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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 299/2022
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice AN TU, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 299/2022 R.G. avente ad oggetto: costituzione di servitù coattiva
PROMOSSO DA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ), rappresentati e difesa dall'Avv. Fabrizio Corsi Parte_3 C.F._3
- ATTORI -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Crivelli CP_1 C.F._4
CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Per gli attori “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in
favore del fondo contrassegnato al N.C.T. del Comune di Cortona al foglio 216 particella 20 di proprietà del Sig.
ed in usufrutto ai Sigg.ri e e a carico del fondo Parte_1 Parte_2 Parte_3
contrassegnato al N.C.T. al foglio 216 particella 602, di proprietà del Sig. al fine di consentire CP_1
l'accesso alla strada Statale Umbro-Casentinese-Romagnola stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma
cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante
al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Per il convenuto “Voglia l'ill.mo Tribunale di Arezzo accertare che non esistono i presupposti per il
riconoscimento di un passaggio coattivo sul fondo del sig. e per l'effetto respingere la domanda formulata CP_1
dagli attori con condanna degli stessi al risarcimento del danno per lite temeraria da determinarsi in via
equitativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di costituzione di servitù, condannare gli
attori alla refusione al convenuto del danno da svalutazione del terreno pari alla metà del valore di mercato
nonché delle spese già sostenute dal per la realizzazione dell'intubazione del fosso per la somma che sarà CP_1
determinata in corso di causa. Con condanna al pagamento delle spese legali sia della fase di mediazione che di
quella di merito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. , e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
affinché fosse costituita a loro favore una servitù di passaggio carrabile sul terreno, di proprietà del convenuto, meglio indicato infra.
Gli attori riferivano di essere nudo proprietario ( ) ed usufruttuari ( Parte_1 Parte_2
e ) di due unità immobiliari censite rispettivamente al N.C.T. del Comune di
[...] Parte_3
Cortona, al foglio 216 particella 20 ed al N.C.E.U. del Comune di Cortona al foglio 216 particella 19,
collegate tra di loro tramite un ponticello ad uso esclusivamente pedonale.
La particella n. 20, di fatto interclusa riguardo all'accesso alla pubblica via, è confinante con la particella n. 602 di proprietà di , con la particella n. 225 di proprietà e con la CP_1 CP_2
particella n. 322 di proprietà del , in quanto argine di acque pubbliche. Controparte_3
Secondo le prospettazioni degli attori, essendo troppo onerosa la realizzazione di un passo carrabile tramite la particella n. 19, l'unico modo per consentire l'accesso alla pubblica via sarebbe quello di costituire una servitù di passaggio tramite il fondo di proprietà CP_1
Fallita la mediazione, gli attori adivano l'intestato Tribunale affinché fosse costituita una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051, con la contestuale quantificazione dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c..
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in CP_1
fatto ed in diritto.
Deduceva, infatti, l'inesistenza dei presupposti per la costituzione di un passaggio coattivo: la particella 20, costituisce un resede dell'abitazione di proprietà di privo di vocazione Parte_1
agricola, costituendo una corte pertinenziale del fabbricato principale.
In ogni caso il collegamento tra le due particelle, separate da un canale di scolo delle acque pluviali,
potrebbe essere ampliato, non potendo assumere rilevo la dedotta onerosità dell'opera.
In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva che fosse quantificato: i.
il costo dei lavori vòlti alla realizzazione dell'accesso alla proprietà tramite il fondo di sua Pt_1
proprietà; ii. l'importo dell'indennizzo dovuto per l'opera di intubazione del canale di scolo già
realizzata a suo tempo dal iii. l'ammontare del danno da svalutazione della sua proprietà; iv. il CP_1
valore aggiunto che acquisterebbe la proprietà per via dell'ampliamento del passo esistente. Pt_1
Chiedeva infine la condanna degli attori per lite temeraria.
3. Con ordinanza del 05.07.2022 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Il fascicolo, dopo plurimi rinvii d'ufficio, veniva assegnato allo scrivente giudice nel novembre 2023.
3 Il Giudice ammetteva la CTU richiesta da parte attrice, nominando il Geom. al Persona_1
quale veniva conferito l'incarico all'udienza del 13.03.2024.
All'esito, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e discusso la causa come da verbale. Il Giudice pronunciava ordinanza di rimessione in istruttoria, disponendo integrazione della CTU. All'udienza del 25.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile anche ai procedimenti iscritti in data anteriore al 28.2.2023 ex art. 7 d. lgs. 164/2024.
4. Con il proprio atto di citazione gli odierni attori hanno proposto domanda di costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c. (non invocabile nel caso in esame è invece la disciplina di cui all'art. 1052 c.c., non essendo stato neppure allegato che la domanda risponda alle esigenze della agricoltura o dell'industria).
L'art. 1051 c.c. prevede che “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla
via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo
vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
Al fine di determinare la fondatezza della pretesa attorea vòlta alla costituzione di tale servitù di passaggio sul fondo del convenuto, occorre prendere le mosse dalla descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal CTU.
è nudo proprietario dei terreni siti nel Comune di Cortona (AR) e censiti Parte_1
rispettivamente al Catasto dei Terreni di detto Comune al foglio 216, particella 20 e al nuovo Catasto
Urbano al foglio 216, particella 19; sugli stessi godono del diritto di usufrutto e Parte_2
. Parte_3
Sulla particella n. 19 è posto un fabbricato abitativo (con accesso diretto alla strada pubblica), mentre la particella n. 20, secondo le prospettazioni attoree, risulta di fatto interclusa.
Dette proprietà, infatti, sono “divise” dalla c.d. “Reglia degli UA”, ovverosia un canale di scolo di acque pubbliche individuato con le particelle nn. 331 e 332 di proprietà del . Le Controparte_3
due particelle di proprietà degli attori sono collegate da un ponte pedonale che passa sulla predetta
Reglia.
Dagli altri lati il fondo confina con altre due proprietà, la prima di titolarità dell'odierno convenuto,
(particella n. 602) – come risulta dalla documentazione catastale (cfr. doc. n. Visura CT fg CP_1
216 part 20, atto di citazione) - e la seconda definita come “proprietà , censita alla CP_2
4 particella n. 225.
Per quanto qui di interesse, la particella n. 602 (su cui gli attori chiedono la costituzione di una servitù
coattiva) e la particella n. 20 sono costeggiate da un fosso campestre che si immette direttamente nella
Reglia degli UA (cfr. All.to 8 CTU – documentazione fotografica).
A fronte di tale situazione di fatto, secondo le prospettazioni degli attori, il passaggio tra i terreni di loro titolarità sarebbe del tutto insufficiente ed i costi per il suo ampliamento sarebbero alquanto
onerosi (circa € 28.000,00) oltre che di incerta fattibilità, come risultante dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione.
6. Il terreno di cui alla part. 20 risulta effettivamente intercluso, difettando l'accesso alla pubblica via dal momento che esso è confinante su tutti i lati con fondi altrui (la proprietà su due lati, la CP_1
proprietà e dalle particelle di proprietà del Demanio Idrico dello Stato). CP_2
5 Non può smentire l'interclusione il fatto, messo in evidenza dal CTU, che sussiste tra le particelle 20 e
19 “un passaggio pedonale formato da un ponticello in ferro e ciò può definirsi un collegamento funzionale tra le
due proprietà (particella 19 e 20) perché comunque trattasti, per la particella 20, di un resede pertinenziale del
fabbricato”.
Al riguardo deve osservarsi: i) che si discute in questa sede di un passaggio carrabile, pacificamente insussistente;
ii) che la natura pertinenziale della part. 20 (comunque non provata) non sarebbe comunque decisiva giacché l'art. 1051, ult. comma c.c. a mente del quale “Sono esenti da questa servitù le
case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”, si riferisce al fondo (che sarebbe) servente e non a quello
(che sarebbe) dominante.
