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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1181 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 decisa all'udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frosinone, via Marittima n. 298, presso lo studio degli avvocati Maria Annita
Compagno ( ) e Cristiano Papetti C.F._2
( ), che la rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._3
in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 10 E
( , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, presso la
Direzione Affari Legali della società, rappresentata e difesa dagli avvocati
Anna Bonasera ( e Claudia D'Alessio C.F._4
( ), in virtù di procura generale alle liti per atto del C.F._5
notaio di Roma, rep. n. 57001, racc. n. 16791, del Persona_1
13.11.2024
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 776/2024
pubblicata il 25.7.2024 (buoni fruttiferi postali).
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti difensivi.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di appello notificato il 21.2.2025 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 776/2024 con la quale il Tribunale di
Frosinone ha rigettato la domanda dalla medesima avanzata diretta a ottenere la condanna di alla restituzione delle somme portate dai Controparte_1
buoni postali fruttiferi n. M000389 del 27.1.1977 di lire 250.000, n. M000390
del 27.1.1977 di lire 250.000 e n. N000294 del 29.5.1978 di lire 500.000, di durata trentennale, maggiorate dei rendimenti pattuiti, oltre interessi legali,
rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno;
con condanna pag. 2 di 10 dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00, oltre al rimborso di spese forfettarie e accessori di legge .
A sostegno dell'appello ha formulato due motivi, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le domande svolte in primo grado, ad esclusione della condanna al risarcimento del danno e, in subordine,
di ridurre la somma liquidata per le spese a € 3.397,00, esclusa la fase istruttoria.
§ 2. – Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
§ 3. – Alla prima udienza la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. All'esito, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – L'appello è fondato su due motivi, attinenti, rispettivamente, al capo sulle spese e alla statuizione di rigetto della domanda, fondata sull'accertato decorso del termine di prescrizione decennale.
Va, dunque, esaminato innanzitutto il secondo motivo, in quanto logicamente antecedente.
§ 2. – Con tale motivo (rubricato «Errata interpretazione delle norme di cui agli artt. 6, 8. e 10 del D.M. 19.12.2000 degli artt. 47 e 3 della
Costituzione – Modifica del termine di prescrizione da quinquennale a decennale – disatteso l'obbligo di informativa ex art. 6 D.M. 19.12. 20 00 da pag. 3 di 10 parte di;
portata generale. Censura della sentenza pagg. 2,3,4. – CP_1
sul punto della prescrizione decennale-») si lamenta la carente motivazione in merito all'accertamento del maturarsi della prescrizione decennale.
Più specificamente, l'appellante deduce che il giudice di primo grado richiamati, dapprima l'art. 8, comma 1 («I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi»), e poi l'art. 10, comma 2 («Le disposizioni recate dai commi 1 e 2
del precedente articolo 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente») del D.M. 19.12.2000, avrebbe seguito una lettura non corretta o quantomeno eccessivamente letterale dell'art. 6 dello stesso D.M 19.12.2000,
senza valutare la ratio sottesa allo stesso, da cui si desumerebbe che la modifica del termine di prescrizione intervenuta nel corso del rapporto (sia pure nel senso di un suo allungamento, da quinquennale a decennale), in quanto caratteristica essenziale dei buoni, sarebbe soggetta alla specifica pubblicità di cui al citato art. 6, che pone a carico di Controparte_2
l'obbligo di esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, da consegnare ai sottoscrittori, con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e tanto varrebbe anche per i buoni già emessi, alla luce della norma transitoria di cui all'art. 10 del D.M. 19.12.2000.
pag. 4 di 10 L'appellante si duole anche dell'affermazione del primo giudice secondo cui la violazione dell'art. 47 della Costituzione (norma che sancisce la tutela del risparmio) sarebbe stata dedotta in modo eccessivamente generico, tale da non precludere l'operatività dell'istituto generale della prescrizione, nonché
dell'affermazione per la quale non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento rispetto ai buoni dematerializzati, rilevante in termini di illegittimità
costituzionale ex art. 3 Cost. «considerate le differenti caratteristiche dei titoli di cui si discorre e la diversa epoca in cui gli stessi sono stati creati e collocati sul mercato», senza indicare quali sarebbero le differenti caratteristiche e senza chiarire la rilevanza dell'epoca di emissione e collocazione sul mercato.
Il motivo è infondato, condividendosi del tutto le ampie e complete argomentazioni svolte del primo giudice, il quale, con ragionamento immune da vizi logico-giuridici, ha correttamente applicato la disciplina e i principi giurisprudenziali in materia di buoni postali fruttiferi e prescrizione, per affermare che il diritto al rimborso dei tre titoli per cui è causa si è estinto per decorso del termine di prescrizione decennale.
In particolare, l'appellante contesta tali argomentazioni limitandosi a riproporre la propria tesi secondo cui, tenuto conto del principio costituzionalizzato di tutela del risparmio, l'obbligo di informazione specifica al sottoscrittore del buono previsto dall'art. 6 del D.M. 19.12.2000, circa l'intervenuta modifica del termine prescrizionale, dovrebbe applicarsi anche ai buoni emessi in precedenza, da un lato, estendendo il concetto di
«caratteristiche» dei buoni postali fruttiferi anche al termine di prescrizione,
pag. 5 di 10 dall'altro, ritenendo applicabile il ridetto art. 6 anche ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, nonostante il rilievo operato dal giudice di prime cure in ordine al mancato richiamo del suddetto articolo nell'art. 10, che contiene la normativa transitoria.
Si aggiunga che, in ogni caso, dalla inosservanza dell'obbligo di consegna del foglio informativo, così come di quello di esposizione nei locali aperti al pubblico delle condizioni praticate, previsti dall'art. 6 del D.M.
19.12.2000 al fine di consentire al risparmiatore di verificare direttamente, al momento della sottoscrizione e presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, non dipende la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicità legale dei decreti, sufficiente a rendere conoscibili al titolare dei buoni le condizioni applicate al rapporto.
Ne consegue che non sia applicabile nel caso in esame l'art. 2935 c.c.,
stante il principio, costante in giurisprudenza, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto – alla quale la suddetta disposizione attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione – è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8) del menzionato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo pag. 6 di 10 accertamento (v. tra tante, Cass. or. 28.4.2022 n. 13343; Cass.
7.3.2012 n.
3584; Cass.
7.11.2005 n. 21495).
Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale viene riproposta dall'appellante in modo del tutto generico, criticando senza validi argomenti la motivazione posta dal primo giudice a sostegno della sua manifesta infondatezza, basata sulla evidente diversa modalità di riscossione dei buoni cartacei rispetto a quelli dematerializzati (ossia rappresentati esclusivamente da una scrittura contabile effettuata su un conto di regolamento), per i quali il rimborso avviene, a scadenza o anticipato, attraverso accredito del montante maturato automaticamente sul conto di regolamento o sul libretto postale;
con la conseguenza che per essi, a differenza che per i buoni in formato cartaceo,
non decorre il termine di prescrizione, in quanto, alla scadenza fissata,
vengono rimborsati automaticamente a favore del titolare mediante accredito sul conto corrente di regolamento o sul libretto postale.
§ 3. – Con il primo motivo l'appellante contesta il capo sulle spese,
lamentando che il giudice di primo grado avrebbe liquidato erroneamente quelle per la fase istruttoria, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014,
valori medi dello scaglione di riferimento da € 5.000,00 a € 25.000,00 (rictus:
da € 5.200,01 a € 26.000,00), laddove nella specie tale fase non si è mai svolta, essendovi stato soltanto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c., stante la ritenuta superfluità della c.t.u. contabile richiesta dall'attrice.
Le spese andrebbero liquidate, dunque, nel minore importo di € 3.397,00,
escluso quello di € 1.680,00 per la fase istruttoria.
pag. 7 di 10 Il motivo va rigettato.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014,
per fase istruttoria s'intende: «le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti,
la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità
della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative,
ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta».
pag. 8 di 10 La fase istruttoria, in base alla definizione normativa, non è limitata dunque all'istruttoria in senso stretto, ossia all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende, sicché è stato affermato dalla S.C. che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del
2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. ord.
9.7.2024 n. 18723; Cass.
ord. 27.3.2023 n. 8561; v. anche Cass. ord. 13.10.2023 n. 28627, in tema di trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.).
Alla stregua di tali principi appare corretta la decisione del primo giudice di liquidare il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, a fronte del deposito delle memorie nel termine assegnato ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
della partecipazione alle udienze, dell'esame degli scritti delle parti e dei provvedimenti giudiziali.
§ 4. – In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano,
utilizzando i parametri di cui al citato D.M. n. 55/2014 (aggiornato con D.M.
n. 147/2022), valori medi dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, perché non svoltasi,
essendo stata la causa decisa alla prima udienza, senza che sia stata svolta nessuna delle attività elencate nel citato art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n.
pag. 9 di 10 55/2014 (v. in termini, Cass. ord. 11.11.2024 n. 29077), in complessivi €
3.966,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva;
€ 1.911,00 per fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 776/2024 pubblicata il 25.7.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1
di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
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