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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2222/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011796301100 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011796301100 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004297229000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004297229000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente il 05 luglio 2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate SC di
NZ, in persona del legale rappresentante p.t., avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.030 2024 90042972 29/000, asseritamente notificata in data 21 maggio 2024, in relazione alla cartella di pagamento n. 030 2017 00117963 01/000 di € 7.929,09, in materia di tributo IRPEF, IVA anno 2014.
Deduceva:
1. Prescrizione della pretesa tributaria;
2. Nullità dell'atto impugnato per difetto degli elementi essenziali, omessi criteri di calcolo, violazione del diritto di difesa;
3. Inesistenza dell'atto per assoluta incertezza, illiquidità ed inesigibilità delle somme richieste. Lesione diritto di difesa. Impossibilità di controllo.
Mancanza dei presupposti dell'azione esecutiva;
3. Nullità assoluta della cartella esattoriale per omesso invio al contribuente dell'avviso bonario ai sensi degli artt. 36 bis, co.3 D.P.R. n. 600/73 e 54bis. Co 3 D,P.
R. n. 633/72; 4. Difetto e carenza di motivazione dell'atto.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'esecutività del ruolo. Con vittoria di spese.
Resiste l'Agenzia della riscossione con memoria depositata in data 11 settembre 2024. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Rigettata l'istanza cautelare all'udienza del 5 novembre 2025, la causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di doglianza è palesemente infondato.
La cartella di pagamento n.030 2017 00117963 01/000, è stata ritualmente notificata in data 29 gennaio
2018 a mezzo pec (v. all. 4 Fasc. AdER). In ogni caso la circostanza non è in contestazione.
Poiché la cartella de qua non risulta opposta, il credito azionato si è cristallizzato e non più opponibile nell'an e nel quantum, con la conseguenza che il contribuente non può lamentare in questa sede l'intervenuta decadenza del potere impositivo che, chiaramente, andava eccepita in sede di impugnativa della cartella medesima.
Residua, allora, solo la verifica della maturazione della prescrizione del credito tributario azionato limitatamente al periodo compreso tra la notifica della cartella (29.01.2018) e la notifica dell'impugnata intimazione (21.05.2024).
Nella fattispecie, viene in rilievo un credito "erariale" (IRPEF e IVA) il cui termine di prescrizione, relativamente all'imposta, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, è decennale (ex multis cfr. Cass. civ., Sez.
V, Ord. 21.12.2021, n.40929 ed ancora Cass. civ. Sez.VI-5, Ord. 10.09.2020, n. 18703 e Cass. civ., Sez.
VI-5, 11 maggio 2018, n. 11555), stante l'assenza di una espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi, di contro, applicare il termine breve di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., comma 1, n.4 "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a scadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuova autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (cfr Cass. civ., Sez. VI -5 Ord. 26.06.2020
n.12740).
Viceversa, con riferimento agli interessi e alle sanzioni, collegati al predetto tributo, il termine di prescrizione
è quello quinquennale. Invero, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 stabilisce “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. A sua volta, l'art. 2948 c.c. comma 1, n.4 prevede che “si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che
"il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile", come nel caso di specie, "vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario" nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019). E' stato, altresì, precisato in materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass.
n. 30901 del 2019 e Cass. n. 36403 del 2021).
Orbene, trovando applicazione, per quanto precede, il termine di prescrizione ordinaria per l'imposta IRPEF
è da escludere, con ogni evidenza, che il credito erariale azionato sia, medio tempore, caduto in prescrizione.
Quanto agli interessi e sanzioni che, come detto, scontano la prescrizione breve quinquennale, si osserva ancora.
Normalmente per quest'ultimi crediti la prescrizione verrebbe a scadere allo spirare del quinto anno, e, quindi, il 29.01.2023.
Sennonché, la resistente Agenzia delle Entrate SC ha, altresì documentato, di aver interrotto la prescrizione con la notifica, a mezzo pec, dei seguenti atti:
-preavviso fermo n.03084201800000865001, notifica 05.09.2018 (v. all.6 fasc. AdER);
-intimazione pagamento n.03020199001007344000, notifica 12.03.2019 (v. all.7 fasc. AdER);
-preavviso fermo n.03084201900001838001, notifica 26.06.2019 (v. all.8 fasc. AdER);
-intimazione pagamento n.03020239001047102000, notifica 14.03.2023 (v. all.9 fasc. AdER).
Pure detta documentazione non è stata contestata dal contribuente.
Pertanto, anche con riguardo al credito da interessi e sanzioni deve escludersi che il termine breve di prescrizione quinquennale, alla data di notifica dell'impugnata intimazione (11.03.2024), sia, medio tempore, fruttuosamente decorso.
Tanto, a tacere che nel caso di specie il termine di prescrizione va correlato con le disposizioni di legge promulgate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposizioni che, vanno lette in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.Lgs n. 159/2015, per cui occorre computare i 542 giorni di sospensione del decorso dei termini di prescrizione – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 -, come previsti dall'art. 68 d. l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. con legge 24 aprile 2020, n.27 così come da ultimo modificato con d.l. 25 maggio 2021, n.73, conv. con legge 23 luglio 2021, n.106, in virtù del rinvio, ivi contenuto, alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Alla stregua di quanto precede il ricorso va rigettato, con assorbimento delle ulteriori doglianze, siccome inidonee a sorreggere diverse conclusioni.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli medi cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria/ trattazione, poiché non tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate
SC, che liquida, per compensi, in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA, CPA e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
NZ, 28 gennaio 2026. Il Presidente-relatore
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2222/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011796301100 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011796301100 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004297229000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004297229000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente il 05 luglio 2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate SC di
NZ, in persona del legale rappresentante p.t., avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.030 2024 90042972 29/000, asseritamente notificata in data 21 maggio 2024, in relazione alla cartella di pagamento n. 030 2017 00117963 01/000 di € 7.929,09, in materia di tributo IRPEF, IVA anno 2014.
Deduceva:
1. Prescrizione della pretesa tributaria;
2. Nullità dell'atto impugnato per difetto degli elementi essenziali, omessi criteri di calcolo, violazione del diritto di difesa;
3. Inesistenza dell'atto per assoluta incertezza, illiquidità ed inesigibilità delle somme richieste. Lesione diritto di difesa. Impossibilità di controllo.
Mancanza dei presupposti dell'azione esecutiva;
3. Nullità assoluta della cartella esattoriale per omesso invio al contribuente dell'avviso bonario ai sensi degli artt. 36 bis, co.3 D.P.R. n. 600/73 e 54bis. Co 3 D,P.
R. n. 633/72; 4. Difetto e carenza di motivazione dell'atto.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'esecutività del ruolo. Con vittoria di spese.
Resiste l'Agenzia della riscossione con memoria depositata in data 11 settembre 2024. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Rigettata l'istanza cautelare all'udienza del 5 novembre 2025, la causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di doglianza è palesemente infondato.
La cartella di pagamento n.030 2017 00117963 01/000, è stata ritualmente notificata in data 29 gennaio
2018 a mezzo pec (v. all. 4 Fasc. AdER). In ogni caso la circostanza non è in contestazione.
Poiché la cartella de qua non risulta opposta, il credito azionato si è cristallizzato e non più opponibile nell'an e nel quantum, con la conseguenza che il contribuente non può lamentare in questa sede l'intervenuta decadenza del potere impositivo che, chiaramente, andava eccepita in sede di impugnativa della cartella medesima.
Residua, allora, solo la verifica della maturazione della prescrizione del credito tributario azionato limitatamente al periodo compreso tra la notifica della cartella (29.01.2018) e la notifica dell'impugnata intimazione (21.05.2024).
Nella fattispecie, viene in rilievo un credito "erariale" (IRPEF e IVA) il cui termine di prescrizione, relativamente all'imposta, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, è decennale (ex multis cfr. Cass. civ., Sez.
V, Ord. 21.12.2021, n.40929 ed ancora Cass. civ. Sez.VI-5, Ord. 10.09.2020, n. 18703 e Cass. civ., Sez.
VI-5, 11 maggio 2018, n. 11555), stante l'assenza di una espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi, di contro, applicare il termine breve di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., comma 1, n.4 "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a scadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuova autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (cfr Cass. civ., Sez. VI -5 Ord. 26.06.2020
n.12740).
Viceversa, con riferimento agli interessi e alle sanzioni, collegati al predetto tributo, il termine di prescrizione
è quello quinquennale. Invero, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 stabilisce “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. A sua volta, l'art. 2948 c.c. comma 1, n.4 prevede che “si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che
"il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile", come nel caso di specie, "vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario" nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019). E' stato, altresì, precisato in materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass.
n. 30901 del 2019 e Cass. n. 36403 del 2021).
Orbene, trovando applicazione, per quanto precede, il termine di prescrizione ordinaria per l'imposta IRPEF
è da escludere, con ogni evidenza, che il credito erariale azionato sia, medio tempore, caduto in prescrizione.
Quanto agli interessi e sanzioni che, come detto, scontano la prescrizione breve quinquennale, si osserva ancora.
Normalmente per quest'ultimi crediti la prescrizione verrebbe a scadere allo spirare del quinto anno, e, quindi, il 29.01.2023.
Sennonché, la resistente Agenzia delle Entrate SC ha, altresì documentato, di aver interrotto la prescrizione con la notifica, a mezzo pec, dei seguenti atti:
-preavviso fermo n.03084201800000865001, notifica 05.09.2018 (v. all.6 fasc. AdER);
-intimazione pagamento n.03020199001007344000, notifica 12.03.2019 (v. all.7 fasc. AdER);
-preavviso fermo n.03084201900001838001, notifica 26.06.2019 (v. all.8 fasc. AdER);
-intimazione pagamento n.03020239001047102000, notifica 14.03.2023 (v. all.9 fasc. AdER).
Pure detta documentazione non è stata contestata dal contribuente.
Pertanto, anche con riguardo al credito da interessi e sanzioni deve escludersi che il termine breve di prescrizione quinquennale, alla data di notifica dell'impugnata intimazione (11.03.2024), sia, medio tempore, fruttuosamente decorso.
Tanto, a tacere che nel caso di specie il termine di prescrizione va correlato con le disposizioni di legge promulgate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposizioni che, vanno lette in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.Lgs n. 159/2015, per cui occorre computare i 542 giorni di sospensione del decorso dei termini di prescrizione – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 -, come previsti dall'art. 68 d. l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. con legge 24 aprile 2020, n.27 così come da ultimo modificato con d.l. 25 maggio 2021, n.73, conv. con legge 23 luglio 2021, n.106, in virtù del rinvio, ivi contenuto, alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Alla stregua di quanto precede il ricorso va rigettato, con assorbimento delle ulteriori doglianze, siccome inidonee a sorreggere diverse conclusioni.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli medi cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria/ trattazione, poiché non tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate
SC, che liquida, per compensi, in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA, CPA e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
NZ, 28 gennaio 2026. Il Presidente-relatore