Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1975
CASS
Sentenza 12 dicembre 2014
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TAR
Sentenza 18 giugno 2019
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TAR
Ordinanza cautelare 4 luglio 2019
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CS
Ordinanza cautelare 5 giugno 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 24 giugno 2020
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TAR
Sentenza 16 luglio 2020
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Ordinanza cautelare 16 luglio 2020
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Decreto cautelare 28 luglio 2020
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CS
Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
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CS
Rigetto
Sentenza 25 gennaio 2021
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CS
Parere definitivo 15 luglio 2021
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Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2021
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Decreto cautelare 30 luglio 2021
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CS
Rigetto
Sentenza 27 settembre 2021
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TAR
Sentenza 27 ottobre 2021
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CS
Decreto presidenziale 5 novembre 2021
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Ordinanza collegiale 22 dicembre 2021
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CS
Inammissibile
Sentenza 28 febbraio 2022

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  • Inammissibile
    Incompetenza funzionale del Consiglio di Stato

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, poiché la sentenza di appello ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado senza modificare l'effetto conformativo, la competenza a pronunciarsi sulla richiesta di chiarimenti spetta al TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.

  • Rigettato
    Violazione ed elusione del giudicato

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le contestazioni relative al provvedimento di risoluzione del contratto da parte del Comune attengono all'esercizio di un nuovo potere del Comune, autonomo rispetto alle precedenti sentenze, e che il potere è stato esercitato nei limiti lasciati liberi dal giudicato. Pertanto, non sussiste inottemperanza. La domanda è stata riqualificata come azione di annullamento, per la quale il Consiglio di Stato si è dichiarato funzionalmente incompetente, rimettendo la causa al TAR.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato su un ricorso proposto da Italgeco Scarl, volto a ottenere chiarimenti in sede di ottemperanza di una precedente sentenza dello stesso Consiglio (n. 6848 del 2024), e su un ricorso per motivi aggiunti volto a dichiarare l'illegittimità della nota del Comune di San Marco Evangelista del 8.10.2025, con cui è stata disposta la risoluzione della convenzione di concessione rep. n.4 del 30.12.2019, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o connesso. La società ricorrente, già aggiudicataria di una gara per la progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale, aveva presentato un'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per un impianto di cremazione. Tale procedimento era stato sospeso dalla Regione Campania e, di conseguenza, anche la concessione era stata sospesa dal Comune. Il TAR Campania aveva rigettato il ricorso della società contro tali sospensioni, e il Consiglio di Stato aveva confermato tale decisione. Successivamente, il Comune aveva riattivato la concessione, ma aveva poi avviato un procedimento per la risoluzione della convenzione, ritenendo che la realizzazione di un impianto di cremazione con due linee, anziché una, costituisse una variante sostanziale rispetto al progetto originario. La società ricorrente contestava tale risoluzione, ritenendola illegittima e in violazione del giudicato.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per chiarimenti proposto ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., poiché la sentenza di cui si chiedevano chiarimenti aveva rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado senza modificare l'effetto conformativo, e pertanto la competenza per l'ottemperanza spettava al TAR Campania ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto che le contestazioni mosse dalla società ricorrente attenessero all'esercizio di un nuovo potere da parte del Comune, autonomo rispetto al giudicato, e che pertanto non sussistessero le condizioni per un giudizio di ottemperanza. Di conseguenza, la domanda di nullità della risoluzione del contratto è stata respinta, mentre la domanda, riqualificata come azione di annullamento, è stata dichiarata di competenza funzionale del TAR Campania, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge. Le spese processuali sono state compensate per metà e per metà poste a carico della società ricorrente, con condanna al pagamento di € 5.000,00 in favore del Comune e della Regione Campania.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1975
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1975
Data del deposito : 11 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo