'Avv. GIORDANO C.F._2
SALVATORE ROSARIO ( ) VIA ROMA PAGANI, dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T. Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CRISCUOLO P.IVA_1
MARCO ( ) VIALE CROCE N. 12 84015 NOCERA SUPERIORE, C.F._4
dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
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Preliminarmente, in relazione alla richiesta, avanzata dal di dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere, in quanto la delibera del 26.2.2016 (impugnata) sarebbe stata sostituita da altra successiva adottata in data 23.6.2016, si osserva quanto segue.
In tema di contenzioso sulle delibere condominiali la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi solo nel caso in cui il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo nel senso richiesto dal condomino che impugna, non anche nel caso in cui reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente (cfr. Cass. 5997/2022).
Nel caso di specie, l'assemblea si è limitata genericamente a ratificare l'operato dell'amministratore del e, pertanto, è inidonea determinare la cessazione della CP_1
materia del contendere in relazione all'impugnativa in oggetto.
Passando all'esame, nel merito, dei motivi di impugnazione, il Tribunale ritiene fondati quelli avverso i punti 2) e 6) della delibera in oggetto.
Parte attrice si duole del fatto che nel verbale manca ogni indicazione circa l'espressione del voto, in quanto i relativi punti vengono genericamente approvati dall'assemblea senza alcun'altra indicazione del numero dei votanti, dei millesimi e dei nominativi dei condomini.
Invero, ii fini della validità delle deliberazioni assembleari nel verbale dell'assemblea devono essere riprodotti i nomi dei condomini assenti, favorevoli, astenuti, dissenzienti e i valori delle rispettive quote millesimali per verificare l'esistenza delle maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale. Dalla non conformità a legge dell'omessa indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e di quelli contrari discende l'esclusione della presunzione di validità della delibera assembleare priva di quegli elementi indispensabili ai fini della verifica della legittima approvazione della delibera stessa (Cass n. 810/99). E ancora stabilisce la
Suprema Corte che "in tema di delibere di assemblee condominiali la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art.1136 c.c. "(Cass. 697/00).
Appare quindi fondato l'assunto dell'attore in ordine alla mancata specificazione della maggioranza con cui sono stati approvati i punti 2 e 6 dell'ordine del giorno, non essendo emerso nel corso del giudizio che detti punti siano stati assunti all'unanimità e non a maggioranza.
Pertanto, la delibera va annullata in relazione ai suddetti punti.
Pagina 2 di 5 Quanto al punto 10), la deliberazione ha natura meramente programmatica e non vincolante per i condomini (sul punto nulla è stato approvato), in quanto vi è stato un confronto reciproco da parte dei condomini con richieste formulate in ordine a preventivi da richiedere e da approvare in altra sede.
Pertanto, va rigettato tale motivo di impugnazione.
Per quanto concerne l'approvazione degli altri punti all'ordine del giorno, oggetto di impugnativa (3, 4, 5, 8, 11), essi sono stati approvati all'unanimità dei presenti dei condomini precipuamente indicati, con relativi millesimi, all'inizio del verbale del 26.2.2016.
Pertanto, sotto questo profilo alcuna illegittimità si è verificata.
Vanno, quindi, esaminate le altre contestazioni concernenti l'approvazione di tali punti.
Il Tribunale ritiene infondato il motivo di impugnazione concernente l'approvazione del punto 3) all'ordine del giorno, con la quale l'assemblea ha ratificato la nomina dell'avv.
Califano quale difensore del nei giudizi in corso. CP_1
Invero, nel caso di specie, la nomina di un legale per conto del non CP_1
necessitava di una previa delibera autorizzativa o ratifica dell'assemblea condominiale.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'amministratore del condominio può provvedere alla nomina di un avvocato per resistere in giudizio senza una precedente delibera autorizzativa dell'assemblea (ex multis, Cass. sent. n. 1451/2014; Cass. sent. n. 27292/2005).
Infondato è, anche il motivo di impugnazione concernente l'approvazione del punto 4) all'ordine del giorno.
Invero, la S.C. ha statuito che appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica nè l'interesse dei condomini alla corretta gestione del , nè il loro diritto CP_1
patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perchè compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo - cassa per le spese di manutenzione e conservazione dei beni comuni (cfr. Cass. 17035/2016Sez. 2^, 28 agosto
1997, n. 8167).
Si è anche precisato che l'onere per la costituzione di un fondo speciale per le spese di manutenzione straordinaria va ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati nell'art. 1123
c.c., se per la realizzazione di interventi non ancora specificati è possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del fondo in base ai millesimi di proprietà (Sez. 2^, 29 gennaio 1974, n. 244).
Quanto all'approvazione dei punti 5) e 11) dell'ordine del giorno, la relativa impugnazione è infondata e va rigettata, per quanto di ragione.
Pagina 3 di 5 Invero, costituisce orientamento ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e di merito, quello secondo cui all'avviso di convocazione non debba essere allegata alcuna documentazione relativa ai temi in discussione, non solo con riguardo ai preventivi delle opere in discussione, ma anche con riguardo al rendiconto di cui all'art. 1130-bis c.c., per il quale si osservato che non è configurabile alcun obbligo dell'amministratore condominiale di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo così affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione
(Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21271).
La domanda va rigettata anche in relazione alle contestazioni sollevate in ordine all'approvazione del punto 8) dell'ordine del giorno.
Come noto, “in tema di condominio, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea”
(cfr. ex multis Cass. n. 29619/2022; Cass. n. 15320/2022; Corte d'Appello Torino Sez. II
Sent., (omissis)); inoltre, “il sindacato dell'autorità giudiziaria… può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni.” (Cass. Ord. n.
20135/2017).
Tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3, mentre il restante 1/3 va posto a carico del e vanno liquidate CP_1
Pagina 4 di 5 in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta e, per l'effetto annulla la delibera assembleare del 26.2.2016 relativamente ai punti 2) e 6) dell'ordine del giorno;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite;
3) Condanna il al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite in favore CP_1
degli avv.ti Marrazzo Patrizia e Giordano Salvatore Rosario, difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 98,35 per spese vive ed euro 1.692,35 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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