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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/09/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 986/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
17.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Cecchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento aggravamento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis Parte_1 rejectis, accertare nei confronti dell' in persona del Direttore protempore con CP_1 sede in Pisa Via Di Simone n. 2 che, a causa dell'attività lavorativa svolta, il sig. Pt_1 ha subito un aggravamento della malattia professionale già riconosciuta e
[...] conseguentemente condannare l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo per il CP_1 grado di menomazione in misura del 34% o in quello maggiore o minore che sarà accertato al termine dell'espletanda istruttoria. Con vittoria delle spese e delle competenze legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda della ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2023, il ricorrente chiedeva di accertare l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta (“ernia discale lombare”), di cui il risultava affetto, e conseguentemente domandava il Pt_1 riconoscimento di una invalidità pari al 34%.
2. In particolare, il ricorrente riferiva che, dopo la sentenza del Tribunale di Pisa –
Sezione Lavoro di data 13.05.2021, che gli aveva riconosciuto la malattia professionale suddetta con percentuale invalidante del 16%, aveva subito un aggravamento della patologia, così da essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico in data 02.07.2020, che tuttavia non comportava alcun miglioramento.
3. Il ricorrente aggiungeva che la domanda di aggravamento presentata all' CP_1 veniva rigettata non ritenendolo sussistente.
4. In data 09.09.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di aggravamento della patologia accertata, evidenziando che il ricorrente aveva abbandonato il lavoro e non era soggetto più a rischio specifico.
6. In data 14.11.2024 veniva conferito l'incarico al CTU medico-legale, dott.
[...]
che depositava il suo elaborato peritale in data 05.04.2025. Per_1
7. All'udienza del 17.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 2 di 4 8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Nel presente giudizio si controverte in merito all'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta con sentenza a favore del ricorrente.
10. Sul punto il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Il Signor è affetto attualmente Pt_1 da una Sindrome da fallimento chirurgico spinale (Failed Back Surgery
Syndrome:FBSS). Tale condizione patologica era insorta successivamente all'intervento di “Artrodesi L5-S1 con viti peduncolate e cage intersomatica in titanio” eseguito in data 02-07-2020. L'intervento (in precedenza non ritenuto necessario) era finalizzato al trattamento della sintomatologia dolorosa progressivamente incrementata di intensità e indotta dalla patologia valutata quale lavoro-correlata “discopatia degenerativa L5-S1 con stenosi foraminale”.
Il quadro clinico risultava essere ribelle a tutte le terapie: farmacologica orale con impiego di antidolorifici oppioidi, cannabis;
cortisonici e anestetici locali per via epidurale;
ozonoterapia; stimolazione mediante radiofrequenza pulsata direttamente sulle strutture responsabili della sintomatologia dolorosa (le faccette articolari delle artico lazioni intervertebrali). Attualmente il Paziente è portatore di neurostimolatore midollare impiantato in tasca chirurgica a livello del gluteo sinistro. È quindi documentato l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta (discopatia lombare grado 016%) per il cui trattamento si era reso necessario l'intervento di artrodesi. Questo tuttavia non ha risolto la sintomatologia dolorosa esitando in una FBSS con conseguente cronicizzazione del quadro algico. L' aveva riconosciuto all'assicurato un danno biologico CP_2 pari al 3% per “minimo impegno funzionale spalla sinistra” (14/06/2018) ed un ulteriore pari al 3% per “minimo impegno funzionale spalla destra”
(26/07/2018). Entrambe le patologie non risultano aggravate. Il danno da inabilità permanente generato dalla malattia professionale, con riferimento ai codd.192-193 è valutabile in 18 punti percentuali da fare risalire al luglio 2020
Pag. 3 di 4 data dell'intervento di Artrodesi. Il danno biologico complessivo, con valutazione globale, è attualmente pari a 22 punti percentuali.”.
11. Pertanto, le valutazioni del CTU, pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno conferma dell'aggravamento della malattia professionale richiesto dal ricorrente.
12. Nel merito della domanda la CTU effettuata quantifica nel 22% la percentuale invalidante complessiva da riconoscere al Pt_1
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta al ricorrente (“ernia discale lombare”); Parte_1
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante complessiva è del 22%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data della domanda di revisione del 06.09.2022 fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Annalisa Cecchetti, dichiaratisi antistataria.
Pisa, 04.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 986/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
17.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Cecchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento aggravamento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis Parte_1 rejectis, accertare nei confronti dell' in persona del Direttore protempore con CP_1 sede in Pisa Via Di Simone n. 2 che, a causa dell'attività lavorativa svolta, il sig. Pt_1 ha subito un aggravamento della malattia professionale già riconosciuta e
[...] conseguentemente condannare l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo per il CP_1 grado di menomazione in misura del 34% o in quello maggiore o minore che sarà accertato al termine dell'espletanda istruttoria. Con vittoria delle spese e delle competenze legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda della ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2023, il ricorrente chiedeva di accertare l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta (“ernia discale lombare”), di cui il risultava affetto, e conseguentemente domandava il Pt_1 riconoscimento di una invalidità pari al 34%.
2. In particolare, il ricorrente riferiva che, dopo la sentenza del Tribunale di Pisa –
Sezione Lavoro di data 13.05.2021, che gli aveva riconosciuto la malattia professionale suddetta con percentuale invalidante del 16%, aveva subito un aggravamento della patologia, così da essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico in data 02.07.2020, che tuttavia non comportava alcun miglioramento.
3. Il ricorrente aggiungeva che la domanda di aggravamento presentata all' CP_1 veniva rigettata non ritenendolo sussistente.
4. In data 09.09.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di aggravamento della patologia accertata, evidenziando che il ricorrente aveva abbandonato il lavoro e non era soggetto più a rischio specifico.
6. In data 14.11.2024 veniva conferito l'incarico al CTU medico-legale, dott.
[...]
che depositava il suo elaborato peritale in data 05.04.2025. Per_1
7. All'udienza del 17.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 2 di 4 8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Nel presente giudizio si controverte in merito all'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta con sentenza a favore del ricorrente.
10. Sul punto il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Il Signor è affetto attualmente Pt_1 da una Sindrome da fallimento chirurgico spinale (Failed Back Surgery
Syndrome:FBSS). Tale condizione patologica era insorta successivamente all'intervento di “Artrodesi L5-S1 con viti peduncolate e cage intersomatica in titanio” eseguito in data 02-07-2020. L'intervento (in precedenza non ritenuto necessario) era finalizzato al trattamento della sintomatologia dolorosa progressivamente incrementata di intensità e indotta dalla patologia valutata quale lavoro-correlata “discopatia degenerativa L5-S1 con stenosi foraminale”.
Il quadro clinico risultava essere ribelle a tutte le terapie: farmacologica orale con impiego di antidolorifici oppioidi, cannabis;
cortisonici e anestetici locali per via epidurale;
ozonoterapia; stimolazione mediante radiofrequenza pulsata direttamente sulle strutture responsabili della sintomatologia dolorosa (le faccette articolari delle artico lazioni intervertebrali). Attualmente il Paziente è portatore di neurostimolatore midollare impiantato in tasca chirurgica a livello del gluteo sinistro. È quindi documentato l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta (discopatia lombare grado 016%) per il cui trattamento si era reso necessario l'intervento di artrodesi. Questo tuttavia non ha risolto la sintomatologia dolorosa esitando in una FBSS con conseguente cronicizzazione del quadro algico. L' aveva riconosciuto all'assicurato un danno biologico CP_2 pari al 3% per “minimo impegno funzionale spalla sinistra” (14/06/2018) ed un ulteriore pari al 3% per “minimo impegno funzionale spalla destra”
(26/07/2018). Entrambe le patologie non risultano aggravate. Il danno da inabilità permanente generato dalla malattia professionale, con riferimento ai codd.192-193 è valutabile in 18 punti percentuali da fare risalire al luglio 2020
Pag. 3 di 4 data dell'intervento di Artrodesi. Il danno biologico complessivo, con valutazione globale, è attualmente pari a 22 punti percentuali.”.
11. Pertanto, le valutazioni del CTU, pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno conferma dell'aggravamento della malattia professionale richiesto dal ricorrente.
12. Nel merito della domanda la CTU effettuata quantifica nel 22% la percentuale invalidante complessiva da riconoscere al Pt_1
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta al ricorrente (“ernia discale lombare”); Parte_1
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante complessiva è del 22%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data della domanda di revisione del 06.09.2022 fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Annalisa Cecchetti, dichiaratisi antistataria.
Pisa, 04.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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