Sentenza 16 giugno 2023
Massime • 2
In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancora depositate le motivazione dell'ordinanza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, finché non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cd. "giudicato cautelare").
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all'esecuzione le garanzie patrimoniali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2023, n. 33988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33988 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
4. Fama s.n.c. di OS NA & C., in persona del legale rappresentante;
5. OS NA, nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE IU, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica presentata dall'avvocato AR NT per conto dei ricorrenti NO ER MA EA e NO EA NG. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33988 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2023 e depositata in data 8 febbraio 2023, il Tribunale di Verbania, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ER MA EA NO, di EA NG NO, della società "Start s.r.l.", della società "Fama s.n.c.", e di NA OS avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, a fini di confisca diretta o per equivalente, nei confronti di ER MA EA NO sino a concorrenza di 273.978,82 euro, in caso di incapienza del medesimo da eseguirsi anche sulle società "Il Panettaio s.a.s." e "Start nonché nei confronti di EA NG NO sino a concorrenza di 540.686,31 euro, in caso di incapienza del medesimo da eseguirsi anche sulle società "Il Panettaio s.a.s.", "Start s.r.l." e "Fama s.n.c." Il sequestro è stato ordinato per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte aggravati di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzati a carico di: a) ER MA EA NO, con riferimento all'affitto di azienda della società "Il Panettaio s.a.s." alla società "Start s.r.l." verso un canone di 1.000,00 euro mensili, all'alienazione di due immobili di sua proprietà per un valore complessivo di 138.400, euro, e alla liquidazione parziale di tre polizze assicurative per un valore di 26.164,24 euro, con condotte eseguite tra il 31 luglio 2019 ed il 24 maggio 2022, al fine di evadere imposte per complessivi 273.978,82 euro;
b) EA NG NO, con riferimento all'affitto di azienda della società "Farm s.r.l." alla società "Start s.r.l." verso un canone di 1.050,00 euro mensili, alla cessione del 50 °A) delle quote della società "Fama s.n.c." alla moglie NA OS, per un prezzo convenuto di 469.000,50 euro in esecuzione di un accordo divorzile fittizio, nonché alla cessione di un complesso immobiliare dalla "Fama s.n.c." a terzi, per un valore complessivo di 320.675,00 euro, con condotte eseguite tra il 3 giugno 2015 ed il 21 giugno 2022, al fine di evadere imposte per complessivi 540.686,31 euro. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ER MA EA NO, con atto sottoscritto dall'avvocato AR NT, EA NG NO, con atto sottoscritto dall'avvocato AR NT, la società "Start s.r.l.", con atto sottoscritto dall'avvocato MI NZ, nonché la società "Fama s.n.c." e NA OS, con unico atto sottoscritto dall'avvocato MI NZ. 2 3. Il ricorso di ER MA EA NO è articolato in otto motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce che il provvedimento di sequestro si limita a dare atto della confiscabilità in astratto delle cose, e a desumere il pericolo di dispersione dei beni dalla fraudolenza dell'azione distrattiva, incidendo su diritti di soggetti diversi dagli indagati, in violazione dei principi enunciati da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, e poi ripresi da successive decisioni (si cita Sez. 3, n. 3481 del 04/12/2022, dep. 2023). Si aggiunge che non è chiarita la ragione della necessità di accedere al sequestro a fini di confisca per equivalente. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 Cost. e 6 CEDU, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione concernente il periculum in mora. Si deduce la violazione dei principi in tema di obbligo di motivazione, evidenziandosi come tale obbligo è ancor più marcato in quanto incide sui diritti di soggetti terzi rispetto agli indagati. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora al difetto di motivazione concernente la necessità di applicare il sequestro a fini di confisca per equivalente. Si deduce che dall'esame dell'ordinanza è ravvisabile un'assenza di motivazione in ordine alla necessità del sequestro a fini di confisca per equivalente ed al difetto di capacità patrimoniale degli indagati. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 649 e 178, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione del divieto di bis in idem. Si deduce che il decreto di sequestro confermato in sede di riesame è stato illegittimamente emesso dopo l'annullamento di identico sequestro sempre in sede di riesame, ma prima del deposito delle motivazioni relative all'annullamento. Si precisa che il G.i.p., nell'emettere il nuovo provvedimento di sequestro, ha escluso vincoli da giudicato cautelare, ipotizzando che l'annullamento fosse dovuto a ragioni formali. Si osserva che non può ritenersi consentita la formulazione di una ipotesi in via preventiva per escludere l'esistenza del giudicato cautelare, e, quindi, del bis in idem. 3.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma 3 dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione in tema di bis in idem. Si deduce che la motivazione esposta per superare i limiti del divieto di bis in idem è assente o meramente apparente, perché di tipo ipotetico, in quanto formulata in via preventiva rispetto al contenuto della decisione da cui scaturivano i vincoli, e, però, «il supporre o il preconizzare non è motivare». 3.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 185, 178, lett. b) e 179 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di sequestro annullato, per invalidità derivata. Si deduce che gli atti compiuti sulla base di provvedimenti di perquisizione e sequestro poi annullati sono a loro volta nulli per invalidità derivata (si citano Sez. 1,. n. 1988 del 18/02/1998, e Corte cost., n. 252 del 2000). Si precisa che anche le assunzioni di informazioni testimoniali, operate per accertare la fittizietà della cessione delle quote di "Fama s.r.l.", non sono autonome rispetto agli accertamenti bancari interessati dall'annullamento, come ammette lo stesso decreto del G.i.p. Si osserva che, a norma di quanto previsto dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., «essendo stato dichiarato nullo il primo decreto, ogni elemento di prova raccolto sulla base della stessa [deve] venire meno» e che, quindi, si configura una «nullità con conseguente vizio dell'iniziativa del P.M. ex art. 178 lett. b) e 179 c.p.p.». 3.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2643, n. 7 e 1140 cod. civ., 322-ter cod. pen., e 321 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla effettuazione del sequestro della società "Start s.r.l." anche in relazione ai reati imputabili ad EA NG NO. Si deduce che l'ordinanza impugnata è viziata da una intrinseca contraddizione: se "Start s.r.l." è ritenuta nella completa disponibilità di ER MA EA NO, quale soggetto avente la totale gestione economico- finanziaria ed aziendale della società, e quindi proprietario effettivo della stessa, non si comprende perché la medesima possa subire un sequestro a fini di confisca anche per fatti addebitabili al solo EA NG NO. Si precisa che non vi sono elementi per ritenere che EA NG NO abbia il possesso indiretto di "Start s.r.l.", e, in particolare, che tale non è la sottoscrizione, da parte del medesimo, del contratto di affitto tra "Farm s.r.l." e "Start s.r.l." 3.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta illiceità della vendita del complesso immobiliare dalla società "Fama s.n.c." a terzi. 4 Si deduce che la vendita, effettuata il 20 ottobre 2022, e preceduta da un preliminare del 29 giugno 2022, non costituisce un'operazione fraudolenta, perché è avvenuta con atto pubblico e con versamento reale del corrispettivo. 4. Il ricorso di EA NG NO è articolato in otto motivi. I motivi sono esattamente corrispondenti a quelli esposti nel ricorso di ER MA EA NO. 5. Il ricorso di "Start s.r.l.", in persona del legale rappresentante TE Colli, è articolato in otto motivi. I motivi sono esattamente corrispondenti a quelli esposti nel ricorso di ER MA EA NO. 6. I ricorsi di "Fama s.n.c. di OS NA & C." e di NA OS in proprio, contenuti in un unico atto, sono articolati in otto motivi. I motivi sono esattamente corrispondenti a quelli esposti nel ricorso di ER MA EA NO. 7. Nell'interesse di ER MA EA NO e di EA NG NO, l'avvocato AR NT, con un unico atto, ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Nella memoria, in sintesi, si rappresenta che: a) le censure esposte nei primi due motivi non sono precluse solo perché non oggetto dell'istanza di riesame, in quanto le stesse hanno ad oggetto questioni trattate in sede di riesame per iniziativa delle difese di "Start s.r.l." e "Fama s.n.c."; b) il terzo motivo è formulato in maniera sintetica perché risente dell'omessa motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata;
c) il quarto ed il quinto motivo sono fondati perché la motivazione del secondo provvedimento di sequestro del G.i.p. sull'inesistenza di un vincolo da giudicato cautelare si è fondato su una mera previsione del contenuto dell'ordinanza di annullamento pronunciata dal Tribunale con riguardo al primo provvedimento di sequestro;
d) il sesto motivo è fondato perché gli elementi posti a base della misura sono stati acquisiti in occasione del sequestro preventivo poi annullato per motivi formali;
e) il settimo motivo è fondato perché fa rilevare la contraddizione tra l'affermazione per cui ER NO risulta essere l'unico proprietario della "Start s.r.l." e quella per cui EA NO utilizza detta società attraverso il figlio;
f) l'ottavo motivo è fondato perché il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 richiede «un prezzo fittizio od un'intestazione inveritiera», mentre, nella specie, la compravendita è stata effettiva e per un prezzo congruo. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. I ricorsi proposti dalla società "Start s.r.l.", dalla società "Fama s.n.c. di OS NA & C." e da NA OS sono inammissibili per difetto di interesse giuridicamente apprezzabile. 2.1. Secondo quanto risulta agli atti, anche alla luce delle allegazioni delle parti, la società "Start s.r.l.", la società "Fama s.n.c. di OS NA & C." e NA OS non sono soggetti indagati, bensì terzi. Ora, in giurisprudenza si è più volte affermato che, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (così Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01, proprio con riguardo a fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01). Questo orientamento ermeneutico è ritenuto condivisibile dal Collegio, perché coerente con il sistema normativo, come ricostruito dalla giurisprudenza. Invero, secondo quanto previso dagli art. 322, 322-bis e 324 cod. proc. pen. titolari del diritto ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo sono «l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». E, sulla base di questo dato normativo, la giurisprudenza, ormai del tutto univocamente, ritiene che persino l'indagato, sebbene astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedirnentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01, e Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01). Posto, quindi, che l'interesse concreto ed attuale a proporre l'impugnazione deve individuarsi in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, ne discende che (anche) il terzo, a tal fine, deve allegare di avere il diritto alla restituzione del bene, e contestare specificamente il decreto o 6 l'ordinanza nella parte in cui afferma che detto bene sarebbe oggetto della «disponibilità» dell'indagato, invece che della sua. 2.2. Nella specie, le ricorrenti sopra indicate - la società "Start s.r.l.", la società "Fama s.n.c. di OS NA & C." e NA OS — non hanno formulato alcuna deduzione diretta a prospettare di avere la disponibilità dei beni oggetto del provvedimento di sequestro, così da contrastare l'affermazione del Tribunale, il quale ha espressamente ritenuto detti beni nella diretta disponibilità dei due indagati, ER MA EA NO e EA NG NO, invece che nella loro. Anzi, le tre ricorrenti non indagate, formulando identiche censure agli altri due ricorrenti, con riguardo all'unico bene per il quale hanno contestato in modo specifico le conclusioni dell'ordinanza impugnata in tema di «disponibilità», la "Start s.r.l.", hanno esposto argomenti diretti non a "rivendicare" la loro posizione giuridica o fattuale, ma soltanto ad escludere che la società fosse riferibile anche ad EA NG NO, oltre che a ER MA EA NO, in particolare denunciando la contraddittorietà di questa conclusione del Tribunale con l'affermazione del medesimo Giudice secondo cui il secondo utilizzava l'ente «come res propria, agendo uti dominus». Di conseguenza, deve concludersi che le ricorrenti "Start s.r.l.", "Fama s.n.c. di OS NA & C." e NA OS non hanno fornito alcuna specifica allegazione di essere titolari del diritto alla restituzione dei beni in sequestro, e, quindi, non hanno allegato il loro interesse concreto ed attuale all'impugnazione. 2.3. La dichiarazione dell'inammissibilità dei ricorsi della "Start s.r.l.", della "Fama s.n.c. di OS NA & C." e di NA OS per difetto di interesse giuridicamente apprezzabile non è preclusa dalla pronuncia nel merito da parte del Tribunale in ordine alle relative istanze di riesame. Invero, l'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. prevede espressamente che l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando non è stata rilevata dal giudice che ne è investito, «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». E la giurisprudenza, ha ripetutamente affermato che, in tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale (così, per tutte, Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S. Rv. 274032-01, relativa a fattispecie in cui l'indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravamem /' che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge). 7 " 3. Inammissibili perché non dedotte in sede di riesame sono le censure esposte nei primi due motivi dei ricorsi di ER MA EA NO e di EA NG NO, le quali contestano la ritenuta sussistenza del periculum in mora e, più in generale, l'assenza di motivazione in proposito. 3.1. Come condivisibilmente rilevato da una recente decisione, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (così Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419-01). Questa pronuncia, in effetti, costituisce puntualizzazione dell'insegnamento consolidato, al quale dichiaratamente si collega, secondo cui, in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (per questo indirizzo, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226-01, e Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952-01). La stessa, inoltre, è coerente con il principio, connaturato al sistema delle impugnazioni, della perentorietà dei termini per impugnare, il cui decorso determina un effetto preclusivo, nonché con l'esigenza di evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione perché non sottoposto alla cognizione del giudice di appello (per questo secondo ordine di argomenti cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01). Nella specie, ER MA EA NO e EA NG NO non hanno contestato, nell'istanza di riesame, o nella discussione in camera di consiglio davanti al Tribunale, la sussistenza delle esigenze cautelari ravvisate dal G.i.p. a fondamento del sequestro;
né risulta, anche alla luce delle allegazioni dagli stessi compiute in questa sede, che i medesimi abbiano contestato, nel corso del procedimento di riesame, la sussistenza delle esigenze cautelari con memorie o motivi nuovi. Di conseguenza, le censure esposte nei ricorsi di ER MA EA NO e EA NG NO con riferimento alle esigenze cautelari, siccome relative a punti non contestati nel procedimento di riesame, sono inammissibili. 3.2. Queste conclusioni, poi, non sono superabili in forza dell'osservazione, contenuta nelle memorie di replica, secondo la quale le questioni in tema di esigenze cautelar' avrebbero dovuto essere trattate in sede di riesame siccome dedotte dalle difese di "Start s.r.l." e "Fama s.n.c.". 8 In effetti, in disparte da ogni altra considerazione, come si è evidenziato in precedenza ai §§ 2, 2.1, 2.2 e 2.3, i ricorsi di "Start s.r.l." e di "Fama s.n.c." sono radicalmente inammissibili, perché non sorretti da interesse giuridicamente apprezzabile. Inoltre, come più volte precisato in giurisprudenza, il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli (così: Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-05; Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01, e Sez. 1, n. 44319 del 20/09/2014, IU, Rv. 261697-01). 4. Inammissibili perché non dedotte in sede di riesame sono anche le censure formulate nel terzo motivo dei ricorsi di ER MA EA NO e di EA NG NO, le quali contestano il difetto di motivazione in ordine alla necessità di applicare il sequestro a fini di confisca per equivalente. I 'due ricorrenti appena indicati, infatti, non hanno specificamente contestato, nell'istanza di riesame, o nella discussione in camera di consiglio davanti al Tribunale, per quanto risulta dal verbale redatto nell'occasione, la sussistenza della necessità di applicare il sequestro a fini di confisca per equivalente;
né risulta, anche alla luce delle allegazioni dagli stessi compiute, che, nel corso del procedimento di riesame, la contestazione della sussistenza della necessità di applicare il sequestro a fini di confisca per equivalente sia stata effettuata con memorie o motivi nuovi. In ogni caso, poi, può essere richiamato il principio già enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento della richiesta e dell'adozione della misura (cfr. Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Sguazzini, Rv. 282132-01). E, nella specie, la confisca, sia diretta, sia per equivalente, è stata disposta esclusivamente sui beni degli indagati, in quanto: a) gli stessi, non le società, sono indicati come coloro che hanno tratto vantaggio dal reato;
