Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 588
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che il credito erariale, per imposte, non fosse prescritto in base al termine decennale e che, per interessi e sanzioni, il termine quinquennale non fosse maturato, considerando anche le interruzioni della prescrizione tramite atti notificati e la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19. Pertanto, anche per interessi e sanzioni, il termine non era spirato alla data di notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per difetto degli elementi essenziali, omessi criteri di calcolo, violazione del diritto di difesa

    Le ulteriori doglianze sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto per assoluta incertezza, illiquidità ed inesigibilità delle somme richieste. Lesione diritto di difesa. Impossibilità di controllo. Mancanza dei presupposti dell'azione esecutiva.

    Le ulteriori doglianze sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Nullità assoluta della cartella esattoriale per omesso invio dell'avviso bonario

    Le ulteriori doglianze sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Difetto e carenza di motivazione dell'atto

    Le ulteriori doglianze sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 588
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo