Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 25/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
147/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2024, il ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale (ipoacusia) nella misura dell'8%, deduceva la sussistenza di un aggravamento e chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di percepire una rendita corrispondente ad un grado di invalidità superiore (16%) e di condannare l' al CP_1
pagamento della relativa prestazione.
1.2. L costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
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2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio un aggravamento della ipoacusia già riconosciuta dall' come di origine professionale nel 2012, con danno biologico dell'8%. In particolare, CP_1
il ricorrente ha allegato di essere stato esposto a rischio otolesivo anche dopo il 2012, per aver lavorato alle dipendenze di aziende che si occupavano di manutenzione del verde pubblico e privato con impiego di strumenti di lavoro rumorosi.
2.2. Il testimone ha confermato che dal 2016 al 2018 il ricorrente ha lavorato Testimone_1
alle dipendenze di aziende che si occupavano di manutenzione del verde e che nello svolgimento di tale attività egli era quotidianamente esposto, per quasi tutta la giornata lavorativa, al rumore prodotto dal decespugliatore. Il testimone ha in particolare dichiarato “…
l'attività lavorativa si protraeva effettivamente per 4/5ore giornaliere;
il tipo di attività variava nel senso che la decespugliazione copriva circa il 90% del lavoro…”.
2.3. Il ctu nominato, dopo aver attentamente valutato sia le risultanze della prova testimoniale che la documentazione medica prodotta dal ricorrente, ha così concluso: “Il Sig. Parte_1
è affetto da ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale. Alla data della
[...]
espletata revisione, si ritiene, con ragionevole certezza, che fossero intervenute modificazioni in peius della ipoacusia da rumore, con danno alla propria integrità psico-fisica, danno biologico, valutabile nella misura del 14% (quattordici per cento)”.
Le considerazioni del C.T.U., in quanto adeguatamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento CP_1
della prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(14%), con decorrenza dalla domanda amministrativa. Sulla somma sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91.
2 3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 – valore medio con riduzione del 50% per la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate).
Le spese di C.T.U. vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:
accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 14% per ipoacusia;
condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1
predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
€ 2.695,50 per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rocco Carabba, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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