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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 3284/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12/03/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi 127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3284/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi e ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Isola del Liri, Via Siracusa 5, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
[...]
in persona del legale
[...] rappresentante p.t.
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura in atti;
- convenuti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il
[...]
Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “In
[...] via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e, dunque, complessivamente attribuire il punteggio quale Collaboratore Scolastico di 11,82, Operatore Scolastico di 11,82 equale Assistente Amministrativo di 14,32, ovvero nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
-di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia della Provincia di per i profili CP_1 di assistente amministrativo, di collaboratore scolastico e operatore scolastico, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27;
-di aver espletato il servizio civile successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, ed in particolare dal 01.12.1999 al 01.10.2000;
-di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie con riferimento al triennio 2024-2027:
-di essersi visto riconoscere, per il servizio civile svolto non in costanza di nomina, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, che prevede l'attribuzione a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, anziché di 6,00 punti.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto in particolare che il non ha valutato correttamente Controparte_3 il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina” attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti.
Parte ricorrente ha dunque evidenziato che i decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. n.297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare. Parte ricorrente ha in particolare evidenziato che in forza del D.M. 50/2021, l'amministrazione ha erroneamente distinto il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Parte ricorrente ha sostenuto la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha chiesto la disapplicazione per contrarietà all'art.485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e dell'art.2050 del D. Lgs. n.66/2010.
Parte ricorrente ha dunque dedotto che a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, ha totalizzato un insufficiente punteggio nel corrispondente profilo che non gli consente di ottenere una posizione più favorevole nella graduatoria, anche ai fini dell'immissione in ruolo, come accadrebbe se il detto servizio fosse stato correttamente valutato.
In conclusione, parte ricorrente ha dunque chiesto il riconoscimento a proprio favore del punteggio integrale di 6 punti previsti per il predetto servizio prestato (ovvero 0,50 punti per ciascuno dei 10 mesi di servizio prestato), in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto di 0,60 punti (ovvero 0,05 punti per ogni mese di servizio militare prestato), e ha quindi chiesto l'attribuzione di punti 11,82 (7,42+ 4,40) per il profilo di collaboratore scolastico, punti 14,32 (9,92+4,40) per il profilo di assistente amministrativo e punti 11,82 (7,42+4,40) per il profilo di operatore scolastico o dei diversi punteggi ritenuti corretti.
Il , Controparte_3 [...]
Controparte_4 si è costituito in giudizio e ha chiesto
[...] il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
In via pregiudiziale, la parte convenuta ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, in via preliminare, di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti di quanti verrebbero lesi dall'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, va osservato che sussiste la giurisdizione del Giudice adito.
Infatti, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del preteso diritto della parte ricorrente all'integrale punteggio spettante per il servizio di civile svolto successivamente al conseguimento del Titolo per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di , per il profilo di assistente amministrativo e CP_1 per quello di collaboratore scolastico e svolto non in costanza di nomina.
Per parte ricorrente, ai fini della valutazione del servizio militare è sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro.
Risulta dagli atti di causa che il resistente ha, invece, CP_3 valutato il servizio di leva svolto, attribuendo un punteggio di 0,60 punti anziché il corretto punteggio di 6,00 punti per ciascun anno. Parte ricorrente ha richiamato a sostegno della propria tesi l'art. 569 comma 3 e art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 della Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”.
Parte ricorrente ha dedotto che queste disposizioni di rango primario non sono suscettibili di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il Decreto n. 89 del 21.5.2021 che prevede l'attribuzione di n. 0,60 punti (e non di n. 6,00 punti) per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, che quindi vanno disapplicati. Ha inoltre ritenuto che il D.M. cit. sia lesivo dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
La tesi di parte ricorrente non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati ritenendo il Giudicante di aderire all'orientamento già espresso oltre che dalla giurisprudenza di merito anche dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n.22432/2024 con la quale la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del
D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
L'oggetto di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
La Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha ritenuto che, per affrontare la questione del punto di vista giuridico, si rendono necessari vari chiarimenti.
Va intanto precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art.485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
La Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n.66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
– ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. - ha osservato la Cassazione nella richiamata sentenza n.22432/2024 - regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla Cassazione (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento, la Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art.18, co., 4, D. Lgs. n.40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in
“ferma” (art.1014, co. 1, D. Lgs. n.66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art.678, co. 9, del medesimo D. Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n.74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art.18, co., 4 del D. Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
Essendo pacifico che parte ricorrente ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate stante il contrasto giurisprudenziale sussistente in ordine alla questione giuridiche oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, così definitivamente pronunciando sulla domanda Contr proposta da , nei confronti del Parte_1
e Controparte_6
, in data 7.10.2024, nella causa
[...] iscritta al n. 3284/2024 R.G.A.C., disattesa ogni ulteriore istanza:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 13/3/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12/03/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi 127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3284/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi e ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Isola del Liri, Via Siracusa 5, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
[...]
in persona del legale
[...] rappresentante p.t.
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura in atti;
- convenuti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il
[...]
Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “In
[...] via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e, dunque, complessivamente attribuire il punteggio quale Collaboratore Scolastico di 11,82, Operatore Scolastico di 11,82 equale Assistente Amministrativo di 14,32, ovvero nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
-di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia della Provincia di per i profili CP_1 di assistente amministrativo, di collaboratore scolastico e operatore scolastico, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27;
-di aver espletato il servizio civile successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, ed in particolare dal 01.12.1999 al 01.10.2000;
-di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie con riferimento al triennio 2024-2027:
-di essersi visto riconoscere, per il servizio civile svolto non in costanza di nomina, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, che prevede l'attribuzione a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, anziché di 6,00 punti.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto in particolare che il non ha valutato correttamente Controparte_3 il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina” attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti.
Parte ricorrente ha dunque evidenziato che i decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. n.297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare. Parte ricorrente ha in particolare evidenziato che in forza del D.M. 50/2021, l'amministrazione ha erroneamente distinto il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Parte ricorrente ha sostenuto la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha chiesto la disapplicazione per contrarietà all'art.485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e dell'art.2050 del D. Lgs. n.66/2010.
Parte ricorrente ha dunque dedotto che a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, ha totalizzato un insufficiente punteggio nel corrispondente profilo che non gli consente di ottenere una posizione più favorevole nella graduatoria, anche ai fini dell'immissione in ruolo, come accadrebbe se il detto servizio fosse stato correttamente valutato.
In conclusione, parte ricorrente ha dunque chiesto il riconoscimento a proprio favore del punteggio integrale di 6 punti previsti per il predetto servizio prestato (ovvero 0,50 punti per ciascuno dei 10 mesi di servizio prestato), in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto di 0,60 punti (ovvero 0,05 punti per ogni mese di servizio militare prestato), e ha quindi chiesto l'attribuzione di punti 11,82 (7,42+ 4,40) per il profilo di collaboratore scolastico, punti 14,32 (9,92+4,40) per il profilo di assistente amministrativo e punti 11,82 (7,42+4,40) per il profilo di operatore scolastico o dei diversi punteggi ritenuti corretti.
Il , Controparte_3 [...]
Controparte_4 si è costituito in giudizio e ha chiesto
[...] il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
In via pregiudiziale, la parte convenuta ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, in via preliminare, di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti di quanti verrebbero lesi dall'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, va osservato che sussiste la giurisdizione del Giudice adito.
Infatti, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del preteso diritto della parte ricorrente all'integrale punteggio spettante per il servizio di civile svolto successivamente al conseguimento del Titolo per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di , per il profilo di assistente amministrativo e CP_1 per quello di collaboratore scolastico e svolto non in costanza di nomina.
Per parte ricorrente, ai fini della valutazione del servizio militare è sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro.
Risulta dagli atti di causa che il resistente ha, invece, CP_3 valutato il servizio di leva svolto, attribuendo un punteggio di 0,60 punti anziché il corretto punteggio di 6,00 punti per ciascun anno. Parte ricorrente ha richiamato a sostegno della propria tesi l'art. 569 comma 3 e art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 della Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”.
Parte ricorrente ha dedotto che queste disposizioni di rango primario non sono suscettibili di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il Decreto n. 89 del 21.5.2021 che prevede l'attribuzione di n. 0,60 punti (e non di n. 6,00 punti) per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, che quindi vanno disapplicati. Ha inoltre ritenuto che il D.M. cit. sia lesivo dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
La tesi di parte ricorrente non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati ritenendo il Giudicante di aderire all'orientamento già espresso oltre che dalla giurisprudenza di merito anche dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n.22432/2024 con la quale la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del
D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
L'oggetto di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
La Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha ritenuto che, per affrontare la questione del punto di vista giuridico, si rendono necessari vari chiarimenti.
Va intanto precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art.485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
La Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n.66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
– ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. - ha osservato la Cassazione nella richiamata sentenza n.22432/2024 - regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla Cassazione (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento, la Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art.18, co., 4, D. Lgs. n.40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in
“ferma” (art.1014, co. 1, D. Lgs. n.66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art.678, co. 9, del medesimo D. Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n.74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art.18, co., 4 del D. Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
Essendo pacifico che parte ricorrente ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate stante il contrasto giurisprudenziale sussistente in ordine alla questione giuridiche oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, così definitivamente pronunciando sulla domanda Contr proposta da , nei confronti del Parte_1
e Controparte_6
, in data 7.10.2024, nella causa
[...] iscritta al n. 3284/2024 R.G.A.C., disattesa ogni ulteriore istanza:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 13/3/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore