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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 867 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ; Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZERBINATI IRENE e con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolò, Via Roma n. 108;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassolnovo, in data 05/06/2016, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2016; separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita del 29.9.2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 02.10.2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi hanno già regolato le reciproche questioni economiche come pattuito nelle condizioni di separazione e nello specifico:
- la casa coniugale sita a Cassolnovo (PV) via Roma 56/1/A è rimasta nella disponibilità di (doc. 5) il quale con atto di surroga bilaterale a rogito Notaio Parte_1 [...] in data 19/10/2020 n. 23228/15648 rep. (doc. 6) si è accollato la quota residua Per_1 del debito in capo alla signora derivante dal contratto di mutuo stipulato con atto Pt_2
pag. 1 di 5 a rogito Notaio in data 28/03/2018 ai nn. 15473/8986 rep.; Persona_2 successivamente con atto in data 22/12/2021 a rogito Notaio n. 275 Persona_3 rep. – n. 235 (doc. 7) la signora ha trasferito al signor la propria quota Pt_2 Parte_1 di ½ della piena proprietà dell'immobile;
- la signora in data 18/07/2024 ha acquistato l'immobile (doc. 8-9) sito in Pt_2
Cassolnovo (PV) via Carlo Alberto n. 182/E, presso il quale ha già trasferito la propria residenza (doc. 10),
- il conto corrente cointestato acceso presso Credit LE Italia Spa n.
00049/30712787 è stato chiuso con la divisione in parti uguali del denaro ivi giacente.
2) I signori e concordano nel regolamentare le Parte_2 Parte_1 questioni inerenti i rapporti e il mantenimento dei figli minori e come Per_4 Per_5 di seguito indicato:
- i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_4 Per_5
- i bambini trascorreranno con i genitori periodi di tempo paritari. In particolare e trascorreranno una settimana con il padre ed una settimana con la Per_4 Per_5 madre in via alternata ed il rientro a casa dell'altro genitore avverrà il lunedì dopo l'uscita da scuola. Nella settimana in cui i figli staranno con un genitore, sarà comunque garantito all'altro, previo accordo tra le parti e in un'ottica di collaborazione reciproca, di passare del tempo con i bambini, con ciò assicurando la continuità dei rapporti tra i bambini e i genitori e consentendo a questi ultimi di poter gestire al meglio ogni eventuale impegno;
- nel periodo estivo i bambini trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ognuno dei genitori;
tale periodo sarà organizzato ogni anno sulla base delle ferie dei genitori e/o degli altri impegni di natura familiare e non familiare che dovessero sorgere;
- durante le due settimane delle festività natalizie e nelle settimane di Pasqua, la turnazione settimanale verrà sospesa al fine di consentire ai bambini di trascorrere con entrambi i genitori le feste. In particolare per le feste di Natale, da alternare ogni anno,
i bambini trascorreranno con un genitore il giorno del 24 dicembre e il pranzo del 25 dicembre, mentre con l'altro genitore trascorreranno la cena del 25 dicembre e il giorno del 26 dicembre;
quanto al capodanno, i bambini trascorreranno la festa del 31 dicembre pag. 2 di 5 ed il giorno del 1° gennaio con uno dei due genitori, ad anni alterni, così come per la
Pasqua e la Pasquetta che saranno trascorse dai bambini con un genitore e l'anno successivo con l'altro, eventualmente anche separando i due giorni sulla base degli accordi che i genitori assumeranno ogni anno;
- i genitori si accorderanno anno per anno sulla gestione dei giorni feriali del periodo delle feste, consentendo ad entrambi di trascorrere un periodo di tempo uguale con i figli;
- a titolo di mantenimento per i figli il signor verserà alla signora – Parte_1 Pt_2 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese - l'importo mensile di € 300,00, oltre alla metà dell'assegno unico per i figli che viene mensilmente accreditato in favore del padre, con riserva di quest'ultimo di rettificare le modalità di accredito mediante la corresponsione diretta del 50% in favore di ciascun genitore, appena avrà ricevuto la disponibilità all'espletamento della pratica da parte del Patronato di riferimento;
- i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese cd. straordinarie (sanitarie, sportive, per la mensa scolastica) sulla base del protocollo n. 2323/2016 tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che deve intendersi qui integralmente trascritto e che viene allegato (doc.
11) al presente ricorso ad integrazione delle condizioni di divorzio. In particolare il signor provvederà ad anticipare tali spese e la signora provvederà Parte_1 Pt_2 mensilmente a rifondergli la propria quota parte.
3) I signori e si dichiarano personalmente economicamente Pt_2 Parte_1 autosufficienti.
4) I signori e dichiarano che con le su estese Parte_2 Parte_1 condizioni di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) i signori e si danno altresì reciproco assenso al Parte_2 Parte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio con iscrizione dei figli minori sugli stessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
07.3.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (accordo di separazione mediante negoziazione assistita del
29.9.2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data
02.10.2021, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'intervenuto accordo di negoziazione assistita.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da in Cassolnovo, in data 05/06/2016, il cui atto è Parte_1 Parte_2
pag. 4 di 5 stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte
II, Serie A, n. 5, dell'anno 2016;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 867 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ; Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZERBINATI IRENE e con domicilio eletto presso il suo studio in Gambolò, Via Roma n. 108;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassolnovo, in data 05/06/2016, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2016; separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita del 29.9.2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 02.10.2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi hanno già regolato le reciproche questioni economiche come pattuito nelle condizioni di separazione e nello specifico:
- la casa coniugale sita a Cassolnovo (PV) via Roma 56/1/A è rimasta nella disponibilità di (doc. 5) il quale con atto di surroga bilaterale a rogito Notaio Parte_1 [...] in data 19/10/2020 n. 23228/15648 rep. (doc. 6) si è accollato la quota residua Per_1 del debito in capo alla signora derivante dal contratto di mutuo stipulato con atto Pt_2
pag. 1 di 5 a rogito Notaio in data 28/03/2018 ai nn. 15473/8986 rep.; Persona_2 successivamente con atto in data 22/12/2021 a rogito Notaio n. 275 Persona_3 rep. – n. 235 (doc. 7) la signora ha trasferito al signor la propria quota Pt_2 Parte_1 di ½ della piena proprietà dell'immobile;
- la signora in data 18/07/2024 ha acquistato l'immobile (doc. 8-9) sito in Pt_2
Cassolnovo (PV) via Carlo Alberto n. 182/E, presso il quale ha già trasferito la propria residenza (doc. 10),
- il conto corrente cointestato acceso presso Credit LE Italia Spa n.
00049/30712787 è stato chiuso con la divisione in parti uguali del denaro ivi giacente.
2) I signori e concordano nel regolamentare le Parte_2 Parte_1 questioni inerenti i rapporti e il mantenimento dei figli minori e come Per_4 Per_5 di seguito indicato:
- i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_4 Per_5
- i bambini trascorreranno con i genitori periodi di tempo paritari. In particolare e trascorreranno una settimana con il padre ed una settimana con la Per_4 Per_5 madre in via alternata ed il rientro a casa dell'altro genitore avverrà il lunedì dopo l'uscita da scuola. Nella settimana in cui i figli staranno con un genitore, sarà comunque garantito all'altro, previo accordo tra le parti e in un'ottica di collaborazione reciproca, di passare del tempo con i bambini, con ciò assicurando la continuità dei rapporti tra i bambini e i genitori e consentendo a questi ultimi di poter gestire al meglio ogni eventuale impegno;
- nel periodo estivo i bambini trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ognuno dei genitori;
tale periodo sarà organizzato ogni anno sulla base delle ferie dei genitori e/o degli altri impegni di natura familiare e non familiare che dovessero sorgere;
- durante le due settimane delle festività natalizie e nelle settimane di Pasqua, la turnazione settimanale verrà sospesa al fine di consentire ai bambini di trascorrere con entrambi i genitori le feste. In particolare per le feste di Natale, da alternare ogni anno,
i bambini trascorreranno con un genitore il giorno del 24 dicembre e il pranzo del 25 dicembre, mentre con l'altro genitore trascorreranno la cena del 25 dicembre e il giorno del 26 dicembre;
quanto al capodanno, i bambini trascorreranno la festa del 31 dicembre pag. 2 di 5 ed il giorno del 1° gennaio con uno dei due genitori, ad anni alterni, così come per la
Pasqua e la Pasquetta che saranno trascorse dai bambini con un genitore e l'anno successivo con l'altro, eventualmente anche separando i due giorni sulla base degli accordi che i genitori assumeranno ogni anno;
- i genitori si accorderanno anno per anno sulla gestione dei giorni feriali del periodo delle feste, consentendo ad entrambi di trascorrere un periodo di tempo uguale con i figli;
- a titolo di mantenimento per i figli il signor verserà alla signora – Parte_1 Pt_2 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese - l'importo mensile di € 300,00, oltre alla metà dell'assegno unico per i figli che viene mensilmente accreditato in favore del padre, con riserva di quest'ultimo di rettificare le modalità di accredito mediante la corresponsione diretta del 50% in favore di ciascun genitore, appena avrà ricevuto la disponibilità all'espletamento della pratica da parte del Patronato di riferimento;
- i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese cd. straordinarie (sanitarie, sportive, per la mensa scolastica) sulla base del protocollo n. 2323/2016 tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che deve intendersi qui integralmente trascritto e che viene allegato (doc.
11) al presente ricorso ad integrazione delle condizioni di divorzio. In particolare il signor provvederà ad anticipare tali spese e la signora provvederà Parte_1 Pt_2 mensilmente a rifondergli la propria quota parte.
3) I signori e si dichiarano personalmente economicamente Pt_2 Parte_1 autosufficienti.
4) I signori e dichiarano che con le su estese Parte_2 Parte_1 condizioni di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) i signori e si danno altresì reciproco assenso al Parte_2 Parte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio con iscrizione dei figli minori sugli stessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
07.3.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (accordo di separazione mediante negoziazione assistita del
29.9.2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data
02.10.2021, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'intervenuto accordo di negoziazione assistita.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da in Cassolnovo, in data 05/06/2016, il cui atto è Parte_1 Parte_2
pag. 4 di 5 stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte
II, Serie A, n. 5, dell'anno 2016;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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