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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 7579/2021 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
“1. Assegnare in via definitiva la casa coniugale di Cittadella, via Redipuglia, 17 alla SI.ra , Pt_1
cui la stessa è concessa in comodato gratuito dal padre SI. e ove la stessa continuerà Persona_1
a risiedere con i figli anche maggiorenni;
2. Dichiarare l'affidamento della figlia minore condiviso, come per legge n. 54/2006, Persona_2
con collocazione principale presso la madre e la residenza della medesima, ove sarà collocata anche PE la residenza della minore;
frequenterà liberamente il padre, previ accordi con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche della minore;
3. Per quanto concerne i periodi feriali, il padre e la madre, terranno, liberamente con sé la figlia, durante le vacanze pasquali, alternando un anno il giorno di Pasqua e un anno il Lunedì dell'Angelo, così come durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno liberamente con sé la figlia, alternando un anno il giorno di Natale e un anno il Capodanno. Durante le vacanze estive il padre e la madre terranno con sé la figlia per periodo da concordare compatibile anche con gli impegni estivi della minore ed individuato nel mese di luglio o agosto, previo accordo dei genitori sull'individuazione del periodo stesso, a seconda anche degli impegni lavorativi di ciascun genitore, sempre tenendo conto delle richieste della figlia, seppur minore, ma ormai ultradiciassettenne. I genitori dovranno, in ogni caso, comunicarsi i periodi di ferie di ciascuno entro il 15 maggio di ogni anno per consentire all'altro un'adeguata programmazione delle proprie ferie estive;
4. Porre a carico del SI. un assegno mensile di Euro 1.500,00= a favore della Controparte_1
SI.ra , in modo tale che la stessa possa far fronte adeguatamente al proprio Parte_1 mantenimento, nonché €.1.000,00= mensili per ciascuna figlia minore ovvero avviata agli studi e non economicamente autosufficiente e quindi ed , somme tutte soggette a PE3 Persona_2
rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con spese straordinarie a carico del SI. in misura del 100%; PE2
5. Assegnare in uso l'autoveicolo Porsche CA targata FS144FD alla SI.ra , posto che lo Pt_1
stesso è già in uso alla medesima nella propria qualità di socia e dipendente della Takin S.r.l., proprietaria del suddetto veicolo;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente formulate in memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e, allo stato, non ammesse, evidenziandone nuovamente la fondata rilevanza e pertinenza rispetto alle richieste di parte ricorrente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge, chiedendone
l'aumento del 30% ai sensi e per gli effetti del DM 8 marzo n. 37, art. 4, co 1-bis DM 55/2014 come modificato (“il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”).”
Conclusioni del resistente: PE
“- La responsabilità genitoriale di resta condivisa tra entrambi i genitori;
fermo restando ogni altro e migliore accordo, considerata l'età della ragazza, il padre potrà gestire la cura della figlia in conformità con i suoi desideri, supportandola nelle sue scelte e rimanendo un punto di riferimento, auspicando che proprio attesa l'età della ragazza possa trascorrere con ciascun genitore una settimana alternata con l'altro; una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente
Natale e l'ultimo dell'anno dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01; tre giorni a Pasqua alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; almeno tre settimane nel periodo estivo, con impegno di comunicare alla madre il periodo feriale prescelto entro il 31.05 di ogni anno;
- obbligarsi il SI. a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di € 700,00= a titolo PE2 Pt_1
PE di contributo per il mantenimento della figlia ed € 700,00= mensili per il mantenimento di
in via diretta alla stessa, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a PE3
rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dall'anno successivo all'udienza presidenziale, oltre al
50% delle spese straordinarie afferenti le figlie, con riferimento al protocollo del Tribunale di
Padova, a cui si aderisce e qui si dà per richiamato;
- dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti;
- a modifica del provvedimento interinale espresso dal Presidente Delegato che ha disposto l'utilizzo
a favore della SInora dell'autovettura Porsche, si chiede sin d'ora la revoca, posto che l'auto Pt_1
in questione non è nella libera disponibilità del SInor , ma di competenza e proprietà della PE2
società Takin srl, terza estranea al procedimento de quo.
Spese e competenze di causa rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 09.12.2021 la ricorrente promuoveva ricorso al fine di sentir dichiarata la separazione giudiziale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio a Bassano del Controparte_1
Grappa (VI) il 10.12.1995. Dall'unione coniugale nascevano il 29.03.1997, il PE4 PE3
PE 02.12.1999 ed il 30.10.2007.
La ricorrente esponeva che il matrimonio si era incrinato dopo la nascita della figlia minore, anche a causa del carattere irascibile del marito e che questi aveva sempre negato la disponibilità di addivenire ad una separazione consensuale.
La SI.ra riportava che la casa familiare, situata in Cittadella (PD), era in comproprietà con il Pt_1
proprio padre (25% la ricorrente, 75% suo padre); allegava che in tale abitazione viveva insieme al marito e ai figli, nonostante lei si recasse a dormire nell'adiacente casa paterna.
Quanto alle condizioni economiche, la ricorrente esponeva che i coniugi erano soci di Takin s.r.l. (in particolare, la ricorrente aveva una quota pari al 10%, mentre il resistente una quota pari al 90%); allegava che , in detta società, ella vi aveva lavorato nell'area amministrativa fin dal 1997 ma la formale assunzione era avvenuta solo nel 2017 in qualità di impiegata, con uno stipendio mensile di circa 1.600€. Di contro, il SI. percepiva una pensione di anzianità di circa 1.000€ mensili, PE2
ma il tenore di vita familiare era molto elevato grazie ai rilevanti utili aziendali. Riportava, infatti, che dal 2015 al 2020 erano state distribuiti tra i soci (10% alla moglie e 90% al marito) circa 175.000€ all'anno. Allegava, infine, che il ricorrente aveva diviso l'azienda costituendo la società immobiliare
Regim s.r.l. e che era proprietario di alcuni immobili siti in Cittadella (PD). La SI.ra , in particolare, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affido congiunto di Pt_1
PE
, con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, il contributo al PE mantenimento delle figlie ed pari a totali 3.500€ mensili, oltre all'80% delle spese PE3
straordinarie, un assegno di mantenimento in suo favore di 1.500€ al mese, oltre all'assegnazione in uso della vettura Porsche CA targata FS144FD.
Si costituiva in giudizio in data 15.04.2022, contestando le allegazioni attoree. Controparte_1
Il resistente riportava che la crisi familiare era intervenuta nel corso del 2020 a causa degli squilibri causati sia dalla pandemia da covid-19 sia dalla morte della propria madre. Da quel periodo, infatti, la moglie aveva cominciato ad allontanarsi sia fisicamente sia moralmente ed a svolgere vita autonoma all'interno dell'abitazione familiare.
Il SI. allegava di aver ristrutturato e ampliato con le proprie sostanze l'abitazione familiare;
PE2
inoltre, esponeva che e erano economicamente autosufficienti, in quanto il primo PE4 PE3 lavorava presso l'azienda di famiglia, mentre la seconda viveva stabilmente con il fidanzato a San
Martino di Castrozza, ove lavorava presso il ristorante Malga Ces.
Il resistente allegava che il 25.11.2006 la ricorrente era stata nominata conSIliere di amministrazione di Takin s.r.l. con l'intestazione del 10% del capitale sociale ma che la stessa, poi, aveva rassegnato le dimissioni il 19.11.2013 a seguito delle crisi finanziarie che avevano colpito la società. Tuttavia, nel 2015 la società aveva superato la crisi e, quindi, la SI.ra veniva assunta come dipendente Pt_1 nel 2017. Inoltre, dichiarava che la ricorrente aiutava il proprio padre nell'attività di ristorazione di famiglia, percependo una retribuzione sconosciuta.
Quanto alla situazione economica delle società Takin s.r.l. e Regim s.r.l., riportava che la prima non aveva corrisposto alcun compenso al resistente dal 2011 e che la seconda aveva debiti complessivi pari a circa 710.000€, come risultava dal bilancio 2020. PE Il SI. , pertanto, chiedeva l'affido condiviso di , l'assegnazione della casa coniugale ad PE2
entrambi i genitori con divisione interna alla stessa (possibile materialmente) , l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia minore, tramite il versamento della somma mensile di 700€, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di provvedere a qualsiasi spesa di gestione della casa familiare.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza presidenziale del 27.04.2022 in cui il
Presidente delegato dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi sentiva i coniugi e dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione. Poi, proponeva alle parti il seguente accordo conciliativo: “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
dispone che il marito lasci l'abitazione familiare entro il 30.08.22 e che, nel frattempo, possa rimanere nell'abitazione familiare;
affido condiviso di PE
ad entrambi i genitori;
frequentazioni libere con il padre previ accordi con la madre;
il padre PE starà con tre settimane anche non consecutive durante le prossime vacanze estive, da concordarsi con la madre;
il padre verserà direttamente alla figlia euro 700 al mese a PE5
titolo di suo mantenimento, oltre al 100% delle spese straordinarie;
il padre verserà alla madre a PE titolo di mantenimento di la somma mensile di euro 700 oltre al 100% delle spese straordinarie;
la moglie manterrà l'uso della porche caienne”. Le parti prestavano il consenso al superiore accordo e, pertanto, il Presidente delegato lo confermava in via provvisoria e rinviava per la verifica di un accordo transattivo definitivo all'udienza del 14.09.2022.
A tale udienza il Presidente delegato, preso atto che il resistente non aveva nel frattempo rilasciato l'abitazione familiare nel termine stabilito, concedeva allo stesso un ulteriore termine per il rilascio dell'immobile, fissando una penale per ogni giorno di ritardo;
rinviava per la verifica del rilascio all'udienza del 09.11.2022, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Tenutasi l'udienza cartolare del 09.11.2022, accertato l'effettivo rilascio dell'abitazione coniugale da parte del resistente e preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto all'udienza del 27.04.2022, tale da consensualizzare la separazione, il Presidente delegato si riservava di riferire al Collegio per l'omologa .
Il Collegio con decreto del 14.12.2022 rilevava che l'accordo raggiunto all'udienza presidenziale del
27.04.2022 riguardava solo i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 comma 3 c.p.c. e, dunque, fermi tali provvedimenti, nominava G.I. la dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi e fissava l'udienza del 10.05.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 10.05.2023 con cui veniva chiesto di pronunciare la sentenza non definitiva sullo status e rimessione della causa in istruttoria con concessione delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Pertanto, il 10.05.2023 interveniva la sentenza non definitiva di separazione e, con ordinanza emessa in pari data, veniva rimessa la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. e fissando per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 08.02.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Tenutasi tale udienza, il G.I. rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava l'udienza di pc del 14.11.2024, da svolgersi in modalità cartolare.
All'udienza del 14.11.2024 le parti precisavano le conclusioni alle condizioni di cui in premessa e il
G.I., pertanto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio e concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. ***
PE Sull'affidamento di . PE Il Collegio ritiene debba essere confermato l'affido congiunto della figlia minore (ormai infradiciottenne), con collocamento prevalente presso la madre, regime ormai consolidato sin dall'avvio del giudizio e che , nel superiore interesse della minore, non vi è motivo di modificare PE avendo raggiunto un buon equilibrio che le permette di frequentare il padre con regolarità.
Anche in ordine ai tempi di frequentazione padre-figlia, data l'età della ragazza, essi dovranno essere regolati da liberi accordi padre-figlia anche riguardo alle prossime vacanze pasquali ed estive, in base alle eSIenze della figlia.
Sull'assegnazione della casa coniugale. PE Attesa la collocazione prevalente di presso la madre, deve essere anche confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (di cui, peraltro, ella è proprietaria per il 25%, mentre il rimanente 75% è in proprietà del di lei padre), dato il diritto della figlia di mantenere l'habitat domestico in cui è cresciuta sino ad oggi.
PE Sul mantenimento di e PE3
La domanda della ricorrente dev'essere parzialmente accolta, aumentando l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore delle figlie.
È necessario valutare preliminarmente le condizioni economico-patrimoniali delle parti per poter stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenne PE3
ma non economicamente autosufficiente in quanto iscritta alla Facoltà di Medicina di Ferrara (tale PE circostanza è pacifica tra le parti), ed , minorenne, iscritta all'ultimo anno del liceo.
In particolare, dalle evidenze processuali risulta che la SI.ra percepisce uno stipendio di circa Pt_1
1.600€ al mese quale impiegata presso la società di famiglia Takin s.r.l., di cui è socia al 10%, oltre ad essere socia sempre al 10% anche dell'immobiliare Regim s.r.l. La ricorrente, inoltre, è proprietaria al 25% dell'abitazione familiare (il restante 75% è di proprietà del padre).
Il SI. , invece, percepisce una pensione di circa 1.000€ al mese (docc. 1, 2 e 3) ed è socio al PE2
90%, di Takin s.r.l. e di Regim s.r.l., in cui ricopre altresì il ruolo di amministratore unico. Inoltre, il resistente è proprietario di due immobili siti in Cittadella.
Ciò premesso, il resistente fin dalla memoria di costituzione ha riportato che l'immobiliare Regim
s.r.l. è fortemente indebitata (ha allegato debiti pari a circa 710.000€ e crediti pari a circa 90.000€ nel bilancio 2020) e che non fallisce solo perché uno degli immobili detenuti in leasing è affittato alla società produttiva Takin s.r.l. per un canone mensile di circa 12.000€. Inoltre, ha esposto di non ricevere compensi da Takin s.r.l. per la sua attività di amministratore dal 2011 e che la stessa società ha distribuito utili ai soci solo nel 2015 (circa 100.000€), mentre successivamente ha deliberato la distribuzione di ulteriori utili per 300.000€ (distribuiti solo parzialmente e comunque dilazionati negli anni).
La ricorrente ha sempre contestato tale ricostruzione affermando che Takin s.r.l. in realtà è una società solida dal punto di vista economico-finanziario e, oltre al bilancio del 2022 di Takin s.r.l. e Regim
s.r.l. (docc. 34 e 35, prodotti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), ha depositato con la comparsa conclusionale anche i bilanci 2021 e 2023 di Takin s.r.l. (docc. 40 e 42) e il bilancio 2023 di Regim s.r.l. (doc. 43).
Il Collegio ritiene ammissibile la produzione tardiva dei documenti 42 e 43, nonché del documento
45 contenente la visura aggiornata di Takin s.r.l., in quanto materiale sopravvenuto rispetto ai termini previsti per legge per le nuove allegazioni;
invece, ritiene inammissibile la produzione documentale del bilancio di Takin s.r.l. relativo al 2021 (doc. 40) perché esistente già al momento in cui è stata depositato il bilancio del 2022.
Dall'esame di tale documentazione si evince, da un lato, che Takin s.r.l. ha fatturato un utile pari a
91.980€ nel 2021 (tale cifra è contenuta nel bilancio relativo al 2022, che riporta i dati riguardanti anche l'anno precedente), 316.728€ nel 2022 e 313.132€ nel 2023; dall'altro che Regim s.r.l. ha fatturato un utile di 65.914€ nel 2021 (il motivo per cui si conosce tale cifra è lo stesso appena descritto per Takin s.r.l.), 59.879€ nel 2022 e 27.932€. Si desume, quindi, che entrambe le società sono in una situazione di solidità economico-finanziaria.
Bisogna tener conto, inoltre, che all'udienza presidenziale del 27.04.2022 il resistente ha dichiarato che ogni anno decide quali utili distribuire in base alle necessità familiari, prelevando tra i 50.000€ e i 70.000€ all'anno. È evidente, pertanto, sia da quanto fatturato annualmente dalle società sia dalle dichiarazioni spontanee rese dal SI. , che i reali redditi su cui può contare sono in realtà di PE2
gran lunga superiori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, in cui viene rappresentato solo quanto percepito a titolo di pensione. PE Passando al quantum dell'assegno di mantenimento per ed , occorre ricordare che PE3 sono trascorsi più di 4 anni dall'instaurazione del giudizio e che le eSIenze e i bisogni di entrambe le figlie sono naturalmente aumentate (si veda sul punto Cass. Civ. Sez I, ord., 04/05/2023, n. 11724:
“in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo
è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eSIenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”). In particolare, risulta iscritta all'università di Bologna, ove vive in un appartamento in affitto, e non PE3 essendo economicamente autosufficiente è necessario prevedere un contributo maggiore rispetto a
PE quanto percepito quando viveva nell'abitazione familiare. Quanto a , invece, il prossimo raggiungimento della maggiore età comporta presumibilmente un cambiamento delle sue necessità ed eSIenze quotidiane , tale da richiedere un aumento del suo mantenimento.
Il Collegio, pertanto, attesa la maggiore capacità economica del padre, ritiene di dover disporre l'aumento del contributo da questi dovuto al mantenimento di ambo le figlie nella misura mensile di
850€ ciascuna, da corrispondere direttamente ad (essendo venuta meno la relazione di PE3
PE convivenza con la moglie), mentre per da corrispondere alla madre;
entrambi detti assegni debbono essere corrisposti alle beneficiarie entro il giorno 5 di ogni mese, somme rivalutabili annualmente in base agli indici Istat. Infine, sempre in ragione dei maggiori redditi di può godere il SI , egli dovrà contribuire alle spese straordinarie per le figlie, disciplinate come da PE2
Protocollo del Tribunale di Padova, nella misura del 80%.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie.
La domanda della ricorrente dev'essere accolta.
L'art. 156 c.c. in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge pone i requisiti per la sua configurazione, cioè la mancanza di redditi adeguati del coniuge richiedente e la capacità dell'altro coniuge di farvi fronte. Occorre, però, sottolineare che la giurisprudenza ormai consolidata in materia afferma che la separazione personale non fa venir meno il rapporto di coniugio e che, quindi, rimane il vincolo di assistenza materiale. Ne consegue che l'assegno di mantenimento dev'essere corrisposto al fine di permettere al coniuge che ne ha diritto di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (si veda Cass. Civ. ordinanza n. 8254 del 22 marzo 2023: “Nei giudizi di separazione personale, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge che non disponga di adeguati redditi propri deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.”).
Nel caso in esame si ritiene che alla SI.ra debba essere riconosciuto il diritto di ricevere dal Pt_1
resistente un assegno di mantenimento poiché, pur godendo di propri redditi (avendo un rapporto di lavoro regolare dal 2017 con retribuzione mensile di euro 1.600), questi non le permettono di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Infatti, la disparità di reddito tra le parti è evidente sia dalle dichiarazioni delle parti sia dai documenti prodotti, come ampiamente già motivato esaminando la situazione economico patrimoniale delle parti.
Ciò nonostante, relativamente al quantum dell'assegno di mantenimento, bisogna valutare l'entità di questa disparità reddituale: la SI.ra percepisce circa 1.600€ al mese quale impiegata di 5° Pt_1 livello (docc. 11, 12, 13, 14 e 15) ed è socia per il 10% sia di Takin s.r.l. sia di Regim s.r.l. (docc. 5 e
22). La stessa, inoltre, è proprietaria al 25% dell'abitazione familiare, di cui è assegnataria.
Il resistente ha, poi, allegato che la ricorrente da sempre aiuta il padre nell'attività di ristorazione familiare, percependone una retribuzione;
tuttavia, si è limitato a riportare tali fatti senza allegare alcuna prova e, pertanto, si deve ritenere che la SI.ra non lavori in tale attività. Pt_1
Si rileva, tuttavia, che la ricorrente, in quanto socia al 10% sia di Takin s.r.l. sia di Regim s.r.l., percepisce la propria quota di utili quando questi vengono distribuiti. Non è dato sapere quale sia il reale importo effettivamente goduto ma, viste le dichiarazioni di entrambe le parti (la ricorrente ha riportato nel ricorso introduttivo che vengono distribuiti circa 175.000€ di utili ogni anno, mentre il resistente ha dichiarato di prelevare annualmente tra i 50.000€ e i 70.000€), si può ritenere che la SI.ra possa contare su un'entrata annuale variabile ma che incide positivamente sul suo Pt_1
patrimonio.
Ciò premesso, dato il permanere della disparità reddituale tra le parti e tenuto conto che la ricorrente comunque non sostiene oneri abitativi e riceve una quota degli utili distribuiti da Takin s.r.l. che si sommano allo stipendio da dipendente, il Collegio dispone l'obbligo in capo a Controparte_1
di corrispondere a , a partire dalla presente decisione, un assegno di mantenimento Parte_1 pari 750€ al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Sull'assegnazione dell'autoveicolo.
La domanda della ricorrente è inammissibile per mancanza di connessione qualificata oltre che risultando l'autovettura Porsche CA targata FS144FD intestata a Takin s.r.l., soggetto estraneo al giudizio. Ne consegue che va revocato il provvedimento interinale (che solo sull'iniziale accordo delle parti) prevedeva l'assegnazione in uso alla ricorrente.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, nonché della neutralità delle domande di separazione e di affidamento, della soccombenza prevalente di quanto alle domande di Controparte_1
mantenimento delle figlie e della moglie e della soccombenza di quanto alla sola Parte_1 domanda di assegnazione dell'autoveicolo, si reputa di dover condannare il primo al pagamento di
1/2 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, cause di valore indeterminabile (da 26.001€ a 52.000€), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide: PE 1) Conferma l'affido condiviso di , con collocamento prevalente presso la madre;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia alle modalità previste in motivazione;
3) Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
PE 4) Dispone l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento di ed PE3
tramite la corresponsione, direttamente per la prima e alla madre per la seconda, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di 850€ ciascuna, a decorrere dalla presente decisione, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 80% delle spese straordinarie;
5) Dispone in favore di , a decorrere dalla presente decisione, un assegno Parte_1 di mantenimento pari a 750€ al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Dichiara l'inammissibilità della domanda della ricorrente in ordine all'assegnazione dell'autoveicolo Porsche CA targata FS144FD;
7) Condanna al pagamento in favore di di ½ delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, pari a 2.905 €, oltre spese generali e accessori come per legge.
Padova, il 4.04.25
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi