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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere
- Consigliere relatore 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 233 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1444/2021(RG 3399/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di risarcimento danni, promossa da: Parte 3 quali eredi di [...] Parte 1 Parte 2
Persona 1
rappr. e dif. dall'avv. V. DIPIERRO e D. OLIVA
- Appellante -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
Rappr. e difesa dall' F. MARANGI
Appellata-
OGGETTO: "Risarcimento danni"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/7/2021 gli istanti in epigrafe indicati, quali eredi di [...] hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, Persona 1
non ha accolto la loro domanda di risarcimento danni iure ereditario in conseguenza della malattia che ha condotto il de cuius al decesso (mesotelioma pleurico), dichiarando il difetto di legittimazione passiva della resistente. Ha assunto la parte appellante l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice ritenuto che la cessione di azienda avvenuta nel 1987 tra [...]
CP 2 e CP 3 , poi divenuta CP 2 , abbia impedito il passaggio del diritto di credito del lavoratore al risarcimento, dal momento che non risultava iscritto nei libri aziendali, ai sensi dell'art 2560 comma 2, nonché ai sensi dell'art 2112 c. 2 nel testo precedente alla novella della legge n.428/90.
In ordine al periodo di lavoro svolto successivamente al 1987 alle dipendenze della stessa CP 2
[...] e successivamente di CP_3 , il Tribunale ha escluso la responsabilità di CP_1 perché subentrata ad Controparte 4 nata dalla scissione di CP_3 in Ilva Laminati piani, a cui è stato assegnato lo stabilimento di Taranto con tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti ed CP 4
[...] appunto. In sostanza essendoci stata nel 1993 una scissione parziale di CP 3 la
CP responsabilità della società CP 1 che è succeduta ad avrebbe dovuto Controparte 4 "
invocarsi ai sensi dell'art 2504 septies c.c. nella formulazione vigente ratione temporis, nei limiti dallo stesso articolo stabiliti, ossia nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito e rimasto. Ma a dire del giudice, tale responsabilità non era stata invocata da parte dei ricorrenti.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere trascurato il fatto che il rapporto di lavoro sia proseguito ininterrottamente dal 1971 al 2000 alle dipendenze delle società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto e tali società, Controparte_2
CP 2 e CP 3 , erano a totale o prevalente partecipazione pubblica. Quindi al di là del mutamento del nome e apparente della compagine societaria, avevano come unico socio(o socio di maggioranza) lo Stato, ragion per cui non si applica l'art 2560 c.c. né l'art 2112 c.c. trattandosi di trasformazioni della medesima società e non di vere cessioni di azienda. .Nel merito hanno rilevato che l'esposizione all'amianto per un periodo ventennale è stata riconosciuta dall'CP_5 e quest'ultimo ha riconosciuto al de cuius una rendita in considerazione della malattia professionale contratta a causa dell'esposizione all'amianto. Hanno depositato poi la consulenza svolta nella causa civile intentata presso il Tribunale di Roma, iure proprio, dagli stessi eredi nei confronti di
CP 1 , nella quale i consulenti hanno riconosciuto il nesso eziologico tra la malattia in questione e l'esposizione trentennale all'amianto, trattandosi di una malattia che in base alla scienza medica è ricondotta con certezza all'esposizione all'amianto. Hanno concluso chiedendo la liquidazione del risarcimento del danno biologico iure successionis, essendo il Per 2 deceduto in conseguenza della malattia professionale in data 12/8/2019. Si è costituita CP_1 insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva, già accolto dal
Tribunale; nel merito ha sostenuto la mancanza di conoscenza in ordine alla pericolosità dell'amianto negli anni in cui ha lavorato il ricorrente, la prescrizione del diritto al risarcimento trattandosi di titolo extracontrattuale di responsabilità, l'esonero di responsabilità datoriale ad opera della legge 388/2000. Ha domandato il rigetto dell'appello. L'appello è fondato.
Il rapporto di lavoro del de cuius si è dipanato dal 1971 al 2000. All'inizio la società datrice di
, . Nel lavoro era CP 2 poi questa nel 1981 ha ceduto lo stabilimento a Controparte_2
1987 la Controparte 2 ha ceduto l'azienda ad CP_3 rinominatasi Controparte_6
liquidazione, che con successivo atto del 31/12/88 ha conferito l'intero complesso aziendale ad
CP 3. Il 21/12/93 CP 3 si è scissa parzialmente creando la Controparte_7 a cui ha attribuito il complesso aziendale relativo all'impianto siderurgico di Taranto, mentre CP 3 rimasta è entrata in liquidazione e poi si è trasformata in CP_8 e successivamente in CP 1
Già in primo grado CP_1 ha dato atto che il de cuius ha continuato a lavorare alle dipendenze delle società che si sono succedute nella proprietà dello stabilimento, ma ha sottolineato come la condotta asseritamente negligente del datore di lavoro, che avrebbe determinato l'esposizione nociva all'amianto va frammentata e imputata ai distinti datori di lavoro che si sono succeduti. Ha aggiunto che CP_1 potrebbe rispondere nel caso del periodo che va dal 1989, data in cui CP_3
è subentrata nella proprietà dello stabilimento, fino al 1993, data in cui CP 3 è entrata in liquidazione e poi si è trasformata in CP 9 CP 1 , perché non ha potuto negare di essere succeduta quantomeno ad CP_3.
Ha rifiutato però la resistente di dover rispondere delle condotte attribuite alle precedenti società, che sono state titolari del rapporto di lavoro con il de cuius, in particolare CP_2 e […]
CP_2 appunto in virtù della cessione di azienda avvenuta nel 1987, che sarebbe avvenuta senza contemplare i crediti dei dipendenti a tale data.
Innanzitutto occorre chiarire che a tale data(1987) non sussisteva ancora un credito del lavoratore, dal momento che esisteva una condotta negligente consistente nell'esporre i dipendenti all'amianto, ma il credito risarcitorio del dipendente è sorto solo al verificarsi della malattia professionale. In quel momento è sorta la posizione soggettiva del Parte 2 e solo da quel momento poteva essere esercitata nei confronti dei datori di lavoro o di chi era succeduto agli stessi negli anni. Ebbene CP_1 è sicuramente subentrata ad Controparte 4 ed è tenuta a rispondere della condotta di CP 3 nel periodo dall'1/1/89 fino alla scissione societaria del 1993. Difatti nell'atto di scissione del 1993 si stabiliva che tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati come oggetto di trasferimento ad Controparte_7 dovessero restare in capo alla società scissa CP 3 , di cui appunto CP 1 è erede. Pertanto, posto che si trasferivano i rapporti di ma non le posizioni creditorie afferenti la gestione passata, lavoro in atto all' Controparte 7
queste ultime sono rimaste ad Controparte_4 e quindi sono transitate ad CP 8 e poi a
CP 1 . Detto ciò, CP 1 è tenuta a rispondere anche del periodo pregresso.
Con atto di conferimento del 31/12/1988 ed efficacia dal 1/1/89 CP 2 conferiva a CP 3
l'intero complesso aziendale comprensivo anche dell'impianto siderurgico di Taranto "nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che rispettivamente li compongono e che ad essi sono pertinenti".
Dunque indubbiamente si è trattato di una successione a titolo universale, senza contare che in cambio del trasferimento e a titolo di corrispettivo, CP 2 ha ricevuto il pacchetto di azioni di maggioranza di CP_3 , continuando quindi a interessarsi delle vicende della stessa. La cedente CP 2 aveva acquistato in precedenza, con atto notarile del 29/7/1987 l'intero complesso aziendale dalla Controparte 2 All'epoca CP 2 si chiamava CP 3 , ma ha mutato denominazione proprio nel medesimo atto notarile di acquisto del complesso aziendale. Ebbene nell'atto del 29/7/1987 Controparte 2 cedeva "tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso”. Gli unici due cespiti che espressamente venivano esclusi erano “1. La partecipazione azionaria pari all'intero capitale sociale della CP 3 (nuova denominazione assunta CP 2 );
2. debiti verso amministratori e sindaci per competenze maturate e non ancora corrisposte. Nell'atto notarile di vendita del 29/7/1987 si confermava infine espressamente che “l'esclusione dei sopraindicati due cespiti è rigorosamente tassativa per cui null'altro è escluso dal conferimento".
Orbene anche in questo caso si trattava non di una mera cessione di azienda ma di una successione a titolo universale della cessionaria, poiché quest'ultima( CP 3 con la nuova denominazione di CP 2 ) subentrava alla cedente nella universalità del complesso aziendale comprendete tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. La cedente manteneva invece per espressa esclusione della cessione "la partecipazione azionaria pari all'intero capitale sociale della cessionaria”. Insomma la cedente Controparte_2 nel 1987 trasferiva alla CP_2 (ex CP 3 ) l'intero suo complesso aziendale "nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi”e manteneva la titolarità dell'intero pacchetto societario della cessionaria.
E' evidente allora che non sono applicabili le norme richiamate dal giudice di primo grado in tema di cessione di azienda, che limitano la responsabilità del cedente. In questo caso vi è stata una successione a titolo universale e la cedente ha continuato ad interferire nella gestione della cessionaria possedendo l'intero pacchetto azionario. Soccorre in tale caso la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui "In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per-
i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili)".
Dunque va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di CP_1 sia con riguardo al periodo antecedente al 1987 che con riferimento al periodo successivo. Infatti come esposto, tanto nella cessione del 29/7/1987 che in quella successiva del
31/12/88 il complesso aziendale è stato ceduto nella sua universalità, provocando un subentro del cessionario nella integralità dei rapporti attivi e passivi. Peraltro nella cessione del 1987 il cedente diveniva proprietario dell'intero pacchetto azionario della cessionaria, quindi evidentemente continuava ad essere il proprietario anche della cessionaria, per cui non è possibile invocare alcuna limitazione di responsabilità della cessionaria. Nella cessione del 31/12/88 parimenti si è trasferito il complesso nella sua universalità e il cedente ha ricevuto il pacchetto azionario di maggioranza a titolo di corrispettivo della cessione, continuando ad interferire nella gestione della cessionaria. In conclusione l' di cui CP 1 è successore, aveva ereditato a sua volta tutti i Controparte_4 "
rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'universalità dei beni transitata da Controparte_2 ad
CP 2 e da quest'ultima ad CP_3 .
Venendo al merito della vicenda, è indubbio che il de cuius sia stato esposto ad amianto per più di vent'anni nell'esercizio delle sue mansioni e che abbia contratto una malattia professionale che lo ha condotto al decesso. L'esposizione è stata riconosciuta dall'CP_5 che è l'organo certificatore per legge dell'esposizione all'amianto per motivi professionali, per il periodo 3/8/71-31/12/92,.
Lo stesso CP 5 con provvedimento del 4/8/2018 ha costituito in favore del de cuius una rendita per malattia professionale(mesotelioma pleurico) riconoscendo l'80% di invalidità.
In data 1/4/2019 con provvedimento prot. 1386/2019 il Registro Nazionale Mesoteliomi-C.O.R.
Puglia ha certificato come certa l'esposizione ad amianto del Parte 2 e la dipendenza della sua patologia dall'esposizione ad amianto. Dalla lettura della ctu depositata in altro giudizio tra le stesse parti, quindi assunta nel contraddittorio delle parti, è emersa la sicura riconducibilità della malattia all'esposizione ad amianto, essendo il mesotelioma pleurico uno dei pochi tumori che la scienza medica ha ricondotto con sicurezza all'esposizione ad amianto.
Tutti questi elementi e l'assenza di prova di senso contrario sono sufficienti a ritenere provata l'esposizione durante il periodo di lavoro all'agente nocivo e anche la dipendenza causale della patologia con l'esposizione nociva.
Non ha rilevato peraltro CP_1 l'esistenza di ulteriori cause che avrebbero potuto causare il male.
E in ogni caso "Giurisprudenza consolidata di legittimità in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41
c.p.) ha rilevato come il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale. In punto, da ultimo si
è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”. Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre
2007 n. 21021). Pertanto chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo".
Dunque se anche vi fosse stata una concausa non per questo sarebbe stato escluso il nesso causale tra la patologia e l'esposizione ad amianto.
La responsabilità del datore di lavoro discende dall'art 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le cautele non solo imposte dalla legge a tutela dei lavoratori ma anche quelle che discendono dalle norme di comune prudenza. Trattasi di responsabilità contrattuale soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla manifestazione della malattia. Tale termine non era decorso alla data della domanda di risarcimento. A tale riguardo, l'orientamento consolidato di legittimità ha già evidenziato come nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, una valenza decisiva assume anzitutto l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Perciò adottare "tutte le misure" significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica"
Nel caso di specie CP 1 non ha allegato e provato di avere adottato cautele per prevenire l'inalazione di fibre di amianto da parte degli operai, anzi ha implicitamente ammesso di non avere adottato alcuna misura di prevenzione, addicendo a sua difesa che in base alle conoscenze tecniche dell'epoca in cui ha lavorato il de cuius, non era nota la nocività dell'amianto e non vi era una normativa apposita.
Una recentissima pronuncia della Cassazione fa il punto anche su questa obiezione sostenendo che
"La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale
(tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010).
Risale al 1956 la normativa contro le polveri tra cui rientra l'amianto. Il rispetto delle norme di igiene dettate dal D.P.R. 303/1956 è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto dagli artt. 174 e 155 del D.P.R. 1124/65. Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo
1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del
DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art. 15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art. 19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale". E' pertanto errato ipotizzare che la prescrizione dell'impiego delle misure di precauzione (rispetto ad una esposizione che sarebbe durata dal 1963 al 1994) fosse frutto del senno di poi;
o che essa fosse insufficiente a proteggere il lavoratore. Al contrario, è da sempre riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori). Proprio per questo la Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n.
38991 del 10/06/2010 ha affermato che "in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione "2.
In sostanza esisteva già sin dai primi del 900 la consapevolezza della nocività dell'amianto ed esistevano normative che imponevano al datore di lavoro di tutelare la salubrità degli ambenti di lavoro.
Nel presente giudizio CP 1 non ha provato di avere adottato tutte le cautele atte ad evitare l'evento né l'esistenza di una causa diversa idonea da sola a produrre l'evento. Conseguentemente deve risarcire agli eredi il danno cagionato al de cuius.
Il danno risarcibile in questa sede è il danno terminale oggettivo e soggettivo.
In due recenti pronunce la Cassazione ha chiarito che "Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)"³.
In sostanza "In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo".
Tali voci di danno non patrimoniale non rientrano nella copertura CP_5 che ai sensi dell'art 13
L38/2000, copre il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e il danno non patrimoniale consistente nella lesione permanente della integrità fisica, nel suo aspetto statico e dinamico ossia in relazione alle ripercussioni fisiche con cui il danneggiato deve convivere per il resto della vita(nella sua durata prevedibile), mentre il danno terminale è un danno temporaneo, anche se molto elevato, perché precede la morte e viene liquidato con riferimento alle tabelle relative alla invalidità temporanea. Venendo alla liquidazione in concreto di tale danno, la Cassazione ha chiarito che il danno terminale e il danno catastrofale riguardano due aspetti diversi del danno, riguardando il danno terminale l'aspetto materiale consistente nella menomazione dell'integrità fisica e può essere risarcito facendo ricorso ai valori dell'indennità temporanea, come previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con la personalizzazione fino al 50% consentita dalle stesse tabelle(valore giornaliero € 99,00 aumentabile fino ad € 149,00) mentre il danno catastrofale deve essere liquidato secondo il metodo equitativo puro. Si precisa che il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano come parametro equitativo, tenuto conto che la tabella Unica da poco approvata non contempla il danno terminale e catastrofale.
Sul punto e con riferimento alla possibilità di riferirsi al parametro delle tabelle di Milano, essa ha di recente sostenuto che “con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che: a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n.
15491/2014); b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno
"biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n.
23183/2014); e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019,
n. 21837/2019); f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal
Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017); osserva il
Collegio che la disparità di trattamento in materia risulta tanto più irragionevole, perché destinata a consumarsi nella sfera protetta dal riconoscimento costituzionale del diritto alla salute quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana;
proprio dal nucleo irriducibile di tale diritto discende il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali dell'individuo”.
Ebbene le ultime tabelle di Milano, approvate dall'osservatorio con riferimento al danno cd terminale, circoscrivono la configurabilità del danno terminale ad una sopravvivenza di 100 giorni, affermando che la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Esso sostiene che “Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in
100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario".
E allora occorre nel caso di specie trovare un contemperamento, perché il criterio di liquidazione proposto dall'osservatorio di Milano, considera una sopravvivenza all'evento lesivo molto ridotta, contenuta nei 100 giorni e per questo riconosce una somma forfettaria svincolata dal parametro dell'inabilità giornaliera per i primi tre giorni dopo l'evento(fino a € 30.000), ritenendo che i primi giorni siano di profondo choc e dolore, dovendo assorbire la notizia della gravità delle condizioni di salute. Dal 4 giorno al centesimo propone di liquidare una somma partendo da 1000,00 euro il primo giorno, sempre più bassa fino a ricollegarsi al 100 giorno con l'importo di € 99,00 elaborato dallo stesso osservatorio per l'inabilità temporanea assoluta, come valore giornaliero. Per ogni altro giorno di sopravvivenza dopo il centesimo, rimanda ai criteri per la liquidazione dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea assoluta, eventualmente personalizzabile fino al 50%.
Ebbene nel caso di specie la malattia si è manifestata il 14/3/2018 con un versamento pleurico che ha richiesto un ricovero ospedaliero, a cui è seguita una biopsia in data 4/4/2018. La diagnosi è arrivata in data 17/5/2018, come risulta dalla documentazione medica esibita. Possono allora riconoscersi i giorni dal 14/3/2018 al 16/5/2018(n. 63) come giorni di inabilità temporanea assoluta liquidata nel valore minimo, dal momento che non vi era ancora né la consapevolezza della malattia né la gravità della stessa. Dal 17/5, con la diagnosi possono riconoscersi i 100 giorni con la massima personalizzazione(fino al 25/8/2018), come liquidati dal Tribunale di Milano, poiché il de cuius ha dovuto fare i conti con la presa di coscienza della malattia e di ciò che lo aspettava in termini di cure invasive e esito infausto. Successivamente è opportuno riconoscere la indennità temporanea assoluta nel suo massimo valore perché le sue condizioni sono peggiorate, tanto che egli già dal luglio 2018 ha beneficiato dell'indennità di accompagnamento ed è stato riconosciuto portatore di handicap con condizione di gravità. Il decesso è intervenuto in data 12/8/2019.
Pertanto può riconoscersi per i primi 100 giorni dalla diagnosi il risarcimento così come liquidato dal Tribunale di Milano, nella misura complessiva di € 83.235,00(30.000,00 per i primi tre giorni e
53.235,00 per i giorni dal quarto al centesimo). Occorre precisare che la liquidazione dell'osservatorio per i 100 giorni copre sia il danno terminale che quello catastrofale, tanto è vero che si discosta dai valori dell'inabilità temporanea ricorrendo appunto ad un criterio equitativo puro, così come precisato dallo stesso osservatorio, laddove ha chiarito che "tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del
"danno terminale", tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita".
Per i 63 precedenti e i 352 successivi si ritiene di applicare per i precedenti al 17/5/2018 il valore giornaliero dell'inabilità assoluta nella misura minima, come già spiegato, mentre per i successivi il valore giornaliero con la massima personalizzazione (€149,00), dal momento che egli ha dovuto affrontare continui cicli di chemioterapia e le sue condizioni erano gravi, come già spiegato.
In conclusione n. 63 giorni di malattia iniziali giustificano il riconoscimento di € 6237,00, i 100 giorni € 83235, i successivi 352 giorni € 52.448, per un totale di € 141.920.
A titolo di danno catastrofale, che risarcisce la consapevolezza dell'imminenza della morte, possono riconosciuti a far data dall'ultima dimissione dell'ultimo ricovero prima del essere decesso(19/6/2019), in cui stava molto male e soffriva di anemia secondaria, evidentemente per una progressione della sua malattia che si approssimava all'exitus, € 1000,00 al giorno per un totale di
€ 54.000. In conclusione agli eredi spettano iure ereditatis € 195.920. Tale somma è già rivalutata all'attualità e non sono dovuti interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata, in mancanza di specifica domanda da parte delle eredi. Sulla necessità della domanda si è pronunciata recentemente la Cassazione con ordinanza Sez. 3 -
.
n. 10376 del 17/04/2024 e con sentenza Sez. 3 n. 4938 del 16/02/2023, secondo cui "Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda"..
L'appello deve essere accolto e il danno deve essere liquidato come esposto. Le spese del giudizio gravano su CP_1 in ragione della soccombenza per il doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna CP_1 a risarcire il danno non patrimoniale subito da [...]
Persona 1 in favore delle eredi costituite, ciascuna in proporzione alla propria quota ereditaria, quantificato in € 195.920 rivalutate all'attualità.
Condanna CP 1 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 6700,00 e € 5000,00 per il secondo grado, oltre oneri accessori come per legge,
con distrazione.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott. R.Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 26450 del 13/09/2023, conforme Cass ordinanza n. 29071/2024 2Cass sez L, sent. n. 4084/2025 e n. 4092/2025 3Cass. Sez. L , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019, conforme Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019
4 Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019
5 Cassazione, sezione L, Ord. N. 36841/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere
- Consigliere relatore 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 233 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1444/2021(RG 3399/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di risarcimento danni, promossa da: Parte 3 quali eredi di [...] Parte 1 Parte 2
Persona 1
rappr. e dif. dall'avv. V. DIPIERRO e D. OLIVA
- Appellante -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
Rappr. e difesa dall' F. MARANGI
Appellata-
OGGETTO: "Risarcimento danni"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/7/2021 gli istanti in epigrafe indicati, quali eredi di [...] hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, Persona 1
non ha accolto la loro domanda di risarcimento danni iure ereditario in conseguenza della malattia che ha condotto il de cuius al decesso (mesotelioma pleurico), dichiarando il difetto di legittimazione passiva della resistente. Ha assunto la parte appellante l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice ritenuto che la cessione di azienda avvenuta nel 1987 tra [...]
CP 2 e CP 3 , poi divenuta CP 2 , abbia impedito il passaggio del diritto di credito del lavoratore al risarcimento, dal momento che non risultava iscritto nei libri aziendali, ai sensi dell'art 2560 comma 2, nonché ai sensi dell'art 2112 c. 2 nel testo precedente alla novella della legge n.428/90.
In ordine al periodo di lavoro svolto successivamente al 1987 alle dipendenze della stessa CP 2
[...] e successivamente di CP_3 , il Tribunale ha escluso la responsabilità di CP_1 perché subentrata ad Controparte 4 nata dalla scissione di CP_3 in Ilva Laminati piani, a cui è stato assegnato lo stabilimento di Taranto con tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti ed CP 4
[...] appunto. In sostanza essendoci stata nel 1993 una scissione parziale di CP 3 la
CP responsabilità della società CP 1 che è succeduta ad avrebbe dovuto Controparte 4 "
invocarsi ai sensi dell'art 2504 septies c.c. nella formulazione vigente ratione temporis, nei limiti dallo stesso articolo stabiliti, ossia nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito e rimasto. Ma a dire del giudice, tale responsabilità non era stata invocata da parte dei ricorrenti.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere trascurato il fatto che il rapporto di lavoro sia proseguito ininterrottamente dal 1971 al 2000 alle dipendenze delle società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto e tali società, Controparte_2
CP 2 e CP 3 , erano a totale o prevalente partecipazione pubblica. Quindi al di là del mutamento del nome e apparente della compagine societaria, avevano come unico socio(o socio di maggioranza) lo Stato, ragion per cui non si applica l'art 2560 c.c. né l'art 2112 c.c. trattandosi di trasformazioni della medesima società e non di vere cessioni di azienda. .Nel merito hanno rilevato che l'esposizione all'amianto per un periodo ventennale è stata riconosciuta dall'CP_5 e quest'ultimo ha riconosciuto al de cuius una rendita in considerazione della malattia professionale contratta a causa dell'esposizione all'amianto. Hanno depositato poi la consulenza svolta nella causa civile intentata presso il Tribunale di Roma, iure proprio, dagli stessi eredi nei confronti di
CP 1 , nella quale i consulenti hanno riconosciuto il nesso eziologico tra la malattia in questione e l'esposizione trentennale all'amianto, trattandosi di una malattia che in base alla scienza medica è ricondotta con certezza all'esposizione all'amianto. Hanno concluso chiedendo la liquidazione del risarcimento del danno biologico iure successionis, essendo il Per 2 deceduto in conseguenza della malattia professionale in data 12/8/2019. Si è costituita CP_1 insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva, già accolto dal
Tribunale; nel merito ha sostenuto la mancanza di conoscenza in ordine alla pericolosità dell'amianto negli anni in cui ha lavorato il ricorrente, la prescrizione del diritto al risarcimento trattandosi di titolo extracontrattuale di responsabilità, l'esonero di responsabilità datoriale ad opera della legge 388/2000. Ha domandato il rigetto dell'appello. L'appello è fondato.
Il rapporto di lavoro del de cuius si è dipanato dal 1971 al 2000. All'inizio la società datrice di
, . Nel lavoro era CP 2 poi questa nel 1981 ha ceduto lo stabilimento a Controparte_2
1987 la Controparte 2 ha ceduto l'azienda ad CP_3 rinominatasi Controparte_6
liquidazione, che con successivo atto del 31/12/88 ha conferito l'intero complesso aziendale ad
CP 3. Il 21/12/93 CP 3 si è scissa parzialmente creando la Controparte_7 a cui ha attribuito il complesso aziendale relativo all'impianto siderurgico di Taranto, mentre CP 3 rimasta è entrata in liquidazione e poi si è trasformata in CP_8 e successivamente in CP 1
Già in primo grado CP_1 ha dato atto che il de cuius ha continuato a lavorare alle dipendenze delle società che si sono succedute nella proprietà dello stabilimento, ma ha sottolineato come la condotta asseritamente negligente del datore di lavoro, che avrebbe determinato l'esposizione nociva all'amianto va frammentata e imputata ai distinti datori di lavoro che si sono succeduti. Ha aggiunto che CP_1 potrebbe rispondere nel caso del periodo che va dal 1989, data in cui CP_3
è subentrata nella proprietà dello stabilimento, fino al 1993, data in cui CP 3 è entrata in liquidazione e poi si è trasformata in CP 9 CP 1 , perché non ha potuto negare di essere succeduta quantomeno ad CP_3.
Ha rifiutato però la resistente di dover rispondere delle condotte attribuite alle precedenti società, che sono state titolari del rapporto di lavoro con il de cuius, in particolare CP_2 e […]
CP_2 appunto in virtù della cessione di azienda avvenuta nel 1987, che sarebbe avvenuta senza contemplare i crediti dei dipendenti a tale data.
Innanzitutto occorre chiarire che a tale data(1987) non sussisteva ancora un credito del lavoratore, dal momento che esisteva una condotta negligente consistente nell'esporre i dipendenti all'amianto, ma il credito risarcitorio del dipendente è sorto solo al verificarsi della malattia professionale. In quel momento è sorta la posizione soggettiva del Parte 2 e solo da quel momento poteva essere esercitata nei confronti dei datori di lavoro o di chi era succeduto agli stessi negli anni. Ebbene CP_1 è sicuramente subentrata ad Controparte 4 ed è tenuta a rispondere della condotta di CP 3 nel periodo dall'1/1/89 fino alla scissione societaria del 1993. Difatti nell'atto di scissione del 1993 si stabiliva che tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati come oggetto di trasferimento ad Controparte_7 dovessero restare in capo alla società scissa CP 3 , di cui appunto CP 1 è erede. Pertanto, posto che si trasferivano i rapporti di ma non le posizioni creditorie afferenti la gestione passata, lavoro in atto all' Controparte 7
queste ultime sono rimaste ad Controparte_4 e quindi sono transitate ad CP 8 e poi a
CP 1 . Detto ciò, CP 1 è tenuta a rispondere anche del periodo pregresso.
Con atto di conferimento del 31/12/1988 ed efficacia dal 1/1/89 CP 2 conferiva a CP 3
l'intero complesso aziendale comprensivo anche dell'impianto siderurgico di Taranto "nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che rispettivamente li compongono e che ad essi sono pertinenti".
Dunque indubbiamente si è trattato di una successione a titolo universale, senza contare che in cambio del trasferimento e a titolo di corrispettivo, CP 2 ha ricevuto il pacchetto di azioni di maggioranza di CP_3 , continuando quindi a interessarsi delle vicende della stessa. La cedente CP 2 aveva acquistato in precedenza, con atto notarile del 29/7/1987 l'intero complesso aziendale dalla Controparte 2 All'epoca CP 2 si chiamava CP 3 , ma ha mutato denominazione proprio nel medesimo atto notarile di acquisto del complesso aziendale. Ebbene nell'atto del 29/7/1987 Controparte 2 cedeva "tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso”. Gli unici due cespiti che espressamente venivano esclusi erano “1. La partecipazione azionaria pari all'intero capitale sociale della CP 3 (nuova denominazione assunta CP 2 );
2. debiti verso amministratori e sindaci per competenze maturate e non ancora corrisposte. Nell'atto notarile di vendita del 29/7/1987 si confermava infine espressamente che “l'esclusione dei sopraindicati due cespiti è rigorosamente tassativa per cui null'altro è escluso dal conferimento".
Orbene anche in questo caso si trattava non di una mera cessione di azienda ma di una successione a titolo universale della cessionaria, poiché quest'ultima( CP 3 con la nuova denominazione di CP 2 ) subentrava alla cedente nella universalità del complesso aziendale comprendete tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. La cedente manteneva invece per espressa esclusione della cessione "la partecipazione azionaria pari all'intero capitale sociale della cessionaria”. Insomma la cedente Controparte_2 nel 1987 trasferiva alla CP_2 (ex CP 3 ) l'intero suo complesso aziendale "nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi”e manteneva la titolarità dell'intero pacchetto societario della cessionaria.
E' evidente allora che non sono applicabili le norme richiamate dal giudice di primo grado in tema di cessione di azienda, che limitano la responsabilità del cedente. In questo caso vi è stata una successione a titolo universale e la cedente ha continuato ad interferire nella gestione della cessionaria possedendo l'intero pacchetto azionario. Soccorre in tale caso la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui "In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per-
i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili)".
Dunque va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di CP_1 sia con riguardo al periodo antecedente al 1987 che con riferimento al periodo successivo. Infatti come esposto, tanto nella cessione del 29/7/1987 che in quella successiva del
31/12/88 il complesso aziendale è stato ceduto nella sua universalità, provocando un subentro del cessionario nella integralità dei rapporti attivi e passivi. Peraltro nella cessione del 1987 il cedente diveniva proprietario dell'intero pacchetto azionario della cessionaria, quindi evidentemente continuava ad essere il proprietario anche della cessionaria, per cui non è possibile invocare alcuna limitazione di responsabilità della cessionaria. Nella cessione del 31/12/88 parimenti si è trasferito il complesso nella sua universalità e il cedente ha ricevuto il pacchetto azionario di maggioranza a titolo di corrispettivo della cessione, continuando ad interferire nella gestione della cessionaria. In conclusione l' di cui CP 1 è successore, aveva ereditato a sua volta tutti i Controparte_4 "
rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'universalità dei beni transitata da Controparte_2 ad
CP 2 e da quest'ultima ad CP_3 .
Venendo al merito della vicenda, è indubbio che il de cuius sia stato esposto ad amianto per più di vent'anni nell'esercizio delle sue mansioni e che abbia contratto una malattia professionale che lo ha condotto al decesso. L'esposizione è stata riconosciuta dall'CP_5 che è l'organo certificatore per legge dell'esposizione all'amianto per motivi professionali, per il periodo 3/8/71-31/12/92,.
Lo stesso CP 5 con provvedimento del 4/8/2018 ha costituito in favore del de cuius una rendita per malattia professionale(mesotelioma pleurico) riconoscendo l'80% di invalidità.
In data 1/4/2019 con provvedimento prot. 1386/2019 il Registro Nazionale Mesoteliomi-C.O.R.
Puglia ha certificato come certa l'esposizione ad amianto del Parte 2 e la dipendenza della sua patologia dall'esposizione ad amianto. Dalla lettura della ctu depositata in altro giudizio tra le stesse parti, quindi assunta nel contraddittorio delle parti, è emersa la sicura riconducibilità della malattia all'esposizione ad amianto, essendo il mesotelioma pleurico uno dei pochi tumori che la scienza medica ha ricondotto con sicurezza all'esposizione ad amianto.
Tutti questi elementi e l'assenza di prova di senso contrario sono sufficienti a ritenere provata l'esposizione durante il periodo di lavoro all'agente nocivo e anche la dipendenza causale della patologia con l'esposizione nociva.
Non ha rilevato peraltro CP_1 l'esistenza di ulteriori cause che avrebbero potuto causare il male.
E in ogni caso "Giurisprudenza consolidata di legittimità in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41
c.p.) ha rilevato come il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale. In punto, da ultimo si
è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso”. Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre
2007 n. 21021). Pertanto chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo".
Dunque se anche vi fosse stata una concausa non per questo sarebbe stato escluso il nesso causale tra la patologia e l'esposizione ad amianto.
La responsabilità del datore di lavoro discende dall'art 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le cautele non solo imposte dalla legge a tutela dei lavoratori ma anche quelle che discendono dalle norme di comune prudenza. Trattasi di responsabilità contrattuale soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla manifestazione della malattia. Tale termine non era decorso alla data della domanda di risarcimento. A tale riguardo, l'orientamento consolidato di legittimità ha già evidenziato come nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, una valenza decisiva assume anzitutto l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Perciò adottare "tutte le misure" significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica"
Nel caso di specie CP 1 non ha allegato e provato di avere adottato cautele per prevenire l'inalazione di fibre di amianto da parte degli operai, anzi ha implicitamente ammesso di non avere adottato alcuna misura di prevenzione, addicendo a sua difesa che in base alle conoscenze tecniche dell'epoca in cui ha lavorato il de cuius, non era nota la nocività dell'amianto e non vi era una normativa apposita.
Una recentissima pronuncia della Cassazione fa il punto anche su questa obiezione sostenendo che
"La conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale
(tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass. sez IV 43786/2010 e Cass. sez. IV 38991/2010).
Risale al 1956 la normativa contro le polveri tra cui rientra l'amianto. Il rispetto delle norme di igiene dettate dal D.P.R. 303/1956 è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto dagli artt. 174 e 155 del D.P.R. 1124/65. Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre all'art.2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo
1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del
DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art. 15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art. 19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale". E' pertanto errato ipotizzare che la prescrizione dell'impiego delle misure di precauzione (rispetto ad una esposizione che sarebbe durata dal 1963 al 1994) fosse frutto del senno di poi;
o che essa fosse insufficiente a proteggere il lavoratore. Al contrario, è da sempre riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori). Proprio per questo la Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n.
38991 del 10/06/2010 ha affermato che "in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione "2.
In sostanza esisteva già sin dai primi del 900 la consapevolezza della nocività dell'amianto ed esistevano normative che imponevano al datore di lavoro di tutelare la salubrità degli ambenti di lavoro.
Nel presente giudizio CP 1 non ha provato di avere adottato tutte le cautele atte ad evitare l'evento né l'esistenza di una causa diversa idonea da sola a produrre l'evento. Conseguentemente deve risarcire agli eredi il danno cagionato al de cuius.
Il danno risarcibile in questa sede è il danno terminale oggettivo e soggettivo.
In due recenti pronunce la Cassazione ha chiarito che "Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)"³.
In sostanza "In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo".
Tali voci di danno non patrimoniale non rientrano nella copertura CP_5 che ai sensi dell'art 13
L38/2000, copre il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e il danno non patrimoniale consistente nella lesione permanente della integrità fisica, nel suo aspetto statico e dinamico ossia in relazione alle ripercussioni fisiche con cui il danneggiato deve convivere per il resto della vita(nella sua durata prevedibile), mentre il danno terminale è un danno temporaneo, anche se molto elevato, perché precede la morte e viene liquidato con riferimento alle tabelle relative alla invalidità temporanea. Venendo alla liquidazione in concreto di tale danno, la Cassazione ha chiarito che il danno terminale e il danno catastrofale riguardano due aspetti diversi del danno, riguardando il danno terminale l'aspetto materiale consistente nella menomazione dell'integrità fisica e può essere risarcito facendo ricorso ai valori dell'indennità temporanea, come previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con la personalizzazione fino al 50% consentita dalle stesse tabelle(valore giornaliero € 99,00 aumentabile fino ad € 149,00) mentre il danno catastrofale deve essere liquidato secondo il metodo equitativo puro. Si precisa che il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano come parametro equitativo, tenuto conto che la tabella Unica da poco approvata non contempla il danno terminale e catastrofale.
Sul punto e con riferimento alla possibilità di riferirsi al parametro delle tabelle di Milano, essa ha di recente sostenuto che “con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che: a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n.
15491/2014); b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno
"biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n.
23183/2014); e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019,
n. 21837/2019); f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal
Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017); osserva il
Collegio che la disparità di trattamento in materia risulta tanto più irragionevole, perché destinata a consumarsi nella sfera protetta dal riconoscimento costituzionale del diritto alla salute quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana;
proprio dal nucleo irriducibile di tale diritto discende il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali dell'individuo”.
Ebbene le ultime tabelle di Milano, approvate dall'osservatorio con riferimento al danno cd terminale, circoscrivono la configurabilità del danno terminale ad una sopravvivenza di 100 giorni, affermando che la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Esso sostiene che “Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in
100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario".
E allora occorre nel caso di specie trovare un contemperamento, perché il criterio di liquidazione proposto dall'osservatorio di Milano, considera una sopravvivenza all'evento lesivo molto ridotta, contenuta nei 100 giorni e per questo riconosce una somma forfettaria svincolata dal parametro dell'inabilità giornaliera per i primi tre giorni dopo l'evento(fino a € 30.000), ritenendo che i primi giorni siano di profondo choc e dolore, dovendo assorbire la notizia della gravità delle condizioni di salute. Dal 4 giorno al centesimo propone di liquidare una somma partendo da 1000,00 euro il primo giorno, sempre più bassa fino a ricollegarsi al 100 giorno con l'importo di € 99,00 elaborato dallo stesso osservatorio per l'inabilità temporanea assoluta, come valore giornaliero. Per ogni altro giorno di sopravvivenza dopo il centesimo, rimanda ai criteri per la liquidazione dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea assoluta, eventualmente personalizzabile fino al 50%.
Ebbene nel caso di specie la malattia si è manifestata il 14/3/2018 con un versamento pleurico che ha richiesto un ricovero ospedaliero, a cui è seguita una biopsia in data 4/4/2018. La diagnosi è arrivata in data 17/5/2018, come risulta dalla documentazione medica esibita. Possono allora riconoscersi i giorni dal 14/3/2018 al 16/5/2018(n. 63) come giorni di inabilità temporanea assoluta liquidata nel valore minimo, dal momento che non vi era ancora né la consapevolezza della malattia né la gravità della stessa. Dal 17/5, con la diagnosi possono riconoscersi i 100 giorni con la massima personalizzazione(fino al 25/8/2018), come liquidati dal Tribunale di Milano, poiché il de cuius ha dovuto fare i conti con la presa di coscienza della malattia e di ciò che lo aspettava in termini di cure invasive e esito infausto. Successivamente è opportuno riconoscere la indennità temporanea assoluta nel suo massimo valore perché le sue condizioni sono peggiorate, tanto che egli già dal luglio 2018 ha beneficiato dell'indennità di accompagnamento ed è stato riconosciuto portatore di handicap con condizione di gravità. Il decesso è intervenuto in data 12/8/2019.
Pertanto può riconoscersi per i primi 100 giorni dalla diagnosi il risarcimento così come liquidato dal Tribunale di Milano, nella misura complessiva di € 83.235,00(30.000,00 per i primi tre giorni e
53.235,00 per i giorni dal quarto al centesimo). Occorre precisare che la liquidazione dell'osservatorio per i 100 giorni copre sia il danno terminale che quello catastrofale, tanto è vero che si discosta dai valori dell'inabilità temporanea ricorrendo appunto ad un criterio equitativo puro, così come precisato dallo stesso osservatorio, laddove ha chiarito che "tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del
"danno terminale", tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita".
Per i 63 precedenti e i 352 successivi si ritiene di applicare per i precedenti al 17/5/2018 il valore giornaliero dell'inabilità assoluta nella misura minima, come già spiegato, mentre per i successivi il valore giornaliero con la massima personalizzazione (€149,00), dal momento che egli ha dovuto affrontare continui cicli di chemioterapia e le sue condizioni erano gravi, come già spiegato.
In conclusione n. 63 giorni di malattia iniziali giustificano il riconoscimento di € 6237,00, i 100 giorni € 83235, i successivi 352 giorni € 52.448, per un totale di € 141.920.
A titolo di danno catastrofale, che risarcisce la consapevolezza dell'imminenza della morte, possono riconosciuti a far data dall'ultima dimissione dell'ultimo ricovero prima del essere decesso(19/6/2019), in cui stava molto male e soffriva di anemia secondaria, evidentemente per una progressione della sua malattia che si approssimava all'exitus, € 1000,00 al giorno per un totale di
€ 54.000. In conclusione agli eredi spettano iure ereditatis € 195.920. Tale somma è già rivalutata all'attualità e non sono dovuti interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata, in mancanza di specifica domanda da parte delle eredi. Sulla necessità della domanda si è pronunciata recentemente la Cassazione con ordinanza Sez. 3 -
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n. 10376 del 17/04/2024 e con sentenza Sez. 3 n. 4938 del 16/02/2023, secondo cui "Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda"..
L'appello deve essere accolto e il danno deve essere liquidato come esposto. Le spese del giudizio gravano su CP_1 in ragione della soccombenza per il doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna CP_1 a risarcire il danno non patrimoniale subito da [...]
Persona 1 in favore delle eredi costituite, ciascuna in proporzione alla propria quota ereditaria, quantificato in € 195.920 rivalutate all'attualità.
Condanna CP 1 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 6700,00 e € 5000,00 per il secondo grado, oltre oneri accessori come per legge,
con distrazione.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott. R.Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 26450 del 13/09/2023, conforme Cass ordinanza n. 29071/2024 2Cass sez L, sent. n. 4084/2025 e n. 4092/2025 3Cass. Sez. L , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019, conforme Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019
4 Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019
5 Cassazione, sezione L, Ord. N. 36841/2022