b) le società "Il Panettaio s.a.s.", "Start s.r.l." e "Fama s.n.c." sono state ritenute dall'ordinanza impugnata "beni" nella diretta e piena «disponibilità» di ER MA EA NO e di EA NG NO. 9 5. Manifestamente infondate sono le cen sure enunciate nel quarto e nel quinto motivo dei ricorsi di ER MA EA NO e di EA NG NO, le quali contestano la violazione del divieto di bis in idem, deducendo che il decreto di sequestro confermato in sede di riesame è stato emesso dopo l'annullamento di identico sequestro sempre in sede di riesame, ma prima del deposito delle motivazioni relative all'annullamento, e che la motivazione per superare questa preclusione è meramente apparente. 5.1. Deve innanzitutto precisarsi che sono ammissibili la richiesta di applicazione di sequestro preventivo ed il successivo provvedimento di accoglimento da parte del giudice, quando una identica statuizione di vincolo sia stata caducata con decisione le cui motivazioni non sono state ancora depositate, poste l'assenza, in quel momento, sia di vincoli da c.d. "giudicato cautelare", sia di generali preclusioni ad un rinnovato esercizio del potere di disporre misure preventive. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, in quanto, oltre ad essere limitata allo stato degli atti, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise (in questo senso, e con specifico riferimento alle misure cautelari reali;
Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes Gregory Georg, Rv. 284683-01; Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976-01; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep. 2009, Schennbri, Rv. 242502-01; Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Lucifora, Rv. 238082-01). Va rilevato, inoltre, che altrettanto consolidato è l'insegnamento secondo cui la pendenza di un ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo, non impedisce al pubblico ministero, a fronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto una nuova richiesta cautelare reale al giudice per le indagini preliminari che, se accolta, avrebbe la conseguenza di rendere improcedibile l'impugnazione pendente per la sopravvenuta mancanza di interesse (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18031 del 18/01/2019, Basile, Rv. 275958-01, e Sez. 3, n. 30043 del 04/12/2017, dep. 2018, De Carlo, Rv. 273333-01, nonché, per identiche conclusioni in tema di misure cautelari personali, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001-01). Va osservato, ancora, che, secondo la giurisprudenza, non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale, in quanto il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame (cfr. Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Ciuti, Rv. 235249-01, nonché, per identiche conclusioni con riferimento al sequestro probatorio, Sez. 4, n. 13817 del 28/02/2023, Marchetta, Rv. 284562-01, e Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 278422-01). In sintesi, i principi sopra richiamati implicano che: a) il vincolo da giudicato cautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamente decise;
b) la possibilità di chiedere ed applicare una nuova misura cautelare reale non è preclusa dalla non definitività della decisione che ha annullato il provvedimento di vincolo, ma, se esercitata, preclude la proposizione di impugnazioni contro quest'ultima; c) l'annullamento per vizi di formali di una misura cautelare reale non costituisce ragione preclusiva alla richiesta ed applicazione di un nuovo provvedimento di vincolo, anche se emesso sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del precedente. Da. quanto appena indicato, sembra ragionevole inferire, da un lato, che, se la motivazione della decisione di annullamento non è ancora nota, e quindi non si conoscono quali sono le questioni effettivamente decise, nessun vincolo da giudicato è ancora nato;
dall'altro, che la non ancora intervenuta definitività della decisione sul precedente provvedimento non preclude, di per sé, la presentazione e l'accoglimento di una nuova richiesta di misura cautelare, eventualmente anche sulla base degli stessi elementi. Sembra allora ragionevole ritenere che il pubblico ministero possa chiedere, ed il giudice possa disporre, l'applicazione di un nuovo sequestro preventivo anche quando non sia stata depositata la motivazione dell'ordinanza che ha annullato un precedente provvedimento impositivo di identica misura, qualora gli stessi ritengano di aver superato le lacune o i vizi determinativi della caducazione di quest'ultimo. In questa prospettiva, da un lato, è garantita l'esigenza di evitare "vuoti" di tutela a fronte di situazioni implicanti la necessità di provvedere con urgenza, esigenza ritenuta molto forte dal legislatore, come dimostra, ad esempio, la disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen., la quale prevede la possibilità di adozione di misure cautelari anche da parte del giudice che, «contestualmente o successivamente», si dichiara incompetente. Dall'altro, il soggetto interessato non rimane privo di efficace tutela, perché potrà far valere l'eventuale vincolo da giudicato cautelare immediatamente dopo il deposito della decisione che ha annullato il precedente titolo cautelare, siccome al pubblico ministero è ormai 11 • precluso proporre impugnazioni contro di essa, in conseguenza della scelta di presentare nuova richiesta di misura. 5.2. Deve in secondo luogo escludersi la configurabilità di un difetto di motivazione del nuovo provvedimento di sequestro adottato prima del deposito delle motivazioni della decisione di annullamento del precedente, per la mancata indicazione delle ragioni che escludono la violazione del giudicato cautelare. Invero, per le ragioni rappresentate in precedenza al § 5.1, il nuovo provvedimento di sequestro, se disposto quando non sia stata depositata la motivazione dell'ordinanza che ha annullato un precedente provvedimento impositivo di identica misura, non può incorrere nella violazione del giudicato cautelare, perché questo, avendo ad oggetto esclusivamente le questioni dedotte ed effettivamente decise, non sussiste fino a quando non è conoscibile il contenuto argomentativo della decisione da cui dovrebbe derivare. Di conseguenza, non è ragionevole ipotizzare la necessità di una motivazione che spieghi perché deve ritenersi insussistente una preclusione in quel momento non ancora esistente. 5.3. Sulla base di quanto precedentemente indicato, deve concludersi che l'ordinanza impugnata in questa sede, e il provvedimento da essa confermato, sono state adottate senza incorrere in alcuna preclusione derivante dal giudicato cautelare o dalla mancata definizione del precedente provvedimento cautelare avente il medesimo oggetto. L'ordinanza impugnata in questa sede, e il provvedimento da essa confermato, infatti, sono stati emessi quando non sussisteva alcun vincolo da giudicato cautelare, perché non erano note le questioni poste a base della decisione di annullamento del precedente ordine di sequestro, e, quindi, non vi era nemmeno alcun onere di motivazione sul punto. Inoltre, per quanto emerge dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, non è rilevabile alcuna violazione della preclusione da giudicato cautelare derivante dalla precedente decisione di annullamento neppure dopo il deposito della relativa motivazione, posto che tale decisione risulta essere stata dettata da ragioni formali, e precisamente dall'assenza di un'autonoma motivazione dell'originario decreto di sequestro rispetto alla richiesta del pubblico ministero. 6. Prive di specificità sono le censure esposte nel sesto motivo dei ricorsi di ER MA EA NO e di EA NG NO, le quali contestano la inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di esecuzione del sequestro effettuato sulla base del sequestro annullato, per invalidità derivata. È sufficiente rilevare, infatti, che i ricorsi non indicano né quali sarebbero gli atti affetti da invalidità derivata, né in che modo sarebbe configurabile il rapporto 4 12 di "consecutività" e "dipendenza" tra tali atti e l'ordinanza annullata, necessario a norma dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. per l'estensione degli effetti caducanti, né per quali ragioni gli atti asseritamente affetti da invalidità derivata sarebbero decisivi per ritenere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo. 7. Le censure formulate nel settimo motivo dei ricorsi di ER MA EA NO e di EA NG NO, le quali contestano l'applicazione del sequestro della società "Start s.r.l." anche in relazione ai reati addebitati al secondo, deducendo l'assenza di elementi per ritenere che quest'ultimo abbia la disponibilità della precisata impresa, e la contraddittorietà del discorso giustificativo esposto dal Tribunale, sono, con riguardo al secondo, non sorrette da un interesse giuridicamente rilevante, e, con riguardo al primo, diverse da quelle consentite in sede di legittimità. 7.1. Per quanto concerne la posizione di EA NG NO, la conclusione dell'assenza di un interesse giuridicamente rilevante discende proprio dal contenuto delle sue allegazioni. EA NG NO, in effetti, afferma di non avere la disponibilità, nemmeno in parte, della società "Start s.r.l.", contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, la quale ha ravvisato una situazione di "co- disponibilità" della stessa da parte del medesimo e del figlio. Ora, si è già osservato in precedenza, al § 2.1, secondo l'orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, l'indagato, sebbene astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01, e Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01). E, in coerenza con questo principio, si è anche affermato che, in tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assuma interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal soggetto presunto interponente che invochi l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione, in quanto avente diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene (cfr. Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, Del Ben, Rv. 282890-01, e Sez. 2, n. 15474 del 20/01/2012, Biondillo, Rv. 15474-01). 13 Nella specie, EA NG NO, negando di avere qualunque disponibilità della "Start s.r.l.", ha inequivocabilmente escluso di avere diritto alla restituzione della stessa per effetto del dissequestro, e, quindi, di essere titolare di quell'unico, specifico, interesse che consente all'indagato di proporre impugnazione avverso un provvedimento cautelare. 7.2. Con riguardo alla posizione di ER MA EA NO, invece, deve premettersi che lo stesso, pur essendo indagato, ha interesse a dedurre di essere nell'esclusiva disponibilità della società "Start s.r.l.", in quanto, se questa affermazione fosse fondata, dovrebbe essere annullato il sequestro ai fini di confisca su tale bene in relazione al profitto dei reati addebitati al padre. Tuttavia, l'ordinanza impugnata motiva specificamente ed analiticamente in ordine alla situazione di "disponibilità" della società "Start s.r.l." anche da parte di EA NG NO. In proposito, è utile premettere che, secondo l'elaborazione consolidata in giurisprudenza, in tema di confisca per equivalente, e di sequestro strumentale all'ablazione, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Roveta, Rv. 282366-01, e Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852-01). Né è contestabile che la confisca per equivalente possa essere disposta anche sui beni di una società o di altro ente, nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (cfr., per tutte, e proprio con riguardo a reati tributari, Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01, e Sez. 1, n. 50823 del 27/06/2017, dep. 2018, New Parco delle Rose s.r.I., Rv. 274640-01). Occorre inoltre aggiungere che, secondo l'insegnamento costante, anche delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Nella specie, l'ordinanza impugnata, dopo aver diffusamente illustrato le molteplici ragioni da cui inferire che ER MA EA NO «utilizzava la "Start s.r.l." come res propria, agende) uti dominus, in spregio a qualsivoglia regola di amministrazione sociale» (cfr. spec. pagg. 10-11), rappresenta che anche EA NG NO, «proprio per il tramite del figlio», si è servito di tale società «per il perseguimento di fini personali». In particolare, il Tribunale evidenzia che EA NG NO, agendo come legale rappresentante della società "Farm s.r.l.", ha sottoscritto il contratto di affitto della pertinente azienda alla "Start s.r.l.", nella quale era inquadrato in forza di un contratto di "co.co.co .", concordando un prezzo particolarmente esiguo per tale operazione, così da realizzare una condotta contestatagli a norma dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Può pertanto concludersi che l'ordinanza impugnata è immune da vizi: la stessa, infatti, ha evidenziato una situazione di «disponibilità» della "Start s.r.l." anche da parte di EA NG NO, offrendo un apparato argonnentativo che non può ritenersi inficiato da vizi così radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 8. Le censure enunciate nell'ottavo motivo dei ricorsi di ER MA EA NO e di EA NG NO, le quali contestano la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con riguardo alla vendita del complesso immobiliare dalla società "Fama s.n.c." a terzi, deducendo che la cessione è avvenuta con atto pubblico e reale versamento del prezzo, sono, in relazione al primo, non sorrette da un interesse giuridicamente rilevante, e, in relazione al secondo, manifestamente infondate. 8.1. Le censure di ER MA EA NO non sono sorrette da interesse giuridicamente rilevante, perché allo stesso non è addebitata la condotta concernente la vendita del complesso immobiliare dalla società "Fama s.n.c." a terzi. 8.2. Le censure di EA NG NO sono manifestamente infondate, perché il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile anche con riguardo alle condotte che determinano un trasferimento effettivo del bene, se connotate da elementi di inganno o di artificio. 8.2.1. La configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche in caso di trasferimento effettivo del bene o dei beni, e non solo nell'ipotesi di contratto simulato, discende dalla formulazione testuale della disposizione incriminatrice. Invero, l'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, prevede due condotte alternative, perché sanziona chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte 15 sui redditi o sul valore aggiunto o dei relativi interessi e sanzioni, per importi superiori a 50.000,00 euro, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». Invero, atti fraudolenti «altri» rispetto a quelli di alienazione simulata possono essere solo quelli non simulati, e quindi "effettivi". E, nel senso della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche in caso di trasferimento effettivo del bene o dei beni, è chiaramente orientata la giurisprudenza di legittimità. In particolare, secondo una decisione, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493-01). Secondo altra pronuncia, poi, ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti;
con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'ER (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798-01). 8.2.2. Nella specie, l'ordinanza impugnata indica perché la vendita del complesso immobiliare dalla società "Fama s.n.c." a terzi nell'ottobre 2020 deve ritenersi sì effettiva, ma caratterizzata da fraudolenza finalizzata a pregiudicare la garanzia patrimoniale per l'ER. Innanzitutto, occorre partire da una premessa: il Tribunale ritiene che la cessione delle quote societarie in "Fama s.n.c." da EA NG NO alla moglie NA OS, avvenuta per il 5% nel 2015, e per il 45% in data 9 giugno 2020, costituisce un'operazione simulata. E, in particolare, a fondamento di questa conclusione, l'ordinanza impugnata rappresenta che: a) la cessione del 45% delle quote di "Fama s.n.c.", effettuata il 9 giugno 2020 per il valore di 409.00 .0,50 euro, è avvenuta a titolo di assegno divorzile una tantum, a titolo di pagamento di debiti per prestazioni lavorative effettuate dalla donna, in epoca successiva alla notifica ad EA NG NO di diversi avvisi di 16 accertamento e cartelle esecutive;
b) nonostante il divorzio, ancora in data 10 maggio 2022, EA NG NO è risultato abitare insieme con la moglie, come emerge dal rinvenimento di capi di abbigliamento, calzature, medicinali e documenti presso l'abitazione della donna, e dalla destinazione a bed and breakfast dell'immobile ufficialmente adibito a residenza dell'indagato. Incidentalmente, può osservarsi che anche la condotta di trasferimento di un immobile a titolo di mantenimento a seguito di separazione, in caso di persistenza della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, per la dissociazione tra la realtà documentata nell'atto traslativo e quella effettiva, è stata ritenuta idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Sez. 3, n. 32504 del 04/12/2017, dep. 2018, Peluso, Rv. 273495-01). Va poi rilevato che il Tribunale ritiene il trasferimento del complesso immobiliare dalla società "Fama s.n.c." a terzi nell'ottobre 2020 atto fraudolento perché: a) il contratto preliminare, stipulato il 21 giugno 2022, prevedeva la sottoscrizione del contratto definitivo entro il 30 novembre 2022, e, però, quest'ultimo è stato perfezionato già in data 20 ottobre 2022; b) la somma versata a saldo, pari a 591.350,00 euro, è pervenuta sul conto intestato alla società "Fama s.n.c." il 27 ottobre 2022, ed è stata utilizzata pressoché per l'intero nell'arco di un mese per varie operazioni, alcune delle quali difficilmente riconducibili all'oggetto sociale dell'ente, come quelle concernenti gli acquisti di tredici orologi di pregio, di gioielli, di un'automobile, di una moto e di mobili, residuando su detto conto, alla data del 29 novembre 2022, una disponibilità pari a .soli 2.077,53 euro;
c) il compagno della destinataria di alcuni bonifici recanti causali per l'acquisto di mobili ha precisato come, in realtà, questa dicitura non corrispondeva al vero, in quanto i bonifici erano serviti, su richiesta di ER MA EA NO, a commutare disponibilità bancarie della di lui madre, NA OS, con denaro contante posseduto dalla destinataria dei precisati bonifici;
d) una parte delle disponibilità di "Fama s.n.c.", per l'importo complessivo di 129.000,00 euro, nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2022 ed il 25 ottobre 2022, è stata trasferita mediante tre bonifici recanti causale «giroconto», sul conto corrente bancario personale di NA OS. 8.2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. Le circostanze fattuali esposte in precedenza, al § 8.2.2., infatti, sono idonee a rappresentare una articolata condotta, connotata da elementi di inganno e di artificio diretti a sottrarre all'ER le garanzie patrimoniali di EA NG NO, nella quale la vendita del complesso immobiliare della "Fama s.n.c." è il momento centrale, ma non esclusivo. 17 9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente