TRIB
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2024, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R.G.19026/2016+25869/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE
- riunito in camera di consiglio nelle persone DE seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE –
2) dott. Ivana Sassi - GIUDICE –
3) dott. Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile relativa ai giudizi riuniti recanti N.R.G. 19026/2016
e 25869/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno
2016 E 2017, avente ad oggetto “Cause di impugnazione DE testamenti e di riduzione per lesione di legittima “e promossa
DA
nata a [...] il [...]; nato a Parte_1 CP_1
Napoli il 27/12/1961; e , nato a [...] il [...]; in CP_2 qualità di eredi ed attori nel procedimento recante R.G. 19026/2016 e convenuti nel procedimento recante R.G. 25869/2017, elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio degli Avv.ti FRANCESCA ROMANA
DORIA e ATTILIO DORIA alla Via Crispi n. 62, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI nel giudizio recante NRG.19026/2016 e CONVENUTI nel giudizio recante NRG. 25869/2017;
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da se CP_3
1 stesso unitamente all'Avv. VITTORIO CARSANA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura i Napoli, alla Via
Melisurgo n. 44, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nel giudizio recante NRG. 19026/2016 e attore nel giudizio recante NRG. 25869/2017;
NONCHE' CONTRO
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso da se CP_4 stesso ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Belvedere n. 111;
-CONVENUTO IN ENTRAMBI I GIUDIZI RIUNITI
Con la chiamata in causa di
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso da CP_5 se stesso unitamente all'Avv. VITTORIO CARSANA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura i Napoli, alla Via
Melisurgo n. 44, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CHIAMATA IN CAUSA nel giudizio recante NRG. 25869/2017;
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.11.23, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I presenti giudizi riuniti hanno ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di nato a [...] il A_
25.6.1921 e ivi deceduto in data 29.5.1994 ed nata a SO
Napoli il 03.8.1935 e deceduta il 10.12.2014 di cui sono eredi i figli
, , , e , odierne parti in causa. Pt_1 CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
In particolare, il giudizio R.G. n. 19026 del 2016 è stato introdotto dai germani e che hanno Parte_1 CP_1 CP_2 convenuto in giudizio i fratelli e per la riduzione CP_4 CP_3 delle disposizioni lesive della loro quota di legittima contenute nel testamento, datato 9.12.2009 e pubblicato il 16.07.2013, della madre
2 , con cui quest'ultima aveva istituito erede della casa di SO
OZ solo il figlio e rinunciato al suo diritto di proprietà sulla CP_3 casa in NTNG DE LO sempre in favore del solo e CP_3 per lo scioglimento della comunione ereditaria discendete dalla morte del padre, . A_
, costituitosi in giudizio, ha dedotto di essere destinatario CP_3 delle volontà testamentarie del padre (testamento olografo del Per_1
23.09.1989) e, in particolare, della quota disponibile del patrimonio paterno;
nel merito, ha chiesto determinarsi l'esatta consistenza del patrimonio ereditario DE genitori, tenendo conto delle disposizioni testamentarie in suo favore, nonché DE crediti ereditari e condannarsi alla corresponsione in misura proporzionale alle rispettive CP_4 quote, del corrispettivo per l'utilizzo degli immobili di NTNG DE
LO, dal 1994 sino al pagamento.
Anche si è costituito in giudizio formulando le seguenti CP_4 conclusioni: “1) Statuire in ordine allo scioglimento delle successioni apertesi e, sulla scorta delle domande tutte formulate, ivi comprese quelle formulate dagli attori e fatte proprie dal comparente, emettere ogni provvedimento utile e necessario conseguente le operazioni di legge, ivi comprese collazioni e riduzioni. 2) Condannare chi si è inutilmente opposto allo scioglimento al pagamento delle spese e competenze tutte di lite con attribuzione al sottoscritto difensore.”
I convenuti ed , prestata adesione alla domanda di CP_3 CP_4 divisione, hanno invocato l'applicazione dell'istituto della collazione e chiesto il rendimento del conto svolgendo reciproche ed incrociate contestazioni in merito al godimento in via esclusiva DE beni caduti in successione.
Il convenuto ha, a sua volta, introdotto il giudizio recante il CP_3
NRG 25869/17 nei confronti del germano e, nel contraddittorio CP_4 con gli altri germani, ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento di datato 7.12.2014 e pubblicato il 7.06.2016 per mancanza SO di OG , con il quale la de cuius aveva lasciato al solo la CP_4
3 casa di OZ, con onere di vendere il bene e distribuirne il ricavato tra tutti gli eredi in ragione di 1/5 ciascuno.
Nell'ambito del predetto giudizio riunito, si è costituito CP_4 contestando la domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di ed (che, all'uopo, ha chiamato CP_3 CP_5 in causa giusta autorizzazione del G.I.), al pagamento dell'indennità di occupazione relativa all'immobile sito in OZ inerente l'eredità materna.
Disposta la riunione del procedimento R.G. n. 25869 del 2017 con R.G. n.
19026 del 2016 per evidenti ragioni di interdipendenza logico-giuridica della causa di scioglimento da quella di impugnazione del titolo successorio in favore di , sussistendo conflitto tra le parti in ordine al titolo CP_4 successorio che regola la successione di , sono state SO sospese le operazioni peritali volte a determinare la consistenza degli assi ereditari e a verificare la sussistenza delle lamentate lesioni di legittima ed
è stata disposta ed espletata perizia grafologica sul testamento del
7.12.2014 di . SO
Orbene, all'udienza del 17.02.22 la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza parziale n. 7298/22, sulla scorta dell'espletata CTU grafologica, veniva dichiarata la nullità del testamento olografo di R_
datato 7.12.2014, pubblicato in data 7.6.2016, in Castelvolturno
[...]
(CE), dal Notaio (Rep.12512 – Racc. N. 7383) oggetto di Persona_3 impugnazione, per difetto del requisito dell'OG, ai sensi dell'art. 606
c.c., mentre non trovava accoglimento la domanda di indegnità a succedere di . CP_4
Ciò posto, la sentenza parziale n. 7298/22, dichiarando la nullità del testamento del 7.12.2014, ha statuito che la successione di R_
deve ritenersi regolata dal testamento del 9.11.2009, pubblicato il
[...]
16.7.2015 presso il Notaio di Napoli, Rep. 50 racc. 41 Persona_4 trascritto il 30.7.2015.
Orbene, decisa la questione preliminare in ordine al titolo regolativo della successione di , il G.I., con provvedimento del 14.11.22, SO disponeva il prosieguo del giudizio, con ulteriori attività peritali, per le
4 ulteriori domande svolte.
Espletata la CTU a firma dell'Ing. , la causa è stata Persona_5 trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con la concessione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi-
******
Il presente giudizio, a seguito della sentenza parziale n. 7298/2022, ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Per_1
nonché l'azione di riduzione degli attori avverso il testamento di
[...]
e lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di SO essa de cuius.
Orbene, conviene esaminare distintamente i due assi successori.
SUCCESSIONE A_
Sulla scorta della consulenza tecnica a firma dell'Ing. , non Persona_5 può in alcun modo giungersi alla composizione della massa da dividere così come dedotta dalle parti in causa, non essendovi prova della titolarità in capo al de cuius degli immobili indicati in citazione e in denuncia di successione.
Ora, vero è che la Suprema Corte ha di recente affermato che “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà DE beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella DE convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza DE beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività DE condividenti” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023), è anche vero che, nel caso di specie, null'altro è stato rinvenuto (neppure dal consulente, come si dirà) per ritenere che la condotta difensiva delle parti sia sufficiente elemento indiziario.
5 Nello specifico, il CTU ha correttamente osservato:
Dalla denuncia di successione (repertorio 13/3691 del 2/1/1995 trascritta presso la Conservatoria DE Registri immobiliari di Avellino il 23/12/2008 ai nn. 29268/22422) risultano i seguenti beni in NTNG DE LO
(prov. AV):
- Diritti di proprietà pari a 1/5 sull'unità immobiliare sita in Piazza De
Sanctis n° 51, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 30, particella 124, subalterno 1;
- Diritti di proprietà pari a 3/5 sull'unità immobiliare ubicata in Piazza
CE TI (non indicato il civico), censita al Catasto Fabbricati di detto
Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 30, particella 139, subalterno 2 - Diritti di proprietà pari a 3/5 sull'unità immobiliare ubicata in Piazza CE TI (non indicato il civico), censita al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 30, particella 139, subalterno 3 Tali sono i diritti immobiliari menzionati nell'atto introduttivo del presente giudizio e nelle comparse di tutte le Parti convenute.
Le conclusioni salienti della disamina documentale sono le seguenti:
- La quota di 1/5 del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Piazza De
Sanctis n° 51, foglio 30, particella 124, subalterno 1, risulta pervenuta al de cuius per successione legittima DE genitori e PE [...]
(proprietari dell'intero). CP_1
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto originario dell'immobile da parte di e . PE CP_1
Agli atti di causa non figurano le trascrizioni di accettazione dell'eredità di e di a favore DE soggetti chiamati PE CP_1 all'eredità (tra cui, appunto, ; A_
- La quota di 1/10 del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Piazza
CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 2, risulta pervenuta al de cuius per successione legittima DE genitori PE
6 e (proprietari del 50%). Pt_1 CP_1
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto originario della quota di 1/2 dell'immobile da parte di e PE
. CP_1
Agli atti di causa non figurano le trascrizioni di accettazione dell'eredità di e di a favore DE soggetti chiamati PE CP_1 all'eredità (tra cui, appunto, . A_
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto della residua quota di 1/2 dell'immobile da parte di (che sommata a A_ quella di 1/10 ereditata dai genitori restituirebbe i 3/5 riportati nella denuncia di successione versata in atti e menzionati negli scritti difensivi delle Parti in causa).
- La quota di 1/10 del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Piazza
CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3, risulta pervenuta al de cuius per successione legittima DE genitori PE
e (proprietari del 50%).
[...] CP_1
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto originario della quota di 1/2 dell'immobile da parte di e PE
. CP_1
Agli atti di causa non figurano le trascrizioni di accettazione dell'eredità di e di a favore DE soggetti chiamati PE CP_1 all'eredità (tra cui, appunto, . A_
Orbene, come noto, ai fini dell'acquisto nella sfera giuridica di diritti ereditari non è sufficiente la mera chiamata all'eredità, ma è necessaria l'accettazione espressa o a mezzo atti concludenti.
Nel caso di specie, come evidenziato dal CTU, l'asse ereditario di Per_1 si compone (ad eccezione del 50% dell'immobile sito alla Piazza
[...]
CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3 per cui con deposito del 30.6.2021 ha documentato l'acquisto inter CP_3 vivos da parte di ) di beni provenienti dall'eredità di A_ CP_1
7 e , rispetto ai quali, era mero CP_1 PE A_ chiamato all'eredità.
Non risulta dedotto – né tantomeno provato – che abbia A_ accettato espressamente o tacitamente (nel termine decennale di prescrizione) – l'eredità DE propri genitori, sicché non può in alcun modo ritenersi che i beni oggetto della domanda fossero nel patrimonio di al momento del decesso, noto essendo che la delazione che A_ segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (cfr. del resto art. 459 c.c. secondo cui l'eredità si acquista con l'accettazione)
A conforto della preclusione dello scioglimento, osserva il Collegio che, pur volendo dare massima adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di liquidazione DE beni mediante vendita giudiziaria, il giudice può chiedere alle parti il deposito della documentazione occorrente (cfr. sentenza già citata) l'adempimento sarebbe inefficace e inutilmente dilatorio della durata del processo, considerato che il CTU ha già compiuto, invano, ogni tipo di ricerca. Quanto alle partecipazioni scoiali e alla menzione in testamento di depositi bancari, nulla si rinviene agli atti di causa e nulla è stato rinvenuto dal consulente.
Indi, in assenza di prova, non ricavabile aliunde, neppure a mezzo consulenza, circa l'appartenenza alla massa ereditaria di A_ degli immobili indicati in citazione, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria può essere accolta limitatamente alla quota del 50% dell'immobile sito alla Piazza CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3, rispetto al quale, in assenza di istanze di attribuzione e stante la evidente indivisibilità in natura non può che procedersi alla vendita, come da separata ordinanza.
L'insussistenza di prova in ordine a alla riferibilità al compendio ereditario di degli immobili in NTNG DE LO conduce A_
8 necessariamente al rigetto della domanda svolta da e dagli CP_3 attori contro volta a d ottenere la corresponsione della CP_4 indennità di occupazione.
In conclusione, rispetto alla successione di , deve dichiararsi A_ aperta la successione testamentaria dello stesso, giusto testamento olografo del 23.09.1989, in favore delle odierne parti in causa secondo le seguenti quote determinate tenendo conto della volontà testamentaria di attribuire a la quota disponibile: CP_3
2/15 ciascuno a , e e 7/15 PE CP_1 CP_2 CP_4
a . CP_3
Deve accertarsi e dichiararsi che la massa di è composta A_ unicamente dal 50% dell'immobile sito alla Piazza CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte di Per_1 deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per le materiali attività di
[...] scioglimento della comunione.
SUCCESSIONE SO
La esaminata questione in ordine alla insussistenza di prova circa la devoluzione a (per successione ai propri genitori) DE beni in A_
NTNG, ha, quale conseguenza, quella di escludere anche dalla massa di le quote degli immobili in NTNG che costei SO avrebbe ricevuto in morte del coniuge, . A_
Ciò detto, può procedersi all'esame dell'azione di riduzione svolta dagli attori avverso il testamento olografo datato 7.12.2014, pubblicato in data
7.6.2016, in Castelvolturno (CE), dal Notaio (Rep.12512 – Persona_3
Racc. N. 7383) con cui la ha lasciato al solo figlio tutti R_ CP_3
l'immobile in OZ, accertando il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima.
“A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio DE beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" DE debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè
9 meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012).
Ciò posto la , deve ritenersi Parte_2 composta da:
L'intera proprietà di un immobile sito in OZ (prov. NA) alla Via Vecchia delle Vigne n° 11, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 6
- La quota di 1/2 di un immobile sito in OZ (prov. NA) alla via Vecchia delle Vigne n° 11, censito in N.C.E.U. di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 4.
I diritti immobiliari sui beni in OZ sono pervenuti a SO
(in quel momento vedova) in virtù di atto di assegnazione per Notaio
di Napoli del 12 giugno 2008, rep. n° 215637, trascritto presso la Per_7 competente Conservatoria DE Registri Immobiliari in data 1° luglio 2008 ai nn. 35361/22763; la somma di 7.817,97 € pari all'esatta metà del saldo esistente alla data di apertura della successione sul conto corrente n° 1331818 acceso presso la filiale di OZ della , cointestato alla Controparte_6 de cuius ed al convenuto . CP_3
Quanto ai debiti, il consulente ha quantificato in euro in 8.794,85 € le spese a carico della massa e riconducibili a spese funerarie (e sostenute dal convenuto ). CP_4
Tuttavia, quanto al valore dell'immobile in OZ oggetto del lascito testamentario, il consulente ha effettuato la stima all'epoca
10 dell'elaborazione della perizia e non anche all'epoca dell'apertura della successione, sicché occorre rimettere la causa sul ruolo onde provvedere alla rielaborazione del valore dell'immobile e conseguentemente al valore della lesione della quota di riserva.
Quanto alla comunione sui beni residui discendenti dal decesso di R_
, deve affermarsi che la comunione ereditaria tra i fratelli sussiste
[...] unicamente sul saldo del conto corrente, dal momento che la ha R_ attribuito TUTTO l'immobile in OZ (cfr. testamento) al figlio CA.
Considerato quindi che non sussiste alcuna comunione sull'immobile in questione, del tutto irrilevanti sono le questioni in ordine alla commerciabilità o meno del suddetto immobile, rispetto al quale non si pone un problema di circolazione (proprio in quanto non in comunione) ma di accertamento del valore ai soli fini della riunione fittizia.
Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese andranno regolate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando così provvede:
• DICHIARA APERTA LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA DI A_ in forza del testamento del 23 settembre 1989, pubblicato con verbale per
Notaio di Napoli del 14 ottobre 2016, rep n° 529, in favore Persona_4 di e , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
per le quote rispettivamente di 2/15 a favore di
[...] PE
, e e di 7/15 a favore di CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
;
[...] accerta e dichiara che l'asse ereditario relitto da è composto A_ dal 50% dell'immobile sito alla Piazza CE TI, censito come foglio
30, particella 139, subalterno 3; rigetta la domanda svolta nei confronti di volta ad ottenere CP_4
l'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile in NTNG DE
LO;
11 accerta e dichiara che la massa ereditaria di , ai fini SO della riunione fittizia, è composta da: intera proprietà di un immobile sito in
OZ (prov. NA) alla Via Vecchia delle Vigne n° 11, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 6;
- La quota di 1/2 dell'immobile sito in OZ (prov. NA) alla via Vecchia delle Vigne n° 11, censito in N.C.E.U. di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 4;
l'importo di euro 7.817,97 € di cui al conto corrente n° 1331818 acceso presso la filiale di OZ della , CP_6 Controparte_7 cointestato alla de cuius ed al convenuto;
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.3.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE
- riunito in camera di consiglio nelle persone DE seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE –
2) dott. Ivana Sassi - GIUDICE –
3) dott. Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile relativa ai giudizi riuniti recanti N.R.G. 19026/2016
e 25869/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno
2016 E 2017, avente ad oggetto “Cause di impugnazione DE testamenti e di riduzione per lesione di legittima “e promossa
DA
nata a [...] il [...]; nato a Parte_1 CP_1
Napoli il 27/12/1961; e , nato a [...] il [...]; in CP_2 qualità di eredi ed attori nel procedimento recante R.G. 19026/2016 e convenuti nel procedimento recante R.G. 25869/2017, elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio degli Avv.ti FRANCESCA ROMANA
DORIA e ATTILIO DORIA alla Via Crispi n. 62, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI nel giudizio recante NRG.19026/2016 e CONVENUTI nel giudizio recante NRG. 25869/2017;
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da se CP_3
1 stesso unitamente all'Avv. VITTORIO CARSANA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura i Napoli, alla Via
Melisurgo n. 44, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nel giudizio recante NRG. 19026/2016 e attore nel giudizio recante NRG. 25869/2017;
NONCHE' CONTRO
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso da se CP_4 stesso ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Belvedere n. 111;
-CONVENUTO IN ENTRAMBI I GIUDIZI RIUNITI
Con la chiamata in causa di
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso da CP_5 se stesso unitamente all'Avv. VITTORIO CARSANA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura i Napoli, alla Via
Melisurgo n. 44, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CHIAMATA IN CAUSA nel giudizio recante NRG. 25869/2017;
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.11.23, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I presenti giudizi riuniti hanno ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di nato a [...] il A_
25.6.1921 e ivi deceduto in data 29.5.1994 ed nata a SO
Napoli il 03.8.1935 e deceduta il 10.12.2014 di cui sono eredi i figli
, , , e , odierne parti in causa. Pt_1 CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
In particolare, il giudizio R.G. n. 19026 del 2016 è stato introdotto dai germani e che hanno Parte_1 CP_1 CP_2 convenuto in giudizio i fratelli e per la riduzione CP_4 CP_3 delle disposizioni lesive della loro quota di legittima contenute nel testamento, datato 9.12.2009 e pubblicato il 16.07.2013, della madre
2 , con cui quest'ultima aveva istituito erede della casa di SO
OZ solo il figlio e rinunciato al suo diritto di proprietà sulla CP_3 casa in NTNG DE LO sempre in favore del solo e CP_3 per lo scioglimento della comunione ereditaria discendete dalla morte del padre, . A_
, costituitosi in giudizio, ha dedotto di essere destinatario CP_3 delle volontà testamentarie del padre (testamento olografo del Per_1
23.09.1989) e, in particolare, della quota disponibile del patrimonio paterno;
nel merito, ha chiesto determinarsi l'esatta consistenza del patrimonio ereditario DE genitori, tenendo conto delle disposizioni testamentarie in suo favore, nonché DE crediti ereditari e condannarsi alla corresponsione in misura proporzionale alle rispettive CP_4 quote, del corrispettivo per l'utilizzo degli immobili di NTNG DE
LO, dal 1994 sino al pagamento.
Anche si è costituito in giudizio formulando le seguenti CP_4 conclusioni: “1) Statuire in ordine allo scioglimento delle successioni apertesi e, sulla scorta delle domande tutte formulate, ivi comprese quelle formulate dagli attori e fatte proprie dal comparente, emettere ogni provvedimento utile e necessario conseguente le operazioni di legge, ivi comprese collazioni e riduzioni. 2) Condannare chi si è inutilmente opposto allo scioglimento al pagamento delle spese e competenze tutte di lite con attribuzione al sottoscritto difensore.”
I convenuti ed , prestata adesione alla domanda di CP_3 CP_4 divisione, hanno invocato l'applicazione dell'istituto della collazione e chiesto il rendimento del conto svolgendo reciproche ed incrociate contestazioni in merito al godimento in via esclusiva DE beni caduti in successione.
Il convenuto ha, a sua volta, introdotto il giudizio recante il CP_3
NRG 25869/17 nei confronti del germano e, nel contraddittorio CP_4 con gli altri germani, ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento di datato 7.12.2014 e pubblicato il 7.06.2016 per mancanza SO di OG , con il quale la de cuius aveva lasciato al solo la CP_4
3 casa di OZ, con onere di vendere il bene e distribuirne il ricavato tra tutti gli eredi in ragione di 1/5 ciascuno.
Nell'ambito del predetto giudizio riunito, si è costituito CP_4 contestando la domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di ed (che, all'uopo, ha chiamato CP_3 CP_5 in causa giusta autorizzazione del G.I.), al pagamento dell'indennità di occupazione relativa all'immobile sito in OZ inerente l'eredità materna.
Disposta la riunione del procedimento R.G. n. 25869 del 2017 con R.G. n.
19026 del 2016 per evidenti ragioni di interdipendenza logico-giuridica della causa di scioglimento da quella di impugnazione del titolo successorio in favore di , sussistendo conflitto tra le parti in ordine al titolo CP_4 successorio che regola la successione di , sono state SO sospese le operazioni peritali volte a determinare la consistenza degli assi ereditari e a verificare la sussistenza delle lamentate lesioni di legittima ed
è stata disposta ed espletata perizia grafologica sul testamento del
7.12.2014 di . SO
Orbene, all'udienza del 17.02.22 la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza parziale n. 7298/22, sulla scorta dell'espletata CTU grafologica, veniva dichiarata la nullità del testamento olografo di R_
datato 7.12.2014, pubblicato in data 7.6.2016, in Castelvolturno
[...]
(CE), dal Notaio (Rep.12512 – Racc. N. 7383) oggetto di Persona_3 impugnazione, per difetto del requisito dell'OG, ai sensi dell'art. 606
c.c., mentre non trovava accoglimento la domanda di indegnità a succedere di . CP_4
Ciò posto, la sentenza parziale n. 7298/22, dichiarando la nullità del testamento del 7.12.2014, ha statuito che la successione di R_
deve ritenersi regolata dal testamento del 9.11.2009, pubblicato il
[...]
16.7.2015 presso il Notaio di Napoli, Rep. 50 racc. 41 Persona_4 trascritto il 30.7.2015.
Orbene, decisa la questione preliminare in ordine al titolo regolativo della successione di , il G.I., con provvedimento del 14.11.22, SO disponeva il prosieguo del giudizio, con ulteriori attività peritali, per le
4 ulteriori domande svolte.
Espletata la CTU a firma dell'Ing. , la causa è stata Persona_5 trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con la concessione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi-
******
Il presente giudizio, a seguito della sentenza parziale n. 7298/2022, ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Per_1
nonché l'azione di riduzione degli attori avverso il testamento di
[...]
e lo scioglimento della comunione ereditaria sull'asse di SO essa de cuius.
Orbene, conviene esaminare distintamente i due assi successori.
SUCCESSIONE A_
Sulla scorta della consulenza tecnica a firma dell'Ing. , non Persona_5 può in alcun modo giungersi alla composizione della massa da dividere così come dedotta dalle parti in causa, non essendovi prova della titolarità in capo al de cuius degli immobili indicati in citazione e in denuncia di successione.
Ora, vero è che la Suprema Corte ha di recente affermato che “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà DE beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella DE convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza DE beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività DE condividenti” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023), è anche vero che, nel caso di specie, null'altro è stato rinvenuto (neppure dal consulente, come si dirà) per ritenere che la condotta difensiva delle parti sia sufficiente elemento indiziario.
5 Nello specifico, il CTU ha correttamente osservato:
Dalla denuncia di successione (repertorio 13/3691 del 2/1/1995 trascritta presso la Conservatoria DE Registri immobiliari di Avellino il 23/12/2008 ai nn. 29268/22422) risultano i seguenti beni in NTNG DE LO
(prov. AV):
- Diritti di proprietà pari a 1/5 sull'unità immobiliare sita in Piazza De
Sanctis n° 51, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 30, particella 124, subalterno 1;
- Diritti di proprietà pari a 3/5 sull'unità immobiliare ubicata in Piazza
CE TI (non indicato il civico), censita al Catasto Fabbricati di detto
Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 30, particella 139, subalterno 2 - Diritti di proprietà pari a 3/5 sull'unità immobiliare ubicata in Piazza CE TI (non indicato il civico), censita al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 30, particella 139, subalterno 3 Tali sono i diritti immobiliari menzionati nell'atto introduttivo del presente giudizio e nelle comparse di tutte le Parti convenute.
Le conclusioni salienti della disamina documentale sono le seguenti:
- La quota di 1/5 del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Piazza De
Sanctis n° 51, foglio 30, particella 124, subalterno 1, risulta pervenuta al de cuius per successione legittima DE genitori e PE [...]
