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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.7486/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7486 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018
TRA
, , rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in atti, dall'AVV. TETA LUIGI , presso il cui studio, in VIA 4 MARZO, 21,
BALVANO (PZ), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E , c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, CP_1
dall'AVV. RAGO GIOVANNI, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA L.
CASSESE,12 84122 SALERNO
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1779.2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 giugno 2018 e ad esso notificato il 09 luglio 2018, con il quale gli si intimava di corrispondere in favore della
(di seguito “ ), la Controparte_2 CP_2
somma di € 42.563,76 oltre accessori di legge, quale debitoria risultante dallo scoperto di conto corrente acceso nell'anno 2006 presso tale Istituto di credito.
In particolare, esso opponente lamentava la nullità del provvedimento monitorio opposto per carenza di prova scritta del titolo azionato nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari da parte della al rapporto su CP_2
indicato. Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, con provvedimento del 12.11.2019 il precedente istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.10.2019, accoglieva parzialmente l'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinando alla l'esibizione degli in giudizio degli estratti conto relativi al periodo CP_2
dall'apertura del conto corrente e fino al 31.03.2006, mentre dichiarava inammissibile la richiesta rispetto al contratto di apertura del c/c n.100711, trattandosi di documento già prodotto nel procedimento monitorio, rinviando la causa all'udienza del
04.03.2020, all'esito della quale si dava atto del mancato deposito, da parte della dalla documentazione richiesta, disponendosi altresì rinvio per la precisazione CP_2
delle conclusioni.
Con ordinanza del 19 luglio 2023, la causa veniva rimessa sul ruolo sì da poter disporre la C.T.U. contabile al fine di operare una ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Di seguito, il consulente nominato, dott. , depositava l'elaborato Persona_1
peritale e, all'udienza del 08.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.
Anzitutto, è d'uopo evidenziare come parte opponente non contesta la situazione debitoria in cui versa nei confronti della sicché non è controversa l'esistenza CP_2
del credito da quest'ultima vantato.
A ciò aggiungasi che, per quel che concerne l'onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali
(Cfr. tra le molte Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467
Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791). Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla convenuta CP_2
(avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sé
a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la abbia assolto l'onere della prova su di essa CP_2
gravante, mediante la produzione del contratto di conto corrente n. 711/13 stipulato in data 12/12/1986; del documento di adeguamento delle condizioni contrattuali del conto corrente n° 711/13 del 04/01/2007; del contratto di apertura di credito con affidamento di £. 100 Mln del 12/05/1989; del documento di adeguamento delle condizioni contrattuali dell'apertura di credito del 24/03/2016; della certificazione di cui all'art. 50 del TUB.
Pertanto, dalla documentazione richiamata ben può evincersi la sussistenza del credito portato dal decreto opposto, considerato, altresì, che nella materia bancaria, la ricostruzione dei saldi e la prova dei “movimenti” può desumersi anche "aliunde",
mediante l'ausilio di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti, se in grado di fornire indicazioni certe e complete (Cfr. tra le molte Cass.Cvi. 20621/2021).
Alla luce di ciò, può essere esaminata la consulenza tecnica d'ufficio, rilevante ai fini del quantum della pretesa fatta valere nell'odierno giudizio, che il Giudice condivide in quanto congruamente motivata e conforme alla normativa vigente, nonché immune da vizi logici e tecnici.
Nello specifico, il consulente ha operato il ricalcolo del saldo del c/c secondo i seguenti criteri: “• depurando il conto esclusivamente dagli interessi trimestralmente calcolati
dalla • partendo dal saldo alla data del 01.01.2006; • considerando i CP_2 CP_2
movimenti ordinati per data valuta;
• applicando i tassi pattuiti come da contratto;
•
applicando agli interessi ricalcolati: dal 01.01.2006 al 03.01.2007 nessuna
capitalizzazione considerata l'assenza della reciprocità prevista nel contratto del
12.12.1986; dal 04.01.2007 al 31.12.2013 la capitalizzazione trimestrale considerate
le pattuizione del contratto del 04.01.2007; dal 01.01.2014 al 30.09.2016 nessuna
capitalizzazione perché esclusa per legge;
dal 01.10.2016 al 30.06.2017 nessuna
capitalizzazione visto il mancato adeguamento da parte della alla Delibera CP_2
C.I.C.R. del 03/08/2016 (artt. 4 e 5) e la mancata autorizzazione all'addebito in conto
degli interessi debitori pur esigibili”, ricavando, all'esito, un saldo debitore pari ad
€35.491,65.
In virtù di ciò, pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna del debitore ingiunto, odierno opponente, alla corresponsione della somma di € 35.491,65 in favore della CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 1779.2018;
-condanna l'opponente a corrispondere, per le ragioni indicate in parte motiva, in
favore della Banca, la somma di € 35.491,65, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, così come ricalcolata dal CTU;
- condanna l'opponente a pagare le spese di lite, che si liquidano Parte_1
in € 8.000,00, di cui € 2586,00 per spese, ivi compresa la ctu liquidata con decreto
del 24/7/2024 ed il residuo per onorario oltre accessori di legge
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7486 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018
TRA
, , rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in atti, dall'AVV. TETA LUIGI , presso il cui studio, in VIA 4 MARZO, 21,
BALVANO (PZ), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E , c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, CP_1
dall'AVV. RAGO GIOVANNI, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA L.
CASSESE,12 84122 SALERNO
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1779.2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 giugno 2018 e ad esso notificato il 09 luglio 2018, con il quale gli si intimava di corrispondere in favore della
(di seguito “ ), la Controparte_2 CP_2
somma di € 42.563,76 oltre accessori di legge, quale debitoria risultante dallo scoperto di conto corrente acceso nell'anno 2006 presso tale Istituto di credito.
In particolare, esso opponente lamentava la nullità del provvedimento monitorio opposto per carenza di prova scritta del titolo azionato nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari da parte della al rapporto su CP_2
indicato. Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, con provvedimento del 12.11.2019 il precedente istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.10.2019, accoglieva parzialmente l'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinando alla l'esibizione degli in giudizio degli estratti conto relativi al periodo CP_2
dall'apertura del conto corrente e fino al 31.03.2006, mentre dichiarava inammissibile la richiesta rispetto al contratto di apertura del c/c n.100711, trattandosi di documento già prodotto nel procedimento monitorio, rinviando la causa all'udienza del
04.03.2020, all'esito della quale si dava atto del mancato deposito, da parte della dalla documentazione richiesta, disponendosi altresì rinvio per la precisazione CP_2
delle conclusioni.
Con ordinanza del 19 luglio 2023, la causa veniva rimessa sul ruolo sì da poter disporre la C.T.U. contabile al fine di operare una ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Di seguito, il consulente nominato, dott. , depositava l'elaborato Persona_1
peritale e, all'udienza del 08.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.
Anzitutto, è d'uopo evidenziare come parte opponente non contesta la situazione debitoria in cui versa nei confronti della sicché non è controversa l'esistenza CP_2
del credito da quest'ultima vantato.
A ciò aggiungasi che, per quel che concerne l'onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali
(Cfr. tra le molte Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467
Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791). Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla convenuta CP_2
(avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sé
a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la abbia assolto l'onere della prova su di essa CP_2
gravante, mediante la produzione del contratto di conto corrente n. 711/13 stipulato in data 12/12/1986; del documento di adeguamento delle condizioni contrattuali del conto corrente n° 711/13 del 04/01/2007; del contratto di apertura di credito con affidamento di £. 100 Mln del 12/05/1989; del documento di adeguamento delle condizioni contrattuali dell'apertura di credito del 24/03/2016; della certificazione di cui all'art. 50 del TUB.
Pertanto, dalla documentazione richiamata ben può evincersi la sussistenza del credito portato dal decreto opposto, considerato, altresì, che nella materia bancaria, la ricostruzione dei saldi e la prova dei “movimenti” può desumersi anche "aliunde",
mediante l'ausilio di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti, se in grado di fornire indicazioni certe e complete (Cfr. tra le molte Cass.Cvi. 20621/2021).
Alla luce di ciò, può essere esaminata la consulenza tecnica d'ufficio, rilevante ai fini del quantum della pretesa fatta valere nell'odierno giudizio, che il Giudice condivide in quanto congruamente motivata e conforme alla normativa vigente, nonché immune da vizi logici e tecnici.
Nello specifico, il consulente ha operato il ricalcolo del saldo del c/c secondo i seguenti criteri: “• depurando il conto esclusivamente dagli interessi trimestralmente calcolati
dalla • partendo dal saldo alla data del 01.01.2006; • considerando i CP_2 CP_2
movimenti ordinati per data valuta;
• applicando i tassi pattuiti come da contratto;
•
applicando agli interessi ricalcolati: dal 01.01.2006 al 03.01.2007 nessuna
capitalizzazione considerata l'assenza della reciprocità prevista nel contratto del
12.12.1986; dal 04.01.2007 al 31.12.2013 la capitalizzazione trimestrale considerate
le pattuizione del contratto del 04.01.2007; dal 01.01.2014 al 30.09.2016 nessuna
capitalizzazione perché esclusa per legge;
dal 01.10.2016 al 30.06.2017 nessuna
capitalizzazione visto il mancato adeguamento da parte della alla Delibera CP_2
C.I.C.R. del 03/08/2016 (artt. 4 e 5) e la mancata autorizzazione all'addebito in conto
degli interessi debitori pur esigibili”, ricavando, all'esito, un saldo debitore pari ad
€35.491,65.
In virtù di ciò, pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna del debitore ingiunto, odierno opponente, alla corresponsione della somma di € 35.491,65 in favore della CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 1779.2018;
-condanna l'opponente a corrispondere, per le ragioni indicate in parte motiva, in
favore della Banca, la somma di € 35.491,65, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, così come ricalcolata dal CTU;
- condanna l'opponente a pagare le spese di lite, che si liquidano Parte_1
in € 8.000,00, di cui € 2586,00 per spese, ivi compresa la ctu liquidata con decreto
del 24/7/2024 ed il residuo per onorario oltre accessori di legge
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.