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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/11/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2408/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...] De Gasperi n. 21/A, e
, Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]; entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 7, presso lo studio dell'avv. Allen Massimo Tedeschi (Cf. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 13.11.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi […] alle seguenti condizioni:
“1) La Signora la quale dal mese di luglio 2022 vive separata dal Signor si impegna a trasferire la Pt_1 Pt_2 propria residenza da San Maurizio Canavese (TO), Via De Gasperi, n. 21/A, all'attuale sua abitazione, sita in Torino (TO), Via Pesaro, n. 27 o altra, unitamente ai due figli, maggiorenni e economicamente non autosufficienti, i quali continueranno a vivere con la madre;
2) Il Signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento per i due figli maggiorenni, Pt_2 economicamente non autosufficienti, la somma complessiva di Euro 500,00 mensili (Euro 250,00 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT, sino all'indipendenza economica stabile e adeguata di entrambi;
3) Il Signor si obbliga, altresì, a versare, a titolo di contributo per le spese straordinarie per i due figli maggiorenni, Pt_2 economicam tosufficienti, il 50% di tali spese, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, da corrispondere sino all'indipendenza economica stabile e adeguata di entrambi. Tale contributo verrà, tuttavia, calcolato solo sull'eccedenza della somma di Euro 600,00, per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza potrà, quindi, incidere su tutte e due i figli, uno solo o nessuno di essi, con l'accordo che, in difetto di superamento di tale limite, le spese straordinarie si intendono ricomprese nell'importo pattuito a titolo di mantenimento, come quantificato nel punto 2);
4) La Signora ferma la sua qualità di creditrice dell'importo concordato, a titolo di mantenimento in favore dei due Pt_1 figli, e per le s ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 c.c., indica e quali soggetti Per_1 Per_2 legittimati a ricevere, come sostituti a nome e per conto suo, il pagamento dell'importo di Euro 250,00 cadauno, che il padre si obbliga a versare, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a ciascun figlio, con decorrenza dal mese di novembre 2024, alle coordinate bancarie intestate ai due maggiorenni. Tale legittimazione di ricevere dei figli vale anche per l'eventuale pagamento dell'eccedenza dovuta dal padre, a titolo di contributo per le spese straordinarie, come concordato al punto 3);
5) Alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro, in quanto entrambi hanno redditi propri e si dichiarano economicamente autosufficienti;
6) I ricorrenti si obbligano, entro e non oltre il 30 agosto 2025, a trasferire la casa coniugale, sita in San Maurizio Canavese (TO), Via De Gasperi, n. 21/A, con relative pertinenze, di proprietà tra loro comune unitamente alla Signora Per_3
madre del Signor e a dividere il ricavato in parti uguali ovvero secondo quanto tra loro concordato;
[...] Pt_2 no al momento del to della casa coniugale, il Signor continuerà a farsi carico di corrispondere tutte Pt_2 le relative spese ordinarie e straordinarie, oltre a saldare le rate mensili del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria contratto da entrambi i ricorrenti, in data 10.05.2001, sino alla vendita dell'immobile ovvero alla scadenza;
8) Al fine di definire ogni pendenza economica pregressa, la Signora al momento della vendita della casa coniugale, Pt_1 si obbliga a corrispondere al Signor l'importo di Euro moltiplicato per ogni mese restante dalla data Pt_2 dell'atto di vendita sino alla data del mese di giugno 2026;
9) L'autovettura Fiat Panda, targa FG604ZZ, intestata ad entrambi i ricorrenti, verrà volturata in favore della Signora solo ed esclusivamente nel momento in cui tutti i debiti gravanti sull'autovettura saranno saldati (multe, bolli, ecc.); Pt_1
, continuerà a rimanere cointestata al 50%;
10) Le spese di gestione dei due animali domestici, (cane) e (gatto), verranno ripartite nel seguente modo: le Per_4 Per_5 spese ordinarie saranno poste a carico del coniuge uel peri n carico uno o entrambi gli animali domestici, mentre le spese straordinarie, nell'interesse di uno o entrambi gli animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche specialistiche, interventi chirurgici, ecc.), verranno suddivise dagli odierni ricorrenti, tra loro, al 50%;
11) Con il verificarsi di quanto sopra concordato, i ricorrenti dichiarano di avere definitivamente risolto ogni pendenza economica tra loro esistente e che, pertanto, nulla devono reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa;
12) Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Torino tt
[...] nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 902, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1998), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Per_1 Per_2 Come ri l egli anni, nonostante i numerosi tentativi di ricostruzione del rapporto, l'unione matrimoniale, a causa di profondi contrasti, incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, è andata, con il tempo, deteriorandosi rendendo la prosecuzione della convivenza intollerabile. Dal mese di luglio 2022, di comune accordo, le Parti hanno deciso di porre fine alla loro convivenza matrimoniale e stabilivano di vivere separatamente, l'uno rimanendo presso la casa coniugale, l'altra trasferendosi, unitamente ai due figli, in Torino. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del p di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE REL. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2408/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...] De Gasperi n. 21/A, e
, Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]; entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 7, presso lo studio dell'avv. Allen Massimo Tedeschi (Cf. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 13.11.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi […] alle seguenti condizioni:
“1) La Signora la quale dal mese di luglio 2022 vive separata dal Signor si impegna a trasferire la Pt_1 Pt_2 propria residenza da San Maurizio Canavese (TO), Via De Gasperi, n. 21/A, all'attuale sua abitazione, sita in Torino (TO), Via Pesaro, n. 27 o altra, unitamente ai due figli, maggiorenni e economicamente non autosufficienti, i quali continueranno a vivere con la madre;
2) Il Signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento per i due figli maggiorenni, Pt_2 economicamente non autosufficienti, la somma complessiva di Euro 500,00 mensili (Euro 250,00 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT, sino all'indipendenza economica stabile e adeguata di entrambi;
3) Il Signor si obbliga, altresì, a versare, a titolo di contributo per le spese straordinarie per i due figli maggiorenni, Pt_2 economicam tosufficienti, il 50% di tali spese, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, da corrispondere sino all'indipendenza economica stabile e adeguata di entrambi. Tale contributo verrà, tuttavia, calcolato solo sull'eccedenza della somma di Euro 600,00, per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza potrà, quindi, incidere su tutte e due i figli, uno solo o nessuno di essi, con l'accordo che, in difetto di superamento di tale limite, le spese straordinarie si intendono ricomprese nell'importo pattuito a titolo di mantenimento, come quantificato nel punto 2);
4) La Signora ferma la sua qualità di creditrice dell'importo concordato, a titolo di mantenimento in favore dei due Pt_1 figli, e per le s ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 c.c., indica e quali soggetti Per_1 Per_2 legittimati a ricevere, come sostituti a nome e per conto suo, il pagamento dell'importo di Euro 250,00 cadauno, che il padre si obbliga a versare, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a ciascun figlio, con decorrenza dal mese di novembre 2024, alle coordinate bancarie intestate ai due maggiorenni. Tale legittimazione di ricevere dei figli vale anche per l'eventuale pagamento dell'eccedenza dovuta dal padre, a titolo di contributo per le spese straordinarie, come concordato al punto 3);
5) Alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro, in quanto entrambi hanno redditi propri e si dichiarano economicamente autosufficienti;
6) I ricorrenti si obbligano, entro e non oltre il 30 agosto 2025, a trasferire la casa coniugale, sita in San Maurizio Canavese (TO), Via De Gasperi, n. 21/A, con relative pertinenze, di proprietà tra loro comune unitamente alla Signora Per_3
madre del Signor e a dividere il ricavato in parti uguali ovvero secondo quanto tra loro concordato;
[...] Pt_2 no al momento del to della casa coniugale, il Signor continuerà a farsi carico di corrispondere tutte Pt_2 le relative spese ordinarie e straordinarie, oltre a saldare le rate mensili del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria contratto da entrambi i ricorrenti, in data 10.05.2001, sino alla vendita dell'immobile ovvero alla scadenza;
8) Al fine di definire ogni pendenza economica pregressa, la Signora al momento della vendita della casa coniugale, Pt_1 si obbliga a corrispondere al Signor l'importo di Euro moltiplicato per ogni mese restante dalla data Pt_2 dell'atto di vendita sino alla data del mese di giugno 2026;
9) L'autovettura Fiat Panda, targa FG604ZZ, intestata ad entrambi i ricorrenti, verrà volturata in favore della Signora solo ed esclusivamente nel momento in cui tutti i debiti gravanti sull'autovettura saranno saldati (multe, bolli, ecc.); Pt_1
, continuerà a rimanere cointestata al 50%;
10) Le spese di gestione dei due animali domestici, (cane) e (gatto), verranno ripartite nel seguente modo: le Per_4 Per_5 spese ordinarie saranno poste a carico del coniuge uel peri n carico uno o entrambi gli animali domestici, mentre le spese straordinarie, nell'interesse di uno o entrambi gli animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche specialistiche, interventi chirurgici, ecc.), verranno suddivise dagli odierni ricorrenti, tra loro, al 50%;
11) Con il verificarsi di quanto sopra concordato, i ricorrenti dichiarano di avere definitivamente risolto ogni pendenza economica tra loro esistente e che, pertanto, nulla devono reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa;
12) Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Torino tt
[...] nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 902, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1998), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Per_1 Per_2 Come ri l egli anni, nonostante i numerosi tentativi di ricostruzione del rapporto, l'unione matrimoniale, a causa di profondi contrasti, incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, è andata, con il tempo, deteriorandosi rendendo la prosecuzione della convivenza intollerabile. Dal mese di luglio 2022, di comune accordo, le Parti hanno deciso di porre fine alla loro convivenza matrimoniale e stabilivano di vivere separatamente, l'uno rimanendo presso la casa coniugale, l'altra trasferendosi, unitamente ai due figli, in Torino. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del p di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE REL. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.