7. Orbene, pur sussistendo l'interclusione, la domanda non può essere accolta, dal momento che gli attori possono procurarsi il passaggio sulla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio,
mediante la realizzazione di un passaggio sopra la reglia demaniale (che collega le due particelle di proprietà degli attori), secondo due possibili alternative prospettate dal consulente:“1) La posa in opera
di manufatti prefabbricati scatolari sull'alveo della reglia che di fatto collegano le due sponde e quindi le
particelle 19 e 20; 2) La realizzazione in opera di un solaio carrabile che colleghi le due sponde della reglia e
quindi le particelle 19 e 20”.
Il CTU al riguardo ha ulteriormente verificato, a seguito di richiesta di integrazione della consulenza
(anche a fronte dei dubbi manifestati dalla parte attrice sul punto nelle proprie note conclusionali), la giuridica fattibilità di tali opere. Né d'altra parte la astratta possibilità che le necessarie autorizzazioni amministrative vengano negate (essendo pur sempre necessario un procedimento amministrativo apposito) costituisce ragione per addivenire, allo stato, a conclusioni differenti.
Il costo per la realizzazione della soluzione n. 1 è stato stimato in circa € 20.400,00 (cfr. pagg. 5, 6, CTU:
“- Fornitura dei manufatti in cls vibro compressi circa € 12.000,00 (prezzo estratto da listino di impresa
operante nel settore) - Costo forfettario per opere edili correlate alla posa in opera dei manufatti, valutabile al 40
% € 4.800,00 Costo forfettario per la richiesta delle autorizzazioni (studio idraulico, autorizzazioni al Demanio
Idrico, Genio civile, Comune) valutabile al 30% € 3.600,00”); il costo della soluzione n. 2 in circa €
15.000,00 (“Opere edili compreso di fornitura dei materiali e manodopera, circa € 11.500,00 - Costo forfettario
per la richiesta delle autorizzazioni (studio idraulico, autorizzazioni al Demanio Idrico, Genio civile, Comune)
valutabile al 30% € 3.500,00”).
Dette soluzioni devono essere confrontate con la realizzazione di un passaggio tramite la proprietà
che costerebbe circa € 11,500,00 (cfr. pag.7, CTU: “Opere stradali compreso la fornitura dei materiali CP_4
6 e manodopera, circa € 8.000,00; - Costo forfettario per la richiesta delle autorizzazioni (studio idraulico,
autorizzazioni al Demanio Idrico, Genio civile, Comune) € 3.500,00”), oltre alla indennità ex art. 1053 c.c. €
2.000,00 (a ciò il CTU aggiunge anche un danno da deprezzamento del terreno di circa 10.000 €).
Orbene, anche a voler considerare solo le spese certe (e dunque escludendo i danni da deprezzamento), occorre confrontare i 15.000 euro previsti per la realizzazione del solaio carrabile
(soluzione più economica sopra la Reglia) e i 13.500,00 per realizzare il passaggio sulla proprietà
CP_1
Orbene, il delta tra le due opzioni è talmente limitato (€ 1.500,00), che nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, deve senz'altro darsi prevalenza all'interesse del convenuto a non subire una servitù coattiva di passo carrabile, potendosi l'attore procurare altrimenti l'accesso alla pubblica via
(peraltro mediante un collegamento tra due terreni di sua proprietà).
A ciò aggiungasi che la Reglia costituisce già ora il tramite per garantire il passaggio tra le particelle dell'attore.
Laddove, poi, si intenda considerare anche il danno da deprezzamento del terreno del stimato CP_1
dal CTU, la soluzione qui indicata si imporrebbe persino a fortiori.
La domanda degli attori deve pertanto essere rigettata.
7. Non sussiste la lamentata temerarietà della lite, non avendo gli attori agito né con mala fede né con colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza (su cui non incide il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.,
siccome meramente accessoria) e sono poste a carico di , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra di loro. Parte_3
Il valore della causa deve essere determinato a norma dell'art. 15 c.p.c. (in tal senso Cass. 11054/2022;
10755/2019), secondo cui “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito
dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per 1 Sfornita di prova è rimasta l'asserzione di parte attrice secondo cui i mezzi meccanici potrebbero transitare sulla proprietà anche senza mutare lo stato dei luoghi. CP_1
duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative
alla servitù”.
Pertanto, considerato il reddito dominicale del preteso fondo servente (€ 85,90 per la particella 602),
moltiplicato per 50, la controversia rientra nello scaglione per valore tra € 1.101,00 ed € 5.200; risultano
7 congrui i medi tabellari.
Trova applicazione il d.m. n. 147/2022 (in vigore dal 23.10.2022), in base a quanto previsto dall'art. 6
del medesimo decreto: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
D'altronde, seppur con riferimento al passaggio tra il d.m. 140/2012 e il d.m. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame), la Suprema Corte aveva affermato che: “in tema di
spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei
professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in
parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non
sia stata ancora completata […]” (così Cass. Civ. n. 19989/2021).
Per quanto attiene alle spese del CTP, la parte convenuta ha depositato una notula, che comprende anche attività svolte anteriormente al giudizio: il compenso per queste ultime non può essere riconosciuto (in quanto avrebbe dovuto essere chiesta come posta risarcitoria). Risulta congruo (per l'attività svolta in seno al giudizio) il minor importo, rispetto a quello richiesto, di € 1.200,00 oltre accessori.
Non possono essere riconosciute le spese di mediazione, siccome non documentate e non dettagliate.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice poiché infondata;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
- condanna gli attori , e , in solido tra di loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite nei confronti di , che liquida in € 2.552,00 per compensi CP_1
legali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 1200,00 per CTP, oltre
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Arezzo, in data 24 ottobre 2025
Il Giudice
8 AN TU
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice AN TU, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 299/2022 R.G. avente ad oggetto: costituzione di servitù coattiva
PROMOSSO DA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ), rappresentati e difesa dall'Avv. Fabrizio Corsi Parte_3 C.F._3
- ATTORI -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Crivelli CP_1 C.F._4
CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Per gli attori “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in
favore del fondo contrassegnato al N.C.T. del Comune di Cortona al foglio 216 particella 20 di proprietà del Sig.
ed in usufrutto ai Sigg.ri e e a carico del fondo Parte_1 Parte_2 Parte_3
contrassegnato al N.C.T. al foglio 216 particella 602, di proprietà del Sig. al fine di consentire CP_1
l'accesso alla strada Statale Umbro-Casentinese-Romagnola stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma
cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante
al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Per il convenuto “Voglia l'ill.mo Tribunale di Arezzo accertare che non esistono i presupposti per il
riconoscimento di un passaggio coattivo sul fondo del sig. e per l'effetto respingere la domanda formulata CP_1
dagli attori con condanna degli stessi al risarcimento del danno per lite temeraria da determinarsi in via
equitativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di costituzione di servitù, condannare gli
attori alla refusione al convenuto del danno da svalutazione del terreno pari alla metà del valore di mercato
nonché delle spese già sostenute dal per la realizzazione dell'intubazione del fosso per la somma che sarà CP_1
determinata in corso di causa. Con condanna al pagamento delle spese legali sia della fase di mediazione che di
quella di merito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. , e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
affinché fosse costituita a loro favore una servitù di passaggio carrabile sul terreno, di proprietà del convenuto, meglio indicato infra.
Gli attori riferivano di essere nudo proprietario ( ) ed usufruttuari ( Parte_1 Parte_2
e ) di due unità immobiliari censite rispettivamente al N.C.T. del Comune di
[...] Parte_3
Cortona, al foglio 216 particella 20 ed al N.C.E.U. del Comune di Cortona al foglio 216 particella 19,
collegate tra di loro tramite un ponticello ad uso esclusivamente pedonale.
La particella n. 20, di fatto interclusa riguardo all'accesso alla pubblica via, è confinante con la particella n. 602 di proprietà di , con la particella n. 225 di proprietà e con la CP_1 CP_2
particella n. 322 di proprietà del , in quanto argine di acque pubbliche. Controparte_3
Secondo le prospettazioni degli attori, essendo troppo onerosa la realizzazione di un passo carrabile tramite la particella n. 19, l'unico modo per consentire l'accesso alla pubblica via sarebbe quello di costituire una servitù di passaggio tramite il fondo di proprietà CP_1
Fallita la mediazione, gli attori adivano l'intestato Tribunale affinché fosse costituita una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051, con la contestuale quantificazione dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c..
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in CP_1
fatto ed in diritto.
Deduceva, infatti, l'inesistenza dei presupposti per la costituzione di un passaggio coattivo: la particella 20, costituisce un resede dell'abitazione di proprietà di privo di vocazione Parte_1
agricola, costituendo una corte pertinenziale del fabbricato principale.
In ogni caso il collegamento tra le due particelle, separate da un canale di scolo delle acque pluviali,
potrebbe essere ampliato, non potendo assumere rilevo la dedotta onerosità dell'opera.
In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva che fosse quantificato: i.
il costo dei lavori vòlti alla realizzazione dell'accesso alla proprietà tramite il fondo di sua Pt_1
proprietà; ii. l'importo dell'indennizzo dovuto per l'opera di intubazione del canale di scolo già
realizzata a suo tempo dal iii. l'ammontare del danno da svalutazione della sua proprietà; iv. il CP_1
valore aggiunto che acquisterebbe la proprietà per via dell'ampliamento del passo esistente. Pt_1
Chiedeva infine la condanna degli attori per lite temeraria.
3. Con ordinanza del 05.07.2022 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Il fascicolo, dopo plurimi rinvii d'ufficio, veniva assegnato allo scrivente giudice nel novembre 2023.
3 Il Giudice ammetteva la CTU richiesta da parte attrice, nominando il Geom. al Persona_1
quale veniva conferito l'incarico all'udienza del 13.03.2024.
All'esito, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e discusso la causa come da verbale. Il Giudice pronunciava ordinanza di rimessione in istruttoria, disponendo integrazione della CTU. All'udienza del 25.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile anche ai procedimenti iscritti in data anteriore al 28.2.2023 ex art. 7 d. lgs. 164/2024.
4. Con il proprio atto di citazione gli odierni attori hanno proposto domanda di costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c. (non invocabile nel caso in esame è invece la disciplina di cui all'art. 1052 c.c., non essendo stato neppure allegato che la domanda risponda alle esigenze della agricoltura o dell'industria).
L'art. 1051 c.c. prevede che “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla
via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo
vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
Al fine di determinare la fondatezza della pretesa attorea vòlta alla costituzione di tale servitù di passaggio sul fondo del convenuto, occorre prendere le mosse dalla descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal CTU.
è nudo proprietario dei terreni siti nel Comune di Cortona (AR) e censiti Parte_1
rispettivamente al Catasto dei Terreni di detto Comune al foglio 216, particella 20 e al nuovo Catasto
Urbano al foglio 216, particella 19; sugli stessi godono del diritto di usufrutto e Parte_2
. Parte_3
Sulla particella n. 19 è posto un fabbricato abitativo (con accesso diretto alla strada pubblica), mentre la particella n. 20, secondo le prospettazioni attoree, risulta di fatto interclusa.
Dette proprietà, infatti, sono “divise” dalla c.d. “Reglia degli UA”, ovverosia un canale di scolo di acque pubbliche individuato con le particelle nn. 331 e 332 di proprietà del . Le Controparte_3
due particelle di proprietà degli attori sono collegate da un ponte pedonale che passa sulla predetta
Reglia.
Dagli altri lati il fondo confina con altre due proprietà, la prima di titolarità dell'odierno convenuto,
(particella n. 602) – come risulta dalla documentazione catastale (cfr. doc. n. Visura CT fg CP_1
216 part 20, atto di citazione) - e la seconda definita come “proprietà , censita alla CP_2
4 particella n. 225.
Per quanto qui di interesse, la particella n. 602 (su cui gli attori chiedono la costituzione di una servitù
coattiva) e la particella n. 20 sono costeggiate da un fosso campestre che si immette direttamente nella
Reglia degli UA (cfr. All.to 8 CTU – documentazione fotografica).
A fronte di tale situazione di fatto, secondo le prospettazioni degli attori, il passaggio tra i terreni di loro titolarità sarebbe del tutto insufficiente ed i costi per il suo ampliamento sarebbero alquanto
onerosi (circa € 28.000,00) oltre che di incerta fattibilità, come risultante dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione.
6. Il terreno di cui alla part. 20 risulta effettivamente intercluso, difettando l'accesso alla pubblica via dal momento che esso è confinante su tutti i lati con fondi altrui (la proprietà su due lati, la CP_1
proprietà e dalle particelle di proprietà del Demanio Idrico dello Stato). CP_2
5 Non può smentire l'interclusione il fatto, messo in evidenza dal CTU, che sussiste tra le particelle 20 e
19 “un passaggio pedonale formato da un ponticello in ferro e ciò può definirsi un collegamento funzionale tra le
due proprietà (particella 19 e 20) perché comunque trattasti, per la particella 20, di un resede pertinenziale del
fabbricato”.
Al riguardo deve osservarsi: i) che si discute in questa sede di un passaggio carrabile, pacificamente insussistente;
ii) che la natura pertinenziale della part. 20 (comunque non provata) non sarebbe comunque decisiva giacché l'art. 1051, ult. comma c.c. a mente del quale “Sono esenti da questa servitù le
case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”, si riferisce al fondo (che sarebbe) servente e non a quello
(che sarebbe) dominante.
7. Orbene, pur sussistendo l'interclusione, la domanda non può essere accolta, dal momento che gli attori possono procurarsi il passaggio sulla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio,
mediante la realizzazione di un passaggio sopra la reglia demaniale (che collega le due particelle di proprietà degli attori), secondo due possibili alternative prospettate dal consulente:“1) La posa in opera
di manufatti prefabbricati scatolari sull'alveo della reglia che di fatto collegano le due sponde e quindi le
particelle 19 e 20; 2) La realizzazione in opera di un solaio carrabile che colleghi le due sponde della reglia e
quindi le particelle 19 e 20”.
Il CTU al riguardo ha ulteriormente verificato, a seguito di richiesta di integrazione della consulenza
(anche a fronte dei dubbi manifestati dalla parte attrice sul punto nelle proprie note conclusionali), la giuridica fattibilità di tali opere. Né d'altra parte la astratta possibilità che le necessarie autorizzazioni amministrative vengano negate (essendo pur sempre necessario un procedimento amministrativo apposito) costituisce ragione per addivenire, allo stato, a conclusioni differenti.
Il costo per la realizzazione della soluzione n. 1 è stato stimato in circa € 20.400,00 (cfr. pagg. 5, 6, CTU:
“- Fornitura dei manufatti in cls vibro compressi circa € 12.000,00 (prezzo estratto da listino di impresa
operante nel settore) - Costo forfettario per opere edili correlate alla posa in opera dei manufatti, valutabile al 40
% € 4.800,00 Costo forfettario per la richiesta delle autorizzazioni (studio idraulico, autorizzazioni al Demanio
Idrico, Genio civile, Comune) valutabile al 30% € 3.600,00”); il costo della soluzione n. 2 in circa €
15.000,00 (“Opere edili compreso di fornitura dei materiali e manodopera, circa € 11.500,00 - Costo forfettario
per la richiesta delle autorizzazioni (studio idraulico, autorizzazioni al Demanio Idrico, Genio civile, Comune)
valutabile al 30% € 3.500,00”).
Dette soluzioni devono essere confrontate con la realizzazione di un passaggio tramite la proprietà
che costerebbe circa € 11,500,00 (cfr. pag.7, CTU: “Opere stradali compreso la fornitura dei materiali CP_4
6 e manodopera, circa € 8.000,00; - Costo forfettario per la richiesta delle autorizzazioni (studio idraulico,
autorizzazioni al Demanio Idrico, Genio civile, Comune) € 3.500,00”), oltre alla indennità ex art. 1053 c.c. €
2.000,00 (a ciò il CTU aggiunge anche un danno da deprezzamento del terreno di circa 10.000 €).
Orbene, anche a voler considerare solo le spese certe (e dunque escludendo i danni da deprezzamento), occorre confrontare i 15.000 euro previsti per la realizzazione del solaio carrabile
(soluzione più economica sopra la Reglia) e i 13.500,00 per realizzare il passaggio sulla proprietà
CP_1
Orbene, il delta tra le due opzioni è talmente limitato (€ 1.500,00), che nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, deve senz'altro darsi prevalenza all'interesse del convenuto a non subire una servitù coattiva di passo carrabile, potendosi l'attore procurare altrimenti l'accesso alla pubblica via
(peraltro mediante un collegamento tra due terreni di sua proprietà).
A ciò aggiungasi che la Reglia costituisce già ora il tramite per garantire il passaggio tra le particelle dell'attore.
Laddove, poi, si intenda considerare anche il danno da deprezzamento del terreno del stimato CP_1
dal CTU, la soluzione qui indicata si imporrebbe persino a fortiori.
La domanda degli attori deve pertanto essere rigettata.
7. Non sussiste la lamentata temerarietà della lite, non avendo gli attori agito né con mala fede né con colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza (su cui non incide il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.,
siccome meramente accessoria) e sono poste a carico di , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra di loro. Parte_3
Il valore della causa deve essere determinato a norma dell'art. 15 c.p.c. (in tal senso Cass. 11054/2022;
10755/2019), secondo cui “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito
dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per 1 Sfornita di prova è rimasta l'asserzione di parte attrice secondo cui i mezzi meccanici potrebbero transitare sulla proprietà anche senza mutare lo stato dei luoghi. CP_1
duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative
alla servitù”.
Pertanto, considerato il reddito dominicale del preteso fondo servente (€ 85,90 per la particella 602),
moltiplicato per 50, la controversia rientra nello scaglione per valore tra € 1.101,00 ed € 5.200; risultano
7 congrui i medi tabellari.
Trova applicazione il d.m. n. 147/2022 (in vigore dal 23.10.2022), in base a quanto previsto dall'art. 6
del medesimo decreto: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
D'altronde, seppur con riferimento al passaggio tra il d.m. 140/2012 e il d.m. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame), la Suprema Corte aveva affermato che: “in tema di
spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei
professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in
parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non
sia stata ancora completata […]” (così Cass. Civ. n. 19989/2021).
Per quanto attiene alle spese del CTP, la parte convenuta ha depositato una notula, che comprende anche attività svolte anteriormente al giudizio: il compenso per queste ultime non può essere riconosciuto (in quanto avrebbe dovuto essere chiesta come posta risarcitoria). Risulta congruo (per l'attività svolta in seno al giudizio) il minor importo, rispetto a quello richiesto, di € 1.200,00 oltre accessori.
Non possono essere riconosciute le spese di mediazione, siccome non documentate e non dettagliate.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice poiché infondata;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
- condanna gli attori , e , in solido tra di loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite nei confronti di , che liquida in € 2.552,00 per compensi CP_1
legali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 1200,00 per CTP, oltre
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Arezzo, in data 24 ottobre 2025
Il Giudice
8 AN TU