(proprietari dell'intero). CP_1
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto originario dell'immobile da parte di e . PE CP_1
Agli atti di causa non figurano le trascrizioni di accettazione dell'eredità di e di a favore DE soggetti chiamati PE CP_1 all'eredità (tra cui, appunto, ; A_
- La quota di 1/10 del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Piazza
CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 2, risulta pervenuta al de cuius per successione legittima DE genitori PE
6 e (proprietari del 50%). Pt_1 CP_1
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto originario della quota di 1/2 dell'immobile da parte di e PE
. CP_1
Agli atti di causa non figurano le trascrizioni di accettazione dell'eredità di e di a favore DE soggetti chiamati PE CP_1 all'eredità (tra cui, appunto, . A_
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto della residua quota di 1/2 dell'immobile da parte di (che sommata a A_ quella di 1/10 ereditata dai genitori restituirebbe i 3/5 riportati nella denuncia di successione versata in atti e menzionati negli scritti difensivi delle Parti in causa).
- La quota di 1/10 del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Piazza
CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3, risulta pervenuta al de cuius per successione legittima DE genitori PE
e (proprietari del 50%).
[...] CP_1
Agli atti di causa non si rinvengono documenti comprovanti l'acquisto originario della quota di 1/2 dell'immobile da parte di e PE
. CP_1
Agli atti di causa non figurano le trascrizioni di accettazione dell'eredità di e di a favore DE soggetti chiamati PE CP_1 all'eredità (tra cui, appunto, . A_
Orbene, come noto, ai fini dell'acquisto nella sfera giuridica di diritti ereditari non è sufficiente la mera chiamata all'eredità, ma è necessaria l'accettazione espressa o a mezzo atti concludenti.
Nel caso di specie, come evidenziato dal CTU, l'asse ereditario di Per_1 si compone (ad eccezione del 50% dell'immobile sito alla Piazza
[...]
CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3 per cui con deposito del 30.6.2021 ha documentato l'acquisto inter CP_3 vivos da parte di ) di beni provenienti dall'eredità di A_ CP_1
7 e , rispetto ai quali, era mero CP_1 PE A_ chiamato all'eredità.
Non risulta dedotto – né tantomeno provato – che abbia A_ accettato espressamente o tacitamente (nel termine decennale di prescrizione) – l'eredità DE propri genitori, sicché non può in alcun modo ritenersi che i beni oggetto della domanda fossero nel patrimonio di al momento del decesso, noto essendo che la delazione che A_ segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (cfr. del resto art. 459 c.c. secondo cui l'eredità si acquista con l'accettazione)
A conforto della preclusione dello scioglimento, osserva il Collegio che, pur volendo dare massima adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di liquidazione DE beni mediante vendita giudiziaria, il giudice può chiedere alle parti il deposito della documentazione occorrente (cfr. sentenza già citata) l'adempimento sarebbe inefficace e inutilmente dilatorio della durata del processo, considerato che il CTU ha già compiuto, invano, ogni tipo di ricerca. Quanto alle partecipazioni scoiali e alla menzione in testamento di depositi bancari, nulla si rinviene agli atti di causa e nulla è stato rinvenuto dal consulente.
Indi, in assenza di prova, non ricavabile aliunde, neppure a mezzo consulenza, circa l'appartenenza alla massa ereditaria di A_ degli immobili indicati in citazione, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria può essere accolta limitatamente alla quota del 50% dell'immobile sito alla Piazza CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3, rispetto al quale, in assenza di istanze di attribuzione e stante la evidente indivisibilità in natura non può che procedersi alla vendita, come da separata ordinanza.
L'insussistenza di prova in ordine a alla riferibilità al compendio ereditario di degli immobili in NTNG DE LO conduce A_
8 necessariamente al rigetto della domanda svolta da e dagli CP_3 attori contro volta a d ottenere la corresponsione della CP_4 indennità di occupazione.
In conclusione, rispetto alla successione di , deve dichiararsi A_ aperta la successione testamentaria dello stesso, giusto testamento olografo del 23.09.1989, in favore delle odierne parti in causa secondo le seguenti quote determinate tenendo conto della volontà testamentaria di attribuire a la quota disponibile: CP_3
2/15 ciascuno a , e e 7/15 PE CP_1 CP_2 CP_4
a . CP_3
Deve accertarsi e dichiararsi che la massa di è composta A_ unicamente dal 50% dell'immobile sito alla Piazza CE TI, censito come foglio 30, particella 139, subalterno 3.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte di Per_1 deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per le materiali attività di
[...] scioglimento della comunione.
SUCCESSIONE SO
La esaminata questione in ordine alla insussistenza di prova circa la devoluzione a (per successione ai propri genitori) DE beni in A_
NTNG, ha, quale conseguenza, quella di escludere anche dalla massa di le quote degli immobili in NTNG che costei SO avrebbe ricevuto in morte del coniuge, . A_
Ciò detto, può procedersi all'esame dell'azione di riduzione svolta dagli attori avverso il testamento olografo datato 7.12.2014, pubblicato in data
7.6.2016, in Castelvolturno (CE), dal Notaio (Rep.12512 – Persona_3
Racc. N. 7383) con cui la ha lasciato al solo figlio tutti R_ CP_3
l'immobile in OZ, accertando il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima.
“A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio DE beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" DE debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè
9 meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012).
Ciò posto la , deve ritenersi Parte_2 composta da:
L'intera proprietà di un immobile sito in OZ (prov. NA) alla Via Vecchia delle Vigne n° 11, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 6
- La quota di 1/2 di un immobile sito in OZ (prov. NA) alla via Vecchia delle Vigne n° 11, censito in N.C.E.U. di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 4.
I diritti immobiliari sui beni in OZ sono pervenuti a SO
(in quel momento vedova) in virtù di atto di assegnazione per Notaio
di Napoli del 12 giugno 2008, rep. n° 215637, trascritto presso la Per_7 competente Conservatoria DE Registri Immobiliari in data 1° luglio 2008 ai nn. 35361/22763; la somma di 7.817,97 € pari all'esatta metà del saldo esistente alla data di apertura della successione sul conto corrente n° 1331818 acceso presso la filiale di OZ della , cointestato alla Controparte_6 de cuius ed al convenuto . CP_3
Quanto ai debiti, il consulente ha quantificato in euro in 8.794,85 € le spese a carico della massa e riconducibili a spese funerarie (e sostenute dal convenuto ). CP_4
Tuttavia, quanto al valore dell'immobile in OZ oggetto del lascito testamentario, il consulente ha effettuato la stima all'epoca
10 dell'elaborazione della perizia e non anche all'epoca dell'apertura della successione, sicché occorre rimettere la causa sul ruolo onde provvedere alla rielaborazione del valore dell'immobile e conseguentemente al valore della lesione della quota di riserva.
Quanto alla comunione sui beni residui discendenti dal decesso di R_
, deve affermarsi che la comunione ereditaria tra i fratelli sussiste
[...] unicamente sul saldo del conto corrente, dal momento che la ha R_ attribuito TUTTO l'immobile in OZ (cfr. testamento) al figlio CA.
Considerato quindi che non sussiste alcuna comunione sull'immobile in questione, del tutto irrilevanti sono le questioni in ordine alla commerciabilità o meno del suddetto immobile, rispetto al quale non si pone un problema di circolazione (proprio in quanto non in comunione) ma di accertamento del valore ai soli fini della riunione fittizia.
Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese andranno regolate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando così provvede:
• DICHIARA APERTA LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA DI A_ in forza del testamento del 23 settembre 1989, pubblicato con verbale per
Notaio di Napoli del 14 ottobre 2016, rep n° 529, in favore Persona_4 di e , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
per le quote rispettivamente di 2/15 a favore di
[...] PE
, e e di 7/15 a favore di CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
;
[...] accerta e dichiara che l'asse ereditario relitto da è composto A_ dal 50% dell'immobile sito alla Piazza CE TI, censito come foglio
30, particella 139, subalterno 3; rigetta la domanda svolta nei confronti di volta ad ottenere CP_4
l'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile in NTNG DE
LO;
11 accerta e dichiara che la massa ereditaria di , ai fini SO della riunione fittizia, è composta da: intera proprietà di un immobile sito in
OZ (prov. NA) alla Via Vecchia delle Vigne n° 11, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 6;
- La quota di 1/2 dell'immobile sito in OZ (prov. NA) alla via Vecchia delle Vigne n° 11, censito in N.C.E.U. di detto Comune con i seguenti estremi salienti: foglio 44, particella 613, subalterno 4;
l'importo di euro 7.817,97 € di cui al conto corrente n° 1331818 acceso presso la filiale di OZ della , CP_6 Controparte_7 cointestato alla de cuius ed al convenuto;
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.3.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
12