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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4224/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , rapp. e dif. dall'avv.to
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
Antonietta Pelella, elett.te domiciliati come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato 4/9/2024, i ricorrente di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell' convenuta, di aver lavorato per quest'ultima CP_2
con i profili professionali di cui al ricorso, di aver espletato la loro attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (alcuni ricorrenti per periodi inferiori) in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto
premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, hanno concluso come da pagine 5 e 6 del ricorso. L' , ritualmente evocata in giudizio, si è costituita in giudizio regolarmente, CP_1
formulando varie contestazioni di rito e di merito, concludendo come da pagina 3 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
In primo luogo, va rilevato che ha rinunciato agli atti del giudizio in corso Parte_1
di causa (udienza 11/4/2025), con accettazione della controparte alla stessa udienza.
Perciò, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio tra il predetto ricorrente e l' . CP_1
Quanto al merito, va detto che una fattispecie analoga è stata decisa dalla Cassazione
nell'ordinanza n. 1505/2021 (confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro
prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada
in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento delle domande nei limiti di seguito precisati.
Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti,
così come precisati nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza a seguito di espresso ordine dell'istruttore.
Infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione come sollevata dall'ente per alcuni ricorrenti e di erroneità dei conteggi per altri lavoratori in ordine alle ore lavorative effettivamente prestate nei festivi infrasettimanali.
Verificati i calcoli redatti dai ricorrenti, deve rilevarsi che gli stessi seguono le indicazioni dell'ente: infatti, le domande di , e non Parte_2 Parte_4 Parte_8
Contr riguardano i periodi coperti da prescrizione eccepiti dall'
Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento CP_1
in favore dei ricorrenti delle somme di cui al dispositivo. I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
I due terzi delle spese di lite sono compensati, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e del carattere seriale della controversia;
il residuo terzo delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio tra e l' ; Parte_1 CP_1
b) accoglie le altre domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l , CP_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle seguenti somme:
€ 1.148,93 in favore di;
Parte_2
€ 521,97 in favore di;
Parte_3 € 3.107,80 in favore di;
Parte_4
€ 178,66 in favore di;
Parte_5
€ 1.618,85 in favore di;
Parte_6
€ 2.790,16 in favore di;
Parte_7
€ 204,04 in favore di;
Parte_8
c) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento sulle seguenti CP_1
somme degli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
d) compensa i due terzi delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti del residuo terzo, liquidato in tale misura ridotta in € 750,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , rapp. e dif. dall'avv.to
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
Antonietta Pelella, elett.te domiciliati come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato 4/9/2024, i ricorrente di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell' convenuta, di aver lavorato per quest'ultima CP_2
con i profili professionali di cui al ricorso, di aver espletato la loro attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (alcuni ricorrenti per periodi inferiori) in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto
premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, hanno concluso come da pagine 5 e 6 del ricorso. L' , ritualmente evocata in giudizio, si è costituita in giudizio regolarmente, CP_1
formulando varie contestazioni di rito e di merito, concludendo come da pagina 3 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
In primo luogo, va rilevato che ha rinunciato agli atti del giudizio in corso Parte_1
di causa (udienza 11/4/2025), con accettazione della controparte alla stessa udienza.
Perciò, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio tra il predetto ricorrente e l' . CP_1
Quanto al merito, va detto che una fattispecie analoga è stata decisa dalla Cassazione
nell'ordinanza n. 1505/2021 (confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro
prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada
in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento delle domande nei limiti di seguito precisati.
Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti,
così come precisati nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza a seguito di espresso ordine dell'istruttore.
Infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione come sollevata dall'ente per alcuni ricorrenti e di erroneità dei conteggi per altri lavoratori in ordine alle ore lavorative effettivamente prestate nei festivi infrasettimanali.
Verificati i calcoli redatti dai ricorrenti, deve rilevarsi che gli stessi seguono le indicazioni dell'ente: infatti, le domande di , e non Parte_2 Parte_4 Parte_8
Contr riguardano i periodi coperti da prescrizione eccepiti dall'
Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento CP_1
in favore dei ricorrenti delle somme di cui al dispositivo. I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
I due terzi delle spese di lite sono compensati, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e del carattere seriale della controversia;
il residuo terzo delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio tra e l' ; Parte_1 CP_1
b) accoglie le altre domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l , CP_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle seguenti somme:
€ 1.148,93 in favore di;
Parte_2
€ 521,97 in favore di;
Parte_3 € 3.107,80 in favore di;
Parte_4
€ 178,66 in favore di;
Parte_5
€ 1.618,85 in favore di;
Parte_6
€ 2.790,16 in favore di;
Parte_7
€ 204,04 in favore di;
Parte_8
c) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento sulle seguenti CP_1
somme degli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
d) compensa i due terzi delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti del residuo terzo, liquidato in tale misura ridotta in € 750,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo