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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 dell'Acquafredda, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Iginia Piatti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
OPPONENTE contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliati in Tivoli, Via Adolfo Scalpelli, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Fida, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto Parte_1 alla stessa notificato in data 27.11.2024, sulla base di decreto ingiuntivo del Tribunale di
Tivoli, n. 984 del 02.10.2024, emesso per il credito portato da tre assegni bancari, per l'importo complessivo di Euro 17.500,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Parte opponente ha premesso di aver proposto opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando tuttavia che, per mero errore di calcolo nei termini, l'atto di opposizione è 2
stato notificato agli opposti in data 14.11.2024, mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 04.10.2024, con conseguente superamento del termine per l'opposizione.
Ciò posto, l'opponente ha evidenziato che i titoli di credito, sui quali era fondata la domanda monitoria, risultavano già soddisfatti, oltre ad essere stati sottoscritti con grafia differente rispetto a quella della parte e non intestati.
Inoltre, l'opponente ha rilevato che gli opposti non hanno documentato la successione dall'originario creditore . Persona_1
Infine, l'opponente ha contestato il mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, venendo in rilievo controversia in materia di successione ereditaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1
e , evidenziando che il credito oggetto del precetto Controparte_2 CP_3 si fonda su decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, con conseguente formazione di giudicato sulla pretesa creditoria, e che la presente controversia risulta estranea alla materia della successione ereditaria.
Conseguentemente, gli opposti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e accertamento della ricorrenza dei presupposti della lite temeraria.
L'opposizione a precetto risulta infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che il titolo esecutivo alla base del precetto è costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 984 del 02.10.2024, emesso per l'importo di Euro
17.500,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, risulta incontestato che l'indicato decreto ingiuntivo non è stato oggetto di tempestiva opposizione, con conseguente formazione di giudicato in ordine all'esistenza del credito azionato, nonché al rapporto posto alla base del credito e all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
A tal riguardo, deve essere condiviso il principio per cui “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto
l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass. 11.05.2010, n. 11360, conf. Cass. 25.10.2017, n.
25317, Cass. 26.06.2015, n. 13207).
Ciò posto, risultano conseguentemente assorbiti nella formazione del giudicato sul diritto di credito azionato in via monitoria i motivi di opposizione attinenti a fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Rientrano evidentemente in tale novero le contestazioni relative all'adempimento del credito in momento anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo e al difetto di 3
intestazione o al carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte ai titoli di credito su cui era fondata la domanda monitoria.
Ugualmente, rientra nello stesso ambito la contestazione relativa al difetto di titolarità attiva del credito, per mancata prova della successione dall'originario creditore, stante l'emissione del decreto ingiuntivo in favore degli opposti.
Infine, venendo in rilievo controversia relativa a domanda di adempimento del credito portato da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, emesso in base di assegni bancari, la presente controversia risulta non qualificabile come attinente a materia successoria, né rientrante in diverse materie sottoposte a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del ridotto livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n.
28226 del 14.10.2021, conf. Cass. n. 27326 del 24.10.2019, Cass. n. 7901 del
30.03.2018, Cass. Sez. Un. n. 9911 del 20.04.2018).
Nel caso di specie, la proposizione di opposizione a precetto, con contestazione della sussistenza di diritto di credito oggetto di giudicato, integra il requisito della colpa grave, a fronte della proposizione di una domanda il cui rigetto appariva facilmente pronosticabile dall'opponente.
Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese 4
della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali
(o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conf. Cass. n. 21570 del 30.11.2012).
Nel caso di specie, appare equo fare riferimento alla metà dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come in dispositivo
Inoltre, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500 e non superiore ad
Euro 5.000”.
Nel caso di specie, in considerazione di quanto indicato, appare equilibrato quantificare la condanna dell'opponente nei confronti della Cassa della Ammende ad importo pari ad Euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a precetto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore degli opposti, della somma di Euro 1.500,00;
- Condanna l'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della della somma di Euro 500,00. Controparte_4
Tivoli, 24.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 dell'Acquafredda, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Iginia Piatti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
OPPONENTE contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliati in Tivoli, Via Adolfo Scalpelli, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Fida, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto Parte_1 alla stessa notificato in data 27.11.2024, sulla base di decreto ingiuntivo del Tribunale di
Tivoli, n. 984 del 02.10.2024, emesso per il credito portato da tre assegni bancari, per l'importo complessivo di Euro 17.500,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Parte opponente ha premesso di aver proposto opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando tuttavia che, per mero errore di calcolo nei termini, l'atto di opposizione è 2
stato notificato agli opposti in data 14.11.2024, mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 04.10.2024, con conseguente superamento del termine per l'opposizione.
Ciò posto, l'opponente ha evidenziato che i titoli di credito, sui quali era fondata la domanda monitoria, risultavano già soddisfatti, oltre ad essere stati sottoscritti con grafia differente rispetto a quella della parte e non intestati.
Inoltre, l'opponente ha rilevato che gli opposti non hanno documentato la successione dall'originario creditore . Persona_1
Infine, l'opponente ha contestato il mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, venendo in rilievo controversia in materia di successione ereditaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1
e , evidenziando che il credito oggetto del precetto Controparte_2 CP_3 si fonda su decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, con conseguente formazione di giudicato sulla pretesa creditoria, e che la presente controversia risulta estranea alla materia della successione ereditaria.
Conseguentemente, gli opposti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e accertamento della ricorrenza dei presupposti della lite temeraria.
L'opposizione a precetto risulta infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che il titolo esecutivo alla base del precetto è costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 984 del 02.10.2024, emesso per l'importo di Euro
17.500,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, risulta incontestato che l'indicato decreto ingiuntivo non è stato oggetto di tempestiva opposizione, con conseguente formazione di giudicato in ordine all'esistenza del credito azionato, nonché al rapporto posto alla base del credito e all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
A tal riguardo, deve essere condiviso il principio per cui “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto
l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass. 11.05.2010, n. 11360, conf. Cass. 25.10.2017, n.
25317, Cass. 26.06.2015, n. 13207).
Ciò posto, risultano conseguentemente assorbiti nella formazione del giudicato sul diritto di credito azionato in via monitoria i motivi di opposizione attinenti a fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Rientrano evidentemente in tale novero le contestazioni relative all'adempimento del credito in momento anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo e al difetto di 3
intestazione o al carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte ai titoli di credito su cui era fondata la domanda monitoria.
Ugualmente, rientra nello stesso ambito la contestazione relativa al difetto di titolarità attiva del credito, per mancata prova della successione dall'originario creditore, stante l'emissione del decreto ingiuntivo in favore degli opposti.
Infine, venendo in rilievo controversia relativa a domanda di adempimento del credito portato da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, emesso in base di assegni bancari, la presente controversia risulta non qualificabile come attinente a materia successoria, né rientrante in diverse materie sottoposte a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del ridotto livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n.
28226 del 14.10.2021, conf. Cass. n. 27326 del 24.10.2019, Cass. n. 7901 del
30.03.2018, Cass. Sez. Un. n. 9911 del 20.04.2018).
Nel caso di specie, la proposizione di opposizione a precetto, con contestazione della sussistenza di diritto di credito oggetto di giudicato, integra il requisito della colpa grave, a fronte della proposizione di una domanda il cui rigetto appariva facilmente pronosticabile dall'opponente.
Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese 4
della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali
(o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conf. Cass. n. 21570 del 30.11.2012).
Nel caso di specie, appare equo fare riferimento alla metà dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come in dispositivo
Inoltre, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500 e non superiore ad
Euro 5.000”.
Nel caso di specie, in considerazione di quanto indicato, appare equilibrato quantificare la condanna dell'opponente nei confronti della Cassa della Ammende ad importo pari ad Euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a precetto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore degli opposti, della somma di Euro 1.500,00;
- Condanna l'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della della somma di Euro 500,00. Controparte_4
Tivoli, 24.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli