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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG.A.C. 2209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2209 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MICHELE BISCEGLIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Diocleziano nr. 342
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv. GIUSEPPE DI GENNARO ed ADRIANA DI GENNARO presso i quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giordano
Bruno, nr.156
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 30.5.2006 e che dalla CP_1 loro unione erano nate due figlie, il 26.10.2006 e il 24.3.2010, _1 Per_2
1 rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza nr. 7787/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 11.9.2018 che, in ordine alle condizioni accessorie, aveva recepito il seguente accordo raggiunto dai coniugi: “ 1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di rispetto reciproco;
2) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ai genitori con fissazione della residenza anagrafica delle stesse presso la madre, la quale si impegna a comunicare ogni eventuale cambio di residenza;
3) Il padre ha facoltà e diritto a tenere con sé le figlie, sempre compatibilmente con le eSIenze scolastiche, ricreative e sportive delle bambine, nonché con le proprie eSIenze lavorative, quando vorrà previo accordo con la IG ed in ogni caso almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 CP_1 alle ore 20,30; a settimane alterne dal sabato alle ore 14,00 alla domenica alle ore
20,00 con pernottamento;
per dieci giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi con il coniuge entro il 30 giugno di ciascun anno;
per tre giorni consecutivi a Natale o Capodanno ad anni alterni in modo tale che possano le minori trascorrere con un genitore il Natale e con l'altro il Capodanno;
per tre giorni consecutivi a Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
4) Il
SI. , in ragione del proprio reddito medio annuo e tenuto conto delle sue T_ capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, versa alla moglie, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno
2018, la somma complessiva di Euro 800,00 (ottocento/00), di cui Euro 600,00
(seicento/00) per il mantenimento delle figlie (comprensive degli assegni familiari) ed Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo per l'affitto di una nuova casa. Tale importo verrà aggiornato automaticamente anno per anno secondo gli indici
ISTAT;5) Il SI. corrisponde altresì alla SI.ra il 50% delle spese di T_ CP_1 natura straordinaria per le figlie come quelle relative al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative e scolastiche;
6)La casa coniugale sita in Napoli al Viale Cavalleggeri D'Aosta n. 2, Piano 2, in comproprietà dei coniugi e su cui grava un mutuo ipotecario, è stata rilasciata libera e vuota di persone e cose dalla IG ed è stato dato incarico CP_1 all'Agenzia immobiliare per la vendita. L'eventuale ricavo della vendita, detratta la somma rimanente del mutuo comprensiva degli interessi, verrà divisa al 50% tra le parti. La SI.ra attualmente vive con le figlie in Napoli alla Via CP_1
Diocleziano n. 157 ed è in attesa di cambio di residenza ed il SI. T_ corrisponderà l'importo come stabilito al punto 4). Il SI. risiede T_
2 attualmente presso i propri genitori in Napoli alla Via Dalmazia n. 16;7) Tutti i beni mobili e le suppellettili che arredano la casa coniugale verranno assegnati alla IG;
Le spese della presente procedura, nonché di quella in Corte CP_1
d'Appello recante il n. R.G.1215/2017, sono interamente compensate tra le parti;
9) Le denunce - querele sporte sino ad ora dalla IG nei confronti del CP_1 SI. e relative ai procedimenti non perseguibili d'ufficio, verranno rimesse T_ dalla IG;
10) Ogni patto contenuto nella presente è considerato CP_1 essenziale e senza il quale le parti non sarebbero addivenute all'accordo medesimo”
Aggiungeva che, da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Il ricorrente, in particolare, segnalava come entrambi i coniugi avessero composto dei nuovi nuclei familiari e che il ricorrente medesimo dalla relazione con avesse avuto due Controparte_2 figli, (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), nonché come Per_3 Per_4 fossero mutate le condizioni economiche della . CP_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente così concludeva:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli 30.05.2006 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli al n. atto 67, P. II, s.A, dell'anno 2006 tra il SI. e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Napoli a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) modificare i patti e le condizioni di cui all'accordo per separazione personale di cui alla sentenza n. 7787/2018 e richiamati in premessa, in particolare;
A) Ridurre l'assegno di mantenimento, a far data dal 12/10/2023-data del licenziamento, in favore delle figlie, _1 nata a [...] il [...] (oggi maggiorenne) e nata a [...] il [...] ad € Per_2
400,00 (€ 200/00 a figlia) in quanto la situazione patrimoniale del ricorrente risulta, palesemente peggiorata. Il ricorrente ad oggi risulta essere stato licenziato e percepisce la NASPI;
Il SI.
convive con la nuova compagna dalla quale ha avuto due figli : nata il [...] T_ Per_3
e nato il [...] e conduce in locazione un appartamento in Napoli alla via Per_4
Montevergine n. 19 per il quale paga un canone mensile pari ad € 800,00 oltre € 144,00 di spese condominiali;
pertanto il ricorrente ad oggi si trova a dover attendere anche alle eSIenze dei
3 figli minori e nati dalla nuova unione e provvedere a pagare il canone d' affitto Per_3 Per_4 per la casa ove attualmente vive, il tutto non avendo più un posto di lavoro fisso su cui poter contare. B) Revocare il contributo di € 200,00 così come stabilito in sentenza di separazione in favore della SI.ra per l'affitto di una nuova casa;
C) Confermare per resto gli CP_1 accordi raggiunti nella sentenza di separazione in merito all'affido condiviso e al diritto di visita del padre limitatamente alla posizione della piccola , essendo ad oggi la figlia Per_2 _1 divenuta maggiorenne;
D) Autorizzare il SI. a percepire il 50% dell'Assegno Parte_1
Unico».
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, ma CP_1 contestando la ricostruzione ex adverso proposta in particolare quanto alle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in ogni caso concordava con la riduzione dell'assegno di mantenimento alle figlie ad € 400,00, ma non per il passato.
Tanto premesso, la resistente concludeva come di seguito:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli 30.05.2006 tra il SI. e la SI.ra trascritto nei registri di sato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Napoli al n. atto 67, P. II, s.A, dell'anno 2006;
2) stabilire che il SI. , in ragione del proprio reddito lavorativo, dovrà versare alla Parte_1 SI.ra , a titolo di mantenimento per le figlie e , l'importo mensile di euro CP_1 _1 Per_2
400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie anche mediche e scolastiche a condizione;
3) che l'Assegno Unico venga attribuito nella misura del 100% alla SI.ra ; CP_1
4) per il resto confermare gli accordi raggiunti nella sentenza di separazione;
5) emanare ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge».
Depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 10.6.2025, sentite personalmente le parti, le stesse raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio. Dopo il rinvio all'udienza del 10.7.2025, onde consentire alle parti di integrare il deposito della documentazione necessaria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
L'11.7.2025 il P.M. comunicava il proprio parere chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia minore
( in conformità agli accordi raggiunti. Per_2
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 nr.2 lett. b) della l.
1.12.1970 nr. 898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 nr.74 e dalla l. 55/2015,
4 essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel giudizio di separazione concluso con sentenza nr. 7787/2018 passata in giudicato come da annotazione in calce alla copia della stessa prodotta nel fascicolo telematico ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto i seguenti accordi: « Il SI. , sin T_ da ora, cede la sua quota dell'assegno unico alla SI.ra , che potrà richiedere la misura al CP_1
100%, Assegno Unico che all'attualità ammonta complessivamente ad € 434,00 circa. Il SI. T_
, su tale presupposto, si impegna a corrispondere alla SI.ra mensilmente la
[...] CP_1 somma globale di € 344,00 , a titolo di concorso nel mantenimento di entrambe le figlie.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sull'IBAN [...] intestato alla SI.ra . Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le CP_1 T_ CP_1 spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e concordate, secondo quanto previsto dal
«Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Napoli».
La SI.ra rinuncia all'importo di € 200,00 quale contributo all'affitto. CP_1
Per il resto confermare gli accordi raggiunti nella sentenza di separazione.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore, poiché non è stato ritenuto necessario, atteso l'accordo intervenuto tra i genitori conforme al suo interesse.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti: «Spese di lite compensate, fatta eccezione per l'importo di € 1000,00 che il SI. T_ verserà all'avv. costituito della resistente come da accordi pregressi»
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• Dichiara, alle condizioni concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed a Napoli il 30.5.2006 (atto nr.67, parte II, Parte_1 CP_1
s. A, sez. Q reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
5 l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite tra le parti fatta eccezione per l'importo di € 1000,00 che il SI.
verserà all'avv. costituito della resistente come da accordi pregressi. T_
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 18.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott.ssa Valeria Rosetti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. 22/10/2024) CP_3
Parte_2
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2209 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MICHELE BISCEGLIA presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Diocleziano nr. 342
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv. GIUSEPPE DI GENNARO ed ADRIANA DI GENNARO presso i quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giordano
Bruno, nr.156
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 30.5.2006 e che dalla CP_1 loro unione erano nate due figlie, il 26.10.2006 e il 24.3.2010, _1 Per_2
1 rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza nr. 7787/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 11.9.2018 che, in ordine alle condizioni accessorie, aveva recepito il seguente accordo raggiunto dai coniugi: “ 1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di rispetto reciproco;
2) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ai genitori con fissazione della residenza anagrafica delle stesse presso la madre, la quale si impegna a comunicare ogni eventuale cambio di residenza;
3) Il padre ha facoltà e diritto a tenere con sé le figlie, sempre compatibilmente con le eSIenze scolastiche, ricreative e sportive delle bambine, nonché con le proprie eSIenze lavorative, quando vorrà previo accordo con la IG ed in ogni caso almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 CP_1 alle ore 20,30; a settimane alterne dal sabato alle ore 14,00 alla domenica alle ore
20,00 con pernottamento;
per dieci giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi con il coniuge entro il 30 giugno di ciascun anno;
per tre giorni consecutivi a Natale o Capodanno ad anni alterni in modo tale che possano le minori trascorrere con un genitore il Natale e con l'altro il Capodanno;
per tre giorni consecutivi a Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
4) Il
SI. , in ragione del proprio reddito medio annuo e tenuto conto delle sue T_ capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, versa alla moglie, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno
2018, la somma complessiva di Euro 800,00 (ottocento/00), di cui Euro 600,00
(seicento/00) per il mantenimento delle figlie (comprensive degli assegni familiari) ed Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo per l'affitto di una nuova casa. Tale importo verrà aggiornato automaticamente anno per anno secondo gli indici
ISTAT;5) Il SI. corrisponde altresì alla SI.ra il 50% delle spese di T_ CP_1 natura straordinaria per le figlie come quelle relative al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative e scolastiche;
6)La casa coniugale sita in Napoli al Viale Cavalleggeri D'Aosta n. 2, Piano 2, in comproprietà dei coniugi e su cui grava un mutuo ipotecario, è stata rilasciata libera e vuota di persone e cose dalla IG ed è stato dato incarico CP_1 all'Agenzia immobiliare per la vendita. L'eventuale ricavo della vendita, detratta la somma rimanente del mutuo comprensiva degli interessi, verrà divisa al 50% tra le parti. La SI.ra attualmente vive con le figlie in Napoli alla Via CP_1
Diocleziano n. 157 ed è in attesa di cambio di residenza ed il SI. T_ corrisponderà l'importo come stabilito al punto 4). Il SI. risiede T_
2 attualmente presso i propri genitori in Napoli alla Via Dalmazia n. 16;7) Tutti i beni mobili e le suppellettili che arredano la casa coniugale verranno assegnati alla IG;
Le spese della presente procedura, nonché di quella in Corte CP_1
d'Appello recante il n. R.G.1215/2017, sono interamente compensate tra le parti;
9) Le denunce - querele sporte sino ad ora dalla IG nei confronti del CP_1 SI. e relative ai procedimenti non perseguibili d'ufficio, verranno rimesse T_ dalla IG;
10) Ogni patto contenuto nella presente è considerato CP_1 essenziale e senza il quale le parti non sarebbero addivenute all'accordo medesimo”
Aggiungeva che, da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Il ricorrente, in particolare, segnalava come entrambi i coniugi avessero composto dei nuovi nuclei familiari e che il ricorrente medesimo dalla relazione con avesse avuto due Controparte_2 figli, (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), nonché come Per_3 Per_4 fossero mutate le condizioni economiche della . CP_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente così concludeva:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli 30.05.2006 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli al n. atto 67, P. II, s.A, dell'anno 2006 tra il SI. e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Napoli a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) modificare i patti e le condizioni di cui all'accordo per separazione personale di cui alla sentenza n. 7787/2018 e richiamati in premessa, in particolare;
A) Ridurre l'assegno di mantenimento, a far data dal 12/10/2023-data del licenziamento, in favore delle figlie, _1 nata a [...] il [...] (oggi maggiorenne) e nata a [...] il [...] ad € Per_2
400,00 (€ 200/00 a figlia) in quanto la situazione patrimoniale del ricorrente risulta, palesemente peggiorata. Il ricorrente ad oggi risulta essere stato licenziato e percepisce la NASPI;
Il SI.
convive con la nuova compagna dalla quale ha avuto due figli : nata il [...] T_ Per_3
e nato il [...] e conduce in locazione un appartamento in Napoli alla via Per_4
Montevergine n. 19 per il quale paga un canone mensile pari ad € 800,00 oltre € 144,00 di spese condominiali;
pertanto il ricorrente ad oggi si trova a dover attendere anche alle eSIenze dei
3 figli minori e nati dalla nuova unione e provvedere a pagare il canone d' affitto Per_3 Per_4 per la casa ove attualmente vive, il tutto non avendo più un posto di lavoro fisso su cui poter contare. B) Revocare il contributo di € 200,00 così come stabilito in sentenza di separazione in favore della SI.ra per l'affitto di una nuova casa;
C) Confermare per resto gli CP_1 accordi raggiunti nella sentenza di separazione in merito all'affido condiviso e al diritto di visita del padre limitatamente alla posizione della piccola , essendo ad oggi la figlia Per_2 _1 divenuta maggiorenne;
D) Autorizzare il SI. a percepire il 50% dell'Assegno Parte_1
Unico».
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, ma CP_1 contestando la ricostruzione ex adverso proposta in particolare quanto alle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in ogni caso concordava con la riduzione dell'assegno di mantenimento alle figlie ad € 400,00, ma non per il passato.
Tanto premesso, la resistente concludeva come di seguito:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli 30.05.2006 tra il SI. e la SI.ra trascritto nei registri di sato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Napoli al n. atto 67, P. II, s.A, dell'anno 2006;
2) stabilire che il SI. , in ragione del proprio reddito lavorativo, dovrà versare alla Parte_1 SI.ra , a titolo di mantenimento per le figlie e , l'importo mensile di euro CP_1 _1 Per_2
400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie anche mediche e scolastiche a condizione;
3) che l'Assegno Unico venga attribuito nella misura del 100% alla SI.ra ; CP_1
4) per il resto confermare gli accordi raggiunti nella sentenza di separazione;
5) emanare ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge».
Depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 10.6.2025, sentite personalmente le parti, le stesse raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio. Dopo il rinvio all'udienza del 10.7.2025, onde consentire alle parti di integrare il deposito della documentazione necessaria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
L'11.7.2025 il P.M. comunicava il proprio parere chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia minore
( in conformità agli accordi raggiunti. Per_2
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 nr.2 lett. b) della l.
1.12.1970 nr. 898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 nr.74 e dalla l. 55/2015,
4 essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel giudizio di separazione concluso con sentenza nr. 7787/2018 passata in giudicato come da annotazione in calce alla copia della stessa prodotta nel fascicolo telematico ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto i seguenti accordi: « Il SI. , sin T_ da ora, cede la sua quota dell'assegno unico alla SI.ra , che potrà richiedere la misura al CP_1
100%, Assegno Unico che all'attualità ammonta complessivamente ad € 434,00 circa. Il SI. T_
, su tale presupposto, si impegna a corrispondere alla SI.ra mensilmente la
[...] CP_1 somma globale di € 344,00 , a titolo di concorso nel mantenimento di entrambe le figlie.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sull'IBAN [...] intestato alla SI.ra . Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le CP_1 T_ CP_1 spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e concordate, secondo quanto previsto dal
«Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Napoli».
La SI.ra rinuncia all'importo di € 200,00 quale contributo all'affitto. CP_1
Per il resto confermare gli accordi raggiunti nella sentenza di separazione.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore, poiché non è stato ritenuto necessario, atteso l'accordo intervenuto tra i genitori conforme al suo interesse.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti: «Spese di lite compensate, fatta eccezione per l'importo di € 1000,00 che il SI. T_ verserà all'avv. costituito della resistente come da accordi pregressi»
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• Dichiara, alle condizioni concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed a Napoli il 30.5.2006 (atto nr.67, parte II, Parte_1 CP_1
s. A, sez. Q reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
5 l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite tra le parti fatta eccezione per l'importo di € 1000,00 che il SI.
verserà all'avv. costituito della resistente come da accordi pregressi. T_
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 18.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott.ssa Valeria Rosetti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. 22/10/2024) CP_3
Parte_2
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